Ordinanza collegiale 9 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 6 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 22981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22981 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13469/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13469 del 2022, proposto da
Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Unione dei Comuni “Madonie”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Bagaladi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. 288/2022 del 12/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 13/09/2022, contenente l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per “dottorati comunali”, dei Comuni ammessi ma non finanziabili e dei Comuni non ammessi, nella parte in cui colloca il Comune di San Giovanni in Fiore tra i non ammessi, con la dicitura “ Chiedere in Quale Area Interna Snai è Presente ”; del Decreto n. 305/2022 del 26/09/2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, contenente l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per “dottorati comunali”, dei Comuni ammessi ma non finanziabili e dei Comuni non ammessi a seguito di riesame, nella parte in cui colloca il Comune di San Giovanni in Fiore tra i non ammessi, con la dicitura: “ Chiedere in Quale Area Interna Snai è Presente ”; ove occorrer possa, del “ Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” del 38° ciclo ” di cui al Decreto n. 196/2022 del 15/06/2022 e relativi allegati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa ZA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune ricorrente riferisce che, con decreto n. 196/2022, è stato indetto un bando finalizzato alla selezione di: “ proposte di "dottorati comunali" avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali" ” (art. 1).
Il medesimo Comune, pertanto, ritenendo di possedere i requisiti di partecipazione – in quanto ricompreso in una delle 4 Aree Interne, e precisamente “ Sila e Presilia ”, individuate per la Regione Calabria dell’Allegato 1 al Bando – ha presentato domanda di partecipazione a mezzo p.e.c. del 14/07/2022, corredata dell’Accordo stipulato con l’Università della Calabria per la presentazione e realizzazione della proposta progettuale oggetto del richiesto finanziamento e del modulo dedicato alla descrizione sintetica della medesima proposta.
Il 20 luglio 2022 il responsabile del procedimento ha proceduto all’apertura delle email contenenti le domande di partecipazione, alla relativa verifica, e rilevato: “ che n. 8 domande risultavano, per mera omissione materiale, carenti nella compilazione di alcune parti della domanda e/o mancanti di uno o più documenti richiesti. Per queste ultime si è proceduto all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, come da elenco allegato :”, tra cui risulta ricompreso il Comune ricorrente, accanto al quale compare la dicitura: “ Chiarimenti riguardo l'appartenenza alla Area Interna – SNAI ” (giusta verbale n. 1 del 20 luglio 2022 recante: “ISTRUTTORIA SULL'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE”).
Non figurando, infatti, nella richiesta di partecipazione del Comune di San Giovanni in Fiore gli ulteriori atti di approvazione della proposta, da parte degli altri Comuni partecipanti all’aggregazione richiesta dal Bando (artt. 3 4 e 5.1), né tali atti e l’indicazione dell’Area interna SNAI (artt. 4 e 5.1 del Bando), con mail del 26 agosto 2022 sono stati chiesti: “ chiarimenti riguardo l’appartenenza del Comune di San Giovanni in Fiore alla Strategia nazionale dell'Area interna e indicazione della stessa con la trasmissione dei relativi atti ”.
Il Comune ricorrente ha riscontrato la predetta richiesta di chiarimenti con propria p.e.c. dell’8/9/2022, alla quale ha allegato: la delibera della Giunta della Regione Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, che ha individuato tra la quattro Aree candidabili all’attuazione della Strategia nazionale delle Aree interne 2014-2020 - ovvero, nello specifico Area “Grecanica”; Area “Ionico Serre”; Area “Sila e Pre Sila”; Area “Reventino Savuto” - la prima e l’ultima (Grecanica e Reventino-Savuto); e un file excel dal quale si evince che il Comune di San Giovanni in Fiore rientra fra i Comuni inseriti nelle Aree interne della Calabria (Cosenza).
Tuttavia, sul presupposto che il predetto file , pur riportando l’elenco dei Comuni presenti nelle Aree interne, non recasse alcuna menzione in merito alla appartenenza di essi alla SNAI, l’Agenzia resistente, lo stesso 8/9/2022, ha inoltrato una p.e.c. al Comune ricorrente chiedendogli: “ di specificare in quale Strategia ” Nazionale “ Area Interna ” fosse “ collocato ”, non risultando ricompreso nel file – allegato alla medesima mail – recante: “ l’elenco di tutti i Comuni SNAI al 2020 ”, cioè di tutti i Comuni delle Aree interne partecipanti alla predetta Strategia Nazionale.
