Sentenza 5 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00021/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2022, proposto da
NI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Serafino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al Decreto accoglimento ricorso legge pinto RG 1152/2019 adottato dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte della p.a. intimata del decreto n. r.g. 1152/2019, emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della L. n. 89/2001 e contenente la condanna del resistente Ministero a pagare in suo favore la somma di euro 2.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo a titolo di equa riparazione;
- il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito;
Considerato che:
- il decreto in epigrafe ha acquisito autorità di cosa giudicata;
- il T.a.r., rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex lege n. 89/2001, non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- parte ricorrente il 13.10.2021 ha inviato alla resistente p.a. la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001;
- l’amministrazione intimata è tuttavia rimasta inerte, cosicché il deducente ha proposto l’actio iudicati, chiedendone l’ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta;
Ritenuto che:
- stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire il decreto n. r.g. 1152/19 della Corte d’Appello di Catanzaro con riferimento alla sorte capitale ivi liquidata -e con esclusione delle spese di giudizio per le quali v’è statuizione di distrazione delle spese- entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, su istanza di parte, provvederà, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente all’esecuzione del giudicato;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001;
Ritenuto altresì che:
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;
- in caso di mancata rifusione, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per l’esecuzione della pronuncia per la quale è stato promosso il ricorso, delle spese di lite da parte dell’amministrazione soccombente, al pagamento delle stesse provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto n. r.g. 1152/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, a dare esecuzione al decreto in epigrafe nel termine di novanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Domenico Gaglioti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO