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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1455/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020
TRA
, c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. nonché i sigg.ri , c.f. Parte_1
; , c.f. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. rapp.to e difeso, Parte_3 C.F._3
giusta procura in atti, dall'AVV. CRESCENZO GIUSEPPINA , presso il cui studio,
in VIA A. DIAZ, N.18, SALERNO (SA), elettivamente domicilia;
ATTORE E
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, Controparte_1
dall'AVV. FLORIMONTE FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA SAN BENEDETTO 26 84122 SALERNO;
CONVENUTA
NONCHE'
c.f. Controparte_2
.iv n. , in persona del legale p.t., rapp.ta e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
dall'AVV. MANNI ANTONELLA, ed elettivamente domiciliata in SALERNO (SA),
presso lo studio dell'Avv. Fortuna Sessa, in FISCIANO (SA), alla Via Gen. Ciro
Nastri;
INTERVENUTA
OGGETTO: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società “ Parte_1 ” (di seguito “ ”) ed i sigg.ri ;
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
; , convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 Parte_3
al Tribunale di Salerno, la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (di seguito “ ), premettendo: di aver acceso, presso la (già Banco di CP_2 CP_2
Napoli S.p.A, filiale di Pastena (SA), Agenzia 04987), un conto corrente ordinario,
recante n. 498701970007597108, nell'anno 1973; che, di seguito, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria, venne stipulato -a loro detta, su suggerimento dell'Istituto di credito- il contratto di mutuo n. 51741977 del 2005, per un importo pari ad € 200.000,00, con erogazione al netto in c/c di € 199.300,00; che tale mutuo fu successivamente rinegoziato, con atto avente n. identificativo 75154911, in data 18
settembre 2014 e, in virtù di ciò, i soci mutuatari si obbligavano a rimborsare n. 77 rate mensili;
che la società stipulava un ulteriore contratto di finanziamento (n.
0137075220785), per un importo pari ad € 30.000,00, garantito sia dalla
[...]
(di seguito ”) in misura Controparte_2 CP_2
pari al 30% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, che da fideiussione per operazione specifica del 14.04.2015, prestata dai sigg.ri
, , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
che la sig.ra , tuttavia, asseriva di non avere mai Parte_3 sottoscritto la citata fideiussione, disconoscendo, altresì, le firme apposte al contratto di finanziamento n. 0137075220785 e alla relativa garanzia;
che, tra l'altro, nel mese di maggio 2019, gli odierni attori ricevevano, nelle rispettive qualità, la comunicazione della revoca, con effetto immediato, del finanziamento n. 0137075220785 e della esposizione del c/c n. 4987019700075971080, con richiesta di corrispondere gli importi da essi risultanti;
che, la nonostante l'avvenuta preventiva escussione, CP_2
intimava agli odierni attori di versare le differenze ancora dovute;
che la CP_2
intentava azione di recupero della somma liquidata di € 5.945,00, oltre interessi;
che,
quanto richiesto da , non era dovuto da essi attori, poiché quanto erogato CP_2
dalla è stato destinato a ripianare debiti esistenti con quest'ultima; che CP_2
l'esposizione della società in ordine alla linea di c/c ordinario originaria è dovuta Pt_1
alla illegittimità determinazione degli interessi e delle altre condizioni applicate;
che la ha adottato una condotta violativa dei canoni generali della buona fede e della CP_2
correttezza; che, in virtù di ciò, nulla sarebbe dovuto alla;
che il SI. CP_2
non ha mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente “Conto Parte_1
Buisness Light” con annessa trasformazione del c/c dal n. 4987019700075971080 al n. 1000/0000519 e che quest'ultimo, pertanto, è da ritenersi nullo.
Tanto premesso in fatto, in diritto gli odierni attori asserivano di non essere debitori né per le somme residue dei contratti de quibus, nei confronti della né nei confronti CP_2
della per le seguenti ragioni: nullità e, in subordine, simulazione delle CP_2
operazioni bancarie svolte per difetto di causa, con particolare riferimento al mutuo,
così come rinegoziato, e al successivo finanziamento del 14 aprile 2014; nullità della fideiussione bancaria per violazione della normativa antitrust;
mancata sottoscrizione della garanzia da parte della SI.ra e del conto corrente Parte_3
“Conto Buisness Light” da parte della società ; violazione del principio di buona Pt_1
fede e correttezza;
illegittimità e usurarietà dei tassi applicati al c/c originariamente acceso, 4987019700075971080, e al contratto n. 0137075220785; illegittimità
dell'anatocismo generato dalle operazioni di finanziamento poste in essere dalla NC.
