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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4850 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Livorno, Piazza Attias n. 37, presso lo studio dell'Avv. Claudia Pagni che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata Pietrasanta, Via Garibaldi n. 21 presso lo studio dell'Avv.
Andrea Mosa che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, comparsa conclusionale e memoria di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia assicurativa chiedendo all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di citazione: Accertare e dichiarare, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del
23.09.2014 – polizza n. 1/53881/746908040/1 – tra il Sig. e con le relative Pt_1 Controparte_2 appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attore all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa dell'incendio del 21.08.2016; e per l'effetto condannare al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo nella misura complessiva di Euro 111.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: - di avere condotto in affitto Parte_1 il terreno agricolo di proprietà di e sito in Lari (PI), dal 24.02.2003 e fino al Parte_2
24.02.2018; - di avere costituito, sul predetto terreno, un'azienda agricola, collocandovi anche un fabbricato ove ha stabilito la propria residenza;
- di aver stipulato con la compagnia convenuta, in data 23.09.2004, la polizza ” relativa all'attività di azienda agricola, variata in data Parte_3
12.10.2015 e con scadenza al 23.09.2016; - che la copertura assicurativa aveva ad oggetto il fabbricato, il contenuto, nonché attrezzi e macchinari e, ai sensi dell'art. 15 della polizza, riguardava anche l'incendio; - che in data 21.08.2016 il fabbricato in legno è stato distrutto – insieme al terreno circostante – da un incendio;
- per detti eventi, esso attore ha sporto denuncia presso la stazione dei
Carabinieri competente, dando tempestivo avviso del sinistro anche alla compagnia assicurativa;
- quest'ultima, nonostante i vari solleciti, non ha mai formulato alcuna proposta di indennizzo e, chiamata in sede di negoziazione assistita, non ha dato riscontro.
Ciò dedotto, sulla scorta della perizia di parte versata in atti, l'attore ha lamentato un danno al fabbricato per € 53.550, un danno al contenuto (ivi compresi gli attrezzi) per € 55.000 e un danno dato dai costi di demolizione e trasporto, per € 3.140, dei quali in questa sede ha chiesto l'integrale ristoro.
Con comparsa dell'8.03.2022, si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto dichiararsi la nullità parziale del contratto assicurativo o, in subordine, accertarsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore; in via ulteriormente gradata, la convenuta ha chiesto rigettarsi la domanda ovvero ridursi l'importo dovuto a titolo di indennizzo.
La difesa convenuta ha eccepito: - l'impossibilità dell'oggetto, atteso che il fabbricato, pur costruito dall'attore assicurato, rientra nella proprietà del terzo proprietario del terreno in ragione del principio di accessione, avuto riguardo all'inoperatività dello jus tollendi nei rapporti di affitto;
- l'illiceità dell'oggetto, per essere il fabbricato destinatario di un ordine di demolizione (2007) emesso dall'ente locale competente in ragione del suo carattere abusivo;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, atteso che la proprietà del fabbricato in capo a terzi radica solo in capo a questi ultimi il diritto ad ottenere un indennizzo per la perdita del bene assicurato;
- l'idoneità del carattere abusivo del fabbricato a recidere il nesso di causalità tra il sinistro e il danno sofferto per la perdita del materiale ivi collocato;
- l'esclusione dell'indennizzo in applicazione dell'art. 1892 c.c. o, in subordine, la riduzione del quantum indennitario in ragione dell'art. 1893 c.c., per avere il contraente assicurato taciuto con colpa grave del carattere abusivo dell'immobile andato distrutto.
Con specifico riferimento ai danni ex adverso lamentati, la compagnia assicurativa ha poi eccepito l'assenza di prova in ordine ai beni effettivamente andati distrutti e al loro valore, ed in ogni l'applicabilità di massimali, franchigie e altri limiti contrattuali, nonché la necessità di tenere conto del solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato in condizioni di demolizione.
In fase istruttoria è stata disposta CTU tesa ad accertare il valore del fabbricato;
l'elaborato peritale è stato integrato, come richiesto in data 6.06.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 20.03.2025.
La causa, infine, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.03.2025, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura massima di legge.
