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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1200/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 11,16 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per e l'avv. PANIN VITTORIO;
Parte_1 Parte_2 per l'avv. MIOTTO STEFANO e l'avv. AGOSTINELLI PIERPAOLO;
CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense i dott. , e Persona_1 Controparte_2 Persona_2
; Persona_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi in particolare alle note conclusive rispettivamente depositate. Parte attrice insiste per l'accoglimento dell'opposizione anche tenuto conto dell'intervenuta prescrizione;
parte convenuta ribadisce la propria tesi riguardo la scissione degli effetti della notifica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 21,25.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 6.3.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 21,25 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 1200 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Padova, alla via Aleardo Aleardi n. 25, presso lo studio dell'avv.
Vittorio Panin, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opponenti- contro
(c.f. – p.iva ) - CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_3
Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale del in Venezia, CP_1
Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avvocati Pierpaolo Agostinelli,
Stefano Miotto, Matteo Scarbaci, Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo
Quarneti, giusta procura in atti;
-opposta- in punto: opposizione ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 6.3.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 580 del 12 dicembre 2023, emanata ex art. 3 r.d. 639/1910 e art. 32 d.lgs. 150/2011, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio la al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione
[...] CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione suddetta, nonché, nel merito, l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia della stessa (con il conseguente accertamento che nulla è dovuto alla CP_1 ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo del credito azionato dall'amministrazione convenuta sia per sorte capitale che per interessi, al minimo di giustizia.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori esponevano:
- che la controversia oggetto del presente giudizio origina da una vicenda risalente agli anni Ottanta, quando una serie di contribuenti, tra cui (de cuius degli odierni opponenti), Persona_4 quali concessionari di Aziende Faunistico Venatorie (A.D.V.) situate in , avevano agito in CP_1 giudizio per ottenere dalla la restituzione di tasse regionali di concessione, pagate fra il CP_1
1980 e il 1986, in relazione all'aumento previsto dall'art. 57, comma 4, della L.R. n. 30 del
14.7.1978, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 271 del 1986;
- che, dunque, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1400 depositata il 27.06.1994, aveva condannato la alla restituzione ai concessionari delle somme corrisposte CP_1 all'amministrazione;
- che la suddetta pronuncia era stata poi confermata dalla Corte d'appello, la quale si era limitata a riformare esclusivamente il capo relativo agli interessi dovuti (sentenza n. 97 depositata il
23.01.1998);
- che, a seguito di ricorso, la Corte di cassazione con sentenza n. 457 del 15.01.2004 aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, statuendo che il termine entro il quale i concessionari avrebbero dovuto esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte alla non fosse quello di prescrizione decennale applicato dalla decisione cassata, ma quello CP_1 triennale di decadenza decorrente dal pagamento della tassa poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale;
- che il giudizio di rinvio, necessario per vagliare le singole posizioni dei concessionari, era stato dichiarato estinto per mancata riassunzione, ma che, ciononostante, la , a distanza CP_1 di molti anni, ossia con raccomandata del 16.1.2014, ricevuta dagli odierni attori in data 22.1.2014 e
29.1.2014, l' aveva proceduto alla richiesta di recupero degli importi Controparte_4 precedentemente corrisposti, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento, per complessivi € 47.810,67;
- che nulla risulta, dunque, dovuto all'amministrazione opposta, alla luce dell'intervenuta prescrizione per aver la suddetta proceduto a richiedere il pagamento in via di recupero oltre dieci anni dopo dal pagina 3 di 5 deposito della sentenza della Suprema Corte sopra citata, come già argomentato in sede di risposta alle due richieste di pagamento ricevute in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la insistendo: in via principale, per il rigetto dell'opposizione, CP_1 contestando quanto sostenuto da parte opponente in termini di intervenuta prescrizione, evidenziando come il relativo termine decennale deve ritenersi decorrere non dal 1999, ossia dalla data del pagamento, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione avvenuta il 15.1.2004, da cui la tempestiva interruzione dello stesso ad opera della diffida inviata in data 15.1.2014 a nulla rilevando la ricezione di quest'ultima da parte degli opponenti avvenuta solo in data 22.1.2014, stante la scissione degli effetti delle notificazioni per le parti.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza opposta, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.3.2025, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima. All'udienza di discussione, le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e deve essere, dunque, accolta risultando cogliere nel segno quanto dedotto, nel caso di specie, dagli opponenti con riferimento alla maturata prescrizione.
Ed infatti, pur condividendo quanto sostenuto da parte dell'amministrazione opposta in merito all'individuazione del termine a quo per la verifica dell'effettiva intervenuta prescrizione nella data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta il 15.01.2004 (ai sensi della quale è stato chiarito che il termine entro cui i concessionari avrebbero dovuto esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte alla non possa considerarsi quello di prescrizione CP_1 decennale applicato dalla decisione cassata, ma quello triennale di decadenza decorrente dal pagamento della tassa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con conseguente determinazione della caducazione del titolo giudiziale in forza del quale l'amministrazione regionale aveva provveduto al rimborso dei contributi), parte opposta non risulta cogliere nel segno nel dedurre circa l'applicabilità, nel caso di specie, del principio di scissione degli effetti della notifica.
Come correttamente evidenziato da parte opponente, “in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto […] da parte del destinatario” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – 3, 21 maggio 2013, n. 12480).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dagli atti depositati anche da parte opposta (in particolare, doc. 19) che l'intimazione di pagamento volta al recupero del credito de quo, seppur datata 15.1.2014 e presa in carico dalle poste il successivo 16.1.2014, è stata, tuttavia, ricevuta dai destinatari, ossia gli odierni opponenti solo in data 22.1.2014 e 29.1.2014 e, dunque, oltre il termine di prescrizione decennale sopra indicato.
pagina 4 di 5 Né vale a porre in dubbio quanto appena precisato, il richiamo giurisprudenziale effettuato dall'opposta alla pronuncia delle Sezioni Unite del 17 dicembre 2021, n. 40543 (secondo la quale “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”) dal momento che pacificamente non applicabile a tutti gli atti di natura recettizia, ma esclusivamente, come espressamente previsto, agli atti di imposizione tributaria, fattispecie pertanto del tutto diversa da quella de qua.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve, dunque, essere accolta da cui il conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione oggetto della medesima.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1200/2024 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 580 del 12 dicembre 2023, oggetto della presente opposizione;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Venezia, 6.3.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza e allegazione al verbale.
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