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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2544/2015 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice CO RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2544/2015 RG
TRA
(C.F. ), in persona del curatore Dott. a Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
seguito del provvedimento di autorizzazione del G.D. dott. Roberto Laudenzi del 3.07.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini (C.F. ), in virtù di procura speciale in calce all'atto di C.F._1
costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Todi Viale Cortesi n. 65;
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Napoli, in virtù di procura speciale a C.F._3
margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il Suo studio sito in Roma, Via Savoia n. 72;
ATTORI
E
(C.F. , ora in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, difesa per delega in calce alla comparsa si costituzione dall'Avv. Francesca
CC nel cui studio in Perugia, Via delle Prome 5 è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 29 CONVENUTA
Nonché nei confronti di
(C.F. , rappresentata da (C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, difesa per delega in calce all'atto di intervento dall'Avv.
Francesca CC nel cui studio in Perugia, Via delle Prome 5 è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratto di conto corrente
Conclusioni di parte attrice ( : “Voglia l'ecc. Tribunale adito Parte_1
In via principale, dare atto dell'accordo raggiunto e tra e la oggi Parte_1 Controparte_5 [...]
e dichiarare tra le medesime cessata la materia del contendere con compensazione di spese e compensi Controparte_2
professionali.
In subordine, qualora ritenga che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo opposto 858/2015, r.g.n. 1337/2015, repertorio 1151/2015, emesso in data 22/7/2015 dal Tribunale
Ordinario di Spoleto in persona del Giudice dott. Fornaci e depositato in data 25.7.2015, dichiarando che nulla è dovuto da parte opponente alla Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Conclusioni di parte attrice ( e ): “Voglia l'on.le Tribunale, in accoglimento Parte_3 Parte_2
dell'opposizione a decreto ingiuntivo 858/2015, r.g.n. 1337/2015, repertorio 1151/2015, emesso il 22.7.2015 dal
Tribunale di Spoleto e depositato in data 25.7.2015:
a) in via pregiudiziale rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, terzo comma, nn.
3-4 c.p.c. dedotta dalla banca, oppure, in subordine, concedersi termine per integrazione della domanda introduttiva del giudizio ex art. 164, quinto comma, c.p.c.;
b) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione all'intervento di Controparte_3
c) ancora, in via pregiudiziale, accertare e riconoscere il difetto di legittimazione passiva dei signori e Parte_3
pagina 2 di 29 , dichiarando, conseguentemente, la loro estromissione dal presente giudizio previa revoca e/o accertamento e Parte_2
declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, del decreto opposto;
d) in via principale: dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui all'atto di opposizione, dichiarando che nulla è dovuto dai signori e alla parte opposta e/o Parte_3 Parte_2
all'intervenuta Controparte_3
in via subordinata:
e) dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità delle fideiussioni per cui è causa e di qualsiasi altra garanzia contratta per detti rapporti, oppure, in subordine, accertato e dichiarato, in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte dagli opponenti, che il minore importo eventualmente dovuto alla banca è quello risultante dall'elaborato più favorevole risultante dalla effettuata c.t.u., disporre la rettifica degli importi garantiti dalle fideiussioni medesime;
in via gradatamente subordinata:
f) accertata e dichiarata la nullità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso dei rapporti indicati nel decreto ingiuntivo e nell'atto di opposizione, per le ragioni ed eccezioni ivi formulate, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i rapporti per cui è causa, o, in subordine, riconoscere dovuto quanto accertato all'esito dell'istruttoria secondo l'elaborato del c.t.u. più favorevole agli opponenti;
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta e terza intervenuta: “- in via principale: rigettare l'avversa opposizione, perché
infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 21.573,75 (tenuto conto per i fideiussori dei limiti della garanzia prestata), o di quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi di mora dal dì del do-vuto al saldo, comunque riconducibili nei limiti del tasso soglia, così come già richiesti e ri-conosciuti in decreto.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15% ed accessori di legge”.
pagina 3 di 29 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il d.i. del Tribunale di Spoleto del 22/07/2015, n. 858/2015, N.R.G.
1337/2015, emesso nei confronti degli opponenti, rispettivamente quale debitrice principale la prima e quali fideiussori i secondi, ed in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1
Gli attori hanno esposto, in particolare, che il d.i. emesso sarebbe da revocare o dichiarare nullo, per le seguenti ragioni:
- l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito vantato;
- l'irrilevanza delle fideiussioni azionate nei confronti degli attori e in quanto specifiche Pt_2 Parte_3
e relative ad altro rapporto contrattuale garantito;
- la mancanza di prova scritta delle condizioni contrattuali relative all'apertura di credito;
- l'erroneità nella valuta delle operazioni attive e passive;
- l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici;
- l'applicazione di interessi usurari;
- l'applicazione illegittima della c.m.s..
In virtù di tali doglianze, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto emesso, la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento del danno conseguente alle violazioni sopra indicate nonché alla violazione del principio della buona fede.
La costituendosi in giudizio, ha integralmente contestato le avverse richieste;
in via istruttoria, ha CP_6
prodotto gli estratti conto relativi al rapporto, evidenziando la sussistenza di idonea prova del credito e la correttezza delle condizioni economiche applicate. Ha contestato altresì le avverse eccezioni di nullità e non escutibilità delle fideiussioni prestate.
All'esito della prima udienza è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more veniva pagina 4 di 29 dichiarata fallita l'attrice ma il giudizio proseguiva data la costituzione in giudizio Parte_1
della curatela;
effettuato un primo tentativo di conciliazione da parte del precedente assegnatario e visti i rinvii chiesti dalle parti, si giungeva a un accordo fra il fallimento e l'istituto di credito che, tuttavia, non veniva accettato dai condebitori e La causa è stata dunque istruita mediante c.t.u. Pt_2 Parte_3
contabile; esaminata poi la relazione del c.t.u., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 19/06/2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, preso atto della costituzione in giudizio da parte della curatela del fallimento
[...]
e tenuto conto dell'accordo che la stessa aveva raggiunto con l'opposta in corso di causa, Parte_1
occorre rilevare se, quantomeno con riferimento alla stessa, possa ritenersi cessata la materia del contendere.
Ed invero, come rappresentato dai procuratori all'udienza del 24/03/2024, fra la debitrice principale (recte il fallimento, comunque successore nella posizione passiva) e il creditore si era dato atto del raggiungimento di un potenziale accordo di definizione bonaria della controversia;
tuttavia, lo stesso non è mai stato formalizzato dinanzi al Tribunale né vi è stata un'espressa rinuncia alla pretesa creditoria da parte della e della cessionaria ovvero all'opposizione da parte della curatela Controparte_2 Controparte_3
medesima. Peraltro, anche in sede di precisazione delle conclusioni, l'opposta non ha chiesto in alcun modo dichiararsi la cessata materia del contendere, anzi ha insistito per la condanna generica di tutti gli opponenti al pagamento delle somme dovute.
Dunque, si ritiene necessario analizzare nel merito tutte le domande proposte.
2. Occorre dunque analizzare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo alla terza intervenuta, sollevata dagli attori e con nota del 12/09/2023. Controparte_3 Parte_3 Pt_4
Ebbene, vale ricordare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi pagina 5 di 29 sottolineare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, la società è intervenuta in giudizio asserendo di essere titolare del diritto Controparte_3
di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito;
dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse pagina 6 di 29 il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo pagina 7 di 29 un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per
tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto
pagina 8 di 29 avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
pagina 9 di 29 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della pagina 10 di 29 cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie, in cui pare che ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé che la ricomprensione all'interno della medesima del credito in esame (cfr nota del
12/09/2023, successiva all'intervento della terza, dove si legge “In ogni caso, sin da ora, eccepiscono e rilevano che non vi è prova di una valida cessione dal momento che, non essendo stato depositato il contratto di cessione, l'intervenuta non ha fornito prova che tra i crediti ceduti vi sia anche quello controverso ed oggetto della presente causa o che la cessione si sia, poi, effettivamente perfezionata”), vale evidenziare come sia stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_2 Controparte_3
della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 145 del 12/12/2020, dalla quale si evince che la Controparte_3
ha acquistato i crediti di titolarità della prima i quali sono “sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia 139/199”.
La descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, nella parte in cui individua una serie varia di rapporti bancari e un lasso temporale enorme (di oltre 70 anni), limitandosi a utilizzare come parametro il fatto che il debitore sia classificato come “in sofferenza”. Dunque, sembra effettivamente pagina 11 di 29 essere un'indicazione troppo generica, di per sé sola, e non immediatamente riscontrabile da parte del debitore. Peraltro, il fatto che nell'estratto si faccia rinvio all'allegato del contratto (non prodotto in giudizio) ovvero ad una pagina web esterna (peraltro, non sarebbe comunque possibile per il giudicante verificare tale circostanza mediante navigazione autonoma su internet, costituendo tale attività svolta al di fuori della documentazione ritualmente acquisita e in assenza di contraddittorio), rende evidente come l'indicazione precedente non fosse in alcun modo idonea a definire sufficientemente le caratteristiche dei crediti ceduti.
Viceversa, parte convenuta, come detto, non si è premurata né di allegare il contratto di cessione, né tantomeno ha provato di avere nella propria disponibilità alcun documento riferito al rapporto contrattuale per cui è causa, non avendo prodotto alcunché.
Pertanto, non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla terza intervenuta, le conclusioni formulate dalla medesima (eventuale richiesta di condanna in proprio favore) non possono trovare accoglimento.
3. Passando, dunque, alle doglianze di merito formulate in relazione al rapporto contrattuale in atti, vale evidenziare quanto segue.
Analizzando, in primo luogo, il merito del credito contestato, in via generale occorre evidenziare come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
ne consegue l'irrilevanza della questione attinente l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, tranne che per eventuali ragioni di competenza (ex multis
Cass. Civ., sent. n. 3649/2012; Cass. Civ., sent. n. 11762/2004).
L'idoneità della documentazione allegata al ricorso della (ora Controparte_5 [...]
va dunque vagliata al solo fine della decisione sulle spese della fase monitoria. Controparte_2
Ricondotto in questo limitato ambito, il motivo di opposizione va comunque respinto.
pagina 12 di 29 Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. sent. n. 13429/2000; Cass. Civ. sent. n. 5969/2004) nel procedimento monitorio la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, pur se privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.
Nel caso più specifico dei crediti derivanti da contratti bancari, l'art. 50 T.U.B. prevede, come è noto, che
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Ebbene, essendo la presente analisi finalizzata solo a valutare l'originaria correttezza del titolo monitorio (come detto solo ai fini delle spese di tale fase), si ritiene che lo stesso fosse sufficientemente supportato dalla documentazione in atti. Le argomentazioni degli attori in merito alla valenza dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. nel successivo giudizio, dunque, non rilevano nella presente sede.
In ogni caso, con riferimento alla presente fase, la produzione del contratto di apertura del conto corrente, risalente al 2005, nonché dei relativi estratti conto, ha superato ogni doglianza in merito alla presunta carenza di prova del credito.
4. Quanto al merito delle clausole asseritamente censurate come illegittime dagli attori di cui al contratto di apertura del conto corrente in esame, occorre rilevare quanto segue.
4.1 In primo luogo, parte attrice avrebbe sostenuto la mancata pattuizione delle condizioni economiche del conto in questione, non essendo allegato il documento di sintesi o, meglio, non essendo stato allegato ai conti tecnici.
Ebbene, dall'analisi del doc. 1 del fascicolo monitorio, ossia il contratto di apertura del conto corrente, si evidenzia come sia presente la sezione del medesimo deputata all'indicazione delle condizioni economiche applicabili (salvo analizzare poi funditus, nei successivi paragrafi, la corretta determinazione delle singole pagina 13 di 29 voci); con riferimento al medesimo, dunque, non vi sono criticità di natura generale derivanti dalla totale omissione del documento di sintesi riportante le condizioni economiche praticate. Sul punto, peraltro, anche il c.t.u. ha rilevato che “Il suddetto contratto consiste in un modulo denominato “Contratto di conto corrente “Io impresa green” al quale sono allegate le “Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi” in cui viene data evidenza delle condizioni economiche pattuite e valenti sul conto corrente n. 1170/00. Dall'analisi di tale negozio, risulta convenuto il solo tasso creditore (1%) e non il tasso debitore, risultando un conto non affidato”. Parimenti deve dirsi per l'apertura di credito concessa contestualmente a detta stipula;
ancora, il c.t.u. ha rilevato che “In pari data viene poi stipulato un Contratto di affidamento in conto corrente mediante il quale viene convenuta la concessione di un'apertura di credito, per saltuarie e transitorie necessità di cassa, dell'importo di Euro 20.000, valevole fino a revoca.
Anche il suddetto contratto risulta regolarmente sottoscritto dalle parti”.
Viceversa, quanto ai supposti conti tecnici, occorre premettere, in relazione ai medesimi, che non essendo titoli posti alla base della pretesa creditoria azionata in giudizio, bensì documenti fondanti esclusivamente le eccezioni (e domande riconvenzionali) degli attori, sarebbe stato loro onere produrre i relativi contratti, non essendovi evidenza alcuna in giudizio della lora esistenza e, ancor più rilevante, non essendo comunque possibile operare una verifica della fondatezza delle censure mosse dagli attori avverso le suddette condizioni.
Unico elemento dal quale desumere la sussistenza di detti conti tecnici sono le spese che risultano addebitate nel conto corrente principale, come rilevate dal c.t.u.; pertanto, facendo le medesime parte della pretesa creditoria di cui dal decreto monitorio (applicandosi, dunque, l'ordinario criterio di allocazione dell'onere probatorio) e in assenza di valido titolo scritto, si è provveduto all'enucleazione ed eliminazione delle medesime (cfr par. 4.7).
Pertanto, la doglianza in questione (intesa come totale assenza del documento di sintesi) merita rigetto.
4.2 Passando, tuttavia, all'analisi delle singole voci, si deve ritenere la fondatezza della censura di indeterminatezza delle condizioni con specifico riferimento al tasso debitore pattuito.
Invero, dalla lettura del contratto prodotto tale valore non risulta indicato.
pagina 14 di 29 Più specificamente, il c.t.u. “ha accertato che il rapporto negoziale risulta acceso in epoca successiva all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, ovvero al 9 luglio 1992, e quindi successivamente all'entrata in vigore delle norme sulla trasparenza bancaria. Fatta tale premessa, come già riferito nel paragrafo che precede, l'Ausiliario ha accertato la presenza della convenzione di condizioni economiche a valere sul conto corrente oggetto di indagine ad esclusione dell'indicazione del tasso debitore, mentre risulta regolarmente convenuto il tasso creditore”. Pertanto, verificata l'assenza di pattuizione in ordine al tasso debitore, il consulente “ha provveduto, in ottemperanza al disposto del quesito, ad effettuare il ricalcolo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per tutto il periodo oggetto di accertamento, mentre ha provveduto ad applicare il tasso medio creditore applicato dalla Banca”.
4.3 Quanto all'asserita illegittimità del c.d. “gioco valute” eccepito da parte attrice, occorre evidenziare come il c.t.u. abbia escluso ogni pratica potenzialmente illegittima.
Nella propria relazione, infatti, si legge “Per quanto attiene le valute, il CTU ha accertato la sussistenza di una specifica pattuizione contrattuale nonché il rispetto di quanto convenuto con quanto applicato;
il conteggio, pertanto, è stato eseguito confermando quanto applicato dalla Banca”.
4.4 Quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici occorre evidenziare quanto segue.
Preliminarmente, vale giusto ricordare in via generale che, in seguito ai noti revirements della giurisprudenza di legittimità (sentenze 16 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 3096) ed agli interventi legislativi (art. 25
d. l.vo 342/99 che ha modificato l'art. 120 t.u. bancario;
deliberazione c.i.c.r. del 9.2.00, pubblicata nella g.u.
22 febbraio 2000), l'anatocismo bancario è così regolato:
- legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita successivamente al 1.7.00 (data di entrata in vigore della delibera del c.i.c.r. 9/2/00), mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari ed a condizione di reciprocità;
- legittimità delle suddette clausole di capitalizzazione laddove stipulate prima del 1.7.00, ma successivamente adeguate alla sopravvenuta delibera c.i.c.r. secondo le modalità di legge (pubblicazione nella gazzetta ufficiale e comunicazione alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il
31.12.2000), con efficacia delle stesse a decorrere dalla data del 1.7.00;
pagina 15 di 29 - nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. delle clausole di capitalizzazione trimestrale stipulate prima del
1.7.00 e non successivamente adeguate.
