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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5909 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4.11.2015 e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano SARTORATO (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-opponente
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Massimiliano SGUEGLIA (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MATTIOLI (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., ha convenuto in giudizio e l' Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
( innanzi a questo Tribunale Civile di Brescia,
[...] Controparte_3 chiedendo: dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 19109/2021, emesso il
03/11/2021, dal Tribunale Ordinario di Roma stante la mancata notifica nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pronuncia (1 novembre 2021); dichiararsi nulla o inefficace
1 la notifica degli atti esecutivi conseguenti all'emissione di quel D.I. e, per l'effetto, revocarsi l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B; la vittoria di spese e competenze.
A fondamento della propria opposizione ha esposto che: con il D.I. n. Parte_1
19109/2021 le era stato ingiunto di pagare alla (mandataria della CP_1
la somma di €17.631,89, oltre interessi e le spese della procedura Controparte_3 liquidate in €830,00 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre accessori;
tale D.I. le era stato notificato all'indirizzo di VA (BS), via Gianfranco Guadagni n. 2; nella relata di notifica del 30/11/2021 era stata apposta l'attestazione “anzi sconosciuta all'indirizzo indicato, come da informazioni in loco” nonché la seguente dicitura “Successivamente, alla stessa ho notificato il presente atto, ex art. 143 c.p.c., mediante deposito nella locale Casa
Comunale in busta chiusa e sigillata, recante la data ed il n° cronologico” (non indicato); la prima istanza di concessione dell'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. formulata dalla CP_1 era stata rigettata (dal Tribunale di Roma) in quanto “prima di procedere alla notifica
[...] ex art. 143 c.p.c., non risulta effettuato un tentativo di notifica presso la sede dell'impresa individuale quale risultante dalla visura camerale”; anche la seconda istanza di concessione dell'esecutorietà (nella quale la aveva precisato che non aveva esperito tale CP_1 tentativo perché “presso la sede della ditta individuale, di cui era titolare al Sig.ra
[...]
, in Via Martiri della Libertà n. 261/B a RO (BS)” la stessa era irreperibile Parte_1
(circostanza confermata dalla visura camerale della succitata ditta del 25 marzo 2022 da cui risulta il sequestro dell'impresa da parte del G.I.P. del Tribunale di Brescia) era stata rigettata dal Tribunale di Roma in quanto “va tentata la notifica anche presso la sede della ditta individuale”; la aveva tentato di notificare il D.I. alla presso CP_1 Pt_1 la ditta LA SFINGE DI OR RI all'indirizzo di RO (BS), via
Martiri della Libertà, 261/B, ma la notifica non andava a buon fine stante l'irreperibilità della destinataria;
con comunicazione dell'11/04/2024 (la prima ricevuta dall'opponente), inviata all'indirizzo di Urgano (BG), via M. Casone Basella, 73, la Controparte_3 aveva informato la di aver iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di Parte_1 proprietà della stessa siti in RO;
appresa per la prima volta l'esistenza della procedura monitoria, la aveva proposto la tardiva opposizione rappresentando di non Pt_1 aver mai risieduto a VA (BS), in via Guadagni Gianfranco n. 2 in quanto al suddetto indirizzo era stata autonomamente indicata dal Comune di VA una semplice dimora, mentre la residenza era correttamente stabilita in via Ettore Spalenza n. 23, indirizzo peraltro indicato proprio nel ricorso monitorio;
la aveva risieduto dal 10/10/2019 al Parte_1
22/12/2021 in RO (BS), via Giorgio Amendola n. 1, dal 23/12/2021 al 27/02/2024 in
Cazzago San RT (BG), loc. Pedrocca, via Caduti n. 67 e dal 28/02/2024 in Urgano
(BG), via M. Casone-Basella, 73.
Si sono costituite in giudizio la e la chiedendo: in via CP_1 CP_3 pregiudiziale, dichiararsi, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., la nullità dell'atto di
2 citazione notificato via P.E.C. in data 11.5.2024 in quanto privo dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 7, c.p.c. e perché ivi indicato un termine errato per la costituzione dei convenuti in giudizio, disponendosi, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., la rinnovazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio per violazione degli artt. 645 e 650 c.p.c. e dell'art. 188 disp. att. c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore esclusivo del Tribunale Ordinario di
Roma, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e del punto h) del Mod. PF (“Fideiussioni a “garanzia della gestione della Tabaccheria” sottoscritto dalla in data 10 giugno 2013) e Pt_1 dichiararsi la propria incompetenza territoriale in merito alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile di Via Gianfranco Guadagni n. 2 a VA (BS) per essere la competenza a favore esclusivo del Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell'art. 18 c.p.c.; in via meramente subordinata e nel merito, dichiararsi la notifica del decreto ingiuntivo n. 19109/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 3.11.2021 perfettamente valida ed efficace in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza della risultante da certificato anagrafico e dichiararsi Pt_1
l'opposizione infondata con condanna della al pagamento delle spese e degli onorari Pt_1 del presente giudizio. La ha, altresì, chiesto, in via preliminare, la propria CP_3 estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva dell'Ente.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 4 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
Deve essere accolta l'eccezione, svolta in via preliminare da parte opposta, afferente l'inammissibilità della domanda da qualificarsi ai sensi dell'art. 645 c.p.c. in quanto parte opponente richiede in via principale dichiararsi l'inefficacia esecutiva del D.I. n. 19109/2021
(emesso il 03/11/2021, dal Tribunale Ordinario di Roma) per nullità della notifica e, conseguentemente, dichiararsi nulla o inefficace la notifica degli atti esecutivi conseguenti all'emissione di quel D.I. e, per l'effetto, revocarsi l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di
RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B.
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art.
645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza
3 che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”. (Cass. Civ. Sez. 3, 16/05/2023, Ord. n. 13365)
Parte opponente ha precisato successivamente che trattandosi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e non di nullità non potrebbe essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta.
Si rileva, tuttavia, che “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. Civ. Sez. 3, 26/05/2023, Ord. n. 14692).
Nel caso di specie, stante la presenza di tentativi di notifica da parte dell'opposta (sulla base delle informazioni in suo possesso) e tenuto conto della mancata dimostrazione degli effettivi indirizzi di residenza della (la quale ha depositato uno storico dei suoi Pt_1 domicili), non è possibile affermare l'inesistenza della notifica del D.I.
Quindi, trattandosi di presunta nullità della notifica del titolo esecutivo, l'azione doveva essere introdotta con lo strumento processuale ex art. 650 c.p.c. dinanzi al giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in questione, ossia il Tribunale Ordinario di Roma.
La domanda in esame, come chiarito dalla Cassazione, non potrebbe nemmeno essere riqualificata ex art. 650 c.p.c. sia per la diversità dei presupposti sia per incompetenza territoriale del giudice adito.
Pur non potendo essere vagliata, quindi, la domanda svolta in via subordinata dall'opponente e afferente la declaratoria di nullità o di inefficacia della notifica degli atti esecutivi, deve rilevarsi come non risultano esservi stati atti esecutivi notificati successivamente all'emissione di quel D.I. Pertanto, la domanda sarebbe comunque inammissibile.
Infine, quanto alla richiesta di revoca dell'iscrizione ipotecaria (sull'immobile di
RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B), avanzata in ultima istanza dall'opponente come conseguenza delle precedenti richieste di accertamento, si osserva che
4 “l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U,
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez.
6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018)”. (Cass. Civ., Sez. 3, 14/03/2024, Ord n. 6844)
Incidentalmente deve ritenersi che, stante l'impossibilità per questo giudice di valutare la corretta formazione del decreto ingiuntivo, la richiesta di revoca (successiva all'accertamento negativo della pretesa di parte creditrice) dovrebbe comunque essere respinta avendo la titolo per la costituzione della garanzia reale in questione. CP_3
Tutte le ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari (inclusa quella afferente la vocatio in ius) svolte dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente pronuncia di inammissibilità della domanda di parte opponente.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, l'opposizione proposta da
[...]
deve dichiararsi inammissibile e a carico di quest'ultima soccombente devono Parte_1 essere poste le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie in favore di ciascuna delle parti opposte.
Brescia (da remoto), 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5909 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 4.11.2015 e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano SARTORATO (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-opponente
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Massimiliano SGUEGLIA (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MATTIOLI (giusta procura in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., ha convenuto in giudizio e l' Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
( innanzi a questo Tribunale Civile di Brescia,
[...] Controparte_3 chiedendo: dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 19109/2021, emesso il
03/11/2021, dal Tribunale Ordinario di Roma stante la mancata notifica nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pronuncia (1 novembre 2021); dichiararsi nulla o inefficace
1 la notifica degli atti esecutivi conseguenti all'emissione di quel D.I. e, per l'effetto, revocarsi l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B; la vittoria di spese e competenze.
A fondamento della propria opposizione ha esposto che: con il D.I. n. Parte_1
19109/2021 le era stato ingiunto di pagare alla (mandataria della CP_1
la somma di €17.631,89, oltre interessi e le spese della procedura Controparte_3 liquidate in €830,00 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre accessori;
tale D.I. le era stato notificato all'indirizzo di VA (BS), via Gianfranco Guadagni n. 2; nella relata di notifica del 30/11/2021 era stata apposta l'attestazione “anzi sconosciuta all'indirizzo indicato, come da informazioni in loco” nonché la seguente dicitura “Successivamente, alla stessa ho notificato il presente atto, ex art. 143 c.p.c., mediante deposito nella locale Casa
Comunale in busta chiusa e sigillata, recante la data ed il n° cronologico” (non indicato); la prima istanza di concessione dell'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. formulata dalla CP_1 era stata rigettata (dal Tribunale di Roma) in quanto “prima di procedere alla notifica
[...] ex art. 143 c.p.c., non risulta effettuato un tentativo di notifica presso la sede dell'impresa individuale quale risultante dalla visura camerale”; anche la seconda istanza di concessione dell'esecutorietà (nella quale la aveva precisato che non aveva esperito tale CP_1 tentativo perché “presso la sede della ditta individuale, di cui era titolare al Sig.ra
[...]
, in Via Martiri della Libertà n. 261/B a RO (BS)” la stessa era irreperibile Parte_1
(circostanza confermata dalla visura camerale della succitata ditta del 25 marzo 2022 da cui risulta il sequestro dell'impresa da parte del G.I.P. del Tribunale di Brescia) era stata rigettata dal Tribunale di Roma in quanto “va tentata la notifica anche presso la sede della ditta individuale”; la aveva tentato di notificare il D.I. alla presso CP_1 Pt_1 la ditta LA SFINGE DI OR RI all'indirizzo di RO (BS), via
Martiri della Libertà, 261/B, ma la notifica non andava a buon fine stante l'irreperibilità della destinataria;
con comunicazione dell'11/04/2024 (la prima ricevuta dall'opponente), inviata all'indirizzo di Urgano (BG), via M. Casone Basella, 73, la Controparte_3 aveva informato la di aver iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di Parte_1 proprietà della stessa siti in RO;
appresa per la prima volta l'esistenza della procedura monitoria, la aveva proposto la tardiva opposizione rappresentando di non Pt_1 aver mai risieduto a VA (BS), in via Guadagni Gianfranco n. 2 in quanto al suddetto indirizzo era stata autonomamente indicata dal Comune di VA una semplice dimora, mentre la residenza era correttamente stabilita in via Ettore Spalenza n. 23, indirizzo peraltro indicato proprio nel ricorso monitorio;
la aveva risieduto dal 10/10/2019 al Parte_1
22/12/2021 in RO (BS), via Giorgio Amendola n. 1, dal 23/12/2021 al 27/02/2024 in
Cazzago San RT (BG), loc. Pedrocca, via Caduti n. 67 e dal 28/02/2024 in Urgano
(BG), via M. Casone-Basella, 73.
Si sono costituite in giudizio la e la chiedendo: in via CP_1 CP_3 pregiudiziale, dichiararsi, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., la nullità dell'atto di
2 citazione notificato via P.E.C. in data 11.5.2024 in quanto privo dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 7, c.p.c. e perché ivi indicato un termine errato per la costituzione dei convenuti in giudizio, disponendosi, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., la rinnovazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio per violazione degli artt. 645 e 650 c.p.c. e dell'art. 188 disp. att. c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore esclusivo del Tribunale Ordinario di
Roma, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e del punto h) del Mod. PF (“Fideiussioni a “garanzia della gestione della Tabaccheria” sottoscritto dalla in data 10 giugno 2013) e Pt_1 dichiararsi la propria incompetenza territoriale in merito alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile di Via Gianfranco Guadagni n. 2 a VA (BS) per essere la competenza a favore esclusivo del Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell'art. 18 c.p.c.; in via meramente subordinata e nel merito, dichiararsi la notifica del decreto ingiuntivo n. 19109/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 3.11.2021 perfettamente valida ed efficace in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza della risultante da certificato anagrafico e dichiararsi Pt_1
l'opposizione infondata con condanna della al pagamento delle spese e degli onorari Pt_1 del presente giudizio. La ha, altresì, chiesto, in via preliminare, la propria CP_3 estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva dell'Ente.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 4 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
Deve essere accolta l'eccezione, svolta in via preliminare da parte opposta, afferente l'inammissibilità della domanda da qualificarsi ai sensi dell'art. 645 c.p.c. in quanto parte opponente richiede in via principale dichiararsi l'inefficacia esecutiva del D.I. n. 19109/2021
(emesso il 03/11/2021, dal Tribunale Ordinario di Roma) per nullità della notifica e, conseguentemente, dichiararsi nulla o inefficace la notifica degli atti esecutivi conseguenti all'emissione di quel D.I. e, per l'effetto, revocarsi l'iscrizione ipotecaria sull'immobile di
RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B.
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art.
645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza
3 che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”. (Cass. Civ. Sez. 3, 16/05/2023, Ord. n. 13365)
Parte opponente ha precisato successivamente che trattandosi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e non di nullità non potrebbe essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta.
Si rileva, tuttavia, che “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. Civ. Sez. 3, 26/05/2023, Ord. n. 14692).
Nel caso di specie, stante la presenza di tentativi di notifica da parte dell'opposta (sulla base delle informazioni in suo possesso) e tenuto conto della mancata dimostrazione degli effettivi indirizzi di residenza della (la quale ha depositato uno storico dei suoi Pt_1 domicili), non è possibile affermare l'inesistenza della notifica del D.I.
Quindi, trattandosi di presunta nullità della notifica del titolo esecutivo, l'azione doveva essere introdotta con lo strumento processuale ex art. 650 c.p.c. dinanzi al giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in questione, ossia il Tribunale Ordinario di Roma.
La domanda in esame, come chiarito dalla Cassazione, non potrebbe nemmeno essere riqualificata ex art. 650 c.p.c. sia per la diversità dei presupposti sia per incompetenza territoriale del giudice adito.
Pur non potendo essere vagliata, quindi, la domanda svolta in via subordinata dall'opponente e afferente la declaratoria di nullità o di inefficacia della notifica degli atti esecutivi, deve rilevarsi come non risultano esservi stati atti esecutivi notificati successivamente all'emissione di quel D.I. Pertanto, la domanda sarebbe comunque inammissibile.
Infine, quanto alla richiesta di revoca dell'iscrizione ipotecaria (sull'immobile di
RO (BS), via Martiri della Libertà n. 261/B), avanzata in ultima istanza dall'opponente come conseguenza delle precedenti richieste di accertamento, si osserva che
4 “l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U,
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez.
6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018)”. (Cass. Civ., Sez. 3, 14/03/2024, Ord n. 6844)
Incidentalmente deve ritenersi che, stante l'impossibilità per questo giudice di valutare la corretta formazione del decreto ingiuntivo, la richiesta di revoca (successiva all'accertamento negativo della pretesa di parte creditrice) dovrebbe comunque essere respinta avendo la titolo per la costituzione della garanzia reale in questione. CP_3
Tutte le ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari (inclusa quella afferente la vocatio in ius) svolte dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente pronuncia di inammissibilità della domanda di parte opponente.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, l'opposizione proposta da
[...]
deve dichiararsi inammissibile e a carico di quest'ultima soccombente devono Parte_1 essere poste le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunte, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie in favore di ciascuna delle parti opposte.
Brescia (da remoto), 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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