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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5792/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Patti n. Parte_1
97/B, c.f. , elettivamente domiciliata in Palermo nella Via C.F._1
A. Veneziano n. 120, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Marretta
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e disabilità grave con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 3 L. 104/1992)
Mediante lettura all'udienza del 25.03.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che è soggetto in CP_2
condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di grado elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992; rigetta ogni altra domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Pone definitivamente le spese di ctu medico-legale relative sia alla fase cautelare che al giudizio di merito a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno e le liquida con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di soggetto disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_3
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. specialista in ortopedia. Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto parzialmente.
La relazione di consulenza agli atti ha descritto le condizioni fisiche della periziata.
In particolare ha dato atto delle numerose patologie in atto presenti ovvero “1) cardiopatia ischemica-ipertensiva cronica già trattata con angioplastica coronarica percutanea transluminale;
2) diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico con insulina con polineuropatia e macroangiopatia;
3) artrite reumatoide in soggetto con interstiziopatia polmonare autoimmune e broncopneumopatia ostruttiva;
4) encefalopatia vascolare cronica;
5) poliartrosi diffusa ed artrosi erosiva delle mani a medio-grave incidenza funzionale;
6) insufficienza renale cronica stadio 3Gb e piastrinopenia;
7) esiti melanoma dorsale sottoposto ad exeresi;
8) tiroidite linfocitaria cronica;
9) esiti di isterectomia e di frattura del coccige.
Atteso che la periziata ha lamentato “dolori cronici soprattutto alla colonna vertebrale per cui ha anche praticato infiltrazioni, dolori ricorrenti alle dita della mano destra e sinistra, dolori e difficoltà durante la deambulazione” all'esame obiettivo ha riscontrato che “i passaggi posturali” sono “possibili in autonomia ma con difficoltà di rilievo a causa della poliartrosi”, e che la “deambulazione” avviene “a piccoli passi e con busto antiflesso, possibile in autonomia ma migliore con l'appoggio di una stampella”.
Ha ritenuto tuttavia che la Sig.ra “presenta una condizione di invalido Pt_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L.529/88.124/98) grave 100%” ma non ha diritto all'indennità di accompagnamento essendo nelle condizione di deambulare autonomamente e meglio se con appoggio e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
In ordine alla condizione di disabilità ha ritenuto che ricorra la necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
La consulenza è stata oggetto di note critiche del consulente di parte, anch'esso specialista ortopedico.
Orbene da un attento esame della relazione peritale, è emerso che la ricorrente è affetta da “poliartrosi diffusa ed artrosi erosiva delle mani a medio-grave incidenza funzionale”.
L' riconosce come invalidanti e tra le patologie che danno diritto alla CP_1
condizione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 le seguenti:
• patologie dell'apparato cardiocircolatorio (come aritmie o cardiopatie congenite);
• patologie dell'apparato respiratorio (come insufficienza respiratoria cronica);
• malattie dell'apparato digerente (come celiachia o cirrosi epatica);
• patologie dell'apparato visivo o dell'apparato uditivo (ad esempio, cecità e sordità);
• malattie locomotorie (ad esempio, distrofie muscolari o amputazione di arti);
• patologie dell'apparato endocrino (come diabete mellito con complicanze);
• malattie dell'apparato urinario (come l'insufficienza renale cronica); • patologie neurologiche (come sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, malattie neurodegenerative);
• patologie psichiche (come schizofrenia o depressione grave);
• malattie oncologiche;
• malattie rare (ad esempio, fibrosi cistica, sindrome di Down).
Nella fattispecie la ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% , è affetta da più patologie sia a carico dell'apparato cardio circolatorio che a carico dell'apparato endocrino e locomotorio.
Proprio in relazione all'apparato locomotorio il CTU afferma che la deambulazione
è più stabile se con l'ausilio della stampella e che avviene con il busto antiflesso.
Le plurime patologie invalidanti e la deambulazione instabile senza ausili determinato una riduzione dell'autonomia personale e necessità dell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione e dunque un sostegno intensivo di livello elevato.
Per tale motivo, ritiene questo giudice che sussistono le condizioni per riconoscere la Sig.ra soggetto in condizione di disabilità grave con necessità di Parte_1
sostegno intensivo di grado elevato.
Non sussistono invece le condizioni per riconoscere la stessa meritevole dell'indennità di accompagnamento essendo la deambulazione possibile come possibile il compimento degli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi).
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti e le spese di ctu vanno poste carico in ragione del 50% di ciascuna parte, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 25.03.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami firmata digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5792/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Patti n. Parte_1
97/B, c.f. , elettivamente domiciliata in Palermo nella Via C.F._1
A. Veneziano n. 120, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Marretta
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e disabilità grave con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 3 L. 104/1992)
Mediante lettura all'udienza del 25.03.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che è soggetto in CP_2
condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di grado elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992; rigetta ogni altra domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Pone definitivamente le spese di ctu medico-legale relative sia alla fase cautelare che al giudizio di merito a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno e le liquida con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di soggetto disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_3
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. specialista in ortopedia. Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto parzialmente.
La relazione di consulenza agli atti ha descritto le condizioni fisiche della periziata.
In particolare ha dato atto delle numerose patologie in atto presenti ovvero “1) cardiopatia ischemica-ipertensiva cronica già trattata con angioplastica coronarica percutanea transluminale;
2) diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico con insulina con polineuropatia e macroangiopatia;
3) artrite reumatoide in soggetto con interstiziopatia polmonare autoimmune e broncopneumopatia ostruttiva;
4) encefalopatia vascolare cronica;
5) poliartrosi diffusa ed artrosi erosiva delle mani a medio-grave incidenza funzionale;
6) insufficienza renale cronica stadio 3Gb e piastrinopenia;
7) esiti melanoma dorsale sottoposto ad exeresi;
8) tiroidite linfocitaria cronica;
9) esiti di isterectomia e di frattura del coccige.
Atteso che la periziata ha lamentato “dolori cronici soprattutto alla colonna vertebrale per cui ha anche praticato infiltrazioni, dolori ricorrenti alle dita della mano destra e sinistra, dolori e difficoltà durante la deambulazione” all'esame obiettivo ha riscontrato che “i passaggi posturali” sono “possibili in autonomia ma con difficoltà di rilievo a causa della poliartrosi”, e che la “deambulazione” avviene “a piccoli passi e con busto antiflesso, possibile in autonomia ma migliore con l'appoggio di una stampella”.
Ha ritenuto tuttavia che la Sig.ra “presenta una condizione di invalido Pt_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L.529/88.124/98) grave 100%” ma non ha diritto all'indennità di accompagnamento essendo nelle condizione di deambulare autonomamente e meglio se con appoggio e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
In ordine alla condizione di disabilità ha ritenuto che ricorra la necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
La consulenza è stata oggetto di note critiche del consulente di parte, anch'esso specialista ortopedico.
Orbene da un attento esame della relazione peritale, è emerso che la ricorrente è affetta da “poliartrosi diffusa ed artrosi erosiva delle mani a medio-grave incidenza funzionale”.
L' riconosce come invalidanti e tra le patologie che danno diritto alla CP_1
condizione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 le seguenti:
• patologie dell'apparato cardiocircolatorio (come aritmie o cardiopatie congenite);
• patologie dell'apparato respiratorio (come insufficienza respiratoria cronica);
• malattie dell'apparato digerente (come celiachia o cirrosi epatica);
• patologie dell'apparato visivo o dell'apparato uditivo (ad esempio, cecità e sordità);
• malattie locomotorie (ad esempio, distrofie muscolari o amputazione di arti);
• patologie dell'apparato endocrino (come diabete mellito con complicanze);
• malattie dell'apparato urinario (come l'insufficienza renale cronica); • patologie neurologiche (come sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, malattie neurodegenerative);
• patologie psichiche (come schizofrenia o depressione grave);
• malattie oncologiche;
• malattie rare (ad esempio, fibrosi cistica, sindrome di Down).
Nella fattispecie la ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% , è affetta da più patologie sia a carico dell'apparato cardio circolatorio che a carico dell'apparato endocrino e locomotorio.
Proprio in relazione all'apparato locomotorio il CTU afferma che la deambulazione
è più stabile se con l'ausilio della stampella e che avviene con il busto antiflesso.
Le plurime patologie invalidanti e la deambulazione instabile senza ausili determinato una riduzione dell'autonomia personale e necessità dell'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione e dunque un sostegno intensivo di livello elevato.
Per tale motivo, ritiene questo giudice che sussistono le condizioni per riconoscere la Sig.ra soggetto in condizione di disabilità grave con necessità di Parte_1
sostegno intensivo di grado elevato.
Non sussistono invece le condizioni per riconoscere la stessa meritevole dell'indennità di accompagnamento essendo la deambulazione possibile come possibile il compimento degli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi).
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate tra le parti e le spese di ctu vanno poste carico in ragione del 50% di ciascuna parte, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 25.03.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami firmata digitalmente