TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
C- Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Modugno (BA), in data 21 giugno 2011, tra la signora e il signor Parte_1
trascritto nel registro degli atti civili del comune di Modugno e di Bari anno 2001 parte 2 Controparte_1 serie B n. 169
D- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
pagina 1 di 4 E- lI figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella sua attuale residenza presso la casa coniugale;
F- casa coniugale di proprietà esclusiva della signora assegnata alla stessa. Pt_1
E- Il diritto di visita del sig. viene dai coniugi così concordemente determinato: - Il padre Controparte_1 potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre;
- Ad ogni modo il figlio Per_1 starà con il padre durante il fine settimana inteso dal sabato alle ore 13,00 comprese le notti, fino al lunedì quando il padre lo riaccompagnerà a scuola/domicilio e ciò ogni quindici giorni, quindi a fine settimana alterni;
-
La settimana di competenza del padre, oltre ad avere il figlio durante il week-end come meglio sopra Per_1 specificato, il padre potrà vedere il figlio anche durante la settimana ritirandolo da scuola il martedì ed il giovedì
e riportandoli presso l'abitazione materna intorno alle ore 20:00, ciò salvo i casi in cui i figli esprimano il desiderio di pernottare presso il domicilio del padre che in tal caso, previo accordo con la madre, si impegna a riportarli il giorno successivo e quindi mercoledì e venerdì presso l'istituto scolastico;
in assenza di scuola, il padre potrà ritirare i figli il martedì e il giovedì alle ore 13:30 dalla loro dimora e riportarli entro la mattina successiva alle ore 11:00; - nella settimana non comprendente il weekend in cui il figlio starà con il padre, il sig. terrà con sé durante la serata del martedì, mercoledì e venerdì ritirandoli da scuola, CP_1 Per_1 riaccompagnandolo la sera stessa a casa entro le 20.00, ciò salvo i casi in cui il figlio esprima il desiderio di pernottare presso il domicilio del padre che in tal caso, previo accordo con la madre, si impegna a riportarlo il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
in assenza di scuola, il padre potrà ritirare i figli nei predetti giorni alle ore 13:30 dalla loro dimora e riportarli entro la mattina successiva alle ore 11:00; - il padre si impegna altresì
a tenere con sé il minore nelle sere in cui la sig.ra sarà occupata a causa del lavoro a chiamata che Pt_1 svolge presso un ristorante di Montichiari: qualora i giorni di lavoro della sig.ra dovessero portare ad Pt_1 uno squilibrio evidente e reiterato del principio di affido condiviso tra i coniugi, i genitori, potranno modificare, di comune accordo, il principio di alternanza previsto nei punti precedenti;
- Il figlio starà con il padre tre Per_1 giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti o il giorno di Natale o di Capodanno, Pasqua o Lunedì dell'Angelo rispettando il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno 21 giorni, di cui 15 consecutivi con il padre nel periodo che i genitori ogni anno concorderanno entro la fine del mese di maggio, tenendo conto dei desideri del figlio ed i restanti 7 giorni a favore del padre in un periodo che lo stesso comunicherà alla madre sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori;
F. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e allo studio del figlio;
G. I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per loro stessi essendo economicamente autosufficienti;
H. Il Sig. verserà in favore della Sig.ra per il mantenimento dei figli e sino CP_1 Pt_1 Per_2 Per_1 al conseguimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi ultimi, il giorno 12, l'importo mensile di € 200,00 (duecento euro) cadauno, € 400,00 (quattrocento euro) in totale, oltre rivalutazione ISTAT come dovuta, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, straordinarie quali gite scolastiche, sport, hobby,
pagina 2 di 4 preventivamente concordate, e previ giustificativi di spesa, secondo quanto previsto dal vigente protocollo del
Tribunale di Brescia che per completezza qui si riporta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o mezzo dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
I. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con in Modugno (Ba) il 22.6.2001, da Controparte_1
cui erano nati la figlia in data 23 luglio 2003 a Bari, attualmente residente in [...]
Monsignor Angelo Chiarini n. 59, neo diplomata ad oggi disoccupata. Il figlio in data 28 Per_1
dicembre 2011 a Brescia attualmente residente in [...], studente;
esponeva che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto/sentenza emessa in data 31.5.2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 17.9.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla pagina 3 di 4 legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Quanto alle restanti questioni, vanno confermate le condizioni separative omologate, di cui la ricorrente ha chiesto integrale conferma, in assenza di diverse domande del resistente, rimasto contumace.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status, della conferma delle condizioni separative e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Modugno (Ba) in data 22/06/2001 , trascritto nei registri degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Bari, per l'anno 2001, parte II, n. 169, serie B;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone in conformità alle ulteriori condizioni trascritte in epigrafe;
5) spese di irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MANCINI MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
C- Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Modugno (BA), in data 21 giugno 2011, tra la signora e il signor Parte_1
trascritto nel registro degli atti civili del comune di Modugno e di Bari anno 2001 parte 2 Controparte_1 serie B n. 169
D- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
pagina 1 di 4 E- lI figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre nella sua attuale residenza presso la casa coniugale;
F- casa coniugale di proprietà esclusiva della signora assegnata alla stessa. Pt_1
E- Il diritto di visita del sig. viene dai coniugi così concordemente determinato: - Il padre Controparte_1 potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre;
- Ad ogni modo il figlio Per_1 starà con il padre durante il fine settimana inteso dal sabato alle ore 13,00 comprese le notti, fino al lunedì quando il padre lo riaccompagnerà a scuola/domicilio e ciò ogni quindici giorni, quindi a fine settimana alterni;
-
La settimana di competenza del padre, oltre ad avere il figlio durante il week-end come meglio sopra Per_1 specificato, il padre potrà vedere il figlio anche durante la settimana ritirandolo da scuola il martedì ed il giovedì
e riportandoli presso l'abitazione materna intorno alle ore 20:00, ciò salvo i casi in cui i figli esprimano il desiderio di pernottare presso il domicilio del padre che in tal caso, previo accordo con la madre, si impegna a riportarli il giorno successivo e quindi mercoledì e venerdì presso l'istituto scolastico;
in assenza di scuola, il padre potrà ritirare i figli il martedì e il giovedì alle ore 13:30 dalla loro dimora e riportarli entro la mattina successiva alle ore 11:00; - nella settimana non comprendente il weekend in cui il figlio starà con il padre, il sig. terrà con sé durante la serata del martedì, mercoledì e venerdì ritirandoli da scuola, CP_1 Per_1 riaccompagnandolo la sera stessa a casa entro le 20.00, ciò salvo i casi in cui il figlio esprima il desiderio di pernottare presso il domicilio del padre che in tal caso, previo accordo con la madre, si impegna a riportarlo il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
in assenza di scuola, il padre potrà ritirare i figli nei predetti giorni alle ore 13:30 dalla loro dimora e riportarli entro la mattina successiva alle ore 11:00; - il padre si impegna altresì
a tenere con sé il minore nelle sere in cui la sig.ra sarà occupata a causa del lavoro a chiamata che Pt_1 svolge presso un ristorante di Montichiari: qualora i giorni di lavoro della sig.ra dovessero portare ad Pt_1 uno squilibrio evidente e reiterato del principio di affido condiviso tra i coniugi, i genitori, potranno modificare, di comune accordo, il principio di alternanza previsto nei punti precedenti;
- Il figlio starà con il padre tre Per_1 giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti o il giorno di Natale o di Capodanno, Pasqua o Lunedì dell'Angelo rispettando il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno 21 giorni, di cui 15 consecutivi con il padre nel periodo che i genitori ogni anno concorderanno entro la fine del mese di maggio, tenendo conto dei desideri del figlio ed i restanti 7 giorni a favore del padre in un periodo che lo stesso comunicherà alla madre sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori;
F. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e allo studio del figlio;
G. I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per loro stessi essendo economicamente autosufficienti;
H. Il Sig. verserà in favore della Sig.ra per il mantenimento dei figli e sino CP_1 Pt_1 Per_2 Per_1 al conseguimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi ultimi, il giorno 12, l'importo mensile di € 200,00 (duecento euro) cadauno, € 400,00 (quattrocento euro) in totale, oltre rivalutazione ISTAT come dovuta, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, straordinarie quali gite scolastiche, sport, hobby,
pagina 2 di 4 preventivamente concordate, e previ giustificativi di spesa, secondo quanto previsto dal vigente protocollo del
Tribunale di Brescia che per completezza qui si riporta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o mezzo dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
I. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con in Modugno (Ba) il 22.6.2001, da Controparte_1
cui erano nati la figlia in data 23 luglio 2003 a Bari, attualmente residente in [...]
Monsignor Angelo Chiarini n. 59, neo diplomata ad oggi disoccupata. Il figlio in data 28 Per_1
dicembre 2011 a Brescia attualmente residente in [...], studente;
esponeva che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto/sentenza emessa in data 31.5.2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 17.9.2024 compariva la sola parte ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla pagina 3 di 4 legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, è ampiamente decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione, come anche confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Quanto alle restanti questioni, vanno confermate le condizioni separative omologate, di cui la ricorrente ha chiesto integrale conferma, in assenza di diverse domande del resistente, rimasto contumace.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status, della conferma delle condizioni separative e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite si intendono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Modugno (Ba) in data 22/06/2001 , trascritto nei registri degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Bari, per l'anno 2001, parte II, n. 169, serie B;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone in conformità alle ulteriori condizioni trascritte in epigrafe;
5) spese di irripetibili.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 4 di 4