Il Comune di San Giovanni in Fiore ha risposto a quest’ultima richiesta con messaggio p.e.c. dell’8/9/2022, affermando che: “ …da quanto indicato nel file excel precedentemente allegato (20220214-mappa-al-2020-elenco-e-classificazione-Comuni), il Comune di San Giovanni risulta inserito nella Strategia Nazionale Area Interna, area Periferica, riportando i dati al 30sett20200 … ”.
Cionondimeno, il gravato decreto n. 288/2022 del 12/09/2022, di approvazione: a) dell’elenco delle “ borse di studio finanziate nell’ambito del Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali" - CUP E 59J21 007730005 ”; b) dell’elenco delle domande di partecipazione ammissibili ma non finanziabili in ragione dell’esaurimento delle risorse a disposizione; c) e, infine, dell’elenco: “ delle domande non ammissibili per una o più delle motivazioni di seguito indicate: a) pervenuta oltre il termine previsto dal bando; b) pervenuta in ordine cronologico successivo a una o più candidature già presentate per la medesima Area Interna; c) pervenuta da Enti proponenti non inclusi nell'elenco dei Comuni appartenenti alla SNAI 2014- 2020; d) Non sono stati presentati gli atti comprovanti l'aggregazione tra due o più Comuni appartenenti alla medesima Area Interna (SNAI 2014-2020) ”, ha inserito il Comune ricorrente in quest’ultimo elenco (di cui all’art. 3).
2. Avverso il suindicato decreto, unitamente agli altri atti riportati in epigrafe, è insorta parte ricorrente con il ricorso all’esame, notificato alle controparti in data 11/11/2022 e depositato in giudizio in data 14/11/2022, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2.1 Violazione di legge. violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del Bando – contraddittorietà.
Con questo primo mezzo di gravame, il Comune ricorrente deduce di essere legittimato a partecipare alla selezione di cui è causa in quanto ricompreso nell’Area Interna “Sila e Presila”, cioè nell’elenco delle Aree Interne beneficiarie del finanziamento di cui all’Allegato 1 del Bando. Inoltre, il ricorrente afferma che l’Agenzia per la Coesione Territoriale avrebbe utilizzato un elenco SNAI aggiornato all’1/01/2020, laddove, invece, andrebbe dovuto prendere in considerazione l’elenco SNAI aggiornato al 30/09/2020, nel quale il medesimo Comune compare nella Strategia Nazionale Area Interna, Area Periferica.
2.2 Difetto di motivazione e di istruttoria.
Con questo secondo mezzo di gravame, l’Ente ricorrente lamenta l’illegittimità della collocazione della propria domanda: “ tra quelle inammissibili stante la genericità della stessa ed il mancato riferimento alle spiegazioni all’uopo fornite dall’Ente ”.
3. Il 30/11/2022 si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma mediante il deposito di un atto di costituzione formale.
4. Con ordinanza collegiale n. 16530/2022 del 9/12/2022, l’adito G.A.: “ ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio, nei confronti degli Enti utilmente inseriti nell’elenco degli ammessi e finanziabili, autorizzando, su istanza di parte, la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di destinatari.
In particolare il Comune ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla Comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una Comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali Comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione. ”, ha disposto: “ l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione .”, e fissato “ per la trattazione cautelare la camera di consiglio del 21 febbraio 2023. ”
5. In data 17/3/2023, il Comune di San Giovanni in Fiore ha versato agli atti del giudizio la comunicazione, prot. 7557 del 16/03/2023, a esso inoltrata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, recante l’attestazione dell’avvenuta: “ pubblicazione, in data 15 marzo 2023, sul sito istituzionale della scrivente Agenzia per la Coesione Territoriale, della documentazione pervenuta in data 22 dicembre 2022, rinvenibile al seguente rifermento […]
L’avviso di notifica per pubblici proclami era peraltro già stato pubblicato sul sito istituzionale della scrivente Agenzia in data 17 febbraio u.s., come da seguente riferimento […] ”.
6. Il 31/03/2023 le parti resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva con cui hanno eccepito l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, chiedendone la reiezione, insieme con quella dell’invocata tutela cautelare.
7. Ad esito della Camera di Consiglio del 4/04/20032, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1901/2023 del 6/04/223, ha respinto la domanda cautelare, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il Comune di San Giovanni in Fiore, che ha presentato domanda in forma singola, non risulta far parte di un’aggregazione di Comuni presente nelle aree interne, unici legittimati alla partecipazione (art. 3 del Bando); che dunque l’Ente non rientra nelle Strategia nazionale delle aree interne, come richiamata nel bando stesso. Ritenuto dunque che non sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55. ”, e compensato le spese di fase.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento del 21 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. I due mezzi di gravame articolati con il ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno entrambi disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto.
