TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3718 dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Campofelice di
Roccella (Pa), Via Commercio n. 5, PART. IVA , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palermo in Via Trinacria n. 58, presso lo studio dell'Avv.
Mariangela Fricano che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore
OPPONENTE
CONTRO
pag. 1 , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Giardina ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale
dell' sito in Palermo, Via I. Pindemonte n. 88, giusta procura in calce CP_1
alla memoria di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 185 del 21.10.2019 ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 – Verbale di illecito amministrativo n. 2/13 del
09.01.2015 elevato dal Comando Carabinieri per la di Controparte_2
Palermo, notificato in data 28.10.2019,
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 185 del 21.10.2019 notificata il 28.10.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €. 1.000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 6 c. II D.Lgs 193/2007 per omessa notifica alla competente
Autorità Sanitaria del previsto aggiornamento della registrazione relativa al posizionamento della cisterna di raccolta d'acqua in PVC della capacità di 5000
litri.
pag. 2 A fondamento della spiegata opposizione, premettendo di essere titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Campofelice di Roccella, Via
Commercio n. 5, che esercita anche attività di frantoio - molitura a freddo di
Contro olive per conto terzi, rilevava che i nel corso di un controllo di routine del
06.11.2014, pur dando atto che nulla era emerso in ordine a carenze igienico sanitarie, avevano rinvenuto un contenitore di liquidi per alimenti della capacità di litri 5.000 di acqua, in ordine al quale contestavano la violazione di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 193/07 non essendo stata comunicata l'introduzione di tale riserva idrica alla competente autorità sanitaria, ai fini dell'aggiornamento della registrazione della ditta intestata al medesimo
. Pt_1
Il ricorrente riceveva il verbale di contestazione n. 2/13 (2015) prot., notificato in data 14.01.2015, cui seguiva invio di memoria difensiva all' Controparte_1
di Palermo, con richiesta di audizione personale, che aveva luogo in
[...]
data 07.11.2018.
Nelle more, l' chiedeva all'opponente di risolvere la non CP_1
Contro conformità accertata dagli Agenti del di Palermo ed in riscontro, il signor comunicava di avervi già provveduto, successivamente al Pt_1
Contro sopralluogo dei pag. 3 In data 28.10.2019 veniva notificata l'Ordinanza Ingiunzione n. 185 del
21.10.2019 ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 avverso la quale il Pt_1
proponeva opposizione, eccependone preliminarmente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità per difetto dei presupposti di cui all'art. 6 c. II D.Lgs 193/2007 sul rilievo che la predetta disposizione si riferisce alle attività esercitate nei limiti dell'applicabilità del regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
Precisava in merito, che il predetto regolamento CE n. 853/2004 doveva tenersi distinto dal regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari aventi ambito applicativo differente atteso che mentre il primo (n. 853/2004) disciplinante l'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (prodotti di origine animale)
prevede, per le attività ivi contemplate, la procedura di riconoscimento, il secondo (n. 852/2004) disciplinante l'igiene dei prodotti alimentari, prevede per le attività interessate dal Regolamento (prodotti alimentari di origine non animale) esclusivamente la procedura della registrazione.
L'opponente rilevava che, sebbene gli Agenti del NAS di Palermo avessero elevato il verbale di contestazione per il mancato aggiornamento della pag. 4 registrazione prevista dal Regolamento 852/2004 e non già del riconoscimento previsto dal n. 853/2004, avevano erroneamente individuato la condotta contestata e la comminata la sanzione nell'Ordinanza - Ingiunzione
richiamando ed applicando la previsione di cui all'art. 6 comma 2 D. Lgs.
193/2007 che punisce i fatti avvenuti in violazione del (diverso e non applicabile) Regolamento n. 853/2004.
Il signor eccepiva, inoltre, la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione per Pt_1
difetto dei presupposti di fatto rilevando che la cisterna non era mai stata collocata ed inserita nel ciclo di lavorazione dell'impianto di lavorazione,
trasformazione e molitura delle olive, ma posizionata solo al fine di scongiurare possibili carenze di acqua, come prospettatogli, al tempo, da un dipendente che gestiva il servizio di fornitura idrica nel Comune di Campofelice di Roccella.
Inoltre, la stessa risultava priva di fori atti alla collocazione di tubi che potessero, appunto, consentire l'inclusione dell'acqua nel ciclo di lavorazione.
Da ultimo, l'opponente rilevava che, in ogni caso, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 4 c. I L. 898/81 secondo cui “Non risponde delle
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
Contr Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, risultando depositato il 28.11.2019 oltre il termine di giorni pag. 5 30 previsto dall'art. 6 punto 6 D.Lgs 150/2011 rispetto alla data del 28.10.2019 di notifica dell'impugnata ordinanza.
Nel merito contestava la spiegata opposizione chiedendone il rigetto, rilevando che era stato erroneamente indicato l'articolo relativo all'entità della sanzione comminata ma non la norma violata che ribadiva essere l'articolo 6 comma 2
Reg. 852/04; rilevava, inoltre, che il signor aveva confermato la Pt_1
circostanza della presenza della cisterna in seno alla memoria avverso il verbale di contestazione “introducendo nel ciclo di lavorazione la suddetta cisterna”.
Da ultimo, parte opposta negava la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocato stato di necessità, nella cui fattispecie non rientravano i danni patrimoniali.
Accertata la tempestività del deposito del ricorso in opposizione, la causa di natura documentale, all'udienza del 27.04.2023 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
Tanto premesso, la spiegata opposizione non merita accoglimento.
È pacifico e documentalmente provato che il verbale di contestazione posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione sia stato elevato per la riscontrata violazione dell'articolo 6 comma 2 D.Lgs. 193/07.
L'articolo in commento testualmente prevede “
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività
pag. 6 in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale
regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur
essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate
all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000”.
La disposizione in commento fa, quindi, espresso riferimento alle attività
esercitate nei limiti dell'applicabilità del regolamento 853/2024 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
Il predetto comma disciplina le ipotesi di mancato riconoscimento o di sospensione o revoca dell'ottenuto riconoscimento ovvero l'omesso aggiornamento dello stesso, al contempo indicando la sanzione amministrativa prevista.
Al contrario il successivo comma 3 “
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non
effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo
controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur
pag. 7 essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate
all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione” è relativo alle norme sull'igiene dei prodotti alimentari non di origine animale, con espresso richiamo del regolamento 852/2004 ed alle prescritte attività di registrazione e aggiornamento della stessa, con indicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione.
Ne consegue che, in considerazione del citato richiamo, la condotta contestata in applicazione del predetto regolamento 853/2024 non può ritenersi applicabile all'attività esercitata dal e disciplinata dal diverso regolamento Pt_1
852/2024.
E infatti, gli agenti NAS di Palermo che hanno eseguito il controllo, hanno elevato il verbale di contestazione per il mancato aggiornamento della registrazione prevista dal regolamento 852/2024 e non del riconoscimento richiesto in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale,
tuttavia, erroneamente indicando quale norma violata nella sezione “articoli di legge violati” il comma 2 dell'articolo 6 D.Lgs 193/07 che disciplina norme specifiche in materia di igiene per prodotti alimentari di origine animale,
fattispecie diversa da quella oggetto dell'attività esercitata dall'opponente, e che prevede, altresì, la differente procedura di riconoscimento.
pag. 8 Ritiene, tuttavia, questo giudice che l'errore materiale presente nel verbale di contestazione, di indicazione del comma 2 dell'articolo 6 decreto legislativo 193
del 2007, in luogo del corretto comma 3, non possa comportare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata in quanto dallo stesso si evince chiaramente la condotta imputata ed imputabile al signor . Pt_1
Quest'ultimo, inoltre, ha precisato che la contestazione mossagli era relativa all'aggiornamento della registrazione, relativa al posizionamento della cisterna di raccolta di acque in pvc, procedura prevista in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine non animale.
In altre parole, dal verbale di contestazione, nonostante il predetto errore materiale, si evincono chiaramente i fatti contestati al signor rientranti Pt_1
nella corretta disciplina normativa europea, tali da consentirgli il corretto esercizio del diritto di difesa dovendosi pertanto escludere che l'errata indicazione del comma infici di nullità l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ciò precisato, come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018,
n. 24691).
La Suprema Corte ha più volte ribadito, (ex multis, ord. n. 1921/2019) che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa "all'Amministrazione, che
pag. 9 viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo,
invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire
la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario,
qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento
amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative
contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione".
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.-.
Il giudizio di opposizione in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
pag. 10 Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe, pertanto, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
In ossequio al richiamato principio, da ultimo Tribunale di Latina, Sentenza n.
345/2024 del 13-02-2024) ha espresso il seguente principio"... Nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, grava sulla pubblica amministrazione, quale
attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa
sanzionatoria, non gravando sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro
inesistenza.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, l'inerzia processuale
dell'amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della
trasgressione, potendo il giudice sopperirvi, nella ricostruzione dell'intero rapporto
pag. 11 sanzionatorio, valutando i documenti già acquisiti o disponendo d'ufficio i mezzi di
prova ritenuti necessari. ..."
Precisato quanto innanzi, secondo consolidata giurisprudenza “Nel giudizio di
opposizione ad una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova
unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale
di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà
oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono
limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico
ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel
verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura
percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.
In effetti, l'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce
all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e circostanze pertinenti alla
violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica
della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari
pag. 12 condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto
nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle
ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di
opposizione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di
fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed
immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella
loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano
dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o
la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità,
ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua
irrisolvibile oggettiva contraddittorietà” (Cassazione civile, sezione sesta,
ordinanza del 19.01.2022, n. 1510).
Alla luce di quanto innanzi, a fronte della condotta illecita riscontrata in danno del signor e della fede privilegiata della quale gode il verbale di Pt_1
contestazione, in ossequio al richiamato criterio di ripartizione dell'onere probatorio, deve ritenersi che le argomentazioni di parte opponente non abbiano trovato alcun riscontro probatorio, gravando sullo stesso la prova delle circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
pag. 13 Nel verbale di sopralluogo è stata rinvenuta, infatti, la presenza di acqua all'interno della cisterna, contrariamente da quanto affermato dal signor che in atti ha dichiarato che la stessa era vuota, senza fornire prova Pt_1
alcuna in merito.
Anche la circostanza della mancata presenza di buchi nella predetta cisterna potrebbe al più escludere un collegamento materiale della stessa alle altre attrezzature coinvolte nel processo di lavorazione, ma non per questo escludere l'utilizzo della cisterna all'interno del ciclo produttivo.
Ne discende il rigetto della opposizione proposta dal signor Parte_1
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 232,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal signor perché Parte_1
infondata;
- per l'effetto convalida l'ordinanza ingiunzione n. 185 del 21.10.2019 ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 – Verbale di illecito amministrativo n. 2/13 del pag. 14 09.01.2015 elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di
Palermo, notificato in data 28.10.2019;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 232,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. CP_1
come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 16 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
pag. 15