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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 683/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
04/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. TROPEA OLIVIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio civile a Villa di Serio il giorno 09/07/2011 e che questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2310/2023, pubblicata in data 31/10/2023, provvedendo in conformità alle condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 05/10/2023 (v. sentenza prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato). Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (nata Persona_1
a Bergamo il 23/05/2012) e (nata a [...] l'[...]). Persona_2
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare il divorzio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento prevalente delle minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza delle figlie presso il padre, il Collegio osserva come gli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali di e e al loro interesse a mantenere una relazione stabile Per_1 Per_2
e continuativa con ciascuna figura genitoriale.
Valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, l'ascolto diretto di e Per_1 deve reputarsi manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_2
Anche le altre pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita delle minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento ai sensi dell'art. 337-ter c.c., per come emerse dalla trattazione della causa, dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 Pt_1 nel Comune di Villa di Serio (BG), iscritto nei registri di matrimonio di detto
[...]
Comune al n. 16, parte II, Serie C;
2) dispone l'affido condiviso delle minori e , sicché la responsabilità Per_1 Persona_2 genitoriale sarà esercitata dai genitori paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle ragazze;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti alla vita quotidiana di e verranno Per_1 Per_2 assunte dal genitore con cui in quel momento le stesse si troveranno;
3) dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre con diritto-dovere di visita da parte del padre come segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prelevarle dalla casa della madre, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi extrascolastici verso le ore 9/9.30;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, il martedì dalle ore 16 fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore
9.00-9.30;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il martedì dalle ore 16.00 fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore 9.00-9.30, e il giovedì dalle ore 18.00 (a partire dall'anno scolastico 2026/2027: dalle ore 16.00) fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore 9.00-9.30;
- il padre accompagnerà a scuola le figlie ogni venerdì mattina;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo
Stefano con ciascun genitore;
sempre ad anni alterni le minori trascorreranno con ciascun genitore dalle ore 10.00 del 27 dicembre sino alle ore 11.00 dell'1 gennaio ovvero dalle ore 11.00 dell'1 gennaio sino alle ore 20.30 dopo cena del 6 gennaio;
le minori trascorreranno con il medesimo genitore il giorno di Natale e i giorni dal 27/12 all'01/01
e con l'altro il giorno di Santo Stefano e i giorni dall'1/01 al 6/01; pagina 3 di 8 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua o il giorno di TA (nel 2026 le figlie trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua);
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo due consecutive, tutte da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare per iscritto all'altro genitore l'indirizzo e i recapiti telefonici della struttura di destinazione ove alloggeranno le minori nei periodi di rispettiva competenza in caso di pernottamento fuori casa. Restano ferme le ordinarie modalità di visita padre-figlie nei periodi in cui nessuno dei genitori si rechi in località di villeggiatura con le figlie;
4) dispone che la casa coniugale rimane assegnata alla signora con tutti gli Parte_1 arredi e i corredi ivi esistenti in ragione del collocamento delle minori in via prevalente presso la stessa;
5) ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sotto descritto,
l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n.
20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno
2012 e n. 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi: a regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti il signor TA si obbliga a cedere alla signora la quale si obbliga ad Pt_1 acquistare, la piena proprietà della quota indivisa di un terzo dell'immobile sito a Treviolo
(BG), via Grazia Deledda n. 39, identificato al catasto fabbricati alla Sezione CU nel foglio 3 con i mappali:
- 2757 sub.7, Via Grazia Deledda n.SN, piani 1-T-S1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 482,89;
- 2757 sub.15, Via Grazia Deledda n.SN, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq.15, rendita catastale Euro 31,76; già adibito a casa coniugale, con arredi e corredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli effetti personali del signor TA quali ad esempio i vini della di lui madre e le barre porta pacchi dell'auto che si impegna ad asportare entro la data del rogito notarile, da effettuarsi entro il 31.12.2025 con possibilità di proroga in funzione di eventuali esigenze dell'istituto di credito a cui si rivolgerà la signora Quanto sopra, a condizione che l'istituto di Pt_1 pagina 4 di 8 credito conceda in capo alla signora l'accollo integrale del contratto di mutuo in
Pt_1 essere, attualmente intestato al signor TA e di cui la signora è soggetto
Pt_1 fideiubente o che la medesima signora ottenga un nuovo mutuo finalizzato ad
Pt_1 estinguere quello in essere intestato al signor TA e di cui la signora è soggetto
Pt_1 fideiubente;
6) dispone che il signor TA verserà a favore della signora a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento ordinario delle figlie e , la somma di euro 756,00 Per_1 Per_2
(378,00 cadauna), in via anticipata entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma da versarsi per dodici mensilità e soggetta a rivalutazione ISTAT
(FOI) annuale a partire dal mese di gennaio 2026, fino a quando e non Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti;
7) dispone che l'assegno unico competerà a ciascun genitore nella misura del 50%;
8) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
pagina 5 di 8 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Le parti prestano sin d'ora il consenso al pagamento al 50% delle spese mediche del pagina 6 di 8 dentista privato presso il quale le minori sono in cura. Il signor si impegna a CP_1 contribuire nella misura del 50%, fino all'importo massimo di euro 250,00 per ciascuna figlia per anno scolastico, alle spese relative attività sportiva e/o attività ricreative e/o musicali o artistiche, somma che non ricomprende l'eventuale acquisto dell'attrezzatura necessaria, acquisto che dovrà essere oggetto di accordo di spesa tra i genitori.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Quanto sopra ad eccezione delle detrazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2024 che rimarranno nella disponibilità della signora Pt_1
9) dichiara le spese di lite compensate tra i genitori
MA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI SERIO, perché provveda pagina 7 di 8 alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
04/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. TROPEA OLIVIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio civile a Villa di Serio il giorno 09/07/2011 e che questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2310/2023, pubblicata in data 31/10/2023, provvedendo in conformità alle condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 05/10/2023 (v. sentenza prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato). Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (nata Persona_1
a Bergamo il 23/05/2012) e (nata a [...] l'[...]). Persona_2
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare il divorzio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento prevalente delle minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza delle figlie presso il padre, il Collegio osserva come gli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali di e e al loro interesse a mantenere una relazione stabile Per_1 Per_2
e continuativa con ciascuna figura genitoriale.
Valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, l'ascolto diretto di e Per_1 deve reputarsi manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_2
Anche le altre pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita delle minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento ai sensi dell'art. 337-ter c.c., per come emerse dalla trattazione della causa, dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 Pt_1 nel Comune di Villa di Serio (BG), iscritto nei registri di matrimonio di detto
[...]
Comune al n. 16, parte II, Serie C;
2) dispone l'affido condiviso delle minori e , sicché la responsabilità Per_1 Persona_2 genitoriale sarà esercitata dai genitori paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle ragazze;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti alla vita quotidiana di e verranno Per_1 Per_2 assunte dal genitore con cui in quel momento le stesse si troveranno;
3) dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre con diritto-dovere di visita da parte del padre come segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prelevarle dalla casa della madre, fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola o presso la residenza materna nei periodi extrascolastici verso le ore 9/9.30;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, il martedì dalle ore 16 fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore
9.00-9.30;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il martedì dalle ore 16.00 fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore 9.00-9.30, e il giovedì dalle ore 18.00 (a partire dall'anno scolastico 2026/2027: dalle ore 16.00) fino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna alle ore 9.00-9.30;
- il padre accompagnerà a scuola le figlie ogni venerdì mattina;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo
Stefano con ciascun genitore;
sempre ad anni alterni le minori trascorreranno con ciascun genitore dalle ore 10.00 del 27 dicembre sino alle ore 11.00 dell'1 gennaio ovvero dalle ore 11.00 dell'1 gennaio sino alle ore 20.30 dopo cena del 6 gennaio;
le minori trascorreranno con il medesimo genitore il giorno di Natale e i giorni dal 27/12 all'01/01
e con l'altro il giorno di Santo Stefano e i giorni dall'1/01 al 6/01; pagina 3 di 8 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua o il giorno di TA (nel 2026 le figlie trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua);
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo due consecutive, tutte da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare per iscritto all'altro genitore l'indirizzo e i recapiti telefonici della struttura di destinazione ove alloggeranno le minori nei periodi di rispettiva competenza in caso di pernottamento fuori casa. Restano ferme le ordinarie modalità di visita padre-figlie nei periodi in cui nessuno dei genitori si rechi in località di villeggiatura con le figlie;
4) dispone che la casa coniugale rimane assegnata alla signora con tutti gli Parte_1 arredi e i corredi ivi esistenti in ragione del collocamento delle minori in via prevalente presso la stessa;
5) ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sotto descritto,
l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n.
20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno
2012 e n. 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi: a regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti il signor TA si obbliga a cedere alla signora la quale si obbliga ad Pt_1 acquistare, la piena proprietà della quota indivisa di un terzo dell'immobile sito a Treviolo
(BG), via Grazia Deledda n. 39, identificato al catasto fabbricati alla Sezione CU nel foglio 3 con i mappali:
- 2757 sub.7, Via Grazia Deledda n.SN, piani 1-T-S1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 482,89;
- 2757 sub.15, Via Grazia Deledda n.SN, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq.15, rendita catastale Euro 31,76; già adibito a casa coniugale, con arredi e corredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli effetti personali del signor TA quali ad esempio i vini della di lui madre e le barre porta pacchi dell'auto che si impegna ad asportare entro la data del rogito notarile, da effettuarsi entro il 31.12.2025 con possibilità di proroga in funzione di eventuali esigenze dell'istituto di credito a cui si rivolgerà la signora Quanto sopra, a condizione che l'istituto di Pt_1 pagina 4 di 8 credito conceda in capo alla signora l'accollo integrale del contratto di mutuo in
Pt_1 essere, attualmente intestato al signor TA e di cui la signora è soggetto
Pt_1 fideiubente o che la medesima signora ottenga un nuovo mutuo finalizzato ad
Pt_1 estinguere quello in essere intestato al signor TA e di cui la signora è soggetto
Pt_1 fideiubente;
6) dispone che il signor TA verserà a favore della signora a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento ordinario delle figlie e , la somma di euro 756,00 Per_1 Per_2
(378,00 cadauna), in via anticipata entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma da versarsi per dodici mensilità e soggetta a rivalutazione ISTAT
(FOI) annuale a partire dal mese di gennaio 2026, fino a quando e non Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti;
7) dispone che l'assegno unico competerà a ciascun genitore nella misura del 50%;
8) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
pagina 5 di 8 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Le parti prestano sin d'ora il consenso al pagamento al 50% delle spese mediche del pagina 6 di 8 dentista privato presso il quale le minori sono in cura. Il signor si impegna a CP_1 contribuire nella misura del 50%, fino all'importo massimo di euro 250,00 per ciascuna figlia per anno scolastico, alle spese relative attività sportiva e/o attività ricreative e/o musicali o artistiche, somma che non ricomprende l'eventuale acquisto dell'attrezzatura necessaria, acquisto che dovrà essere oggetto di accordo di spesa tra i genitori.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Quanto sopra ad eccezione delle detrazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2024 che rimarranno nella disponibilità della signora Pt_1
9) dichiara le spese di lite compensate tra i genitori
MA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI SERIO, perché provveda pagina 7 di 8 alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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