Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 886/2024, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FONTANETO DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BATTIPEDE CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) assegnare la casa coniugale, identificata al N.C.E.U. del Comune di Borgomanero al foglio 9 mappale 3178, sub. 7, Vicolo Cascinino, piano 1, cat. A/2, vani 5 e mappale 3178, sub. 26, vicolo Cascinino, piano S1, cat. C/2, mq. 5, e l'autorimessa identificata N.C.E.U. del Comune di Borgomanero al foglio 9, mappale 3178, sub. 36, Vicolo Cascinino, piano S1, cat. C/6, mq 17, alla moglie, la quale vi abiterà con la figlia nel contempo Per_1
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il sig. ha già provveduto a rilasciare CP_1
l'immobile e ha reperito altra idonea collocazione;
3) disporre che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di fino al Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da documentare successivamente all'esposto. Le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
4) la moglie pagherà integralmente le spese condominiali, le utenze e i costi per la manutenzione ordinaria della casa;
5) i coniugi continueranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno la rata del mutuo nonché, sempre nella misura del 50% ciascuno, le rate dei finanziamenti in corso presso Unicredit n. 20461923, n. 20585110 e n. 20757232 e quella del finanziamento acceso con la Compass Banca S.p.A. n. 22697917;
6) all'intervenuto integrale pagamento da parte dei coniugi del contratto di mutuo sopra menzionato, le parti si impegnano a cedere la loro quota di comproprietà della casa coniugale di cui al punto 2), alla figlia Per_1
7) l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
8) l'auto Volkswagen Golf targata DD970ZS e la moto Ducati targata BC52118 verranno utilizzate dal solo marito, il quale ne percepirà il relativo valore al momento della vendita e ne sopporterà le spese (assicurazione, bolli, etc.);
9) nulla dichiarare per l'assegno di mantenimento del coniuge per autosufficienza economica delle parti;
10) alla pronuncia della sentenza di divorzio, con lo scioglimento della comunione legale, la signora nulla Parte_1 avrà a che pretendere in relazione alla proprietà dell'immobile sito in Palermo, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 54 particella 745 sub. 1, piano T, cat. A/5, vani 3,5, mq 68, di cui diverrà esclusivo proprietario il sig. . CP_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Palermo in data 28/09/1999 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II, serie A, anno 1999. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie nata in data [...] (deceduta il Per_2
14/02/2023) e nata in data [...]. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Palermo in data 28/09/1999 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 27 parte II, serie A, anno 1999;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 31.1.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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