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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 291 2025 avente ad oggetto: interdizione
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
c.f. entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
DO EL che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ATTORi
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e nei confronti del Pubblico Ministero interveniente necessario
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 27.3.2025 e hanno chiesto pronunciarsi Parte_1 Parte_3
l'interdizione della figlia che, in quanto affetta fin dall'età infantile da grave Controparte_1
handicap con la seguente diagnosi: sindrome di Lennox-Gastaut su base genetica - encefalopatia epilettica (mutazione del gene ACTL6B), disturbi del comportamento in soggetto con disabilità
cognitiva medio-grave, epilessia focale a componente tonica con perdita di coscienza;
impaccio motorio globale con andatura di tipo atassica, ipotonia di grado lieve - disturbo multifunzionale dello sviluppo , ,non era capace di intendere e di volere e quindi di provvedere ai propri interessi.
Si è dato corso al giudizio nel corso del quale si è proceduto all'esame del resistente, rimasto contumace, e dei prossimi congiunti.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'esame di ha reso evidente la sua condizione Controparte_1
patologica e la sua incapacità di intendere e di volere.
Lo stesso, infatti, ha palesato una totale assenza di capacità relazionale e di interazione con il contesto esterno. Nel corso della sua audizione è emersa la sua disabilità fisica (trovandosi la ragazza su sedia a rotelle) sia quella mentale, non avendo risposto ad alcuna delle domande postegli in quanto non in grado di parlare
La documentazione medica versata in atti e in particolare la certificazione sanitaria del 24.02.2025
redatta dall'azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G- Martino” di Messina – reparto di neuropsichiatria infantile attestano l'esistenza delle patologie di cui al ricorso e peraltro l'interdicenda è stata riconosciuta soggetto portatore di handicap grave .
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 414 c.c., con la conseguenza che va dichiarata l'interdizione di Controparte_1
Per la natura della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo dichiara l'interdizione di nata a Controparte_1
CALTAGIRONE (CT) il 24/09/2007
Manda alla cancelleria per gli adempimenti successivi Spese compensate.
Così deciso in Caltagirone il 10.11.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 291 2025 avente ad oggetto: interdizione
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
c.f. entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
DO EL che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ATTORi
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e nei confronti del Pubblico Ministero interveniente necessario
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 27.3.2025 e hanno chiesto pronunciarsi Parte_1 Parte_3
l'interdizione della figlia che, in quanto affetta fin dall'età infantile da grave Controparte_1
handicap con la seguente diagnosi: sindrome di Lennox-Gastaut su base genetica - encefalopatia epilettica (mutazione del gene ACTL6B), disturbi del comportamento in soggetto con disabilità
cognitiva medio-grave, epilessia focale a componente tonica con perdita di coscienza;
impaccio motorio globale con andatura di tipo atassica, ipotonia di grado lieve - disturbo multifunzionale dello sviluppo , ,non era capace di intendere e di volere e quindi di provvedere ai propri interessi.
Si è dato corso al giudizio nel corso del quale si è proceduto all'esame del resistente, rimasto contumace, e dei prossimi congiunti.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'esame di ha reso evidente la sua condizione Controparte_1
patologica e la sua incapacità di intendere e di volere.
Lo stesso, infatti, ha palesato una totale assenza di capacità relazionale e di interazione con il contesto esterno. Nel corso della sua audizione è emersa la sua disabilità fisica (trovandosi la ragazza su sedia a rotelle) sia quella mentale, non avendo risposto ad alcuna delle domande postegli in quanto non in grado di parlare
La documentazione medica versata in atti e in particolare la certificazione sanitaria del 24.02.2025
redatta dall'azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G- Martino” di Messina – reparto di neuropsichiatria infantile attestano l'esistenza delle patologie di cui al ricorso e peraltro l'interdicenda è stata riconosciuta soggetto portatore di handicap grave .
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 414 c.c., con la conseguenza che va dichiarata l'interdizione di Controparte_1
Per la natura della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo dichiara l'interdizione di nata a Controparte_1
CALTAGIRONE (CT) il 24/09/2007
Manda alla cancelleria per gli adempimenti successivi Spese compensate.
Così deciso in Caltagirone il 10.11.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Concetta Grillo