Articolo 9 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
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1 gennaio 1907
Art. 9.

E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.

Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907