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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2871 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: lesione personale;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bianco;
Parte_1
- appellante - contro
rappresentata e difesa dagli avv. Mario TO Controparte_1
e OL TO;
- appellata – nonché contro
; CP_2
- appellato contumace -
*****
Fatto e diritto
Con il presente appello ha impugnato la sentenza n. Parte_1
8757/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lecce il 25.3.2024 con cui la predetta autorità ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore proposta nei confronti di proprietario del veicolo Fiat Iveco, e della compagnia CP_2
assicurativa, ritenendo non provata la dinamica del sinistro;
in particolare,
l'appello si articola in tre motivi di gravame, il primo relativo al principio di disponibilità della prova, il secondo sull'onere della prova e il terzo circa il difetto di logicità della sentenza gravata. Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed Controparte_1
in diritto le ragioni a sostegno dell'impugnazione, chiedendo il rigetto del gravame. non si è costituito ed il processo è continuato in loro CP_2
contumacia.
All'udienza del 8.7.2025 la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
I motivi di appello, riguardanti tutti l'applicazione dei principi sulla valutazione delle prove, possono essere trattati congiuntamente e si rivelano infondati.
Appare opportuno chiarire sin d'ora che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha allegato di esser caduto rovinosamente in terra in quanto investito dal furgone in retromarcia e di essersi così procurato le lesioni lamentate, senza altro aggiungere.
La lacuna allegatoria relativa allo schiacciamento del piede subito dal
, poi, non risulta affatto colmata dall'istruttoria espletata, come Parte_1
correttamente rilevato dal giudice di prime cure: al contrario, le prove orali hanno evidenziato l'inverosimiglianza della tesi attorea, in primo luogo in quanto apertamente smentita dalla dichiarazione resa dallo stesso attore – il quale ha dichiarato che al momento dell'occorso non vi fossero testimoni, omettendo perfino di nominare il fratello titolare del caseificio che avrebbe assistito all'incidente e che avrebbe prestato i primi soccorsi all'attore – nonché del tutto svuotata dalla genericità delle deposizioni rese da tutti i testimoni escussi.
Nessuno di essi, e neppure l'attore stesso, hanno saputo riferire le ragioni per le quali il avrebbe girato intorno al furgone in fase di manovra, Parte_1
ovvero sia la esatta dinamica dell'incidente denunciato, che, così come rappresentato e descritto, resta insuperabilmente sfornito di prova se non del tutto inverosimile.
Correttamente, del resto, il giudice di pace ha sottolineato che, in mancanza di opportune allegazioni e di adeguato substrato probatorio, non può neppure scrutinarsi l'eventuale riparto di responsabilità a carico dei protagonisti dell'occorso, ovvero a carico del , indipendentemente dalle dichiarazioni a CP_2 sé sfavorevoli rese da costui, che, com'è noto, in caso di litisconsorzio necessario
– come nella specie - degradano a prova libera, perdendo del tutto il valore di prova legale.
La sentenza impugnata non merita dunque le censure dalle quali è attinta, dovendo rigettarsi l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
compagnia convenuta, liquidate complessivamente in € 1.100,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3.11.2025
La giudice
NA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2871 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: lesione personale;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bianco;
Parte_1
- appellante - contro
rappresentata e difesa dagli avv. Mario TO Controparte_1
e OL TO;
- appellata – nonché contro
; CP_2
- appellato contumace -
*****
Fatto e diritto
Con il presente appello ha impugnato la sentenza n. Parte_1
8757/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lecce il 25.3.2024 con cui la predetta autorità ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore proposta nei confronti di proprietario del veicolo Fiat Iveco, e della compagnia CP_2
assicurativa, ritenendo non provata la dinamica del sinistro;
in particolare,
l'appello si articola in tre motivi di gravame, il primo relativo al principio di disponibilità della prova, il secondo sull'onere della prova e il terzo circa il difetto di logicità della sentenza gravata. Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed Controparte_1
in diritto le ragioni a sostegno dell'impugnazione, chiedendo il rigetto del gravame. non si è costituito ed il processo è continuato in loro CP_2
contumacia.
All'udienza del 8.7.2025 la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
I motivi di appello, riguardanti tutti l'applicazione dei principi sulla valutazione delle prove, possono essere trattati congiuntamente e si rivelano infondati.
Appare opportuno chiarire sin d'ora che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha allegato di esser caduto rovinosamente in terra in quanto investito dal furgone in retromarcia e di essersi così procurato le lesioni lamentate, senza altro aggiungere.
La lacuna allegatoria relativa allo schiacciamento del piede subito dal
, poi, non risulta affatto colmata dall'istruttoria espletata, come Parte_1
correttamente rilevato dal giudice di prime cure: al contrario, le prove orali hanno evidenziato l'inverosimiglianza della tesi attorea, in primo luogo in quanto apertamente smentita dalla dichiarazione resa dallo stesso attore – il quale ha dichiarato che al momento dell'occorso non vi fossero testimoni, omettendo perfino di nominare il fratello titolare del caseificio che avrebbe assistito all'incidente e che avrebbe prestato i primi soccorsi all'attore – nonché del tutto svuotata dalla genericità delle deposizioni rese da tutti i testimoni escussi.
Nessuno di essi, e neppure l'attore stesso, hanno saputo riferire le ragioni per le quali il avrebbe girato intorno al furgone in fase di manovra, Parte_1
ovvero sia la esatta dinamica dell'incidente denunciato, che, così come rappresentato e descritto, resta insuperabilmente sfornito di prova se non del tutto inverosimile.
Correttamente, del resto, il giudice di pace ha sottolineato che, in mancanza di opportune allegazioni e di adeguato substrato probatorio, non può neppure scrutinarsi l'eventuale riparto di responsabilità a carico dei protagonisti dell'occorso, ovvero a carico del , indipendentemente dalle dichiarazioni a CP_2 sé sfavorevoli rese da costui, che, com'è noto, in caso di litisconsorzio necessario
– come nella specie - degradano a prova libera, perdendo del tutto il valore di prova legale.
La sentenza impugnata non merita dunque le censure dalle quali è attinta, dovendo rigettarsi l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
compagnia convenuta, liquidate complessivamente in € 1.100,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3.11.2025
La giudice
NA ST