TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3086/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GADDA STEFANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 dicembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 2 La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio in data 30.4.2019. Dall'unione nasceva il 31.3.2020 Per_1
[...]
Con sentenza n. 849/2021, passata in giudicato, veniva pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio la separazione dei coniugi (doc. 2).
Con sentenza n. 1014/2022 (doc. 3) il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava, in accoglimento delle domande del , che quest'ultimo non era il padre di Pt_1 Per_1
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti di cui in epigrafe il 30.4.2019, e trascritto nei Registri del Comune di Busto Arsizio anno 2019, numero 34, part I;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Busto Arsizio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3086/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GADDA STEFANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 dicembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 2 La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio in data 30.4.2019. Dall'unione nasceva il 31.3.2020 Per_1
[...]
Con sentenza n. 849/2021, passata in giudicato, veniva pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio la separazione dei coniugi (doc. 2).
Con sentenza n. 1014/2022 (doc. 3) il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava, in accoglimento delle domande del , che quest'ultimo non era il padre di Pt_1 Per_1
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti di cui in epigrafe il 30.4.2019, e trascritto nei Registri del Comune di Busto Arsizio anno 2019, numero 34, part I;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Busto Arsizio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2