Art. 9.
E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.
Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.
E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.
Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.