Nel caso di specie, pur trattandosi di rapporto sorto dopo il 1.7.00, e pur essendo stata formalmente prevista la pari periodicità trimestrale degli interessi (art. 7), poi difetta una specifica pattuizione sul punto
(cfr Cass Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 04/11/2021, n. 31702), specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
Inoltre, e in via assorbente, occorre analizzare nel dettaglio la previsione contrattuale: pur essendo indicata astrattamente la capitalizzazione trimestrale sia per i tassi debitori che quelli creditori, in relazione all'interesse creditore viene indicato un tasso annuo nominale (TAN) coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE), pari allo 1,00%.
Sul punto, vale ricordare il dibattito riguardante il seguente quesito: se un tasso di interesse creditorio (in favore del cliente) pattuito in maniera meramente simbolica possa ritenersi conforme al requisito su descritto della reciprocità.
Per un primo orientamento, la capitalizzazione degli interessi a favore dell'istituto di credito è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (nummo uno), laddove il tasso in oggetto è ben superiore a questa misura risibile e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente atteso che, in presenza di un tasso meramente simbolico (e quindi inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione per cui la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (cfr Trib. Imperia 12 giugno 2015, Trib. Imperia 31 gennaio 2014 e Trib. Imperia 9 luglio 2009, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di compravendita a fronte di un corrispettivo meramente simbolico in cui l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al pagina 16 di 29 valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti e all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto cfr tra le altre, Cass. 9640/2013).
Tale conclusione sarebbe anche suffragata dalla considerazione per cui la previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode alla legge ex art. 1344 cc poiché in contrasto con l'art. 120 TUB, norma di natura imperativa, avendo una siffatta pattuizione una causa illecita in ragione dell'idoneità del patto a realizzare un risultato vietato dalla suddetta norma (solo apparentemente rispettata ma di fatto aggirata).
Per altro orientamento, invece, anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib. Brescia 5 luglio 2017, Trib. Padova 10 maggio 2017, Trib. Milano 17 gennaio 2017, Trib.
Genova 31 maggio 2016 e, recentissimamente, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 17/10/2022, n. 2293).
Secondo tale orientamento, in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. 22567/2015) oltre che per la ragione di valore eminentemente pratico della difficoltà intrinseca ed alla aleatorietà connessa di stabilire con sufficiente certezza la soglia sotto la quale considerare irrisorio il tasso accodato al creditore.
Ebbene, nel caso di specie e a prescindere dalla “simbolicità” o meno del quantum del tasso pattuito (nel caso di specie il tasso è comunque non irrilevante, ossia l'1,00%), e quindi della condivisibilità dell'uno o dell'altro orientamento, quello che viene anche contestato è la mancanza di effettiva capitalizzazione di tale tasso creditorio, simbolico o non simbolico che sia;
ciò in considerazione del fatto che il tasso nominale coincide con il tasso effettivo annuo.
pagina 17 di 29 Sul punto, la Suprema Corte sembra aver preso posizione con una recente pronuncia, nella quale afferma
“In tema di anatocismo, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
10/02/2022, n. 4321).
Pertanto, risulta corretto applicare la capitalizzazione semplice, come fatto dal c.t.u..
A conferma delle sopra indicate questioni, peraltro, vale richiamare le deduzioni del consulente medesimo, il quale ha così concluso: “Per quanto attiene il caso di specie, l'art. 7 delle Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi prevede che “(…) I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel contratto, portandosi in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicandosi le trattenute fiscali di legge. (…)”
Tuttavia, l'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 prevede che sia indicata la “periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato…” e che “le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, in quanto ritenute sempre vessatorie. La mancanza, quindi, di una conferma scritta per approvazione specifica di detta clausola osta all'applicazione della capitalizzazione degli interessi su base periodica.
Dall'analisi delle dichiarazioni ex art. 1341, 2° comma, del Codice Civile previste in calce al contratto, il CTU ha
riscontrato l'assenza del riferimento all'art. 7, pertanto, a sommesso parere dello scrivente, non può ritenersi legittima
l'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione composta degli interessi. Si specifica, altresì, che dalla documentazione in atti non è risultata l'espressa autorizzazione da parte del cliente rilasciata alla Banca su quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della richiamata delibera. Per quanto attiene il controllo dell'anatocismo da effettuarsi sulla base delle linee interpretative fornite dalla Cassazione (Cass. civ. ord. 10 febbraio 2021, n. 4321; Cass. civ. 3 luglio 2023, n. 18664), si specifica che con il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 13.12.2005 prevede un tasso creditore annuo nominale (TAN) dell'1% identico al Tasso Annuo Effettivo (TAE). Secondo il principio dettato dalla recentissima sentenza
pagina 18 di 29 della Cassazione Civile n. 18664 del 2023, principio già enunciato dalla Cassazione Civile n. 4321 del 2021, “un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Ciò è conseguenza che la pattuizione degli interessi anatocistici contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, in detta ipotesi, è nulla e, pertanto la società correntista avrebbe diritto alla restituzione degli interessi indebitamente pagati. Quanto riscontrato ha comportato che
l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo, in ottemperanza a quanto richiesto dal quesito, ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutto il periodo oggetto di analisi”.
4.5 Quanto alla presunta applicazione di interessi usurari, parte attrice non ha correttamente individuato quale fosse il tasso soglia e, in ogni caso, l'allegazione non è stata fatta con riferimento al tasso pattuito al momento della stipula ma solo con riferimento ad alcuni periodi nel corso del rapporto nei quali lo stesso avrebbe superato il tasso soglia.
Vale premettere, sul punto, come il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del c.p., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art. 1815 del c.c., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura.
Ebbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente pagina 19 di 29 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Dunque, di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. L'ipotesi, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del c.p., poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come una parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale. L'articolo
1815 c.c., infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p.. D'altronde, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab
pagina 20 di 29 origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura.
Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, così come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta.
Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 Cost., secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà.
Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevata non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto.
pagina 21 di 29 Non si disconosce che la Suprema Corte, con Ord. del 28/09/2023, n. 27545, ha affermato che “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
Tuttavia, si tratta di pronuncia rimasta sostanzialmente isolata;
invero, nella di poco antecedente Cass. civ.,
Sez. III (medesima sezione di quella di cui sopra), Ord. del 17/08/2023, n. 24743, si affermava, seppur in un caso parzialmente differente avente ad oggetto l'applicabilità della disciplina anti-usura a contratti anteriori al 1996, che “il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare,
alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost. artt. 3, 24, 47, e 77, con la sentenza n. 29 del 2002”.
Ancora più rilevante la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18838, la quale ha affermato
“impropriamente i ricorrenti accordano rilievo all'usura sopravvenuta infatti, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
pagina 22 di 29 del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n.
24675). Ebbene, quel che rileva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è il passaggio della sentenza impugnata ove si è dato atto che il TEG (tasso effettivo globale) del mutuo era pari al 5,56% e risultava inferiore al tasso soglia dell'usura, il quale, al momento della stipula, si collocava al 6,36%” (conf. Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 17137/2025; Cass. civ., Sez. I,
Ord., 08/07/2024, n. 18499).
Quanto detto vale ad escludere, sul punto dell'usura sopravvenuta, qualsiasi profilo di illiceità in merito al contratto oggetto di causa.
4.6 Ancora, quanto alla commissione di massimo scoperto, gli attori hanno evidenziato la nullità ontologica della medesima per difetto di causa e, comunque, l'indeterminatezza della stessa.