*****
1. L'azione, ancorchè ammissibile sul piano processuale, nel merito è infondata.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta da a rigettata: infatti, Controparte_1 il contratto di assicurazione è stato pacificamente sottoscritto da , il Parte_1 quale ha assunto, allo stesso tempo, la qualifica di contraente e di assicurato ed è dunque l'unico soggetto su cui incombono obblighi e originano diritti nascenti dal contratto.
Non rileva in senso contrario la circostanza per cui la proprietà del fabbricato è di terzi. Fermo restando che la costruzione del fabbricato sul terreno altrui, condotto in affitto, può determinare l'acquisto della proprietà del bene edificato in capo al proprietario del fondo in ragione dell'accessione, niente impedisce che taluno stipuli un contratto assicurativo relativo ad un bene di proprietà di terzi. Tale eventualità non determina, in via automatica, la conclusione di un contratto a favore di terzo, atteso che l'assicurato ben può avere un proprio interesse all'assicurazione del bene ove, come nel caso che ne occupa, ne faccia uso e ne ritragga un'utilità tale che il verificarsi di un evento di danno ali arrecherebbe una lesione giuridicamente rilevante, giustificativa dell'indennizzo.
Inoltre, dalla lettura del contratto allegato dalle parti si ricava che ad essere assicurato non è il
“fabbricato” altrui, bensì l'azienda agricola che pacificamente è stata avviata ed esercitata dall'odierno attore, comprensiva di tutti gli elementi che la compongono (il contratto è infatti denominato “Polizza di assicurazione globale per l'azienda agricola” e reca il riferimento espresso alle caratteristiche “dell'azienda agricola”, nonché l'elenco dei beni assicurati comprensivi di fabbricato, macchinari e attrezzi, e il suo contenuto).
3. Nel merito, è pacifico che ha goduto del terreno agricolo sito in Parte_1
Lari (PI) in forza del contratto di affitto sottoscritto in data 24.02.2003 (doc. 1 attore). Né è contestato (art. 115 c.p.c.) che su detto terreno l'attore abbia edificato un fabbricato abusivo (senza titolo abilitativo), ove ha stabilito la propria residenza e dimora, andato distrutto nell'incendio verificatosi in data 21.08.2016 (doc. 4 attore). Risulta per tabulas, infine, che l'attore ha avviato un'azienda agricola, esercitata sul terreno condotto in affitto, per la quale ha sottoscritto polizza assicurativa con l'odierna convenuta in data 23.09.2004, poi modificata nel 2015 e con scadenza al 23.09.2016 (doc.
3 attore).
3.1. Questione controversa tra le parti è: a) la validità del contratto di assicurazione;
2) l'operatività della copertura nel caso di specie;
3) l'eventuale quantum risarcitorio.
3.2. Tale il thema decidendum, si ritiene la validità del contratto assicurativo in esame, il quale non presenta i profili di nullità invocati dalla difesa convenuta.
3.3. Con riguardo all'eccezione di nullità per impossibilità dell'oggetto, va premesso che tale elemento essenziale del contratto è causa di nullità ove sia impossibile, indeterminabile ovvero illecito (art. 1346 c.c.); e l'oggetto è impossibile quando non sia suscettibile di essere dedotto in contratto, in ragione di divieti di legge ovvero di oggettiva impossibilità materiale, mentre è illecito quando risulti in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume.
A ben vedere, oggetto del contratto assicurativo non è il bene in sé considerato, bensì il rischio (alea) di danni al bene assicurato. Per l'effetto, oggetto della prestazione dell'assicuratore è l'obbligo di indennizzare l'assicurato per i danni sofferti a causa di un evento che ha colpito il bene al quale il rischio assicurativo era riferito.
Nella fattispecie, non si ravvisa alcuna impossibilità né illiceità dell'oggetto.
Infatti, il rischio assicurativo concerneva l'azienda agricola quale insieme di strumenti impiegati dall'attore nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, ossia il fabbricato, gli arredi e gli strumenti (con ciò intendendosi materiali e attrezzi necessari all'esercizio dell'attività). Il contraente non ha mai dichiarato espressamente di essere proprietario del bene, tanto che nella sezione di polizza dedicata alle caratteristiche dell'azienda agricola, il contraente ha indicato che trattavasi di attività
“in proprietà e conduzione” dando invece risposta negativa alla voce “in proprietà senza conduzione”
(doc. 3 attore). Non vi è dunque alcuna difformità tra quanto assicurato e il bene per cui è richiesto il risarcimento. Peraltro, nelle condizioni generali di polizza (doc. 15 attore) alla definizione di azienda agricola si legge: “i fondi, il complesso di fabbricati e loro contenuto, le macchine ed attrezzi ed il foraggio …omissis…”; mentre alla definizione di fabbricato si legge: “i locali di proprietà o in locazione all'assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza …omissis… compresi anche i locali adibiti ad abitazione e/o ufficio”.
3.4. L'oggetto non è neppure illecito, poichè le autorità competenti non hanno mosso censure all'attività svolta dall'impresa agricola, ma solo al fabbricato quale elemento dell'azienda. 4. Tuttavia, ferma la validità del contratto per le considerazioni sin qui svolte, il danno in esame non
è, in concreto, risarcibile, alla luce della rigorosa disciplina di cui all'art. 1892 c.c.
4.1. Si tratta, infatti, di un contratto assicurativo concluso sulla dichiarazione, dell'odierno attore, che il fabbricato fosse “in buone condizioni di statica e manutenzione”, caratterizzato da “strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;
Nelle parti esterne
e nel manto della copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili nella misura non superiore ad 1/3 delle rispettive superfici […]”, la quale non reca alcune menzione dell'assenza di titolo abilitativi all'edificazione e dunque non fa menzione del fatto, già noto al contraente assicurato, che si trattasse di bene radicalmente abusivo (all 3 all'atto di citazione).
E' vero che l'ordine di demolizione del fabbricato risale al 2007, dunque in epoca successiva alla stipula della polizza;
tuttavia, di tale “caratteristica” non è fatta menzione neppure nell'atto di variazione generica del 12.10.2015, in occasione del quale il si è limitato a precisare che Pt_1
“il fabbricato è costruito interamente in legno” continuando ad omettere che si trattava di immobile privo delle necessarie autorizzazioni (e ciò, a ben vedere, in un'epoca in cui l'assicurato medesimo aveva conosciuto anche la gravità dell'abuso, trattandosi di fabbricato sito in area su terreno agricolo soggetto a vincolo idrogeologico, come indicato nel richiamato ordine di demolizione, come accertato dalle autorità competenti all'esito del sopralluogo del 14.7.2005).
Ebbene, il carattere illegittimo della costruzione costituisce un elemento tale da incidere notevolmente sul rischio da assicurare, perché dall'assenza di titoli abilitativi si desume l'assenza dei requisiti necessari a costruire in sicurezza, su area idonea, nonché l'assenza di controlli e verifiche circa lo stato dell'immobile e la stabilità/la sicurezza dello stesso.
4.2. Lo sviluppo diacronico degli eventi (conclusione contratto nel 2004, sopralluogo con accertamento dell'abuso nel 2005, ordine di demolizione nel 2007, successiva variazione di un'unica dichiarazione dell'assicurato nel 2015) disvela il dolo del , da intendersi quale Pt_1 consapevolezza di non rendere nota all'assicuratore una circostanza rilevante sul piano del sinallagma contrattuale.
Per altro, anche ove si ritenesse – contro quanto sin qui argomentato - che l'abusività del bene integri una circostanza sopravvenuta alla sottoscrizione della polizza, ciò non sarebbe rilevante alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione: “l'equilibrio causale del contratto di assicurazione
…omissis… può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce
o si aggrava” (Cass. civ. sez. 3, 11.12.2024, n. 32017). 4.3 La reticenza, che pure non rileva sul piano della eccepita nullità, spiega ricadute applicative in termini di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. se la circostanza sottaciuta diventa nota all'assicuratore prima della verificazione del sinistro, mentre elide il diritto al risarcimento del danno qualora detta circostanza divenga nota alla compagnia assicurativa in occasione o subito dopo il sinistro.
Questo perché la compagnia assicurativa, per poter validamente assumere il rischio gravante sull'assicurato, deve avere tutte le informazioni idonee ad individuare l'entità di detto rischio e a quantificare, conseguentemente, il relativo premio assicurativo. L'assicurato contraente, infatti, ha naturalmente informazioni che la compagnia assicurativa non ha, né ha l'obbligo di reperire.
Si veda, sul punto, il recente arrêts della Suprema Corte secondo cui “Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che
l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all' assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità” (Cass. civ., sez. III, 24.07.2024, n. 20658).
4.4. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attrice, nel caso in esame non è dirimente il decorso del termine di decadenza trimestrale di cui all'art. 1892 c.c., ben potendo la compagnia assicurativa negare il risarcimento allorquando, chiamata ad istruire il sinistro segnalatole, scopra circostanze rilevanti ai fini del calcolo del rischio assicurativo, inopinatamente taciute dal contraente assicurato.
Si richiama, per il principio generale, la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. civ., sez. III, n.
11905/2020). 4.5. Del resto, la stessa compagnia non ha inteso avvalersi dei rimedi caducatori del contratto, limitandosi a dedurre di essere venuta a conoscenza dell'abusività dell'immobile dopo il sinistro per cui è causa e a negare, per tale ragione, il risarcimento del danno.
5. La domanda di condanna al risarcimento del danno è infondata anche con riguardo alla dedotta perdita degli arredi e degli attrezzi collocati nel fabbricato distrutto dall'incendio.
Circa detta perdita patrimoniale, infatti, non ha fornito adeguata Persona_1 prova, non valendo in tal senso l'elenco di beni unilateralmente redatto e, parimenti, unilateralmente valutato, senza che vi sia documentazione comprovante l'acquisto di detti beni, materiale fotografico che ne dimostri la presenza presso il fabbricato, né altri elementi di prova idonei a dimostrarne il valore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
L'ammissione della parte attrice soccombente, per giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare alla controparte, risultata vittoriosa (Cass. civ., 13.11.2020, n. 25653).
I costi della CTU sono posti definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 131, 3 comma, d.P.R. n.
115/2002 (nell'interpretazione data da C Cost 217/2019) e condanna al pagamento del relativo importo a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in
€ 7.052,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU a carico della parte attrice, soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, CONDANNA l'Erario al pagamento dei relativi compensi in applicazione dell'art. 131, 3 comma, d.P.R. n. 115/2002 (nell'interpretazione data da C cost n. 217/2019).
Si comunichi.
Pisa, 4 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4850 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Livorno, Piazza Attias n. 37, presso lo studio dell'Avv. Claudia Pagni che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata Pietrasanta, Via Garibaldi n. 21 presso lo studio dell'Avv.
Andrea Mosa che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, comparsa conclusionale e memoria di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia assicurativa chiedendo all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di citazione: Accertare e dichiarare, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del
23.09.2014 – polizza n. 1/53881/746908040/1 – tra il Sig. e con le relative Pt_1 Controparte_2 appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attore all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa dell'incendio del 21.08.2016; e per l'effetto condannare al pagamento Controparte_3 dell'indennizzo nella misura complessiva di Euro 111.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: - di avere condotto in affitto Parte_1 il terreno agricolo di proprietà di e sito in Lari (PI), dal 24.02.2003 e fino al Parte_2
24.02.2018; - di avere costituito, sul predetto terreno, un'azienda agricola, collocandovi anche un fabbricato ove ha stabilito la propria residenza;
- di aver stipulato con la compagnia convenuta, in data 23.09.2004, la polizza ” relativa all'attività di azienda agricola, variata in data Parte_3
12.10.2015 e con scadenza al 23.09.2016; - che la copertura assicurativa aveva ad oggetto il fabbricato, il contenuto, nonché attrezzi e macchinari e, ai sensi dell'art. 15 della polizza, riguardava anche l'incendio; - che in data 21.08.2016 il fabbricato in legno è stato distrutto – insieme al terreno circostante – da un incendio;
- per detti eventi, esso attore ha sporto denuncia presso la stazione dei
Carabinieri competente, dando tempestivo avviso del sinistro anche alla compagnia assicurativa;
- quest'ultima, nonostante i vari solleciti, non ha mai formulato alcuna proposta di indennizzo e, chiamata in sede di negoziazione assistita, non ha dato riscontro.
Ciò dedotto, sulla scorta della perizia di parte versata in atti, l'attore ha lamentato un danno al fabbricato per € 53.550, un danno al contenuto (ivi compresi gli attrezzi) per € 55.000 e un danno dato dai costi di demolizione e trasporto, per € 3.140, dei quali in questa sede ha chiesto l'integrale ristoro.
Con comparsa dell'8.03.2022, si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto dichiararsi la nullità parziale del contratto assicurativo o, in subordine, accertarsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore; in via ulteriormente gradata, la convenuta ha chiesto rigettarsi la domanda ovvero ridursi l'importo dovuto a titolo di indennizzo.
La difesa convenuta ha eccepito: - l'impossibilità dell'oggetto, atteso che il fabbricato, pur costruito dall'attore assicurato, rientra nella proprietà del terzo proprietario del terreno in ragione del principio di accessione, avuto riguardo all'inoperatività dello jus tollendi nei rapporti di affitto;
- l'illiceità dell'oggetto, per essere il fabbricato destinatario di un ordine di demolizione (2007) emesso dall'ente locale competente in ragione del suo carattere abusivo;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, atteso che la proprietà del fabbricato in capo a terzi radica solo in capo a questi ultimi il diritto ad ottenere un indennizzo per la perdita del bene assicurato;
- l'idoneità del carattere abusivo del fabbricato a recidere il nesso di causalità tra il sinistro e il danno sofferto per la perdita del materiale ivi collocato;
- l'esclusione dell'indennizzo in applicazione dell'art. 1892 c.c. o, in subordine, la riduzione del quantum indennitario in ragione dell'art. 1893 c.c., per avere il contraente assicurato taciuto con colpa grave del carattere abusivo dell'immobile andato distrutto.
Con specifico riferimento ai danni ex adverso lamentati, la compagnia assicurativa ha poi eccepito l'assenza di prova in ordine ai beni effettivamente andati distrutti e al loro valore, ed in ogni l'applicabilità di massimali, franchigie e altri limiti contrattuali, nonché la necessità di tenere conto del solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato in condizioni di demolizione.
In fase istruttoria è stata disposta CTU tesa ad accertare il valore del fabbricato;
l'elaborato peritale è stato integrato, come richiesto in data 6.06.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 20.03.2025.
La causa, infine, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.03.2025, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura massima di legge.
*****
1. L'azione, ancorchè ammissibile sul piano processuale, nel merito è infondata.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta da a rigettata: infatti, Controparte_1 il contratto di assicurazione è stato pacificamente sottoscritto da , il Parte_1 quale ha assunto, allo stesso tempo, la qualifica di contraente e di assicurato ed è dunque l'unico soggetto su cui incombono obblighi e originano diritti nascenti dal contratto.
Non rileva in senso contrario la circostanza per cui la proprietà del fabbricato è di terzi. Fermo restando che la costruzione del fabbricato sul terreno altrui, condotto in affitto, può determinare l'acquisto della proprietà del bene edificato in capo al proprietario del fondo in ragione dell'accessione, niente impedisce che taluno stipuli un contratto assicurativo relativo ad un bene di proprietà di terzi. Tale eventualità non determina, in via automatica, la conclusione di un contratto a favore di terzo, atteso che l'assicurato ben può avere un proprio interesse all'assicurazione del bene ove, come nel caso che ne occupa, ne faccia uso e ne ritragga un'utilità tale che il verificarsi di un evento di danno ali arrecherebbe una lesione giuridicamente rilevante, giustificativa dell'indennizzo.
Inoltre, dalla lettura del contratto allegato dalle parti si ricava che ad essere assicurato non è il
“fabbricato” altrui, bensì l'azienda agricola che pacificamente è stata avviata ed esercitata dall'odierno attore, comprensiva di tutti gli elementi che la compongono (il contratto è infatti denominato “Polizza di assicurazione globale per l'azienda agricola” e reca il riferimento espresso alle caratteristiche “dell'azienda agricola”, nonché l'elenco dei beni assicurati comprensivi di fabbricato, macchinari e attrezzi, e il suo contenuto).
3. Nel merito, è pacifico che ha goduto del terreno agricolo sito in Parte_1
Lari (PI) in forza del contratto di affitto sottoscritto in data 24.02.2003 (doc. 1 attore). Né è contestato (art. 115 c.p.c.) che su detto terreno l'attore abbia edificato un fabbricato abusivo (senza titolo abilitativo), ove ha stabilito la propria residenza e dimora, andato distrutto nell'incendio verificatosi in data 21.08.2016 (doc. 4 attore). Risulta per tabulas, infine, che l'attore ha avviato un'azienda agricola, esercitata sul terreno condotto in affitto, per la quale ha sottoscritto polizza assicurativa con l'odierna convenuta in data 23.09.2004, poi modificata nel 2015 e con scadenza al 23.09.2016 (doc.
3 attore).
3.1. Questione controversa tra le parti è: a) la validità del contratto di assicurazione;
2) l'operatività della copertura nel caso di specie;
3) l'eventuale quantum risarcitorio.
3.2. Tale il thema decidendum, si ritiene la validità del contratto assicurativo in esame, il quale non presenta i profili di nullità invocati dalla difesa convenuta.
3.3. Con riguardo all'eccezione di nullità per impossibilità dell'oggetto, va premesso che tale elemento essenziale del contratto è causa di nullità ove sia impossibile, indeterminabile ovvero illecito (art. 1346 c.c.); e l'oggetto è impossibile quando non sia suscettibile di essere dedotto in contratto, in ragione di divieti di legge ovvero di oggettiva impossibilità materiale, mentre è illecito quando risulti in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume.
A ben vedere, oggetto del contratto assicurativo non è il bene in sé considerato, bensì il rischio (alea) di danni al bene assicurato. Per l'effetto, oggetto della prestazione dell'assicuratore è l'obbligo di indennizzare l'assicurato per i danni sofferti a causa di un evento che ha colpito il bene al quale il rischio assicurativo era riferito.
Nella fattispecie, non si ravvisa alcuna impossibilità né illiceità dell'oggetto.
Infatti, il rischio assicurativo concerneva l'azienda agricola quale insieme di strumenti impiegati dall'attore nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, ossia il fabbricato, gli arredi e gli strumenti (con ciò intendendosi materiali e attrezzi necessari all'esercizio dell'attività). Il contraente non ha mai dichiarato espressamente di essere proprietario del bene, tanto che nella sezione di polizza dedicata alle caratteristiche dell'azienda agricola, il contraente ha indicato che trattavasi di attività
“in proprietà e conduzione” dando invece risposta negativa alla voce “in proprietà senza conduzione”
(doc. 3 attore). Non vi è dunque alcuna difformità tra quanto assicurato e il bene per cui è richiesto il risarcimento. Peraltro, nelle condizioni generali di polizza (doc. 15 attore) alla definizione di azienda agricola si legge: “i fondi, il complesso di fabbricati e loro contenuto, le macchine ed attrezzi ed il foraggio …omissis…”; mentre alla definizione di fabbricato si legge: “i locali di proprietà o in locazione all'assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza …omissis… compresi anche i locali adibiti ad abitazione e/o ufficio”.
3.4. L'oggetto non è neppure illecito, poichè le autorità competenti non hanno mosso censure all'attività svolta dall'impresa agricola, ma solo al fabbricato quale elemento dell'azienda. 4. Tuttavia, ferma la validità del contratto per le considerazioni sin qui svolte, il danno in esame non
è, in concreto, risarcibile, alla luce della rigorosa disciplina di cui all'art. 1892 c.c.
4.1. Si tratta, infatti, di un contratto assicurativo concluso sulla dichiarazione, dell'odierno attore, che il fabbricato fosse “in buone condizioni di statica e manutenzione”, caratterizzato da “strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;
Nelle parti esterne
e nel manto della copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili nella misura non superiore ad 1/3 delle rispettive superfici […]”, la quale non reca alcune menzione dell'assenza di titolo abilitativi all'edificazione e dunque non fa menzione del fatto, già noto al contraente assicurato, che si trattasse di bene radicalmente abusivo (all 3 all'atto di citazione).
E' vero che l'ordine di demolizione del fabbricato risale al 2007, dunque in epoca successiva alla stipula della polizza;
tuttavia, di tale “caratteristica” non è fatta menzione neppure nell'atto di variazione generica del 12.10.2015, in occasione del quale il si è limitato a precisare che Pt_1
“il fabbricato è costruito interamente in legno” continuando ad omettere che si trattava di immobile privo delle necessarie autorizzazioni (e ciò, a ben vedere, in un'epoca in cui l'assicurato medesimo aveva conosciuto anche la gravità dell'abuso, trattandosi di fabbricato sito in area su terreno agricolo soggetto a vincolo idrogeologico, come indicato nel richiamato ordine di demolizione, come accertato dalle autorità competenti all'esito del sopralluogo del 14.7.2005).
Ebbene, il carattere illegittimo della costruzione costituisce un elemento tale da incidere notevolmente sul rischio da assicurare, perché dall'assenza di titoli abilitativi si desume l'assenza dei requisiti necessari a costruire in sicurezza, su area idonea, nonché l'assenza di controlli e verifiche circa lo stato dell'immobile e la stabilità/la sicurezza dello stesso.
4.2. Lo sviluppo diacronico degli eventi (conclusione contratto nel 2004, sopralluogo con accertamento dell'abuso nel 2005, ordine di demolizione nel 2007, successiva variazione di un'unica dichiarazione dell'assicurato nel 2015) disvela il dolo del , da intendersi quale Pt_1 consapevolezza di non rendere nota all'assicuratore una circostanza rilevante sul piano del sinallagma contrattuale.
Per altro, anche ove si ritenesse – contro quanto sin qui argomentato - che l'abusività del bene integri una circostanza sopravvenuta alla sottoscrizione della polizza, ciò non sarebbe rilevante alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione: “l'equilibrio causale del contratto di assicurazione
…omissis… può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce
o si aggrava” (Cass. civ. sez. 3, 11.12.2024, n. 32017). 4.3 La reticenza, che pure non rileva sul piano della eccepita nullità, spiega ricadute applicative in termini di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. se la circostanza sottaciuta diventa nota all'assicuratore prima della verificazione del sinistro, mentre elide il diritto al risarcimento del danno qualora detta circostanza divenga nota alla compagnia assicurativa in occasione o subito dopo il sinistro.
Questo perché la compagnia assicurativa, per poter validamente assumere il rischio gravante sull'assicurato, deve avere tutte le informazioni idonee ad individuare l'entità di detto rischio e a quantificare, conseguentemente, il relativo premio assicurativo. L'assicurato contraente, infatti, ha naturalmente informazioni che la compagnia assicurativa non ha, né ha l'obbligo di reperire.
Si veda, sul punto, il recente arrêts della Suprema Corte secondo cui “Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che
l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all' assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità” (Cass. civ., sez. III, 24.07.2024, n. 20658).
4.4. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attrice, nel caso in esame non è dirimente il decorso del termine di decadenza trimestrale di cui all'art. 1892 c.c., ben potendo la compagnia assicurativa negare il risarcimento allorquando, chiamata ad istruire il sinistro segnalatole, scopra circostanze rilevanti ai fini del calcolo del rischio assicurativo, inopinatamente taciute dal contraente assicurato.
Si richiama, per il principio generale, la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. civ., sez. III, n.
11905/2020). 4.5. Del resto, la stessa compagnia non ha inteso avvalersi dei rimedi caducatori del contratto, limitandosi a dedurre di essere venuta a conoscenza dell'abusività dell'immobile dopo il sinistro per cui è causa e a negare, per tale ragione, il risarcimento del danno.
5. La domanda di condanna al risarcimento del danno è infondata anche con riguardo alla dedotta perdita degli arredi e degli attrezzi collocati nel fabbricato distrutto dall'incendio.
Circa detta perdita patrimoniale, infatti, non ha fornito adeguata Persona_1 prova, non valendo in tal senso l'elenco di beni unilateralmente redatto e, parimenti, unilateralmente valutato, senza che vi sia documentazione comprovante l'acquisto di detti beni, materiale fotografico che ne dimostri la presenza presso il fabbricato, né altri elementi di prova idonei a dimostrarne il valore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
L'ammissione della parte attrice soccombente, per giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare alla controparte, risultata vittoriosa (Cass. civ., 13.11.2020, n. 25653).
I costi della CTU sono posti definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 131, 3 comma, d.P.R. n.
115/2002 (nell'interpretazione data da C Cost 217/2019) e condanna al pagamento del relativo importo a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in
€ 7.052,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU a carico della parte attrice, soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, CONDANNA l'Erario al pagamento dei relativi compensi in applicazione dell'art. 131, 3 comma, d.P.R. n. 115/2002 (nell'interpretazione data da C cost n. 217/2019).
Si comunichi.
Pisa, 4 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino