TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2024, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 13224/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Saverio Umberto de Simone Presidente
- Cristina Fasano Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 13224/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Cardascia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 da Avv. Bernadette F. Di Nunno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 21.07.2022. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 13224/2023.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori. Ha altresì domandato contestualmente la pronuncia di divorzio con i provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 23.11.2023).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 data 27.03.2024 dando atto del sopravvenuto raggiungimento di una convenzione tra i coniugi.
I.4.- In occasione dell'udienza del 19.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Hanno altresì domandato la successiva rimessione sul ruolo per il decorso del termine necessario alla procedibilità della domanda di divorzio. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data
21.07.2022 (atto trascritto ei registri dello stato civile del
Comune di Gravina in Puglia al n. 78, parte II, serie A, anno
2022).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 27.03.2024.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 13224/2023.
III.- Il giudizio deve proseguire nell'attesa del decorso del termine necessario a rendere procedibile l'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13224/2023 introdotto con ricorso del 23.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
27.03.2024;
2) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 giugno 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Saverio Umberto de Simone
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Saverio Umberto de Simone Presidente
- Cristina Fasano Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 13224/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Cardascia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 da Avv. Bernadette F. Di Nunno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 21.07.2022. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 13224/2023.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori. Ha altresì domandato contestualmente la pronuncia di divorzio con i provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 23.11.2023).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 data 27.03.2024 dando atto del sopravvenuto raggiungimento di una convenzione tra i coniugi.
I.4.- In occasione dell'udienza del 19.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Hanno altresì domandato la successiva rimessione sul ruolo per il decorso del termine necessario alla procedibilità della domanda di divorzio. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data
21.07.2022 (atto trascritto ei registri dello stato civile del
Comune di Gravina in Puglia al n. 78, parte II, serie A, anno
2022).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 27.03.2024.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 13224/2023.
III.- Il giudizio deve proseguire nell'attesa del decorso del termine necessario a rendere procedibile l'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13224/2023 introdotto con ricorso del 23.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
27.03.2024;
2) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 giugno 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Saverio Umberto de Simone
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 3