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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1898 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marcello Vargiu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Barbara Ibba, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 09.10.2024, e , coniugatisi in Terralba Parte_1 Parte_2 con rito civile il 27.04.2002, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione, il 12.10.2005, era nata una figlia, , studentessa non economicamente autonoma;
(ii) di svolgere, Persona_1 entrambi non stabilmente, le attività di collaboratrice domestica e di dipendente di una società specializzata in lavori subacquei (e di disporre, rispettivamente, di redditi netti mensili, decurtati gli Part oneri, pari a euro 400,00 circa quanto alla e a euro 1.450,00 quanto al;
(iii) di essere Pt_1
1 comproprietari, nella misura di un mezzo a testa, della casa familiare;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. In ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., la volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso è stata confermata con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
3. Emerge dagli atti di causa che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tale circostanza dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne delle parti di ricevere sostegno economico dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Terralba di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte I – Serie – anno 2002, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sarà assegnata, ivi compresi gli arredi che la compongono, alla madre
affinché continui ad abitarvi unitamente alla figlia , Parte_1 Persona_1
maggiorenne non economicamente autonoma.
3) corrisponderà a , presso il suo domicilio, la somma Parte_2 Parte_1 periodica mensile di €400,00, oltre al 50% dell'AUU INPS, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente indipendente. Persona_1
Tale somma, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, dovuta fin dal deposito del ricorso
e per dodici mensilità annue, sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT per il costo della vita a partire dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di natura
2 straordinaria nell'interesse della figlia, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze: esemplificativamente, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, universitarie, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.
4) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1898 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Marcello Vargiu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Barbara Ibba, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 09.10.2024, e , coniugatisi in Terralba Parte_1 Parte_2 con rito civile il 27.04.2002, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione, il 12.10.2005, era nata una figlia, , studentessa non economicamente autonoma;
(ii) di svolgere, Persona_1 entrambi non stabilmente, le attività di collaboratrice domestica e di dipendente di una società specializzata in lavori subacquei (e di disporre, rispettivamente, di redditi netti mensili, decurtati gli Part oneri, pari a euro 400,00 circa quanto alla e a euro 1.450,00 quanto al;
(iii) di essere Pt_1
1 comproprietari, nella misura di un mezzo a testa, della casa familiare;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. In ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., la volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso è stata confermata con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
3. Emerge dagli atti di causa che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tale circostanza dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne delle parti di ricevere sostegno economico dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Terralba di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte I – Serie – anno 2002, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sarà assegnata, ivi compresi gli arredi che la compongono, alla madre
affinché continui ad abitarvi unitamente alla figlia , Parte_1 Persona_1
maggiorenne non economicamente autonoma.
3) corrisponderà a , presso il suo domicilio, la somma Parte_2 Parte_1 periodica mensile di €400,00, oltre al 50% dell'AUU INPS, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente indipendente. Persona_1
Tale somma, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, dovuta fin dal deposito del ricorso
e per dodici mensilità annue, sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT per il costo della vita a partire dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di natura
2 straordinaria nell'interesse della figlia, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze: esemplificativamente, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, universitarie, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.
4) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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