Pertanto, gli odierni attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “(…) 1. Accertare e
dichiarare in via preliminare, la nullità e in subordine la simulazione dell'intera
operazione finanziaria (contratti stipulati per finanziamento debiti bancari) come
sopra descritta, per difetto di causa e per l'effetto e che nulla parte attrice deve a parte
convenuta nonché condannare la convenuta alla Controparte_3
restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi
legali creditori in favore della parte attrice, per l'importo che sarà determinato in
corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante;
2. E per l'effetto dichiarare: - La nullità dei contratti costituenti garanzia
ipotecaria e fideiussoria, alias quella della Controparte_2 CP_2
, nonché quella per operazione specifica del 14/04/2015; - Che nulla parte CP_2
attrice deve alla a seguito di Controparte_2
intervenuta surroga, per le motivazioni di cui sopra;
3. Accertare e dichiarare
l'invalidità del contratto di fideiussione del 14.04.2015, per non aver mai la SI.ra
richiesto e sottoscritto detta garanzia in favore dell'allora Banco di Napoli Parte_3
a garanzia del suindicato contratto di finanziamento n0137075220785 e per l'effetto
dichiarare che la stessa nulla deve in merito ai contratti a cui la stessa è collegata;
5.
Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di conto corrente “conto Business
Light”, con relativa variazione e trasformazione da n. 4987 0197 00075971080 al n.
1000/00000519, per non aver mai il SI. richiesto e sottoscritto detto Parte_1
contratto in favore dell'allora Banco di Napoli, con conseguente restituzione di tutte
le somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito, oltre interessi legali e
moratori; Fermo ed impregiudicato quanto sopra, in via meramente gradata e per
mero scrupolo difensivo:
6. Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto la clausola
relativa agli interessi presente all'interno del contratto di conto corrente e del
finanziamento n. 0137075220785 poiché contra legem e per l'effetto: a) Accertare e determinare per quanto dedotto in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso
effettivo globale (TEG) in entrambi i contratti sopra indicati;
b) Accertare e
dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di
ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni,
ratei e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108,
perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai
sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza
capitalizzazione per il c/c, e per usura ab origine per il finanziamento;
c) Per l'effetto
condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente
addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori in favore di parte attrice, per
l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, al
netto di qualsiasi interesse ed onere derivante, previa compensazione di un effettivo
dare/avere;
7. Dichiarare l'avvenuta erogazione dei crediti da parte della banca
contraria a buona fede per tutte le motivazioni sopra esposte, nonché per l'assenza di
comunicazioni ai garanti nel rispetto delle norme poste a tutela del fideiussore e della
trasparenza bancaria e per l'effetto dichiarare nulla e di nessun effetto la clausola
fideiussoria nei confronti dei garanti;
8. Dichiarare la illegittimità del recesso
esercitato dalla convenuta e condannare quest'ultima al danno Controparte_1 patrimoniale nonché ai danni derivati alla società nonché all'immagine ed onorabilità
delle persone a seguito anche dell'errata segnalazione alla centrale dei Rischi, da
determinarsi in via equitativa, nella misura che il SI. Giudicante riterrà equa ed in
sua giustizia;
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, in giudizio, la , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria eccezione e tesi disattesa, - in via preliminare accertare e dichiarare il difetto
di legittimazione passiva di in relazione alle domande svolte dagli attori CP_4
per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta e
dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda
attrice perché infondata in fatto e diritto;
- nel merito ed in via subordinata, nell'ipotesi
in cui dovesse risultare accertata la responsabilità della per Controparte_1
violazione di norme imperative, condannarla a tenere indenne e manlevare la
[...]
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle CP_5
nonché, in via riconvenzionale, alla restituzione in favore di della somma CP_4 di € 5.950,00 ricevuta a titolo di liquidazione della perdita sull'operazione garantita
dal Fondo di Garanzia per le P.M.I., oltre interessi legali ed il danno da svalutazione,
nonché al rimborso di ogni altro onere e danno sopportato dalla convenuta in ragione
della condotta del soggetto richiedente e degli eventuali danni subiti. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari tutti del presente grado di giudizio”.
Instaurato così il contraddittorio, ammessa ed espletata la CTU, il processo proseguiva e, all'udienza dell'11 luglio 2024, la difesa della società attrice rappresentava il raggiungimento di un accordo transattivo, come da invito del precedente istruttore,
avente ad oggetto il contratto n. 51741977 e dichiarava, tra l'altro, di rinunciare alla riunione con il procedimento recante n.R.G. 7193/2018, con richiesta di voler continuare il giudizio per il contratto di finanziamento n. 0137075220785 e per il conto corrente ordinario n. 0197/75971080. Quindi, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 07 maggio 2025 (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente infondata e va, pertanto, rigettata nei limiti indicati in parte motiva. In via pregiudiziale, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di ripetizione relativa al conto corrente ordinario n. 0197/7597: alla data di instaurazione del processo, infatti,
il c/c suddetto non era aperto, come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'allegato alla comparsa di costituzione, n. 3, rubricato “Comunicazione
cessione karma cc”, il quale alla pag. 12 reca il dettaglio chiusura conto.
