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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/10/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29/2024
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 29/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Raffaela Lavigna, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Piazza Pitagora n. 1;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Conegliano alla via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sgro Fortunato, sito in Crotone alla via Vittorio Veneto 150/a;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 31.07.2023, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la sig.ra
[...] [...]
richiedeva ed otteneva un finanziamento n. 010642457 per l'importo di € Parte_1
14.451,40 presso la - stante la qualità di consumatore e l'indirizzo di residenza Pt_2 dell'odierno resistente, la presente procedura veniva instaurata, ai sensi dell'articolo 66 bis del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo), presso l'intestata Autorità giudiziaria;
- il contratto di prestito personale oggetto del presente procedimento era stato sottoscritto dal resistente in ogni sua parte e le relative clausole contrattuali - elencate in maniera puntuale non solo con il riferimento numerico dell'articolo ma anche con riguardo all'indicazione del loro oggetto – a seguito di trattativa individuale venivano separatamente accettate e sottoscritte, con ciò escludendo qualsivoglia vessatorietà e abusività delle medesime;
- il suddetto contratto di finanziamento veniva identificato dall'istituto bancario con la sofferenza n. 0313502593 e in data 18/12/2013, la con contratto di cessione del Pt_2 credito cedeva a tra gli altri, il credito vantato nei confronti della sig.ra Controparte_3
; - in data 19/02/2014 notificava alla resistente l'intercorsa Parte_1 CP_3 CP_3 cessione perfezionatasi il 03/03/2014, diffidandola al pagamento del dovuto;
- in data
13/12/2016, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, con contratto Controparte_3 di cessione del credito, cedeva alla società il credito vantato nei confronti della CP_1 sig.ra ; - la , in data 15.02.2017 notificava alla resistente Parte_1 CP_1
l'avvenuta cessione a norma dell'art. 1264 c.c. perfezionatasi il 03/03/2017;- il credito era certo liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;
- pertanto, la era creditrice CP_1 di complessivi € 12.537,87, di cui € 12.014,95 a titolo di capitale ed euro 522,92 a titolo di interessi maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 ; - inutilmente veniva sollecitato il pagamento del credito;
sulla base di tali premesse, la ricorrente otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data Parte_1
24.10.2023 nel procedimento n. 1125/2023 R.G., per la somma di € 12.537,87, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
2 A fondamento dell'opposizione deduceva che: - l'opponente in qualità di titolare della ditta
“KROTON ASCENSORI di US LA corrente in Cervia (RA) alla via Castiglione
23/F, ed esercente l'attività di installazione, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n. 7 del 06.02.2013, depositata in data
11.02.2013; -la sig.ra aveva materialmente consegnato alla Curatela in data 31.5.2013 Pt_1
l'immobile di sua proprietà, sito nel comune di Cervia, ove ella risiedeva insieme alla famiglia, trasferendone al curatore il possesso e la disponibilità; - l'opponente a seguito della chiusura del fallimento con riparto parziale dell'attivo, depositava ricorso per esdebitazione ex artt. 142 e ss L. Fall. presso il Tribunale di Ravenna;
- detto procedimento di esdebitazione veniva iscritto al n. 2491/2023 R.G. e assegnato al Giudice, dott. Paolo
Gilotta; - considerato l'elevato numero di destinatari della notifica del ricorso per esdebitazione, la sig.ra era stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Parte_1
Ravenna, alla notifica per pubblici proclami nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.; - all'udienza del 19.12.2023 il Tribunale di Ravenna, in persona del G.I. dott. Gilotta, nel procedimento R.G. 2491/2023, dava atto che la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. era stata correttamente eseguita e si riservava di riferire al collegio per la decisione sui mezzi istruttori;
l'opponente evidenziava che, al momento della spiegata opposizione, la causa era ancora in riserva e l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato l'inesigibilità nei confronti dell'odierna attrice di tutti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti e anche dei debiti anteriori all'apertura del fallimento;
osservava che né la società Compass S.p.A. né le società cessionarie avevano mai depositato istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento, chiuso con decreto in data 07.09.2022; eccepiva l'inesigibilità del credito per esdebitazione;
chiedeva declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità del credito in esso indicato.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.03.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_2 che alla data di avvio del procedimento di ingiunzione da parte della , CP_1 iscritto al n. 1125/2023 R.G. Tribunale di Crotone, e della successiva notifica in data
05.12.2023 del decreto ingiuntivo opposto, il fallimento era stato già chiuso con decreto del
09.09.2022 e il procedimento di esdebitazione (R.G. 2491/2023 – Tribunale di Ravenna) non era ancora stato concluso;
evidenziava che il predetto procedimento di esdebitazione si
3 concludeva solo successivamente con il decreto di esdebitazione reso in data 07.02.2024, che dichiarava “inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non integralmente Pt_1 soddisfatti”; chiedeva, accertata l'emissione del decreto di esdebitazione del 07.02.2023 in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24.10.2023, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta impossibilità della lite con compensazione delle spese giudiziali;
in via subordinata, la concessione di termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
4.