10. Il Collegio ritiene utile, in via preliminare, richiamare le pertinenti clausole del Bando de quo , dalle quali si evince agevolmente la carenza in capo al Comune ricorrente dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione dallo stesso indetta.
“ 1. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO
1.1 Il presente bando è finalizzato alla selezione di proposte di "dottorati comunali" avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali ".
3. SOGGETTI PROPONENTI
3.1 Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive Aree Interne di cui all'allegato 1, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne", che abbiano stipulato apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla base del Fac-Simile di cui all'allegato 2, con le Università statali e non statali, presenti nel territorio di riferimento dell'Area Interna, riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), i cui corsi di dottorato siano coerenti con le tematiche proprie delle aree interne.
3.2 In assenza di una Università che abbia i requisiti di cui al punto 3.1, le aggregazioni di Comuni potranno rivolgersi ad altra Università presenti al di fuori del territorio dell'Area Interna.
5. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
5.1 Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, la domanda di partecipazione, deve essere compilata secondo il formulario predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale allegato 3 (disponibile all'indirizzo https://www.agenziacoesione.gov.it/.) e contenere:
- l'indicazione dell'Area Interna proponente;
- l'indicazione del Comune capofila ovvero altro Comune referente opportunamente individuato tra quelli facenti parte dell'aggregazione;
- l'indicazione della denominazione dell'Università prescelta con cui l'aggregazione si è impegnata a collaborare;
- l'indicazione dell'importo massimo richiesto per ciascuna annualità e l'indicazione del numero di annualità;
- copia dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
- descrizione secondo il modello allegato (all. 4) degli obiettivi e dei risultati attesi del dottorato che si intende attivare
- copia della delibera/delibere comunali ovvero di altri provvedimenti di approvazione della proposta di dottorato.
5.2 Ciascuna aggregazione di Comuni, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per n.1 corso di dottorato. ”
10.1 Ne deriva che, alla stregua della prefata normativa, gli unici soggetti legittimati a partecipare alla procedura selettiva di che trattasi sono le “Aggregazioni di Comuni” inseriti nelle Aree Interne individuate nell’Allegato 1 al Bando e non anche i singoli Comuni, ancorchè geograficamente inseriti, come quello ricorrente, in una delle predette Aree.
In altri termini, ai fini della predetta partecipazione, non è sufficiente che il territorio di un Comune rientri in un’Area Interna secondo la SNAI – come sostenuto dalla parte ricorrente -, essendo, altresì, necessario che quel Comune si sia precedentemente associato ad altro o altri Comuni inseriti nelle Aree de quibus .
Il che si giustifica anche alla stregua della ratio della SNAI, che mira a sostenere aree particolarmente fragili in un’ottica di cooperazione tra le diverse realtà territoriali svantaggiate e non i singoli Enti locali.
10.2 In tal senso depongono anche le f.a.q. pubblicate sul sito dell’Agenzia resistente, alla pagina dedicata alla procedura in esame, le quali a più riprese sottolineano la necessità che le candidature provengano da “Aggregazioni di Comuni”, come dimostrato dai chiarimenti che seguono:
“ QUESITO 3
Quale è l'unità minima di aggregazione di Comuni ai fini della presentazione delle domande di finanziamento?
CHIARIMENTO 3
l'unità minima di aggregazione di Comuni ai fini della presentazione della domanda, è data da almeno due Comuni presenti in una medesima Area interna di cui all'Allegato 1 al Bando.
“ QUESITO 9
L’area interna, come tra l’altro anche il soggetto Capofila, aderisce ad una Comunità Montana che, proprio in virtù della costituzione di un sistema intercomunale permanente, rappresenta il principale soggetto attuatore e di coordinamento tecnico delle attività dell’area interna. È possibile presentare una domanda di dottorato comunale da parte della sola Comunità Montana, invece che da parte del Comune capofila o da altre aggregazioni dei Comuni? Il bando, né i format allegati, dicono nulla in merito a questa previsione.
È necessario acquisire le deliberazioni di tutto il partenariato istituzionale dell’area interna per fare domanda di dottorato comunale o è sufficiente la deliberazione del Comune/Comunità Montana proponente?
CHIARIMENTO 9
Il DM recita all'Articolo 1 che "Il presente Decreto è rivolto alle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne”. l'art. 3 del Bando, in linea con DM, prescrive che "3.1 Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive Aree Interne di cui all’allegato 1, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne”. Sono necessarie le deliberazioni dei Comuni delle aree interne che aderiscono all’iniziativa e che individuano il capo fila che successivamente proporrà il dottorato .”