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione, invece, va rigettata.
Nell'ambito di una operazione di cessione di crediti bancari, il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con conseguente applicazione della disciplina recata dall'art. 111 c.p.c., senza che ciò comporti la perdita della legittimazione processuale della banca cedente (cfr. tra le molte Cass. Civ.
18258.2016).
Per quel che il c/c ordinario n. ordinario n. 0197/7597180, le contestazioni sollevate dagli odierni attori si concentrano sulla illegittimità, rectius, usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla NC e sulla violazione del divieto di anatocismo.
Orbene, dalla documentazione allegata dalle parti è dato evincere come gli stessi abbiano articolato sul punto contestazioni quanto mai generiche, non suffragate da alcun idoneo riscontro probatorio.
Anzitutto, gli attori avrebbero dovuto assolvere l'onere probatorio su di essi gravante producendo il contratto di conto corrente n. 0190197/7597180, di modo da poter consentire una analisi circa le clausole in esso contenute e richiamate dal consulente di parte nell'ambito della propria perizia econometrica.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per
quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto”, atteso che il soggetto che agisce in giudizio non è esonerato “dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
Del pari, priva di pregio è l'eccezione relativa all'anatocismo: come già osservato dal precedente istruttore, non paiono ravvisabili profili di illegittimità derivanti dalla circostanza che gli interessi, originariamente da c/c, si tramutino in interessi addebitati sulle rate di ammortamento del mutuo, atteso che tale “modifica” non determina un cumulo con gli interessi in precedenza dovuti.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 0137075220785, né dalle allegazioni delle parti, né della relativa consulenza econometrica si ritraggono elementi utili a far ritenere sussistente la violazione della normativa antiusura.
Ed infatti, il consulente di parte ricava l'usurarietà degli interessi applicati effettuando un ricalcolo comprensivo di “voci di costo” irrilevanti ai fini del superamento del tasso-
soglia (in particolare, la clausola penale di estinzione anticipata) e afferma, invero, che gli interessi corrispettivi e moratori originariamente pattuiti risultano conformi alla legge.
Sul punto, va ribadito che, in materia di interessi, la determinazione del tasso effettivo prescinde del tutto dalla commissione pattuita in caso di estinzione anticipata del finanziamento: quest'ultima, infatti, costituisce una voce di costo meramente eventuale e non collegata alla erogazione del credito, pertanto, non può essere cumulata con le spese di chiusura della pratica. Se si considerasse rilevate, ai fini del superamento del tasso-soglia usura, la percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, si verificherebbe una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. I primi, com'è noto, attengono alla fase fisiologica del finanziamento, fungono da remunerazione per la NC, in virtù della somma concessa al mutuatario, e hanno un'applicazione certa e predefinita legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario;
i secondi,
invece, costituiscono un elemento eventuale del contratto, la cui funzione è quella di indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno (Cfr. Trib. Napoli Nord. sentenza n. 1387.2021).
Gli attori, poi, articolano una serie di censure concernenti la validità e l'efficacia delle fideiussioni prestate.
Anzitutto, non può ricavarsi alcuna nullità delle garanzie suddette dalla asserita prospettazione, da parte della della pluralità di garanti come elemento CP_2
essenziale delle stesse: una simile conseguenza non è desumibile dal dato normativo,
né paiono ravvisabili -poiché non dimostrati- gli estremi per ricondurre la vicenda de
qua nell'alveo dell'errore causa di annullabilità ai sensi dell'art. 1419 c.c. .
La fideiussione dà luogo ad una obbligazione solidale, e, dal tenore letterale della documentazione in atti, nemmeno si evince che la predetta circostanza –“pluralità di
garanti come elemento essenziale”- abbia assunto dignità giuridica tale da incidere sulla validità e sull'efficacia del contratto.
La fideiussione, pertanto, risulta valida ed efficace, eccezion fatta, tuttavia, per la posizione della SI.ra , in relazione alla quale il CTU ha Parte_3
concluso che: “(…) le firme V1, V2, V3, V4, V5 e V6 ad apparente nome “
[...]
” apposte in calce al “in calce al contratto di fideiussione”, oggetto di Parte_3
disconoscimento” in verifica, presente in originale agli atti, non rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra ragion per cui Parte_3
le stesse non provengono dalla sua mano e sono apocrife”. Pertanto, nei confronti di quest'ultima la fideiussione è da ritenersi inefficace.
Ancora, nemmeno può rilevarsi la nullità della fideiussione del 14.04.2015 de qua per violazione della normativa antitrust.
La fideiussione che, secondo gli attori, risulterebbe affetta da nullità per violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e dell'articolo 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, afferisce ad un arco temporale non riconducibile a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla NC d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ossia ad una data rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza -la cui istruttoria è riferibile al periodo compreso tra il 2002 e il 2005- in quanto stipulate nel 2015, ossia a distanza di 10 anni dall'adozione del medesimo;
sicché la violazione della normativa anticoncorrenziale dovrà essere provata specificamente, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697
c.c;
In considerazione di ciò, i garanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, provando, nello specifico, che le garanzie sottoscritte in quel determinato periodo siano state frutto di un'intessa illecita a monte tra diversi istituti di credito.
Nella fattispecie concreta, gli attori nulla hanno provato in merito, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che, nel 2015,
un significativo numero di istituti credito, all'interno del medesimo settore di mercato,
avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva -e non solo apparente- tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, non vi è prova di alcuna intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla stipulazione della fideiussione in oggetto, attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (Cfr. tra le molte, nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21).
In ordine alla posizione di , invece, si ritiene di poter condividere, CP_2
facendole proprie, le argomentazioni sostenute dagli attori.
In particolare, essi affermano che il credito vantato nei confronti della SI.ra
[...]
, nel quale si è surrogata la , pari ad € 5.945,00 Parte_3 Controparte_2
è stato oggetto di rottamazione: l'attrice, infatti, ha aderito alla definizione agevolata, concordando una somma da pagare per la definizione pari ad euro 6.155,8, compresa di interessi e ha affermato, altresì, che nella domanda di adesione prot. W-
2023061407245098 del 2023, si è impegnata a "RINUNCIARE ai giudizi pendenti
aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione".
Gli effetti della definizione agevolata suddetta, per espressa dichiarazione resa a mezzo del proprio difensore, sono stati accettati anche dagli altri coobbligati, parti del presente giudizio.
In atti vi è, inoltre, la comunicazione di accettazione, recante identificativo AT -
10090202302438202180 del 28.07.2023 (Cfr. doc. allegato alle note d'udienza del
05.05.2025).
Di qui, la estinzione del presente procedimento limitatamente al credito suddetto,
comportando le circostanze appena esposte la cessazione della materia del contendere,
circoscritta alla pretesa di , per effetto della espressa rinuncia da parte della CP_2
SI.ra , oggetto di accettazione, tra l'altro, anche da parte degli altri garanti. Parte_3
Merita approfondimento, da ultimo, la richiesta risarcitoria derivante dall'asserita violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte della CP_6
sul punto, l'unico profilo di doglianza che coglie nel segno è quello relativo
[...]
alla posizione della SI.ra , la cui firma è stata dichiarata apocrifa: la Parte_3 CP_2 infatti, avrebbe dovuto serbare una condotta conforme allo standard di diligenza professionale richiesto nello svolgimento delle operazioni che le competono,
verificando l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla “garante” al contratto di fideiussione, di modo da evitare che quest'ultima potesse assumere -come nella specie
è avvenuto- una obbligazione in grado di determinare una diminuzione della propria sfera patrimoniale.
In relazione ai profili appena esaminati, può dirsi certamente dirsi sussistente la responsabilità della la quale va condannata al risarcimento del danno, da CP_2
quantificare in complessivi € … .
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto delle domande attoree, eccezion fatta per la condanna al risarcimento dei danni da parte della NC nei confronti della SI.ra . Parte_3
Ogni altra questione non trattata è da intendersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: -RIGETTA le domande di nullità relative alle clausole del c/c ordinario n.
ordinario n. 0197/7597180, per usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla
NC e violazione del divieto di anatocismo;
-RIGETTA la domanda di nullità relativa alle clausole del contratto di
finanziamento n. 0137075220785 del 14.04.2015 per usurarietà degli interessi;
-RIGETTA le domande di nullità e/o annullabilità della fideiussione prestata
dagli attori;
-DICHIARA l'estinzione del processo relativamente alla posizione creditoria
della ; CP_2
- ACCERTA che la firma apposta al contratto di fideiussione specifica del
14.04.2015 non proviene dalla SI.ra e, per Parte_3
l'effetto, DICHIARA l'inefficacia della garanzia suddetta nei confronti di
quest'ultima;
NN, per le ragioni esposte in parte motiva, la a corrispondere CP_2
alla SI.ra la somma di € 3.000,00 a titolo di Parte_3
risarcimento del danno;
NN , Parte_1 [...]
e a corrispondere le spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 della , in persona del legale rapp.te p.t., che si Controparte_1
liquidano in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge;
- COMPENSA le spese di lite con riferimento alla posizione della società
; CP_2
- PONE definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con decreto del
10.01.2024, solidalmente in capo ai SIg.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020
TRA
, c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. nonché i sigg.ri , c.f. Parte_1
; , c.f. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. rapp.to e difeso, Parte_3 C.F._3
giusta procura in atti, dall'AVV. CRESCENZO GIUSEPPINA , presso il cui studio,
in VIA A. DIAZ, N.18, SALERNO (SA), elettivamente domicilia;
ATTORE E
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, Controparte_1
dall'AVV. FLORIMONTE FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA SAN BENEDETTO 26 84122 SALERNO;
CONVENUTA
NONCHE'
c.f. Controparte_2
.iv n. , in persona del legale p.t., rapp.ta e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
dall'AVV. MANNI ANTONELLA, ed elettivamente domiciliata in SALERNO (SA),
presso lo studio dell'Avv. Fortuna Sessa, in FISCIANO (SA), alla Via Gen. Ciro
Nastri;
INTERVENUTA
OGGETTO: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società “ Parte_1 ” (di seguito “ ”) ed i sigg.ri ;
[...] Pt_1 Parte_1 [...]
; , convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 Parte_3
al Tribunale di Salerno, la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (di seguito “ ), premettendo: di aver acceso, presso la (già Banco di CP_2 CP_2
Napoli S.p.A, filiale di Pastena (SA), Agenzia 04987), un conto corrente ordinario,
recante n. 498701970007597108, nell'anno 1973; che, di seguito, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria, venne stipulato -a loro detta, su suggerimento dell'Istituto di credito- il contratto di mutuo n. 51741977 del 2005, per un importo pari ad € 200.000,00, con erogazione al netto in c/c di € 199.300,00; che tale mutuo fu successivamente rinegoziato, con atto avente n. identificativo 75154911, in data 18
settembre 2014 e, in virtù di ciò, i soci mutuatari si obbligavano a rimborsare n. 77 rate mensili;
che la società stipulava un ulteriore contratto di finanziamento (n.
0137075220785), per un importo pari ad € 30.000,00, garantito sia dalla
[...]
(di seguito ”) in misura Controparte_2 CP_2
pari al 30% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, che da fideiussione per operazione specifica del 14.04.2015, prestata dai sigg.ri
, , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
che la sig.ra , tuttavia, asseriva di non avere mai Parte_3 sottoscritto la citata fideiussione, disconoscendo, altresì, le firme apposte al contratto di finanziamento n. 0137075220785 e alla relativa garanzia;
che, tra l'altro, nel mese di maggio 2019, gli odierni attori ricevevano, nelle rispettive qualità, la comunicazione della revoca, con effetto immediato, del finanziamento n. 0137075220785 e della esposizione del c/c n. 4987019700075971080, con richiesta di corrispondere gli importi da essi risultanti;
che, la nonostante l'avvenuta preventiva escussione, CP_2
intimava agli odierni attori di versare le differenze ancora dovute;
che la CP_2
intentava azione di recupero della somma liquidata di € 5.945,00, oltre interessi;
che,
quanto richiesto da , non era dovuto da essi attori, poiché quanto erogato CP_2
dalla è stato destinato a ripianare debiti esistenti con quest'ultima; che CP_2
l'esposizione della società in ordine alla linea di c/c ordinario originaria è dovuta Pt_1
alla illegittimità determinazione degli interessi e delle altre condizioni applicate;
che la ha adottato una condotta violativa dei canoni generali della buona fede e della CP_2
correttezza; che, in virtù di ciò, nulla sarebbe dovuto alla;
che il SI. CP_2
non ha mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente “Conto Parte_1
Buisness Light” con annessa trasformazione del c/c dal n. 4987019700075971080 al n. 1000/0000519 e che quest'ultimo, pertanto, è da ritenersi nullo.
Tanto premesso in fatto, in diritto gli odierni attori asserivano di non essere debitori né per le somme residue dei contratti de quibus, nei confronti della né nei confronti CP_2
della per le seguenti ragioni: nullità e, in subordine, simulazione delle CP_2
operazioni bancarie svolte per difetto di causa, con particolare riferimento al mutuo,
così come rinegoziato, e al successivo finanziamento del 14 aprile 2014; nullità della fideiussione bancaria per violazione della normativa antitrust;
mancata sottoscrizione della garanzia da parte della SI.ra e del conto corrente Parte_3
“Conto Buisness Light” da parte della società ; violazione del principio di buona Pt_1
fede e correttezza;
illegittimità e usurarietà dei tassi applicati al c/c originariamente acceso, 4987019700075971080, e al contratto n. 0137075220785; illegittimità
dell'anatocismo generato dalle operazioni di finanziamento poste in essere dalla NC.
Pertanto, gli odierni attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “(…) 1. Accertare e
dichiarare in via preliminare, la nullità e in subordine la simulazione dell'intera
operazione finanziaria (contratti stipulati per finanziamento debiti bancari) come
sopra descritta, per difetto di causa e per l'effetto e che nulla parte attrice deve a parte
convenuta nonché condannare la convenuta alla Controparte_3
restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi
legali creditori in favore della parte attrice, per l'importo che sarà determinato in
corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante;
2. E per l'effetto dichiarare: - La nullità dei contratti costituenti garanzia
ipotecaria e fideiussoria, alias quella della Controparte_2 CP_2
, nonché quella per operazione specifica del 14/04/2015; - Che nulla parte CP_2
attrice deve alla a seguito di Controparte_2
intervenuta surroga, per le motivazioni di cui sopra;
3. Accertare e dichiarare
l'invalidità del contratto di fideiussione del 14.04.2015, per non aver mai la SI.ra
richiesto e sottoscritto detta garanzia in favore dell'allora Banco di Napoli Parte_3
a garanzia del suindicato contratto di finanziamento n0137075220785 e per l'effetto
dichiarare che la stessa nulla deve in merito ai contratti a cui la stessa è collegata;
5.
Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di conto corrente “conto Business
Light”, con relativa variazione e trasformazione da n. 4987 0197 00075971080 al n.
1000/00000519, per non aver mai il SI. richiesto e sottoscritto detto Parte_1
contratto in favore dell'allora Banco di Napoli, con conseguente restituzione di tutte
le somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito, oltre interessi legali e
moratori; Fermo ed impregiudicato quanto sopra, in via meramente gradata e per
mero scrupolo difensivo:
6. Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto la clausola
relativa agli interessi presente all'interno del contratto di conto corrente e del
finanziamento n. 0137075220785 poiché contra legem e per l'effetto: a) Accertare e determinare per quanto dedotto in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso
effettivo globale (TEG) in entrambi i contratti sopra indicati;
b) Accertare e
dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di
ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni,
ratei e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108,
perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai
sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza
capitalizzazione per il c/c, e per usura ab origine per il finanziamento;
c) Per l'effetto
condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente
addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori in favore di parte attrice, per
l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, al
netto di qualsiasi interesse ed onere derivante, previa compensazione di un effettivo
dare/avere;
7. Dichiarare l'avvenuta erogazione dei crediti da parte della banca
contraria a buona fede per tutte le motivazioni sopra esposte, nonché per l'assenza di
comunicazioni ai garanti nel rispetto delle norme poste a tutela del fideiussore e della
trasparenza bancaria e per l'effetto dichiarare nulla e di nessun effetto la clausola
fideiussoria nei confronti dei garanti;
8. Dichiarare la illegittimità del recesso
esercitato dalla convenuta e condannare quest'ultima al danno Controparte_1 patrimoniale nonché ai danni derivati alla società nonché all'immagine ed onorabilità
delle persone a seguito anche dell'errata segnalazione alla centrale dei Rischi, da
determinarsi in via equitativa, nella misura che il SI. Giudicante riterrà equa ed in
sua giustizia;
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, in giudizio, la , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria eccezione e tesi disattesa, - in via preliminare accertare e dichiarare il difetto
di legittimazione passiva di in relazione alle domande svolte dagli attori CP_4
per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta e
dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda
attrice perché infondata in fatto e diritto;
- nel merito ed in via subordinata, nell'ipotesi
in cui dovesse risultare accertata la responsabilità della per Controparte_1
violazione di norme imperative, condannarla a tenere indenne e manlevare la
[...]
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle CP_5
nonché, in via riconvenzionale, alla restituzione in favore di della somma CP_4 di € 5.950,00 ricevuta a titolo di liquidazione della perdita sull'operazione garantita
dal Fondo di Garanzia per le P.M.I., oltre interessi legali ed il danno da svalutazione,
nonché al rimborso di ogni altro onere e danno sopportato dalla convenuta in ragione
della condotta del soggetto richiedente e degli eventuali danni subiti. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari tutti del presente grado di giudizio”.
Instaurato così il contraddittorio, ammessa ed espletata la CTU, il processo proseguiva e, all'udienza dell'11 luglio 2024, la difesa della società attrice rappresentava il raggiungimento di un accordo transattivo, come da invito del precedente istruttore,
avente ad oggetto il contratto n. 51741977 e dichiarava, tra l'altro, di rinunciare alla riunione con il procedimento recante n.R.G. 7193/2018, con richiesta di voler continuare il giudizio per il contratto di finanziamento n. 0137075220785 e per il conto corrente ordinario n. 0197/75971080. Quindi, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 07 maggio 2025 (svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente infondata e va, pertanto, rigettata nei limiti indicati in parte motiva. In via pregiudiziale, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di ripetizione relativa al conto corrente ordinario n. 0197/7597: alla data di instaurazione del processo, infatti,
il c/c suddetto non era aperto, come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'allegato alla comparsa di costituzione, n. 3, rubricato “Comunicazione
cessione karma cc”, il quale alla pag. 12 reca il dettaglio chiusura conto.