Ebbene, sul punto vale la pena richiamare la condivisibile ricostruzione normativa in materia compiuta dalla consulente;
invero, “la disciplina attinente la commissione di massimo scoperto trova nuova applicazione a partire dall'emanazione del D.L 29 novembre 2008, n. 185, il quale dispone la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare di conto corrente,
indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme sia predeterminato assieme al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. Tale norma è comunque stata successivamente abrogata dall'art. 27 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012. Solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 117bis del TUB, inserito dall'art. 6bis comma 1 del D.L. n. 201/2011, il legislatore ha inteso regolamentare la clausola contrattuale della
pagina 23 di 29 commissione di massimo scoperto stabilendo precisi requisiti in assenza dei quali la clausola è nulla. Con l'introduzione del nuovo art. 117 bis al D.Lgs. n. 385/93 - entrato in vigore il 28.12.2011 a seguito della conversione in Legge n. 214 del
22.12.2011-, è stata quindi stabilita una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% per trimestre (2% annuo) della somma messa a disposizione del cliente, “(…) calcolata in maniera proporzionale rispetto alla messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (…)”. Mentre nei nuovi rapporti, tale commissione deve risultare espressamente pattuita, nei rapporti in corso, invece, l'art. 27 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ha stabilito ai commi 2 e 3 che “2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93, è adottata entro il termine del 31 maggio
2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”. Con decreto n. 644 del 30 giugno 2012, il CICR ha così provveduto a disciplinare, tra le altre, anche i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012, prevedendo un obbligo di adeguamento entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi, oltre che al decreto stesso, anche all'art. 117 bis del TUB. Costituendo giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB, tale adeguamento deve essere comunicato dagli istituti di credito ai propri correntisti con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Tornando all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e per quanto attiene la metodologia di calcolo, per essere valida deve assumere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti non solo il tasso ma anche i criteri di calcolo e la sua
periodicità. In assenza di uno dei suddetti requisiti, la commissione viene ritenuta nulla per mancanza di causa oltre che nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando previste in contratto le modalità di determinazione”.
Ciò posto, dunque, in via generale e analizzando la documentazione contrattuale agli atti, è stato rilevato che “sia nel contratto “IoImpresa green” che nel “contratto affidamenti in conto corrente” non risulta prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto né in termini percentuali né le modalità di applicazione;
ciò ha determinato
l'illegittimità della loro applicazione e, conseguentemente, in ottemperanza al disposto del quesito formulato dal Giudicante,
pagina 24 di 29 l'Ausiliario provvederà a ricalcolare il rapporto di conto corrente enucleando la commissione di massimo scoperto come se non fosse dovuta”.
Non vi sono dubbi, pertanto, della fondatezza dell'eccezione in questione per il difetto di determinatezza della suddetta condizione economica.
4.7 Infine, le medesime argomentazioni si ritengono accoglibili con riferimento alle ulteriori voci di spesa che non risultano contrattualizzate, ivi incluse le spese relative ai conti tecnici.
Invero, sin dalla prima relazione del 13/12/2024 emergeva che “Con riferimento alle altre commissioni e spese, sempre per espressa previsione del quesito, il nominato Consulente ha riscontrato l'applicazione di spese non oggetto di specifica pattuizione. In particolare, da una puntuale analisi degli estratti conto e del prospetto delle competenze, sono risultate applicate nel corso dell'intero periodo oggetto di accertamento, “spese per istruttoria fidi” e spese per “Recupero spese per gestione affidamenti”, mentre risultano regolarmente pattuite le spese per il “Canone mensile”. Tali spese, ad esclusione del canone mensile, sono state oggetto di enucleazione nel ricalcolo del conto corrente ordinario in quanto, appunto, non pattuite”.
Dunque, alla luce dei sopra indicati criteri e all'esito dei ricalcoli effettuati dalla consulente, è emerso che il saldo effettivo del conto corrente in esame è da individuare nella somma di euro 13.606,31, a credito del cliente, con una differenza di euro 34.514,44 rispetto al saldo banca.
Tale circostanza comporta che (oltre per la ragione di cui al successivo par. 5 con riferimento alla società attrice) il decreto emesso dovrà comunque essere revocato nei confronti di tutte le parti;
di conseguenza, si ritengono assorbiti i motivi di opposizione relativi all'efficacia della garanzia fideiussoria degli attori Pt_2
e in quanto ritenuto insussistente il credito per cui si erano escusse le fideiussioni medesime. Parte_3
5. Ciò posto, merita accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dagli attori;
si specifica, tuttavia, come il solo soggetto legittimato ad agire in ripetizione, in quanto colui che ha concretamente effettuato la prestazione indebita, è la ora in fallimento. Parte_1
In proposito, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 52 della l. fallimentare, la quale dispone che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e che ogni credito deve essere accertato in sede fallimentare, compreso i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51 l.f.. La norma pone, quindi, il pagina 25 di 29 principio della cristallizzazione del passivo e dell'esclusività del concorso formale;
ciò allo scopo di realizzare il concorso sostanziale, retto dalle norme dettate dagli artt. 2740 e ss. c.c.. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.f., il creditore che da concorsuale voglia divenire concorrente deve proporre domanda di ammissione al passivo e, in sede di verifica, il Giudice Delegato deve accertare non solo l'esistenza e l'entità del credito, oltre all'opponibilità alla massa e l'esistenza della causa di prelazione.
Per quanto di interesse, comunque, il principio della esclusività del concorso formale determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali: il giudice, al quale si è chiesto in sede ordinaria l'accertamento di un diritto di credito contro la massa fallimentare, deve dichiarare non la propria incompetenza ma l'improponibilità della domanda (cfr Cass.
Civ., sent. n. 17891/2004).
Dopo la dichiarazione di improcedibilità, il creditore non potrà nemmeno riassumere il giudizio dinanzi al giudice fallimentare, dal momento che la riassunzione è consentita, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito della dichiarazione di incompetenza e non di improcedibilità; pertanto, il creditore dovrà proporre ex novo la domanda di accertamento, secondo rito speciale, senza poter utilizzare gli effetti processuali e sostanziali conseguiti nella precedente causa. Infatti, il procedimento che si instaura dinanzi al giudice fallimentare è diverso da quello promosso, in precedenza, contro l'imprenditore insolvente, giacché la controparte del creditore non è più il fallito ma la massa degli altri creditori rappresentata dal curatore fallimentare.
Ciò posto, occorre tener conto che nella presente sede i garanti ma anche e soprattutto la società (e poi il fallimento), unica legittimata, hanno proposto domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, ferma la necessaria revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della società, la suddetta domanda dovranno essere integralmente analizzata, anche in relazione al fallimento quale parte attrice sostanziale.
Invero, si ritiene che questo Tribunale sia competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, giacché in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale, proposta da un soggetto successivamente fallito nel corso del giudizio, il quale sia stato dichiarato interrotto per poi essere riassunto dal fallimento, deve essere dichiarata improcedibile l'opposizione mentre il giudice adito rimane pagina 26 di 29 competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal fallito e riassunta dal fallimento (cfr.
Trib. Firenze, sent. n. 1374/2023, del 09/05/2023 del;
Trib. Ravenna, sent. del 02/02/1995).
La domanda, infine, dovrà essere accolta nei confronti della asserita cedente a Controparte_2
prescindere che vi sia effettivamente stata la cessione del credito;
invero, come noto, con la stessa si mira a recuperare un pagamento indebitamente effettuato, pagamento che rimane nelle mani del concreto prenditore che è il creditore dell'epoca. Dunque, un'eventuale cessione del solo credito in epoca successiva non comporta la trasmissione della suddetta situazione soggettiva passiva.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito di parte attrice merita accoglimento nella misura di euro 13.606,31.
6. Infine, quanto alla domanda risarcitoria formulata dalle parti, e asseritamente derivante dall'applicazione di clausole illegittime nel contratto di conto corrente, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, è orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale officioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6, 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n.
10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Ebbene, parte attrice, oltre a non provarlo, non fornisce neppure corretta allegazione di quale sia il danno
(ulteriore rispetto al mero diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate) subito dalla medesima per le nullità contrattuali riscontrate nel rapporto di conto corrente.
pagina 27 di 29 7. Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss mod., tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, nella misura media dello scaglione applicabile.
Si precisa che non potranno essere liquidate le spese relative alla fase introduttiva all'intervenuto fallimento, avendo già provveduto alla medesima gli altri opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione di parte attrice e, per l'effetto, revoca il d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto del 22/07/2015, n. 858/2015;
▪ Condanna al pagamento in favore del fallimento della Controparte_2 Parte_1
somma di € 13.606,31, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
▪ Condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite liquidate euro 4.300,00 (euro 919,00 per fase di Parte_1
studio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
▪ Condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
e delle spese di lite liquidate in euro 663,50 per spese vive ed Parte_2 Parte_3
euro 5.077,00 (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
▪ Pone definitivamente a carico di e in solido fra loro, le spese Controparte_2 Controparte_3
della disposta c.t.u..
pagina 28 di 29 Spoleto, 21/10/2025
Il giudice
CO RI
pagina 29 di 29
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice CO RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2544/2015 RG
TRA
(C.F. ), in persona del curatore Dott. a Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
seguito del provvedimento di autorizzazione del G.D. dott. Roberto Laudenzi del 3.07.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini (C.F. ), in virtù di procura speciale in calce all'atto di C.F._1
costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Todi Viale Cortesi n. 65;
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Napoli, in virtù di procura speciale a C.F._3
margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il Suo studio sito in Roma, Via Savoia n. 72;
ATTORI
E
(C.F. , ora in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, difesa per delega in calce alla comparsa si costituzione dall'Avv. Francesca
CC nel cui studio in Perugia, Via delle Prome 5 è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 29 CONVENUTA
Nonché nei confronti di
(C.F. , rappresentata da (C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, difesa per delega in calce all'atto di intervento dall'Avv.
Francesca CC nel cui studio in Perugia, Via delle Prome 5 è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratto di conto corrente
Conclusioni di parte attrice ( : “Voglia l'ecc. Tribunale adito Parte_1
In via principale, dare atto dell'accordo raggiunto e tra e la oggi Parte_1 Controparte_5 [...]
e dichiarare tra le medesime cessata la materia del contendere con compensazione di spese e compensi Controparte_2
professionali.
In subordine, qualora ritenga che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo opposto 858/2015, r.g.n. 1337/2015, repertorio 1151/2015, emesso in data 22/7/2015 dal Tribunale
Ordinario di Spoleto in persona del Giudice dott. Fornaci e depositato in data 25.7.2015, dichiarando che nulla è dovuto da parte opponente alla Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Conclusioni di parte attrice ( e ): “Voglia l'on.le Tribunale, in accoglimento Parte_3 Parte_2
dell'opposizione a decreto ingiuntivo 858/2015, r.g.n. 1337/2015, repertorio 1151/2015, emesso il 22.7.2015 dal
Tribunale di Spoleto e depositato in data 25.7.2015:
a) in via pregiudiziale rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, terzo comma, nn.
3-4 c.p.c. dedotta dalla banca, oppure, in subordine, concedersi termine per integrazione della domanda introduttiva del giudizio ex art. 164, quinto comma, c.p.c.;
b) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione all'intervento di Controparte_3
c) ancora, in via pregiudiziale, accertare e riconoscere il difetto di legittimazione passiva dei signori e Parte_3
pagina 2 di 29 , dichiarando, conseguentemente, la loro estromissione dal presente giudizio previa revoca e/o accertamento e Parte_2
declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, del decreto opposto;
d) in via principale: dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui all'atto di opposizione, dichiarando che nulla è dovuto dai signori e alla parte opposta e/o Parte_3 Parte_2
all'intervenuta Controparte_3
in via subordinata:
e) dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità delle fideiussioni per cui è causa e di qualsiasi altra garanzia contratta per detti rapporti, oppure, in subordine, accertato e dichiarato, in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte dagli opponenti, che il minore importo eventualmente dovuto alla banca è quello risultante dall'elaborato più favorevole risultante dalla effettuata c.t.u., disporre la rettifica degli importi garantiti dalle fideiussioni medesime;
in via gradatamente subordinata:
f) accertata e dichiarata la nullità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso dei rapporti indicati nel decreto ingiuntivo e nell'atto di opposizione, per le ragioni ed eccezioni ivi formulate, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i rapporti per cui è causa, o, in subordine, riconoscere dovuto quanto accertato all'esito dell'istruttoria secondo l'elaborato del c.t.u. più favorevole agli opponenti;
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta e terza intervenuta: “- in via principale: rigettare l'avversa opposizione, perché
infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 21.573,75 (tenuto conto per i fideiussori dei limiti della garanzia prestata), o di quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi di mora dal dì del do-vuto al saldo, comunque riconducibili nei limiti del tasso soglia, così come già richiesti e ri-conosciuti in decreto.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15% ed accessori di legge”.
pagina 3 di 29 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il d.i. del Tribunale di Spoleto del 22/07/2015, n. 858/2015, N.R.G.
1337/2015, emesso nei confronti degli opponenti, rispettivamente quale debitrice principale la prima e quali fideiussori i secondi, ed in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1
Gli attori hanno esposto, in particolare, che il d.i. emesso sarebbe da revocare o dichiarare nullo, per le seguenti ragioni:
- l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito vantato;
- l'irrilevanza delle fideiussioni azionate nei confronti degli attori e in quanto specifiche Pt_2 Parte_3
e relative ad altro rapporto contrattuale garantito;
- la mancanza di prova scritta delle condizioni contrattuali relative all'apertura di credito;
- l'erroneità nella valuta delle operazioni attive e passive;
- l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici;
- l'applicazione di interessi usurari;
- l'applicazione illegittima della c.m.s..
In virtù di tali doglianze, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto emesso, la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento del danno conseguente alle violazioni sopra indicate nonché alla violazione del principio della buona fede.
La costituendosi in giudizio, ha integralmente contestato le avverse richieste;
in via istruttoria, ha CP_6
prodotto gli estratti conto relativi al rapporto, evidenziando la sussistenza di idonea prova del credito e la correttezza delle condizioni economiche applicate. Ha contestato altresì le avverse eccezioni di nullità e non escutibilità delle fideiussioni prestate.
All'esito della prima udienza è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more veniva pagina 4 di 29 dichiarata fallita l'attrice ma il giudizio proseguiva data la costituzione in giudizio Parte_1
della curatela;
effettuato un primo tentativo di conciliazione da parte del precedente assegnatario e visti i rinvii chiesti dalle parti, si giungeva a un accordo fra il fallimento e l'istituto di credito che, tuttavia, non veniva accettato dai condebitori e La causa è stata dunque istruita mediante c.t.u. Pt_2 Parte_3
contabile; esaminata poi la relazione del c.t.u., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 19/06/2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, preso atto della costituzione in giudizio da parte della curatela del fallimento
[...]
e tenuto conto dell'accordo che la stessa aveva raggiunto con l'opposta in corso di causa, Parte_1
occorre rilevare se, quantomeno con riferimento alla stessa, possa ritenersi cessata la materia del contendere.
Ed invero, come rappresentato dai procuratori all'udienza del 24/03/2024, fra la debitrice principale (recte il fallimento, comunque successore nella posizione passiva) e il creditore si era dato atto del raggiungimento di un potenziale accordo di definizione bonaria della controversia;
tuttavia, lo stesso non è mai stato formalizzato dinanzi al Tribunale né vi è stata un'espressa rinuncia alla pretesa creditoria da parte della e della cessionaria ovvero all'opposizione da parte della curatela Controparte_2 Controparte_3
medesima. Peraltro, anche in sede di precisazione delle conclusioni, l'opposta non ha chiesto in alcun modo dichiararsi la cessata materia del contendere, anzi ha insistito per la condanna generica di tutti gli opponenti al pagamento delle somme dovute.
Dunque, si ritiene necessario analizzare nel merito tutte le domande proposte.
2. Occorre dunque analizzare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo alla terza intervenuta, sollevata dagli attori e con nota del 12/09/2023. Controparte_3 Parte_3 Pt_4
Ebbene, vale ricordare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi pagina 5 di 29 sottolineare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, la società è intervenuta in giudizio asserendo di essere titolare del diritto Controparte_3
di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito;
dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
1.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore,
a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni,
i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse pagina 6 di 29 il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
1.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che
“tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo pagina 7 di 29 un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.
1.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58TUBdetta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per
tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto
pagina 8 di 29 avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart
111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
pagina 9 di 29 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della pagina 10 di 29 cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
1.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie, in cui pare che ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé che la ricomprensione all'interno della medesima del credito in esame (cfr nota del
12/09/2023, successiva all'intervento della terza, dove si legge “In ogni caso, sin da ora, eccepiscono e rilevano che non vi è prova di una valida cessione dal momento che, non essendo stato depositato il contratto di cessione, l'intervenuta non ha fornito prova che tra i crediti ceduti vi sia anche quello controverso ed oggetto della presente causa o che la cessione si sia, poi, effettivamente perfezionata”), vale evidenziare come sia stato prodotto, con riferimento alla cessione fra e l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_2 Controparte_3
della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 145 del 12/12/2020, dalla quale si evince che la Controparte_3
ha acquistato i crediti di titolarità della prima i quali sono “sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia 139/199”.
