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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta nella causa civile iscritta al n. 370/2024 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Canali, che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c.
ATTRICE contro
, cod. fisc. e P. IV , e per essa, quale mandataria, RT P.VA
, cod. fisc. e P. IV elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende per procura generale a rogito notaio , rep. n. 44583/16958, registrata a Venezia l'8 novembre 2022 al Persona_1
n. 28566 Serie 1T, sottoscritta con firma digitale del notaio e depositata telematicamente con la comparsa di risposta
CONVENUTA oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c.;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 27 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente e precisato le rispettive conclusioni ex art. 281sexies c.p.c. come segue: “L'avv.
Canali precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Montanari precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta e chiede che la causa venda trattenuta in decisione”.
Si trascrivono le rispettive conclusioni:
- per l'attrice: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con ogni e qualsiasi statuizione:
IN VIA PRELIMINARE:
1 ) disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n° 596/19 del Giudice di Pace di Ancona emesso in data 09.05.19;
2 ) autorizzare la chiamata in causa della società corrente in Controparte_3
NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. residente in [...] - al fine CP_4 di :
A ) accertare l'avvenuta esecuzione delle trattenute salariali in danno della opponente derivanti dal pignoramento presso terzi eseguito dalla opposta nel procedimento iscritto al n° 1686/19 RGE Tribunale di
Ancona;
B ) essere tenuta indenne, con ogni e qualsiasi statuizione, dalla ridetta società CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. residente
[...] CP_4 in RR ( AN ) – Via Bassano del Grappa n° 1 -, per tutte le somme eventualmente trattenute alla opponente e non versate alla opposta e/o comunque per tutte le somme che fossero riconosciute di giustizia.
A tal fine si chiede che il Giudice voglia, ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 269 c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, società
[...] corrente in NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. residente in [...]( AN CP_4
) – Via Bassano del Grappa n° 1 -, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
NEL MERITO: accertare e dichiarare che la opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto condannare la società CP_3 corrente in NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in persona del
[...]
2 legale rappresentante pro tempore, Sig. residente in [...]
Bassano del Grappa n° 1 -, a pagare, in favore della odierna opposta, tutte le somme trattenute alla opponente, e non versatele in adempimento della ordinanza del Tribunale di Ancona del 20.12.19 nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n° 1686/19 RGE.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio”.
- per la convenuta: “In via preliminare:
1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto l'opposizione non è fondata sui gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.;
2) Dichiarare inammissibile l'opposizione per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
3) Rigettare nel merito ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi al tribunale di Ancona la Parte_1
e per essa, quale mandataria, la , Controparte_2 RT chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto: Parte_1
- che il 3 ottobre 2024 le era stato notificato un atto di precetto per il pagamento di
€ 3.536,03 da parte di Controparte_2
- che l'esecuzione non era ancora iniziata;
- che il credito per cui si stava procedendo coattivamente era già stato soddisfatto per intero, posto che, allo scopo, era già stata precedentemente attivata l'esecuzione presso terzi iscritta al n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona;
- che, in virtù di quest'ultima procedura, aveva subìto la decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile, nonché la trattenuta dalla busta paga del mese di settembre
2019 sino all'estinzione del dovuto, oltre al tfr maturato sino alla data di interruzione del rapporto lavorativo avvenuta nel mese di ottobre 2020.
3 2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la e per essa, quale mandataria, la RT Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo:
- che con il decreto ingiuntivo n. 596/2019 dell'8 maggio 2019, provvisoriamente esecutivo, il giudice di pace di Ancona aveva ingiunto ad e Parte_2 [...]
in solido tra loro, di pagare € 2.466,23 oltre ad interessi e spese Parte_1 ad Controparte_2
- che il predetto decreto ingiuntivo era stato munito di formula esecutiva il 14 maggio 2019 e notificato ad e a in data 20-28 Parte_2 Parte_1 maggio 2019;
- che, a fronte del perdurante inadempimento, aveva Controparte_2
successivamente notificato alla garante, l'atto di precetto e Parte_1 il 27 settembre 2019 l'atto di pignoramento presso terzi, da cui era scaturito il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona;
- che il procedimento di espropriazione aveva dato luogo all'ordinanza di assegnazione del 20 dicembre 2019, del cui importo il creditore procedente aveva potuto soddisfarsi solo in parte, e segnatamente per € 310,87, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra e il terzo Parte_1 pignorato;
- che il credito le era stato successivamente ceduto da Controparte_2
- che, al fine di recuperare il proprio credito, aveva notificato a Parte_1 un nuovo atto di precetto per il pagamento di € 3.536,03.
[...]
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il punto centrale su cui essa fonda è l'asserito integrale adempimento dell'obbligazione in forza della quale è stato notificato a l'atto di Parte_1 precetto per il pagamento di € 3.536,03.
L'allegazione del fatto estintivo del credito non è supportata da elementi probatori decisivi.
4 Come affermato dalla stessa attrice, il pagamento della somma portata dal precetto sarebbe già stato effettuato per l'intero. Per il soddisfacimento del debito era già stata avviata una procedura coattiva (n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona) con cui la
[...] veva ottenuto, in proprio favore, l'assegnazione di 1/5 dello stipendio Controparte_2 mensilmente corrispostole dalla e segnatamente del CP_3 Controparte_3 quinto della retribuzione “dal settembre 2019 sino all'estinzione del dovuto (…), oltre al tfr maturato sin alla data di interruzione del rapporto lavorativo avvenuta nel mese di ottobre 2020” (si v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione). Ebbene, questa affermazione, solo parzialmente suffragata dalle buste paga (doc. da 3 a 7 allegati all'atto di citazione) poichè relative CP_5 solo a cinque mensilità di retribuzione (settembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, giugno 2020 per un totale di € 1.192,42), risulta contraddittoria e contrastante con altre evidenze documentali (in particolare, con il doc. 6 allegato alla comparsa di risposta).
Infatti, posto che l'assegnazione del quinto dello stipendio disposta in favore della
è avvenuta con provvedimento del 20/12/2019, non è dato Controparte_2 comprendere come possa riferirsi alla stessa la voce “pignoramento retribuzione” già presente (per € 220,23) nella busta paga del settembre 2019, ossia tre mesi prima che CP_5
CP il tribunale di Ancona disponesse l'assegnazione del quinto in favore di . Peraltro, la somma delle cifre indicate in ciascuna delle predette buste paga (pari ad € 1.192,42) CP_5 non corrisponde a quella (pari ad € 310,87) che, per stessa ammissione dell'opposta (pag. 1 CP della comparsa di risposta), avrebbe già ricevuto per l'estinzione del debito precettato tramite il pignoramento del quinto dello stipendio.
Alla luce di ciò, non è possibile desumere che il pignoramento del quinto dello stipendio riscontrato dalle buste paga (quella di settembre e le successive) fosse CP_5 diretto proprio al soddisfacimento del credito in contestazione.
Dunque, in assenza dell'allegazione – e dimostrazione - di fatti estintivi diversi da quello enunciato, e valutato infondato, il debito deve ritenersi ancora integralmente sussistente.
Per altro verso, l'impossibilità addotta dall'opponente di reperire le buste paga presso il proprio datore di lavoro ( essenziali per la prova Controparte_3
5 dell'avvenuto adempimento, non appare verosimile. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 4 del
1953 (confermato anche dal d.lgs. n. 112/2008 in materia di Libro Unico del Lavoro) all'atto del pagamento della retribuzione il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al proprio dipendente “ (…) un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.” Né
l'opponente ha allegato di aver smarrito le buste paga che le erano già state consegnate, essendosi limitata a tal proposito all'affermazione di non disporre delle buste paga “nella loro interezza” e di essersi attivata per reperirle, senza successo, presso la
[...]
Controparte_3
Ad ulteriore corroborazione dell'infondatezza dell'azione intrapresa, si rileva la mancanza di legittimazione passiva della infatti, il precetto Controparte_2 qui in contestazione è stato notificato a dalla Parte_1 RT
, cessionaria del credito. Onde l'opposizione al precetto doveva essere proposta nei
[...] confronti di quest'ultima, e non – come invece è avvenuto – nei riguardi della cedente
[...]
Come emerge dai documenti allegati alla comparsa di risposta Controparte_2
(doc. 7, 8 e 9), la cessione era nota ed efficace nei confronti dell'opponente, essendole stata debitamente notificata.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese processuali da quest'ultima sostenute, liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente posta in essere e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 depositato il 18 ottobre 2024;
2) condanna a rimborsare alla e Parte_1 RT per essa alla mandataria le spese processuali da quest'ultima Controparte_2 anticipate, liquidate nella somma pari a € 1.278,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, per compenso professionale.
6 Ancona, 27 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta nella causa civile iscritta al n. 370/2024 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Canali, che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c.
ATTRICE contro
, cod. fisc. e P. IV , e per essa, quale mandataria, RT P.VA
, cod. fisc. e P. IV elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende per procura generale a rogito notaio , rep. n. 44583/16958, registrata a Venezia l'8 novembre 2022 al Persona_1
n. 28566 Serie 1T, sottoscritta con firma digitale del notaio e depositata telematicamente con la comparsa di risposta
CONVENUTA oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c.;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 27 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente e precisato le rispettive conclusioni ex art. 281sexies c.p.c. come segue: “L'avv.
Canali precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Montanari precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta e chiede che la causa venda trattenuta in decisione”.
Si trascrivono le rispettive conclusioni:
- per l'attrice: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con ogni e qualsiasi statuizione:
IN VIA PRELIMINARE:
1 ) disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n° 596/19 del Giudice di Pace di Ancona emesso in data 09.05.19;
2 ) autorizzare la chiamata in causa della società corrente in Controparte_3
NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. residente in [...] - al fine CP_4 di :
A ) accertare l'avvenuta esecuzione delle trattenute salariali in danno della opponente derivanti dal pignoramento presso terzi eseguito dalla opposta nel procedimento iscritto al n° 1686/19 RGE Tribunale di
Ancona;
B ) essere tenuta indenne, con ogni e qualsiasi statuizione, dalla ridetta società CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. residente
[...] CP_4 in RR ( AN ) – Via Bassano del Grappa n° 1 -, per tutte le somme eventualmente trattenute alla opponente e non versate alla opposta e/o comunque per tutte le somme che fossero riconosciute di giustizia.
A tal fine si chiede che il Giudice voglia, ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 269 c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, società
[...] corrente in NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. residente in [...]( AN CP_4
) – Via Bassano del Grappa n° 1 -, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
NEL MERITO: accertare e dichiarare che la opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto condannare la società CP_3 corrente in NA RI ( An ) – Via del Consorzio 19 –, in persona del
[...]
2 legale rappresentante pro tempore, Sig. residente in [...]
Bassano del Grappa n° 1 -, a pagare, in favore della odierna opposta, tutte le somme trattenute alla opponente, e non versatele in adempimento della ordinanza del Tribunale di Ancona del 20.12.19 nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n° 1686/19 RGE.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio”.
- per la convenuta: “In via preliminare:
1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto l'opposizione non è fondata sui gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.;
2) Dichiarare inammissibile l'opposizione per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
3) Rigettare nel merito ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi al tribunale di Ancona la Parte_1
e per essa, quale mandataria, la , Controparte_2 RT chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto: Parte_1
- che il 3 ottobre 2024 le era stato notificato un atto di precetto per il pagamento di
€ 3.536,03 da parte di Controparte_2
- che l'esecuzione non era ancora iniziata;
- che il credito per cui si stava procedendo coattivamente era già stato soddisfatto per intero, posto che, allo scopo, era già stata precedentemente attivata l'esecuzione presso terzi iscritta al n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona;
- che, in virtù di quest'ultima procedura, aveva subìto la decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile, nonché la trattenuta dalla busta paga del mese di settembre
2019 sino all'estinzione del dovuto, oltre al tfr maturato sino alla data di interruzione del rapporto lavorativo avvenuta nel mese di ottobre 2020.
3 2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la e per essa, quale mandataria, la RT Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo:
- che con il decreto ingiuntivo n. 596/2019 dell'8 maggio 2019, provvisoriamente esecutivo, il giudice di pace di Ancona aveva ingiunto ad e Parte_2 [...]
in solido tra loro, di pagare € 2.466,23 oltre ad interessi e spese Parte_1 ad Controparte_2
- che il predetto decreto ingiuntivo era stato munito di formula esecutiva il 14 maggio 2019 e notificato ad e a in data 20-28 Parte_2 Parte_1 maggio 2019;
- che, a fronte del perdurante inadempimento, aveva Controparte_2
successivamente notificato alla garante, l'atto di precetto e Parte_1 il 27 settembre 2019 l'atto di pignoramento presso terzi, da cui era scaturito il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona;
- che il procedimento di espropriazione aveva dato luogo all'ordinanza di assegnazione del 20 dicembre 2019, del cui importo il creditore procedente aveva potuto soddisfarsi solo in parte, e segnatamente per € 310,87, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra e il terzo Parte_1 pignorato;
- che il credito le era stato successivamente ceduto da Controparte_2
- che, al fine di recuperare il proprio credito, aveva notificato a Parte_1 un nuovo atto di precetto per il pagamento di € 3.536,03.
