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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13867 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28562 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28562 del 2024 promossa da:
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. E_1 Parte_1 C.F._1
NI UN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, via dei Tre
Orologi n. 10/e, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, via Giorgio
Spaccarelli n. 11, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Conclusioni congiunte delle parti: hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento per il terzogenito a far data dalla domanda e con compensazione delle spese di lite
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo. Ai fini della intelligibilità della decisione, va rilevato che il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti tra le parti, allegando che anche il terzogenito , nato Per_1 il 29 ottobre 2006, era andato a vivere con il ricorrente, come già da tempo facevano gli altri due figli.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si è costituita in data 9.10.2024 la resistente, la quale ha aderito alle richieste del ricorrente, non ha contestato che il figlio vive con il padre, anche se ha rimarcato di avere una soddisfacente Per_1 frequentazione con il ragazzo, evidenziando come l'audizione di richiesta dal ricorrente Per_1 potesse creare disagio al suddetto.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi il 22 settembre 2025, parte resistente ha confermato di aderire alla richiesta di modifica formulata da parte ricorrente e le parti hanno confermato di concordare per la modifica delle condizioni di divorzio con revoca del suddetto assegno di mantenimento per il figlio a far data dalla domanda e con compensazione delle spese di Per_1 lite, sicché il Giudice rel. delegato in via temporanea e urgente ha modificato le condizioni di divorzio in essere tra le parti revocando con decorrenza dalla domanda l'assegno di euro 300 a carico di parte ricorrente e da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio , fermo restando Per_1 quanto previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese straordinarie e ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che, essendo pacifico inter partes che il figlio vive prevalentemente presso Per_1 il padre, non sia necessaria l'audizione del medesimo, dovendosi ritenere pienamente provate, proprio in quanto non contestate, le sopravvenienze fattuali invocate dal ricorrente che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio.
Si ritiene pertanto che sia meritevole di accoglimento la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (9 luglio 2024), fermo restando quanto Per_1 previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese straordinarie.
Si reputa, stante l'accordo raggiunto, congruo compensare le spese di lite.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 28562 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Modifica le condizioni di divorzio in essere tra le parti, revocando con decorrenza dalla domanda l'assegno di € 300,00 a carico di parte ricorrente e da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio , fermo restando quanto previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese Per_1 straordinarie.
2. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28562 del 2024 promossa da:
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. E_1 Parte_1 C.F._1
NI UN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, via dei Tre
Orologi n. 10/e, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, via Giorgio
Spaccarelli n. 11, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Conclusioni congiunte delle parti: hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento per il terzogenito a far data dalla domanda e con compensazione delle spese di lite
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo. Ai fini della intelligibilità della decisione, va rilevato che il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti tra le parti, allegando che anche il terzogenito , nato Per_1 il 29 ottobre 2006, era andato a vivere con il ricorrente, come già da tempo facevano gli altri due figli.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si è costituita in data 9.10.2024 la resistente, la quale ha aderito alle richieste del ricorrente, non ha contestato che il figlio vive con il padre, anche se ha rimarcato di avere una soddisfacente Per_1 frequentazione con il ragazzo, evidenziando come l'audizione di richiesta dal ricorrente Per_1 potesse creare disagio al suddetto.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi il 22 settembre 2025, parte resistente ha confermato di aderire alla richiesta di modifica formulata da parte ricorrente e le parti hanno confermato di concordare per la modifica delle condizioni di divorzio con revoca del suddetto assegno di mantenimento per il figlio a far data dalla domanda e con compensazione delle spese di Per_1 lite, sicché il Giudice rel. delegato in via temporanea e urgente ha modificato le condizioni di divorzio in essere tra le parti revocando con decorrenza dalla domanda l'assegno di euro 300 a carico di parte ricorrente e da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio , fermo restando Per_1 quanto previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese straordinarie e ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che, essendo pacifico inter partes che il figlio vive prevalentemente presso Per_1 il padre, non sia necessaria l'audizione del medesimo, dovendosi ritenere pienamente provate, proprio in quanto non contestate, le sopravvenienze fattuali invocate dal ricorrente che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio.
Si ritiene pertanto che sia meritevole di accoglimento la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (9 luglio 2024), fermo restando quanto Per_1 previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese straordinarie.
Si reputa, stante l'accordo raggiunto, congruo compensare le spese di lite.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 28562 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Modifica le condizioni di divorzio in essere tra le parti, revocando con decorrenza dalla domanda l'assegno di € 300,00 a carico di parte ricorrente e da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio , fermo restando quanto previsto nella sentenza n. 1668 del 2015 in tema di spese Per_1 straordinarie.
2. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.