La descrizione contenuta nell'estratto pare effettivamente essere generica, nella parte in cui individua una serie varia di rapporti bancari e un lasso temporale enorme (di oltre 70 anni), limitandosi a utilizzare come parametro il fatto che il debitore sia classificato come “in sofferenza”. Dunque, sembra effettivamente pagina 11 di 29 essere un'indicazione troppo generica, di per sé sola, e non immediatamente riscontrabile da parte del debitore. Peraltro, il fatto che nell'estratto si faccia rinvio all'allegato del contratto (non prodotto in giudizio) ovvero ad una pagina web esterna (peraltro, non sarebbe comunque possibile per il giudicante verificare tale circostanza mediante navigazione autonoma su internet, costituendo tale attività svolta al di fuori della documentazione ritualmente acquisita e in assenza di contraddittorio), rende evidente come l'indicazione precedente non fosse in alcun modo idonea a definire sufficientemente le caratteristiche dei crediti ceduti.
Viceversa, parte convenuta, come detto, non si è premurata né di allegare il contratto di cessione, né tantomeno ha provato di avere nella propria disponibilità alcun documento riferito al rapporto contrattuale per cui è causa, non avendo prodotto alcunché.
Pertanto, non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla terza intervenuta, le conclusioni formulate dalla medesima (eventuale richiesta di condanna in proprio favore) non possono trovare accoglimento.
3. Passando, dunque, alle doglianze di merito formulate in relazione al rapporto contrattuale in atti, vale evidenziare quanto segue.
Analizzando, in primo luogo, il merito del credito contestato, in via generale occorre evidenziare come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
ne consegue l'irrilevanza della questione attinente l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, tranne che per eventuali ragioni di competenza (ex multis
Cass. Civ., sent. n. 3649/2012; Cass. Civ., sent. n. 11762/2004).
L'idoneità della documentazione allegata al ricorso della (ora Controparte_5 [...]
va dunque vagliata al solo fine della decisione sulle spese della fase monitoria. Controparte_2
Ricondotto in questo limitato ambito, il motivo di opposizione va comunque respinto.
pagina 12 di 29 Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. sent. n. 13429/2000; Cass. Civ. sent. n. 5969/2004) nel procedimento monitorio la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, pur se privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.
Nel caso più specifico dei crediti derivanti da contratti bancari, l'art. 50 T.U.B. prevede, come è noto, che
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Ebbene, essendo la presente analisi finalizzata solo a valutare l'originaria correttezza del titolo monitorio (come detto solo ai fini delle spese di tale fase), si ritiene che lo stesso fosse sufficientemente supportato dalla documentazione in atti. Le argomentazioni degli attori in merito alla valenza dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. nel successivo giudizio, dunque, non rilevano nella presente sede.
In ogni caso, con riferimento alla presente fase, la produzione del contratto di apertura del conto corrente, risalente al 2005, nonché dei relativi estratti conto, ha superato ogni doglianza in merito alla presunta carenza di prova del credito.
4. Quanto al merito delle clausole asseritamente censurate come illegittime dagli attori di cui al contratto di apertura del conto corrente in esame, occorre rilevare quanto segue.
4.1 In primo luogo, parte attrice avrebbe sostenuto la mancata pattuizione delle condizioni economiche del conto in questione, non essendo allegato il documento di sintesi o, meglio, non essendo stato allegato ai conti tecnici.
Ebbene, dall'analisi del doc. 1 del fascicolo monitorio, ossia il contratto di apertura del conto corrente, si evidenzia come sia presente la sezione del medesimo deputata all'indicazione delle condizioni economiche applicabili (salvo analizzare poi funditus, nei successivi paragrafi, la corretta determinazione delle singole pagina 13 di 29 voci); con riferimento al medesimo, dunque, non vi sono criticità di natura generale derivanti dalla totale omissione del documento di sintesi riportante le condizioni economiche praticate. Sul punto, peraltro, anche il c.t.u. ha rilevato che “Il suddetto contratto consiste in un modulo denominato “Contratto di conto corrente “Io impresa green” al quale sono allegate le “Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi” in cui viene data evidenza delle condizioni economiche pattuite e valenti sul conto corrente n. 1170/00. Dall'analisi di tale negozio, risulta convenuto il solo tasso creditore (1%) e non il tasso debitore, risultando un conto non affidato”. Parimenti deve dirsi per l'apertura di credito concessa contestualmente a detta stipula;
ancora, il c.t.u. ha rilevato che “In pari data viene poi stipulato un Contratto di affidamento in conto corrente mediante il quale viene convenuta la concessione di un'apertura di credito, per saltuarie e transitorie necessità di cassa, dell'importo di Euro 20.000, valevole fino a revoca.
Anche il suddetto contratto risulta regolarmente sottoscritto dalle parti”.
Viceversa, quanto ai supposti conti tecnici, occorre premettere, in relazione ai medesimi, che non essendo titoli posti alla base della pretesa creditoria azionata in giudizio, bensì documenti fondanti esclusivamente le eccezioni (e domande riconvenzionali) degli attori, sarebbe stato loro onere produrre i relativi contratti, non essendovi evidenza alcuna in giudizio della lora esistenza e, ancor più rilevante, non essendo comunque possibile operare una verifica della fondatezza delle censure mosse dagli attori avverso le suddette condizioni.
Unico elemento dal quale desumere la sussistenza di detti conti tecnici sono le spese che risultano addebitate nel conto corrente principale, come rilevate dal c.t.u.; pertanto, facendo le medesime parte della pretesa creditoria di cui dal decreto monitorio (applicandosi, dunque, l'ordinario criterio di allocazione dell'onere probatorio) e in assenza di valido titolo scritto, si è provveduto all'enucleazione ed eliminazione delle medesime (cfr par. 4.7).
Pertanto, la doglianza in questione (intesa come totale assenza del documento di sintesi) merita rigetto.
4.2 Passando, tuttavia, all'analisi delle singole voci, si deve ritenere la fondatezza della censura di indeterminatezza delle condizioni con specifico riferimento al tasso debitore pattuito.
Invero, dalla lettura del contratto prodotto tale valore non risulta indicato.
pagina 14 di 29 Più specificamente, il c.t.u. “ha accertato che il rapporto negoziale risulta acceso in epoca successiva all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, ovvero al 9 luglio 1992, e quindi successivamente all'entrata in vigore delle norme sulla trasparenza bancaria. Fatta tale premessa, come già riferito nel paragrafo che precede, l'Ausiliario ha accertato la presenza della convenzione di condizioni economiche a valere sul conto corrente oggetto di indagine ad esclusione dell'indicazione del tasso debitore, mentre risulta regolarmente convenuto il tasso creditore”. Pertanto, verificata l'assenza di pattuizione in ordine al tasso debitore, il consulente “ha provveduto, in ottemperanza al disposto del quesito, ad effettuare il ricalcolo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per tutto il periodo oggetto di accertamento, mentre ha provveduto ad applicare il tasso medio creditore applicato dalla Banca”.
4.3 Quanto all'asserita illegittimità del c.d. “gioco valute” eccepito da parte attrice, occorre evidenziare come il c.t.u. abbia escluso ogni pratica potenzialmente illegittima.
Nella propria relazione, infatti, si legge “Per quanto attiene le valute, il CTU ha accertato la sussistenza di una specifica pattuizione contrattuale nonché il rispetto di quanto convenuto con quanto applicato;
il conteggio, pertanto, è stato eseguito confermando quanto applicato dalla Banca”.
4.4 Quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici occorre evidenziare quanto segue.
Preliminarmente, vale giusto ricordare in via generale che, in seguito ai noti revirements della giurisprudenza di legittimità (sentenze 16 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 3096) ed agli interventi legislativi (art. 25
d. l.vo 342/99 che ha modificato l'art. 120 t.u. bancario;
deliberazione c.i.c.r. del 9.2.00, pubblicata nella g.u.
22 febbraio 2000), l'anatocismo bancario è così regolato:
- legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita successivamente al 1.7.00 (data di entrata in vigore della delibera del c.i.c.r. 9/2/00), mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari ed a condizione di reciprocità;
- legittimità delle suddette clausole di capitalizzazione laddove stipulate prima del 1.7.00, ma successivamente adeguate alla sopravvenuta delibera c.i.c.r. secondo le modalità di legge (pubblicazione nella gazzetta ufficiale e comunicazione alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il
31.12.2000), con efficacia delle stesse a decorrere dalla data del 1.7.00;
pagina 15 di 29 - nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. delle clausole di capitalizzazione trimestrale stipulate prima del
1.7.00 e non successivamente adeguate.