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione, invece, va rigettata.
Nell'ambito di una operazione di cessione di crediti bancari, il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con conseguente applicazione della disciplina recata dall'art. 111 c.p.c., senza che ciò comporti la perdita della legittimazione processuale della banca cedente (cfr. tra le molte Cass. Civ.
18258.2016).
Per quel che il c/c ordinario n. ordinario n. 0197/7597180, le contestazioni sollevate dagli odierni attori si concentrano sulla illegittimità, rectius, usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla NC e sulla violazione del divieto di anatocismo.
Orbene, dalla documentazione allegata dalle parti è dato evincere come gli stessi abbiano articolato sul punto contestazioni quanto mai generiche, non suffragate da alcun idoneo riscontro probatorio.
Anzitutto, gli attori avrebbero dovuto assolvere l'onere probatorio su di essi gravante producendo il contratto di conto corrente n. 0190197/7597180, di modo da poter consentire una analisi circa le clausole in esso contenute e richiamate dal consulente di parte nell'ambito della propria perizia econometrica.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per
quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto”, atteso che il soggetto che agisce in giudizio non è esonerato “dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
Del pari, priva di pregio è l'eccezione relativa all'anatocismo: come già osservato dal precedente istruttore, non paiono ravvisabili profili di illegittimità derivanti dalla circostanza che gli interessi, originariamente da c/c, si tramutino in interessi addebitati sulle rate di ammortamento del mutuo, atteso che tale “modifica” non determina un cumulo con gli interessi in precedenza dovuti.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 0137075220785, né dalle allegazioni delle parti, né della relativa consulenza econometrica si ritraggono elementi utili a far ritenere sussistente la violazione della normativa antiusura.
Ed infatti, il consulente di parte ricava l'usurarietà degli interessi applicati effettuando un ricalcolo comprensivo di “voci di costo” irrilevanti ai fini del superamento del tasso-
soglia (in particolare, la clausola penale di estinzione anticipata) e afferma, invero, che gli interessi corrispettivi e moratori originariamente pattuiti risultano conformi alla legge.
Sul punto, va ribadito che, in materia di interessi, la determinazione del tasso effettivo prescinde del tutto dalla commissione pattuita in caso di estinzione anticipata del finanziamento: quest'ultima, infatti, costituisce una voce di costo meramente eventuale e non collegata alla erogazione del credito, pertanto, non può essere cumulata con le spese di chiusura della pratica. Se si considerasse rilevate, ai fini del superamento del tasso-soglia usura, la percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, si verificherebbe una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. I primi, com'è noto, attengono alla fase fisiologica del finanziamento, fungono da remunerazione per la NC, in virtù della somma concessa al mutuatario, e hanno un'applicazione certa e predefinita legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario;
i secondi,
invece, costituiscono un elemento eventuale del contratto, la cui funzione è quella di indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno (Cfr. Trib. Napoli Nord. sentenza n. 1387.2021).
Gli attori, poi, articolano una serie di censure concernenti la validità e l'efficacia delle fideiussioni prestate.
Anzitutto, non può ricavarsi alcuna nullità delle garanzie suddette dalla asserita prospettazione, da parte della della pluralità di garanti come elemento CP_2
essenziale delle stesse: una simile conseguenza non è desumibile dal dato normativo,
né paiono ravvisabili -poiché non dimostrati- gli estremi per ricondurre la vicenda de
qua nell'alveo dell'errore causa di annullabilità ai sensi dell'art. 1419 c.c. .
La fideiussione dà luogo ad una obbligazione solidale, e, dal tenore letterale della documentazione in atti, nemmeno si evince che la predetta circostanza –“pluralità di
garanti come elemento essenziale”- abbia assunto dignità giuridica tale da incidere sulla validità e sull'efficacia del contratto.
La fideiussione, pertanto, risulta valida ed efficace, eccezion fatta, tuttavia, per la posizione della SI.ra , in relazione alla quale il CTU ha Parte_3
concluso che: “(…) le firme V1, V2, V3, V4, V5 e V6 ad apparente nome “
[...]
” apposte in calce al “in calce al contratto di fideiussione”, oggetto di Parte_3
disconoscimento” in verifica, presente in originale agli atti, non rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra ragion per cui Parte_3
le stesse non provengono dalla sua mano e sono apocrife”. Pertanto, nei confronti di quest'ultima la fideiussione è da ritenersi inefficace.
Ancora, nemmeno può rilevarsi la nullità della fideiussione del 14.04.2015 de qua per violazione della normativa antitrust.