[...]
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il punto centrale su cui essa fonda è l'asserito integrale adempimento dell'obbligazione in forza della quale è stato notificato a l'atto di Parte_1 precetto per il pagamento di € 3.536,03.
L'allegazione del fatto estintivo del credito non è supportata da elementi probatori decisivi.
4 Come affermato dalla stessa attrice, il pagamento della somma portata dal precetto sarebbe già stato effettuato per l'intero. Per il soddisfacimento del debito era già stata avviata una procedura coattiva (n. 1686/2019 R.G.E. del tribunale di Ancona) con cui la
[...] veva ottenuto, in proprio favore, l'assegnazione di 1/5 dello stipendio Controparte_2 mensilmente corrispostole dalla e segnatamente del CP_3 Controparte_3 quinto della retribuzione “dal settembre 2019 sino all'estinzione del dovuto (…), oltre al tfr maturato sin alla data di interruzione del rapporto lavorativo avvenuta nel mese di ottobre 2020” (si v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione). Ebbene, questa affermazione, solo parzialmente suffragata dalle buste paga (doc. da 3 a 7 allegati all'atto di citazione) poichè relative CP_5 solo a cinque mensilità di retribuzione (settembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, giugno 2020 per un totale di € 1.192,42), risulta contraddittoria e contrastante con altre evidenze documentali (in particolare, con il doc. 6 allegato alla comparsa di risposta).
Infatti, posto che l'assegnazione del quinto dello stipendio disposta in favore della
è avvenuta con provvedimento del 20/12/2019, non è dato Controparte_2 comprendere come possa riferirsi alla stessa la voce “pignoramento retribuzione” già presente (per € 220,23) nella busta paga del settembre 2019, ossia tre mesi prima che CP_5
CP il tribunale di Ancona disponesse l'assegnazione del quinto in favore di . Peraltro, la somma delle cifre indicate in ciascuna delle predette buste paga (pari ad € 1.192,42) CP_5 non corrisponde a quella (pari ad € 310,87) che, per stessa ammissione dell'opposta (pag. 1 CP della comparsa di risposta), avrebbe già ricevuto per l'estinzione del debito precettato tramite il pignoramento del quinto dello stipendio.
Alla luce di ciò, non è possibile desumere che il pignoramento del quinto dello stipendio riscontrato dalle buste paga (quella di settembre e le successive) fosse CP_5 diretto proprio al soddisfacimento del credito in contestazione.
Dunque, in assenza dell'allegazione – e dimostrazione - di fatti estintivi diversi da quello enunciato, e valutato infondato, il debito deve ritenersi ancora integralmente sussistente.
Per altro verso, l'impossibilità addotta dall'opponente di reperire le buste paga presso il proprio datore di lavoro ( essenziali per la prova Controparte_3
5 dell'avvenuto adempimento, non appare verosimile. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 4 del
1953 (confermato anche dal d.lgs. n. 112/2008 in materia di Libro Unico del Lavoro) all'atto del pagamento della retribuzione il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al proprio dipendente “ (…) un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.” Né
l'opponente ha allegato di aver smarrito le buste paga che le erano già state consegnate, essendosi limitata a tal proposito all'affermazione di non disporre delle buste paga “nella loro interezza” e di essersi attivata per reperirle, senza successo, presso la
[...]
Controparte_3
Ad ulteriore corroborazione dell'infondatezza dell'azione intrapresa, si rileva la mancanza di legittimazione passiva della infatti, il precetto Controparte_2 qui in contestazione è stato notificato a dalla Parte_1 RT
, cessionaria del credito. Onde l'opposizione al precetto doveva essere proposta nei
[...] confronti di quest'ultima, e non – come invece è avvenuto – nei riguardi della cedente
[...]
Come emerge dai documenti allegati alla comparsa di risposta Controparte_2
(doc. 7, 8 e 9), la cessione era nota ed efficace nei confronti dell'opponente, essendole stata debitamente notificata.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese processuali da quest'ultima sostenute, liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente posta in essere e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 depositato il 18 ottobre 2024;
2) condanna a rimborsare alla e Parte_1 RT per essa alla mandataria le spese processuali da quest'ultima Controparte_2 anticipate, liquidate nella somma pari a € 1.278,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, per compenso professionale.
6 Ancona, 27 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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