Nel caso di specie, pur trattandosi di rapporto sorto dopo il 1.7.00, e pur essendo stata formalmente prevista la pari periodicità trimestrale degli interessi (art. 7), poi difetta una specifica pattuizione sul punto
(cfr Cass Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 04/11/2021, n. 31702), specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
Inoltre, e in via assorbente, occorre analizzare nel dettaglio la previsione contrattuale: pur essendo indicata astrattamente la capitalizzazione trimestrale sia per i tassi debitori che quelli creditori, in relazione all'interesse creditore viene indicato un tasso annuo nominale (TAN) coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE), pari allo 1,00%.
Sul punto, vale ricordare il dibattito riguardante il seguente quesito: se un tasso di interesse creditorio (in favore del cliente) pattuito in maniera meramente simbolica possa ritenersi conforme al requisito su descritto della reciprocità.
Per un primo orientamento, la capitalizzazione degli interessi a favore dell'istituto di credito è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (nummo uno), laddove il tasso in oggetto è ben superiore a questa misura risibile e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente atteso che, in presenza di un tasso meramente simbolico (e quindi inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione per cui la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (cfr Trib. Imperia 12 giugno 2015, Trib. Imperia 31 gennaio 2014 e Trib. Imperia 9 luglio 2009, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di compravendita a fronte di un corrispettivo meramente simbolico in cui l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al pagina 16 di 29 valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti e all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto cfr tra le altre, Cass. 9640/2013).
Tale conclusione sarebbe anche suffragata dalla considerazione per cui la previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode alla legge ex art. 1344 cc poiché in contrasto con l'art. 120 TUB, norma di natura imperativa, avendo una siffatta pattuizione una causa illecita in ragione dell'idoneità del patto a realizzare un risultato vietato dalla suddetta norma (solo apparentemente rispettata ma di fatto aggirata).
Per altro orientamento, invece, anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib. Brescia 5 luglio 2017, Trib. Padova 10 maggio 2017, Trib. Milano 17 gennaio 2017, Trib.
Genova 31 maggio 2016 e, recentissimamente, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 17/10/2022, n. 2293).
Secondo tale orientamento, in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. 22567/2015) oltre che per la ragione di valore eminentemente pratico della difficoltà intrinseca ed alla aleatorietà connessa di stabilire con sufficiente certezza la soglia sotto la quale considerare irrisorio il tasso accodato al creditore.
Ebbene, nel caso di specie e a prescindere dalla “simbolicità” o meno del quantum del tasso pattuito (nel caso di specie il tasso è comunque non irrilevante, ossia l'1,00%), e quindi della condivisibilità dell'uno o dell'altro orientamento, quello che viene anche contestato è la mancanza di effettiva capitalizzazione di tale tasso creditorio, simbolico o non simbolico che sia;
ciò in considerazione del fatto che il tasso nominale coincide con il tasso effettivo annuo.
pagina 17 di 29 Sul punto, la Suprema Corte sembra aver preso posizione con una recente pronuncia, nella quale afferma
“In tema di anatocismo, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
10/02/2022, n. 4321).
Pertanto, risulta corretto applicare la capitalizzazione semplice, come fatto dal c.t.u..
A conferma delle sopra indicate questioni, peraltro, vale richiamare le deduzioni del consulente medesimo, il quale ha così concluso: “Per quanto attiene il caso di specie, l'art. 7 delle Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi prevede che “(…) I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel contratto, portandosi in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicandosi le trattenute fiscali di legge. (…)”
Tuttavia, l'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 prevede che sia indicata la “periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato…” e che “le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, in quanto ritenute sempre vessatorie. La mancanza, quindi, di una conferma scritta per approvazione specifica di detta clausola osta all'applicazione della capitalizzazione degli interessi su base periodica.
Dall'analisi delle dichiarazioni ex art. 1341, 2° comma, del Codice Civile previste in calce al contratto, il CTU ha
riscontrato l'assenza del riferimento all'art. 7, pertanto, a sommesso parere dello scrivente, non può ritenersi legittima
l'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione composta degli interessi. Si specifica, altresì, che dalla documentazione in atti non è risultata l'espressa autorizzazione da parte del cliente rilasciata alla Banca su quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della richiamata delibera. Per quanto attiene il controllo dell'anatocismo da effettuarsi sulla base delle linee interpretative fornite dalla Cassazione (Cass. civ. ord. 10 febbraio 2021, n. 4321; Cass. civ. 3 luglio 2023, n. 18664), si specifica che con il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 13.12.2005 prevede un tasso creditore annuo nominale (TAN) dell'1% identico al Tasso Annuo Effettivo (TAE). Secondo il principio dettato dalla recentissima sentenza
pagina 18 di 29 della Cassazione Civile n. 18664 del 2023, principio già enunciato dalla Cassazione Civile n. 4321 del 2021, “un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Ciò è conseguenza che la pattuizione degli interessi anatocistici contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, in detta ipotesi, è nulla e, pertanto la società correntista avrebbe diritto alla restituzione degli interessi indebitamente pagati. Quanto riscontrato ha comportato che
l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo, in ottemperanza a quanto richiesto dal quesito, ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutto il periodo oggetto di analisi”.
4.5 Quanto alla presunta applicazione di interessi usurari, parte attrice non ha correttamente individuato quale fosse il tasso soglia e, in ogni caso, l'allegazione non è stata fatta con riferimento al tasso pattuito al momento della stipula ma solo con riferimento ad alcuni periodi nel corso del rapporto nei quali lo stesso avrebbe superato il tasso soglia.
Vale premettere, sul punto, come il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del c.p., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art. 1815 del c.c., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura.
Ebbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente pagina 19 di 29 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Dunque, di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. L'ipotesi, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del c.p., poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come una parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale. L'articolo
1815 c.c., infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p.. D'altronde, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab
pagina 20 di 29 origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura.
Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, così come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta.
Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 Cost., secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà.
Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevata non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto.
pagina 21 di 29 Non si disconosce che la Suprema Corte, con Ord. del 28/09/2023, n. 27545, ha affermato che “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
Tuttavia, si tratta di pronuncia rimasta sostanzialmente isolata;
invero, nella di poco antecedente Cass. civ.,
Sez. III (medesima sezione di quella di cui sopra), Ord. del 17/08/2023, n. 24743, si affermava, seppur in un caso parzialmente differente avente ad oggetto l'applicabilità della disciplina anti-usura a contratti anteriori al 1996, che “il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare,
alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost. artt. 3, 24, 47, e 77, con la sentenza n. 29 del 2002”.
Ancora più rilevante la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18838, la quale ha affermato
“impropriamente i ricorrenti accordano rilievo all'usura sopravvenuta infatti, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
pagina 22 di 29 del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n.
24675). Ebbene, quel che rileva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è il passaggio della sentenza impugnata ove si è dato atto che il TEG (tasso effettivo globale) del mutuo era pari al 5,56% e risultava inferiore al tasso soglia dell'usura, il quale, al momento della stipula, si collocava al 6,36%” (conf. Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 17137/2025; Cass. civ., Sez. I,
Ord., 08/07/2024, n. 18499).
Quanto detto vale ad escludere, sul punto dell'usura sopravvenuta, qualsiasi profilo di illiceità in merito al contratto oggetto di causa.
4.6 Ancora, quanto alla commissione di massimo scoperto, gli attori hanno evidenziato la nullità ontologica della medesima per difetto di causa e, comunque, l'indeterminatezza della stessa.