La fideiussione che, secondo gli attori, risulterebbe affetta da nullità per violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e dell'articolo 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, afferisce ad un arco temporale non riconducibile a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla NC d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ossia ad una data rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza -la cui istruttoria è riferibile al periodo compreso tra il 2002 e il 2005- in quanto stipulate nel 2015, ossia a distanza di 10 anni dall'adozione del medesimo;
sicché la violazione della normativa anticoncorrenziale dovrà essere provata specificamente, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697
c.c;
In considerazione di ciò, i garanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, provando, nello specifico, che le garanzie sottoscritte in quel determinato periodo siano state frutto di un'intessa illecita a monte tra diversi istituti di credito.
Nella fattispecie concreta, gli attori nulla hanno provato in merito, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che, nel 2015,
un significativo numero di istituti credito, all'interno del medesimo settore di mercato,
avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva -e non solo apparente- tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, non vi è prova di alcuna intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla stipulazione della fideiussione in oggetto, attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (Cfr. tra le molte, nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21).
In ordine alla posizione di , invece, si ritiene di poter condividere, CP_2
facendole proprie, le argomentazioni sostenute dagli attori.
In particolare, essi affermano che il credito vantato nei confronti della SI.ra
[...]
, nel quale si è surrogata la , pari ad € 5.945,00 Parte_3 Controparte_2
è stato oggetto di rottamazione: l'attrice, infatti, ha aderito alla definizione agevolata, concordando una somma da pagare per la definizione pari ad euro 6.155,8, compresa di interessi e ha affermato, altresì, che nella domanda di adesione prot. W-
2023061407245098 del 2023, si è impegnata a "RINUNCIARE ai giudizi pendenti
aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione".
Gli effetti della definizione agevolata suddetta, per espressa dichiarazione resa a mezzo del proprio difensore, sono stati accettati anche dagli altri coobbligati, parti del presente giudizio.
In atti vi è, inoltre, la comunicazione di accettazione, recante identificativo AT -
10090202302438202180 del 28.07.2023 (Cfr. doc. allegato alle note d'udienza del
05.05.2025).
Di qui, la estinzione del presente procedimento limitatamente al credito suddetto,
comportando le circostanze appena esposte la cessazione della materia del contendere,
circoscritta alla pretesa di , per effetto della espressa rinuncia da parte della CP_2
SI.ra , oggetto di accettazione, tra l'altro, anche da parte degli altri garanti. Parte_3
Merita approfondimento, da ultimo, la richiesta risarcitoria derivante dall'asserita violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte della CP_6
sul punto, l'unico profilo di doglianza che coglie nel segno è quello relativo
[...]
alla posizione della SI.ra , la cui firma è stata dichiarata apocrifa: la Parte_3 CP_2 infatti, avrebbe dovuto serbare una condotta conforme allo standard di diligenza professionale richiesto nello svolgimento delle operazioni che le competono,
verificando l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla “garante” al contratto di fideiussione, di modo da evitare che quest'ultima potesse assumere -come nella specie
è avvenuto- una obbligazione in grado di determinare una diminuzione della propria sfera patrimoniale.
In relazione ai profili appena esaminati, può dirsi certamente dirsi sussistente la responsabilità della la quale va condannata al risarcimento del danno, da CP_2
quantificare in complessivi € … .
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto delle domande attoree, eccezion fatta per la condanna al risarcimento dei danni da parte della NC nei confronti della SI.ra . Parte_3
Ogni altra questione non trattata è da intendersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: -RIGETTA le domande di nullità relative alle clausole del c/c ordinario n.
ordinario n. 0197/7597180, per usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla
NC e violazione del divieto di anatocismo;
-RIGETTA la domanda di nullità relativa alle clausole del contratto di
finanziamento n. 0137075220785 del 14.04.2015 per usurarietà degli interessi;
-RIGETTA le domande di nullità e/o annullabilità della fideiussione prestata
dagli attori;
-DICHIARA l'estinzione del processo relativamente alla posizione creditoria
della ; CP_2
- ACCERTA che la firma apposta al contratto di fideiussione specifica del
14.04.2015 non proviene dalla SI.ra e, per Parte_3
l'effetto, DICHIARA l'inefficacia della garanzia suddetta nei confronti di
quest'ultima;
NN, per le ragioni esposte in parte motiva, la a corrispondere CP_2
alla SI.ra la somma di € 3.000,00 a titolo di Parte_3
risarcimento del danno;
NN , Parte_1 [...]
e a corrispondere le spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 della , in persona del legale rapp.te p.t., che si Controparte_1
liquidano in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge;
- COMPENSA le spese di lite con riferimento alla posizione della società
; CP_2
- PONE definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con decreto del
10.01.2024, solidalmente in capo ai SIg.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.