“ QUESITO 27
I Comuni aderenti alla strategia aree interne possono presentare progetti da soli oppure necessariamente in forma aggregata?
CHIARIMENTO 27
L'unità minima di aggregazione di Comuni ai fini della presentazione della domanda, è data da almeno due Comuni presenti in una medesima Area interna di cui all'Allegato 1 al Bando. ”
“ QUESITO 32
Possono partecipare al Bando per dottorati comunali solo le aggregazioni di Comuni o anche i singoli Comuni presenti nelle aree interne indicate? La forma associata è obbligatoria? In tal caso c’è un limite min. e max di numerosità dell’aggregazione?
CHIARIMENTO 32
L'unità minima di aggregazione di Comuni ai fini della presentazione della domanda è data da almeno due Comuni presenti in una medesima Area interna di cui all'Allegato 1 al Bando.
QUESITO 33
È richiesta una particolare forma giuridica per le aggregazioni di Comuni? Cosa s’intende esattamente per “aggregazione”?
CHIARIMENTO 33
Non è prevista alcuna particolare forma giuridica per le aggregazioni ma ai sensi dell’art. 5 del bando è necessario allegare alla domanda copia della delibera/delibere comunali ovvero di altri provvedimenti di approvazione della proposta di dottorato. ”
“ QUESITO 42
Al bando può partecipare uno soltanto dei Comuni tra quelli presenti nelle aree interne? Oppure è necessario che i Comuni partecipino al bando in forma associata, quindi aggregandosi. E in tal caso, ci può fornire indicazioni in merito alla modalità con cui i Comuni dovrebbero aggregarsi. Possono farlo con scrittura semplice o come Associazione temporanea?
CHIARIMENTO 42
Non è ammessa la partecipazione di Comuni in forma singola e non aggregata. Non è prevista alcuna forma tassativa di aggregazione ”
“ QUESITO 68
Per aggregazione di Comuni si intende anche l'aggregazione dei Comuni che fanno parte dell'area interna e che hanno sottoscritto l'accordo di programma quadro per la relativa area interna?
Se sì, è sufficiente la delibera del Comune capofila dell'accordo di programma dell'area interna per approvare la convenzione con l'università? Tale delibera del Comune capofila è sufficiente? Deve essere supportata con una delibera per ogni Comune componente?
CHIARIMENTO 68
Il DM recita all'Articolo 1 che "Il presente Decreto è rivolto alle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne”. L'art. 3 del Bando, in linea con DM, prescrive che "3.1 Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive Aree Interne di cui all’allegato 1, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne”.
Sono necessarie le deliberazioni dei Comuni delle aree interne che aderiscono all’iniziativa e che individuano il capo fila che successivamente proporrà il dottorato. ”
“ QUESITO 73:
Il limite alla candidatura per soggetto proponente è riferito all'area interna o all’aggregazione di Comuni?
CHIARIMENTO 73:
il limite alla candidatura per soggetto proponente si riferisce all’Area Interna. Ma poiché l’Area Interna è composta da numerosi Comuni, ai fini della candidatura, l’aggregazione minima deve essere almeno di due Comuni appartenenti all’Area Interna. ”
“ QUESITO 78:
Sempre nell’All. 3, in caso di aggregazione di più Comuni è sufficiente la delibera comunale del capofila?
CHIARIMENTO 78:
Oltre la delibera del Capofila è necessario avere le delibere o altri provvedimenti con i quali gli altri Comuni manifestano la volontà di candidare un dottorato comunale e la designazione del Comune referente che dovrà presentare la domanda di candidatura.”
10.3 Ne discende, pertanto, l’infondatezza dell’allegazione del Comune ricorrente secondo la quale: “ non solo la domanda risulta corredata di tutti gli allegati espressamente richiesti dal bando, ma il Comune ricorrente - su espressa richiesta dell’Agenzia - ha provveduto a chiarire tale aspetto, specificando come lo stesso risultasse inserito nella Strategia Nazionale Area Interna, Area Periferica ed allegando il relativo elenco aggiornato al 30.09.2020 (v. pec del 08.09.2022 ed elenco allegato). ”
Come chiarito, invece, la mera circostanza che il territorio di un Comune sia ricompreso in un’Area Interna SNAI non lo abilita a partecipare al bando di che trattasi, come, invece, preteso dal Comune di San Giovanni in Fiore, la cui domanda, conseguentemente, risulta priva: “ delle deliberazioni dei Comuni delle aree interne che aderiscono all’iniziativa e che individuano il capo fila che successivamente proporrà il dottorato. ”
11. Peraltro, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito (e il Comune ricorrente non ha contestato) che: “ Con ulteriore approfondimento, l’Agenzia in epigrafe ha comunque verificato, in via autonoma, che il Comune non risulta essere aggregato ad alcuna Area interna costituita da apposito APQ ai fini della SNAI; infatti, anche dall’esame dell’APQ Area interna RE IN (ovvero dell’Area Interna comprendente il territorio in cui ricade anche il Comune di San Giovanni in Fiore, il quale è altresì citato in vari punti del medesimo APQ), non risulta che il Comune abbia aderito al partenariato, così come verificabile alla pag. 15 dell’APQ (cfr. doc. 16).
Pertanto, la domanda del Comune di San Giovanni in Fiore è stata ritenuta non ammissibile alla procedura di selezione dei Dottorati Comunali. ”
E invero dall’esibito Accordo di Programma Quadro - Regione Calabria “AREA INTERNA – SILA-PRESILA CROTONESE E COSENTINA” del dicembre 2021 s’evince che l’odierno ricorrente non compare tra i Comuni aderenti al partenariato concluso per la predetta Area, al fine dell’attuazione della relativa strategia d’area.
Il Collegio, pertanto, ritiene di condividere quanto sul punto eccepito dalle parti resistenti, per le quali: “ sulla base del quadro normativo di riferimento e dei contenuti della lex specialis rappresentati nella parte in fatto, è oltremodo chiaro che, pur se nel citato allegato 1 del Bando è indicata anche l’Area “Sila e Presila”, nella quale è compreso il Comune di San Giovanni in Fiore, ciò tuttavia non è sufficiente ai fini dell’ammissione richiesta.
Il Comune, infatti, non ha dimostrato di essere parte della SNAI riguardante l’Area interna “Sila e Presila”, per la quale, come visto, è stato sottoscritto apposito Accordo di programma quadro nel mese di dicembre 2021, nel quale, tra i membri del partenariato dell’Area Interna “RE crotonese e cosentina”, costituito, “ai fini del rispetto del pre requisito dell’associazionismo, come previsto nell’Accordo di Partenariato 2014-2020”, non è indicato il Comune ricorrente (cfr. doc. 16, p. 15).
La richiesta di chiarimento dell’Agenzia intestata era quindi più che legittima, mentre il Comune, anziché chiarire tale aspetto, ha solo inviato documenti che indicano la mera collocazione del territorio comunale nell’Area Interna in questione, ma che non attestano, in alcun modo, la partecipazione del ricorrente alla SNAI.
Nessun errore, pertanto, è stato commesso dall’Agenzia in epigrafe, che anzi, per fugare ogni dubbio, ha provveduto altresì a verificare il dato mancante, in autonomia, consultando documenti ufficiali, pubblicati sul proprio sito e in particolare l’APQ citato, alla luce del quale perde qualsiasi consistenza anche il rilievo di controparte circa un presunto mancato aggiornamento dell’elenco delle Aree interne SNAI (doc. 13 bis) preso in considerazione dall’Agenzia medesima.
Da quanto sopra esposto emerge quindi chiaramente che il Comune abbia, piuttosto, travisato le chiare disposizioni del Bando, che, in coerenza con l’approccio metodologico della SNAI, richiedevano, ai soggetti proponenti, la partecipazione alla SNAI e il coordinamento con altre amministrazioni comunali.
Il Comune di San Giovanni in Fiore, invece, non solo non partecipa alla SNAI relativa all’Area interna “Sila e Presila”, ma nemmeno si è premurato di aggregarsi ad altro Comune secondo le prescrizioni dell’art. 3 del Bando, come dimostrano in modo incontrovertibile i contenuti della domanda di controparte. ”
11.1 Quanto sopra smentisce, altresì, le censure di difetto di motivazione e di istruttoria formulate dal Comune ricorrente avverso gli atti gravati, i quali, al contrario, risultano adottati sulla scorta di un’attività istruttoria adeguata ed esaustiva, la quale ha chiaramente evidenziato la mancanza in capo al Comune di San Giovanni in Fiore dei requisiti indefettibilmente richiesti dagli artt. 3 e 5 cit. del Bando per concorrere all’assegnazione dei relativi fondi.
12. Dalle considerazioni che precedono discende l’infondatezza dei vizi denunciati nel ricorso che, pertanto, va respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune ricorrente, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
ZA OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA OL | RA NT |
IL SEGRETARIO