Ebbene, sul punto vale la pena richiamare la condivisibile ricostruzione normativa in materia compiuta dalla consulente;
invero, “la disciplina attinente la commissione di massimo scoperto trova nuova applicazione a partire dall'emanazione del D.L 29 novembre 2008, n. 185, il quale dispone la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare di conto corrente,
indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme sia predeterminato assieme al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. Tale norma è comunque stata successivamente abrogata dall'art. 27 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012. Solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 117bis del TUB, inserito dall'art. 6bis comma 1 del D.L. n. 201/2011, il legislatore ha inteso regolamentare la clausola contrattuale della
pagina 23 di 29 commissione di massimo scoperto stabilendo precisi requisiti in assenza dei quali la clausola è nulla. Con l'introduzione del nuovo art. 117 bis al D.Lgs. n. 385/93 - entrato in vigore il 28.12.2011 a seguito della conversione in Legge n. 214 del
22.12.2011-, è stata quindi stabilita una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% per trimestre (2% annuo) della somma messa a disposizione del cliente, “(…) calcolata in maniera proporzionale rispetto alla messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (…)”. Mentre nei nuovi rapporti, tale commissione deve risultare espressamente pattuita, nei rapporti in corso, invece, l'art. 27 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ha stabilito ai commi 2 e 3 che “2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93, è adottata entro il termine del 31 maggio
2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”. Con decreto n. 644 del 30 giugno 2012, il CICR ha così provveduto a disciplinare, tra le altre, anche i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012, prevedendo un obbligo di adeguamento entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi, oltre che al decreto stesso, anche all'art. 117 bis del TUB. Costituendo giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB, tale adeguamento deve essere comunicato dagli istituti di credito ai propri correntisti con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Tornando all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e per quanto attiene la metodologia di calcolo, per essere valida deve assumere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti non solo il tasso ma anche i criteri di calcolo e la sua
periodicità. In assenza di uno dei suddetti requisiti, la commissione viene ritenuta nulla per mancanza di causa oltre che nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando previste in contratto le modalità di determinazione”.
Ciò posto, dunque, in via generale e analizzando la documentazione contrattuale agli atti, è stato rilevato che “sia nel contratto “IoImpresa green” che nel “contratto affidamenti in conto corrente” non risulta prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto né in termini percentuali né le modalità di applicazione;
ciò ha determinato
l'illegittimità della loro applicazione e, conseguentemente, in ottemperanza al disposto del quesito formulato dal Giudicante,
pagina 24 di 29 l'Ausiliario provvederà a ricalcolare il rapporto di conto corrente enucleando la commissione di massimo scoperto come se non fosse dovuta”.
Non vi sono dubbi, pertanto, della fondatezza dell'eccezione in questione per il difetto di determinatezza della suddetta condizione economica.
4.7 Infine, le medesime argomentazioni si ritengono accoglibili con riferimento alle ulteriori voci di spesa che non risultano contrattualizzate, ivi incluse le spese relative ai conti tecnici.
Invero, sin dalla prima relazione del 13/12/2024 emergeva che “Con riferimento alle altre commissioni e spese, sempre per espressa previsione del quesito, il nominato Consulente ha riscontrato l'applicazione di spese non oggetto di specifica pattuizione. In particolare, da una puntuale analisi degli estratti conto e del prospetto delle competenze, sono risultate applicate nel corso dell'intero periodo oggetto di accertamento, “spese per istruttoria fidi” e spese per “Recupero spese per gestione affidamenti”, mentre risultano regolarmente pattuite le spese per il “Canone mensile”. Tali spese, ad esclusione del canone mensile, sono state oggetto di enucleazione nel ricalcolo del conto corrente ordinario in quanto, appunto, non pattuite”.
Dunque, alla luce dei sopra indicati criteri e all'esito dei ricalcoli effettuati dalla consulente, è emerso che il saldo effettivo del conto corrente in esame è da individuare nella somma di euro 13.606,31, a credito del cliente, con una differenza di euro 34.514,44 rispetto al saldo banca.
Tale circostanza comporta che (oltre per la ragione di cui al successivo par. 5 con riferimento alla società attrice) il decreto emesso dovrà comunque essere revocato nei confronti di tutte le parti;
di conseguenza, si ritengono assorbiti i motivi di opposizione relativi all'efficacia della garanzia fideiussoria degli attori Pt_2
e in quanto ritenuto insussistente il credito per cui si erano escusse le fideiussioni medesime. Parte_3
5. Ciò posto, merita accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dagli attori;
si specifica, tuttavia, come il solo soggetto legittimato ad agire in ripetizione, in quanto colui che ha concretamente effettuato la prestazione indebita, è la ora in fallimento. Parte_1
In proposito, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 52 della l. fallimentare, la quale dispone che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e che ogni credito deve essere accertato in sede fallimentare, compreso i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51 l.f.. La norma pone, quindi, il pagina 25 di 29 principio della cristallizzazione del passivo e dell'esclusività del concorso formale;
ciò allo scopo di realizzare il concorso sostanziale, retto dalle norme dettate dagli artt. 2740 e ss. c.c.. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.f., il creditore che da concorsuale voglia divenire concorrente deve proporre domanda di ammissione al passivo e, in sede di verifica, il Giudice Delegato deve accertare non solo l'esistenza e l'entità del credito, oltre all'opponibilità alla massa e l'esistenza della causa di prelazione.
Per quanto di interesse, comunque, il principio della esclusività del concorso formale determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali: il giudice, al quale si è chiesto in sede ordinaria l'accertamento di un diritto di credito contro la massa fallimentare, deve dichiarare non la propria incompetenza ma l'improponibilità della domanda (cfr Cass.
Civ., sent. n. 17891/2004).
Dopo la dichiarazione di improcedibilità, il creditore non potrà nemmeno riassumere il giudizio dinanzi al giudice fallimentare, dal momento che la riassunzione è consentita, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito della dichiarazione di incompetenza e non di improcedibilità; pertanto, il creditore dovrà proporre ex novo la domanda di accertamento, secondo rito speciale, senza poter utilizzare gli effetti processuali e sostanziali conseguiti nella precedente causa. Infatti, il procedimento che si instaura dinanzi al giudice fallimentare è diverso da quello promosso, in precedenza, contro l'imprenditore insolvente, giacché la controparte del creditore non è più il fallito ma la massa degli altri creditori rappresentata dal curatore fallimentare.
Ciò posto, occorre tener conto che nella presente sede i garanti ma anche e soprattutto la società (e poi il fallimento), unica legittimata, hanno proposto domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, ferma la necessaria revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della società, la suddetta domanda dovranno essere integralmente analizzata, anche in relazione al fallimento quale parte attrice sostanziale.
Invero, si ritiene che questo Tribunale sia competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, giacché in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale, proposta da un soggetto successivamente fallito nel corso del giudizio, il quale sia stato dichiarato interrotto per poi essere riassunto dal fallimento, deve essere dichiarata improcedibile l'opposizione mentre il giudice adito rimane pagina 26 di 29 competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal fallito e riassunta dal fallimento (cfr.
Trib. Firenze, sent. n. 1374/2023, del 09/05/2023 del;
Trib. Ravenna, sent. del 02/02/1995).
La domanda, infine, dovrà essere accolta nei confronti della asserita cedente a Controparte_2
prescindere che vi sia effettivamente stata la cessione del credito;
invero, come noto, con la stessa si mira a recuperare un pagamento indebitamente effettuato, pagamento che rimane nelle mani del concreto prenditore che è il creditore dell'epoca. Dunque, un'eventuale cessione del solo credito in epoca successiva non comporta la trasmissione della suddetta situazione soggettiva passiva.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito di parte attrice merita accoglimento nella misura di euro 13.606,31.
6. Infine, quanto alla domanda risarcitoria formulata dalle parti, e asseritamente derivante dall'applicazione di clausole illegittime nel contratto di conto corrente, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, è orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale officioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6, 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n.
10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Ebbene, parte attrice, oltre a non provarlo, non fornisce neppure corretta allegazione di quale sia il danno
(ulteriore rispetto al mero diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate) subito dalla medesima per le nullità contrattuali riscontrate nel rapporto di conto corrente.
pagina 27 di 29 7. Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss mod., tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, nella misura media dello scaglione applicabile.
Si precisa che non potranno essere liquidate le spese relative alla fase introduttiva all'intervenuto fallimento, avendo già provveduto alla medesima gli altri opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione di parte attrice e, per l'effetto, revoca il d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto del 22/07/2015, n. 858/2015;
▪ Condanna al pagamento in favore del fallimento della Controparte_2 Parte_1
somma di € 13.606,31, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
▪ Condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite liquidate euro 4.300,00 (euro 919,00 per fase di Parte_1
studio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
▪ Condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
e delle spese di lite liquidate in euro 663,50 per spese vive ed Parte_2 Parte_3
euro 5.077,00 (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
▪ Pone definitivamente a carico di e in solido fra loro, le spese Controparte_2 Controparte_3
della disposta c.t.u..
pagina 28 di 29 Spoleto, 21/10/2025
Il giudice
CO RI
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