Sentenza 23 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/08/2021, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 01022/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2017, proposto da
Malloy Distribution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Furlan, Piera Toso, Enrico Mendo, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di installazione di un impianto pubblicitario, assunto da Anas s.p.a., prot. CDG-0455533-P del 12.9.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2017, la società Malloy Distribution S.r.l. impugnava il provvedimento di data 12.9.2017, meglio indicato in epigrafe, con cui Anas SpA aveva respinto la domanda di installazione di un impianto pubblicitario in relazione ad un esercizio commerciale lungo la strada statale n. 53 Postuma in zona industriale del Comune di Carmignano, denunciando i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione Violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. 2) Violazione dell'art. 51, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 495/1992. Eccesso di potere per erroneità della motivazione ”.
Con atto depositato in data 3.1.2018, resisteva in giudizio Anas SpA, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 7.5.2021, la società ricorrente ha evidenziato che, con provvedimento del 12.1.2018, Anas SpA aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, riconoscendo l’errore denunciato con il primo motivo di ricorso, e preannunciato l’emissione di un nuovo analogo provvedimento di diniego che, a tutt’oggi, non risulta ancora assunto; la ricorrente ha, altresì, evidenziato che, se, da un lato, l’annullamento d’ufficio avrebbe fatto venir meno l’interesse al ricorso, dall’altro, sussisterebbe ancora interesse ad una pronuncia, in particolare sul secondo motivo di ricorso, sia in funzione della pronuncia di soccombenza virtuale in relazione alle spese di causa e al contributo unificato, sia al fine di indirizzare l’operato di Anas in sede di riesercizio del potere autorizzatorio.
La difesa erariale, con memoria depositata in data 7.5.2021, ha contestato le censure di cui al ricorso introduttivo, ritenendole infondate e ha evidenziato che la ricorrente ha depositato un provvedimento di annullamento in autotutela del 12.1.2018, precisando che al preavviso ivi contenuto non è seguito il provvedimento formale.
Con memorie di replica depositate in data 19.5.2021, le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 9 giugno 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, va evidenziato che con provvedimento del 12.1.2018, depositato in giudizio dalla parte ricorrente, Anas SpA ha annullato in autotutela l’impugnato provvedimento di diniego del 12.9.2017.
Per quanto il suddetto provvedimento di annullamento in autotutela presenti profili contraddittori - laddove, da un lato, precisa che il provvedimento annullato deve intendersi sostituito da quello assunto in autotutela e, dall’altro, preannuncia l’assunzione di un nuovo diniego definitivo, assegnando termine alla parte ricorrente per presentare osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 -, nondimeno con tale atto l’Amministrazione ha inteso rimuovere definitivamente dal mondo giuridico il precedente provvedimento, oggetto di impugnazione con il presente ricorso, con la conseguenza al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA, atteso che con il ricorso introduttivo è stato chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, ma non la condanna al rilascio del provvedimento richiesto.
Né può essere accolta la domanda di parte ricorrente, formulata con la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, in ordine ad una pronuncia, sul secondo motivo di ricorso, al fine di indirizzare l’operato di Anas in sede di riesercizio del potere autorizzatorio, atteso che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, CPA, “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”, situazione che si verificherebbe nel caso in esame, atteso che Anas ha preannunciato l’adozione di un nuovo provvedimento a seguito dell’annullamento di quello impugnato.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va, peraltro, precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito (e non di rito) con valore di accertamento ed effetti satisfattivi per la parte ricorrente e, dunque, accertando che il provvedimento lesivo è stato rimosso o è inefficace, fa stato tra le parti non solo in ordine alla improcedibilità del ricorso ma anche in relazione alla causa dell’improcedibilità, cioè alla intervenuta rimozione o inefficacia del provvedimento lesivo impugnato.
Le spese di causa, stante la evidente peculiarità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO