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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 5-1/2025 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Silvia Bianchi Presidente relatore dott. Ivana Morandin Giudice dott. Sara Pitinari Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso proposto da per Parte_1
la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di AR
, con sede in VIA BRUSO 7 CONA (VE);
[...]
osservato che, all'udienza del 19.2.2025, ha dimesso Controparte_2
istanza per la concessione del termine di cui all'art. 271 co. 1 ccii;
rilevato che, con provvedimento del 27.2.2025 e comunicato il 28.2.2025, è stato concesso il termine massimo di 60 giorni per la presentazione della domanda di concordato minore;
osservato che, come emerge dalla documentazione dimessa da parte resistente, solo in data 29.4.2025
(e, quindi, sostanzialmente allo scadere del termine concesso) è stata presentata domanda per la nomina dell'OCC (si veda la schermata di Servicematica proveniente dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in cui la data dell'invio è il 29.4.2025, nonché l'ulteriore documentazione di parte resistente, da cui risulta che l'invio è stato effettuato il 28.4.2025); ritenuto che, quindi, il primo termine concesso non è stato in alcun modo utilizzato per la predisposizione del prospettato concordato minore, la cui domanda va necessariamente formulata tramite un OCC (art. 76 ccii); osservato che anche la documentazione dimessa appare scarna e non dimostra il compimento, nei 60 giorni concessi, di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo;
rilevato che, all'udienza del 14.5.2025, parte resistente ha formulato istanza di proroga del termine ai sensi dell'art. 271 co. 1 ccii;
1 osservato, tuttavia, che la resistente non ha indicato i giustificati motivi che dovrebbero portare alla concessione della chiesta proroga;
ritenuto che
, al contrario, parte resistente è rimasta sostanzialmente inerte a far data dalla assunzione del provvedimento del 27.2.2025, così non consentendo all'OCC di valutare, entro i concessi 60 giorni, la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di concordato minore;
osservato, poi, che, come sottolineato da parte istante, le informazioni fornite dalla resistente all'OCC non appaiono essere corrette ( il valore degli immobili in esecuzione presso il Tribunale di Padova è stato indicato in € 667.000,00, nonostante l'asta indichi quale prezzo base € 385.000,00, e, con riferimento alle poste attive, è stato fatto riferimento alla possibilità della instaurazione di una causa
'per canoni sgrondo' del valore di un milione di euro circa, senza alcuna specificazione al riguardo e senza che si sia fornita documentazione comprovante la effettiva esistenza di un siffatto ingente credito); ritenuto che anche detto ultimo elemento porti a escludere la opportunità di una proroga dell'originario termine, oramai scaduto da circa quindici giorni;
ritenuto, venendo all'esame della domanda formulata dal fallimento istante, che sussista, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia in base all'art. 27 ccii, essendo la sede della azienda resistente ubicata nel circondario del Tribunale adito;
rilevato che la debitrice è impresa agricola;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è ben superiore ad €
50.000,00 (art. 268 co. 2 ccii), e ciò anche solo tenuto conto del credito, portato da titolo giudiziale, vantato dall'istante (docc. 3 e 4); constatato che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte;
rilevato che un tanto è desumibile dall'ingente debito, portato da titolo giudiziale definitivo, nei confronti dell'istante (oltre € 500.000,00), dalla sussistenza di un cospicuo debito (oltre un milione di euro) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. informativa in atti e doc. 10), dalla esistenza di una esposizione debitoria anche nei confronti di IN (cfr. informativa in atti) e dalla sostanziale insussistenza di liquidità in capo alla resistente;
ribadito che la causa civile che la resistente intenderebbe intentare non è stata in alcun modo descritta nell'an e nel quantum; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
2 di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di proroga del termine ai sensi dell'art. 271 co. 1 ccii;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AR
, con sede in VIA BRUSO 7 CONA (VE);
[...]
nomina Giudice delegato la dott. Silvia Bianchi;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Edoardo Montagnani;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all'avv. Montagnani.
Venezia, 22.5.2025
Il Presidente estensore
Dott. Silvia Bianchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 5-1/2025 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Silvia Bianchi Presidente relatore dott. Ivana Morandin Giudice dott. Sara Pitinari Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso proposto da per Parte_1
la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di AR
, con sede in VIA BRUSO 7 CONA (VE);
[...]
osservato che, all'udienza del 19.2.2025, ha dimesso Controparte_2
istanza per la concessione del termine di cui all'art. 271 co. 1 ccii;
rilevato che, con provvedimento del 27.2.2025 e comunicato il 28.2.2025, è stato concesso il termine massimo di 60 giorni per la presentazione della domanda di concordato minore;
osservato che, come emerge dalla documentazione dimessa da parte resistente, solo in data 29.4.2025
(e, quindi, sostanzialmente allo scadere del termine concesso) è stata presentata domanda per la nomina dell'OCC (si veda la schermata di Servicematica proveniente dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in cui la data dell'invio è il 29.4.2025, nonché l'ulteriore documentazione di parte resistente, da cui risulta che l'invio è stato effettuato il 28.4.2025); ritenuto che, quindi, il primo termine concesso non è stato in alcun modo utilizzato per la predisposizione del prospettato concordato minore, la cui domanda va necessariamente formulata tramite un OCC (art. 76 ccii); osservato che anche la documentazione dimessa appare scarna e non dimostra il compimento, nei 60 giorni concessi, di attività prodromiche alla raccolta degli atti necessari alla ricostruzione dell'attivo e del passivo;
rilevato che, all'udienza del 14.5.2025, parte resistente ha formulato istanza di proroga del termine ai sensi dell'art. 271 co. 1 ccii;
1 osservato, tuttavia, che la resistente non ha indicato i giustificati motivi che dovrebbero portare alla concessione della chiesta proroga;
ritenuto che
, al contrario, parte resistente è rimasta sostanzialmente inerte a far data dalla assunzione del provvedimento del 27.2.2025, così non consentendo all'OCC di valutare, entro i concessi 60 giorni, la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di concordato minore;
osservato, poi, che, come sottolineato da parte istante, le informazioni fornite dalla resistente all'OCC non appaiono essere corrette ( il valore degli immobili in esecuzione presso il Tribunale di Padova è stato indicato in € 667.000,00, nonostante l'asta indichi quale prezzo base € 385.000,00, e, con riferimento alle poste attive, è stato fatto riferimento alla possibilità della instaurazione di una causa
'per canoni sgrondo' del valore di un milione di euro circa, senza alcuna specificazione al riguardo e senza che si sia fornita documentazione comprovante la effettiva esistenza di un siffatto ingente credito); ritenuto che anche detto ultimo elemento porti a escludere la opportunità di una proroga dell'originario termine, oramai scaduto da circa quindici giorni;
ritenuto, venendo all'esame della domanda formulata dal fallimento istante, che sussista, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia in base all'art. 27 ccii, essendo la sede della azienda resistente ubicata nel circondario del Tribunale adito;
rilevato che la debitrice è impresa agricola;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è ben superiore ad €
50.000,00 (art. 268 co. 2 ccii), e ciò anche solo tenuto conto del credito, portato da titolo giudiziale, vantato dall'istante (docc. 3 e 4); constatato che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte;
rilevato che un tanto è desumibile dall'ingente debito, portato da titolo giudiziale definitivo, nei confronti dell'istante (oltre € 500.000,00), dalla sussistenza di un cospicuo debito (oltre un milione di euro) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. informativa in atti e doc. 10), dalla esistenza di una esposizione debitoria anche nei confronti di IN (cfr. informativa in atti) e dalla sostanziale insussistenza di liquidità in capo alla resistente;
ribadito che la causa civile che la resistente intenderebbe intentare non è stata in alcun modo descritta nell'an e nel quantum; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
2 di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di proroga del termine ai sensi dell'art. 271 co. 1 ccii;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AR
, con sede in VIA BRUSO 7 CONA (VE);
[...]
nomina Giudice delegato la dott. Silvia Bianchi;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Edoardo Montagnani;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all'avv. Montagnani.
Venezia, 22.5.2025
Il Presidente estensore
Dott. Silvia Bianchi
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