Fallito il tentativo di mediazione, all'udienza del 19.03.2025 parte opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione per avvenuta esdebitazione della sig.ra ; Parte_1 parte opposta ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e, all'esito della discussione orale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto accoglimento del ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, ex art. 142 L.F., con decreto n. 1019/2024 del 07.02.2024, reso dal Tribunale di Ravenna- Sez. Civile-VG- nel procedimento n. 2491/2023 (cfr. all. 6 memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Pertanto, in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a controdedurre delle parti in ordine al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Giova evidenziare che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Alla luce di quanto sopra detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
6.
Tenuto conto che il provvedimento di esdebitazione è stato emesso il 07.02.2024, ovvero successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 05.12.2023 (cfr. all. 1 citazione in opposizione), ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G.,
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone il 08.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
5
Successivamente alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 29/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Raffaela Lavigna, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Piazza Pitagora n. 1;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Conegliano alla via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la procuratrice speciale
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sgro Fortunato, sito in Crotone alla via Vittorio Veneto 150/a;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 31.07.2023, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la sig.ra
[...] [...]
richiedeva ed otteneva un finanziamento n. 010642457 per l'importo di € Parte_1
14.451,40 presso la - stante la qualità di consumatore e l'indirizzo di residenza Pt_2 dell'odierno resistente, la presente procedura veniva instaurata, ai sensi dell'articolo 66 bis del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo), presso l'intestata Autorità giudiziaria;
- il contratto di prestito personale oggetto del presente procedimento era stato sottoscritto dal resistente in ogni sua parte e le relative clausole contrattuali - elencate in maniera puntuale non solo con il riferimento numerico dell'articolo ma anche con riguardo all'indicazione del loro oggetto – a seguito di trattativa individuale venivano separatamente accettate e sottoscritte, con ciò escludendo qualsivoglia vessatorietà e abusività delle medesime;
- il suddetto contratto di finanziamento veniva identificato dall'istituto bancario con la sofferenza n. 0313502593 e in data 18/12/2013, la con contratto di cessione del Pt_2 credito cedeva a tra gli altri, il credito vantato nei confronti della sig.ra Controparte_3
; - in data 19/02/2014 notificava alla resistente l'intercorsa Parte_1 CP_3 CP_3 cessione perfezionatasi il 03/03/2014, diffidandola al pagamento del dovuto;
- in data
13/12/2016, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, con contratto Controparte_3 di cessione del credito, cedeva alla società il credito vantato nei confronti della CP_1 sig.ra ; - la , in data 15.02.2017 notificava alla resistente Parte_1 CP_1
l'avvenuta cessione a norma dell'art. 1264 c.c. perfezionatasi il 03/03/2017;- il credito era certo liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;
- pertanto, la era creditrice CP_1 di complessivi € 12.537,87, di cui € 12.014,95 a titolo di capitale ed euro 522,92 a titolo di interessi maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 ; - inutilmente veniva sollecitato il pagamento del credito;
sulla base di tali premesse, la ricorrente otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data Parte_1
24.10.2023 nel procedimento n. 1125/2023 R.G., per la somma di € 12.537,87, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
2 A fondamento dell'opposizione deduceva che: - l'opponente in qualità di titolare della ditta
“KROTON ASCENSORI di US LA corrente in Cervia (RA) alla via Castiglione
23/F, ed esercente l'attività di installazione, trasformazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n. 7 del 06.02.2013, depositata in data
11.02.2013; -la sig.ra aveva materialmente consegnato alla Curatela in data 31.5.2013 Pt_1
l'immobile di sua proprietà, sito nel comune di Cervia, ove ella risiedeva insieme alla famiglia, trasferendone al curatore il possesso e la disponibilità; - l'opponente a seguito della chiusura del fallimento con riparto parziale dell'attivo, depositava ricorso per esdebitazione ex artt. 142 e ss L. Fall. presso il Tribunale di Ravenna;
- detto procedimento di esdebitazione veniva iscritto al n. 2491/2023 R.G. e assegnato al Giudice, dott. Paolo
Gilotta; - considerato l'elevato numero di destinatari della notifica del ricorso per esdebitazione, la sig.ra era stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Parte_1
Ravenna, alla notifica per pubblici proclami nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.; - all'udienza del 19.12.2023 il Tribunale di Ravenna, in persona del G.I. dott. Gilotta, nel procedimento R.G. 2491/2023, dava atto che la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. era stata correttamente eseguita e si riservava di riferire al collegio per la decisione sui mezzi istruttori;
l'opponente evidenziava che, al momento della spiegata opposizione, la causa era ancora in riserva e l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato l'inesigibilità nei confronti dell'odierna attrice di tutti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti e anche dei debiti anteriori all'apertura del fallimento;
osservava che né la società Compass S.p.A. né le società cessionarie avevano mai depositato istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento, chiuso con decreto in data 07.09.2022; eccepiva l'inesigibilità del credito per esdebitazione;
chiedeva declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità del credito in esso indicato.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.03.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava Controparte_2 che alla data di avvio del procedimento di ingiunzione da parte della , CP_1 iscritto al n. 1125/2023 R.G. Tribunale di Crotone, e della successiva notifica in data
05.12.2023 del decreto ingiuntivo opposto, il fallimento era stato già chiuso con decreto del
09.09.2022 e il procedimento di esdebitazione (R.G. 2491/2023 – Tribunale di Ravenna) non era ancora stato concluso;
evidenziava che il predetto procedimento di esdebitazione si
3 concludeva solo successivamente con il decreto di esdebitazione reso in data 07.02.2024, che dichiarava “inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non integralmente Pt_1 soddisfatti”; chiedeva, accertata l'emissione del decreto di esdebitazione del 07.02.2023 in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24.10.2023, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta impossibilità della lite con compensazione delle spese giudiziali;
in via subordinata, la concessione di termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
4.
Fallito il tentativo di mediazione, all'udienza del 19.03.2025 parte opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione per avvenuta esdebitazione della sig.ra ; Parte_1 parte opposta ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e, all'esito della discussione orale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto accoglimento del ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, ex art. 142 L.F., con decreto n. 1019/2024 del 07.02.2024, reso dal Tribunale di Ravenna- Sez. Civile-VG- nel procedimento n. 2491/2023 (cfr. all. 6 memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Pertanto, in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a controdedurre delle parti in ordine al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Giova evidenziare che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Alla luce di quanto sopra detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
6.
Tenuto conto che il provvedimento di esdebitazione è stato emesso il 07.02.2024, ovvero successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 05.12.2023 (cfr. all. 1 citazione in opposizione), ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G.,
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone il 08.10.2025
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