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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1104/24 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2253/24 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il
17.10.24
TRA
, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. Gaetano Bruno Persona_1
Appellanti
E
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Emanuela CP_1 CP_2
LO
Appellati
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 2253/2024, pubblicata il 17.10.2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in accoglimento dell'opposizione proposta da e CP_1 CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1389/2013, emesso in favore di
[...]
, così ha statuito: Persona_1
“1. dichiara la parziale cessata materia del contendere nei confronti di CP_2
;
[...]
2. accoglie l'opposizione – proposta da e
contro
CP_1 CP_2
– avverso il decreto ingiuntivo n. 1389/2013 emesso dal Persona_1
Tribunale di Nocera Inferiore il 23.09.2013 e, per l'effetto, lo revoca;
3. condanna , in epigrafe generalizzato, al pagamento delle Persona_1 spese di lite, in favore di e che si liquidano in € 11.228,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
LA AN, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della
Repubblica in sede, per quanto di propria eventuale competenza.”
Il Tribunale ha accolto l'opposizione rilevando che:
1) la scrittura privata, apparentemente sottoscritta da il CP_1
24.09.2009, posta a fondamento della domanda di restituzione, è risultata frutto di una manipolazione materiale da parte del sottoscrittore, che ha dichiarato di aver apposto la firma anche della e di Controparte_3 CP_2
ed è dunque inficiata da un motivo di nullità , posto che non può
[...]
affatto scindersi la dichiarazione, da questi resa e sottoscritta, con quella, chiaramente non corrispondente al vero che, invece, sarebbe stata resa dalla madre e dal figlio;
2) , in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non CP_1 riconoscere la propria firma e l'opposto non ha chiesto, in via principale, una verificazione tramite C.T.U., di fatto subordinandola, unicamente, alla
2 mancata ammissione dell'interrogatorio formale, poi effettivamente ammesso ed i cui esiti sono stati inidonei a sostenere la tesi dell'opposto;
3) in sede di interrogatorio formale il ha affermato che Per_1 CP_1
aveva rilasciato cambiali anche a favori di terzi creditori, di talché
[...] ciò contrasta con la tesi dell'opposto;
4) quanto riferito dai testi escussi in merito alle dazioni di danaro da parte del al non ha consentito di accertare sia l'an che il Per_1 CP_1 quantum della pretesa;
5) il procuratore di parte opposta, sin dalla comparsa di costituzione, ha rinunciato alla domanda nei confronti di con il conseguente CP_2 effetto della cessazione della materia del contendere con riguardo a quest'ultimo;
6) l'opposto, attore sostanziale nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., onerato della prova dell'an e del quantum della pretesa, non l'ha fornita giacché: -
-la dichiarazione di debito è la risultante di un falso e che la pretesa ha ad oggetto prestiti usurari, come eccepito dagli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio;
7) il procuratore dell'opposta, inoltre, non ha mai articolato l'istanza di C.T.U. diretta ad accertare la veridicità della firma apposta, genericamente richiesta;
8) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e dai testimoni escussi non hanno consentito di quantificare il presunto debito che il CP_1 si era assunto nei confronti del . Per_1
Avverso tale statuizione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti in qualità di eredi di , con atto regolarmente
[...] Persona_1 notificato, hanno proposto appello dinanzi a questa Corte, fondato sui motivi di seguito illustrati, così concludendo:
“- preliminarmente ritenersi precisato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.
p.c., che la domanda è stata proposta nei confronti degli ingiunti , CP_1 in proprio e quale erede della madre , come chiarito Controparte_3 nell'ingiunzione, e nei confronti di (nato a [...] il CP_2
5.3.1987), in proprio e quale erede del nonno (nato a [...]
3 Roccapiemonte il 18.7.1912), avendo il figlio rinunciato all'eredità CP_1 del padre in favore del figlio come precisato, ai sensi e per gli effetti CP_2 dell'art. 183 c.p.c., nella comparsa di costituzione risposta di primo grado, e, per lo effetto, riformare la decisione relativa alla cessazione parziale della materia del contendere nei confronti di;
CP_2
- rigettare l'opposizione così come proposta perché infondata in fatto e in diritto
e, per lo effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata, avendo , ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 Persona_1
c. p.c., dichiarato di volersi avvalere nei soli confronti di della CP_1 dichiarazione di debito da questi sottoscritta in data 24 settembre 2009 e, a tal fine, richiesto la verificazione della firma apposta dal tenendo CP_1 presente gli atti comparativi depositati in giudizio, disporre, in via gradata, se necessario, la verifica della firma del apposta a tale scrittura;
CP_1
- condannare e al pagamento delle spese e CP_1 CP_2 competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, cassa ed iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti e contestando i motivi posti a CP_1 CP_2 fondamento dell'impugnazione, della quale hanno chiesto il rigetto con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 22.05.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 5.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello gli appellanti dichiarano di impugnare la sentenza nella parte in cui:
“… il Tribunale dichiara la parziale cessata materia del contendere nei confronti di , non avendo nessuno rinunciato alla domanda e all'azione CP_2 contro il predetto;
- … il Tribunale accoglie l'opposizione – proposta da e CP_1 CP_2 contro – avverso il decreto ingiuntivo n. 1389/2013 emesso dal Persona_1
4 Tribunale di Nocera Inferiore il 23.09.2013, in quanto il ha Persona_1 provato il suo credito, che, tra l'altro, non è mai stato contestato in giudizio;
- … il Tribunale afferma che la scrittura di debito sottoscritta dal , CP_1 debitore, è nulla perché non può scindersi dalle firme apocrife del figlio e della madre;
- …il Tribunale rileva che la controversia verte sulla rilevanza giuridica della scrittura privata sottoscritta da il 24.09.2009 e prodotta in atti, CP_1 in quanto la vicenda riguarda la restituzione delle somme pagate da Persona_1
per conto della famiglia adeguatamente documentate in giudizio e
[...] CP_1 confermate dagli stessi opponenti;
- …il Tribunale parla di usura, palesemente assente nel caso in esame e non invocata come motivo di opposizione;
- … il Tribunale, nel dispositivo, accoglie l'opposizione e condanna l'opposto alle spese processuali”.
In particolare assumono che il procuratore della parte opposta non ha mai rinunciato, né nella comparsa di costituzione e risposta, né tanto meno nei successivi scritti, alla domanda nei confronti di avendo solo CP_2 dichiarato, nella comparsa di costituzione e risposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., di volersi avvalere della dichiarazione di debito, sottoscritta in data 24 settembre 2009, esclusivamente nei confronti di , senza CP_1 mai rinunciare alla domanda o all'azione nei confronti di . CP_2
Sostengono che la prova del credito di , anche a prescindere Persona_1 dalla dichiarazione di debito del 24 settembre 2009, è stata fornita sia, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - avendo gli opponenti ammesso che il aveva Per_1 provveduto al pagamento dei creditori, procedenti ed intervenuti, nella procedura esecutiva immobiliare n.823/1994 pendente dinanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore in danno di e , danti causa Controparte_3 CP_2 degli appellati - sia attraverso la produzione in giudizio dei titoli di credito emessi per il pagamento.
Evidenziano che, anche prima del presente giudizio, , sentito a CP_2 sommarie informazioni dai Carabinieri di Castel San Giorgio, aveva ammesso e
5 mai smentito che il gli aveva fornito la provvista per provvedere Persona_1 al pagamento dei creditori di e (nato nel 1912). Controparte_3 CP_2
Dette emergenze, a dire degli appellanti, darebbero dimostrazione del fondamento del diritto del loro dante causa ad ottenere la restituzione della complessiva somma reclamata con il ricorso monitorio di euro 333.369,61 (euro
118.369,61 + euro 65.000,00 + euro 90.000,00 + euro 60.000,00 = euro
333.369,61), corrispondente esattamente all'ammontare dei debiti di CP_3
e (nato nel 1912) nei confronti dei creditori che avevano
[...] CP_2 agito in via esecutiva (procedura immobiliare R.G. n. 823/94, pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore).
Tanto, assumono gli appellanti, escluderebbe la fondatezza dell'assunto del
Tribunale nella parte in cui ha ricostruito i fatti di causa in termini di usura, probabilmente indotto dalla confusa esposizione dei fatti narrati dagli opponenti nel loro atto di opposizione, attinenti ad un altro contenzioso, rubricato al n.
4879/13 R.G., nel quale il loro dante causa era risultato vittorioso.
Specificano che la domanda di pagamento in controversia riguarda la restituzione della sorta capitale pagata da ai creditori della Persona_1 procedura immobiliare intrapresa dagli stessi in danno di e CP_2
, pagamento avvenuto tramite titoli di credito emessi in favore Controparte_3 dei creditori e che ha portato alla estinzione della procedura immobiliare a carico di e;
i fatti cui fa riferimento il Tribunale, Controparte_3 CP_2 proseguono gli appellanti, invece, attengono ad altra vicenda, risalente all'anno
1988, ossia ad un prestito, garantito da ipoteca, che aveva Persona_1 concesso ai , come spiegato nella comparsa di costituzione e risposta in CP_1 primo grado e dimostrato dai documenti prodotti in giudizio.
Quanto alla ritenuta nullità della scrittura ricognitiva del debito posta a fondamento della domanda, affermano gli appellanti che, per pacifica giurisprudenza, in presenza di documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno soltanto di essi spiega effetti limitatamente alla posizione processuale di quest'ultimo, mentre nei confronti dell'altro firmatario, che non abbia disconosciuto la propria sottoscrizione, il documento spiega piena efficacia probatoria (per tutte Cass.
6 11.9.2020 n. 18919). Di conseguenza, essendo stata la firma espressamente riconosciuta da con dichiarazione resa ai Carabinieri, essa è da CP_1 considerarsi una vera e propria scrittura autenticata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2702 e 2703 c.c.
Ad avviso di questa Corte, anche se il primo motivo di appello è fondato - non risultando dagli atti del primo grado che l'opposto avesse rinunciato agli atti del giudizio o alla domanda nei confronti di (nato nel 1987), ma solo CP_2 di volersi avvalere della dichiarazione di debito esclusivamente nei confronti di
- l'appello in esame, con il quale è stato devoluto l'intero thema CP_1 decidendum del giudizio di primo grado, non può trovare accoglimento meritando integrale conferma la sentenza impugnata sia pure per una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. n.
17681/2021; Cass. n. 4889/2016; Cass.n. 696/2002).
Va premesso che a fondamento della domanda nei confronti di e CP_1
(nato nel 1987), in proprio e nella qualità di eredi CP_2 rispettivamente di e (nato nel 1912), Controparte_3 CP_2
deduceva di avere diritto alla restituzione della somma di euro Persona_1
333.369,61, oltre interessi, avendo estinto i debiti gravanti su , Controparte_3
e (nato nel 1912), provvedendo al pagamento con denaro CP_2 proprio dei crediti azionati nella procedura esecutiva n. 823/94, pendente in loro danno dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, che di conseguenza veniva dichiarata estinta a seguito della rinuncia da parte dei creditori.
A comprova del credito, il ricorrente produceva una dichiarazione di debito, apparentemente sottoscritta, in data 24 settembre 2009, da , Controparte_3
e (n. nel 1987) con la quale i predetti si CP_1 CP_2 obbligavano al pagamento in favore di della somma reclamata Persona_1 entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2009; produceva altresì copia degli assegni emessi in favore dei creditori nonché le dichiarazioni di rinuncia alla procedura esecutiva.
Ebbene, la fondatezza della domanda va esclusa sulla base della stessa prospettazione del , come ribadita sia nella comparsa di costituzione Per_1
e risposta in primo grado sia nel presente grado, avendo egli allegato, quale fatto
7 costitutivo della pretesa di restituzione nei confronti degli appellati, in proprio e in qualità di eredi dei debitori esecutati, esclusivamente l'avvenuto pagamento dei debiti di questi ultimi.
È vero che l'avvenuto pagamento, come correttamente allegato dagli appellanti, deve ritenersi pacifico tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tuttavia esso non
è idoneo a costituire la fonte dell'obbligazione di restituzione a carico degli appellanti.
In punto di diritto si osserva che l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., cui va ricondotto l'avvenuto pagamento da parte del dei debiti Per_1 gravanti su (nato nel 1912), infatti, non conferisce titolo al Controparte_4 terzo adempiente per agire nei confronti del debitore (e dei suoi aventi causa) al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore.
Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia allegata e comprovata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui (Cass. n. 23292/2007; Cass. n.
11471/2025).
Nella fattispecie il dante causa degli appellanti, come ribadito fermamente da questi ultimi, con la domanda formulata in primo grado ha chiesto la restituzione delle somme pagate in favore dei creditori degli esecutati e CP_3 CP_1
(1912) esclusivamente in ragione dell'avvenuto pagamento dei loro debiti, anche a mezzo dazione di provvista a , senza allegare né CP_1 dimostrare l'esistenza di una qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione, come, ad esempio un rapporto di mutuo con i debitori o con lo stesso CP_1
(non è risultata allegata né provata la causa della traditio a quest'ultimo del danaro); anzi l'esistenza di un pregresso rapporto con i predetti in forza del quale il ha provveduto al pagamento in luogo degli obbligati è stato Per_1 specificamente escluso anche dagli appellanti.
Questi ultimi, nel ribadire che le ragioni creditorie azionate trovano fondamento esclusivamente nell'avvenuto pagamento dei debiti altrui, infatti, hanno
8 specificato che le vicende, pur emerse nel corso del giudizio di primo grado, relative ad un prestito di danaro a e che avevano dato luogo ad CP_1 un procedimento penale (poi archiviato) a carico del per il reato di Per_1 usura, attengono a rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti, risalenti tuttavia all'anno 1988, ormai definiti in altro giudizio, rapporti che nulla ha a che vedere con la pretesa fatta valere in sede monitoria.
Né dalle rinunce dei creditori alla procedura esecutiva, agli atti, risulta che questi avessero dichiarato di surrogare il nei propri diritti nei confronti degli Per_1 obbligati, come genericamente allegato dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso si osserva che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201
c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento del debitore (Cass. S.U. n. 9946/2009).
Né la dichiarazione di debito, a prescindere dalle questioni discusse in primo grado in merito alla sua utilizzabilità e alla veridicità del suo contenuto, con la quale prometteva di pagare al la somma di euro CP_1 Per_1
333.369,61, oggetto della pretesa di restituzione nei suoi confronti, può ritenersi idonea a costituire il fondamento della pretesa nei confronti del primo.
Osserva la Corte che in forza dell'art. 1987 c.c. “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”;
9 ai sensi dell'art. 1988 c.c., poi, l'unico effetto ad essa riconducibile (come anche alla ricognizione del debito), è l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”).
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, da tali disposizioni emerge che la promessa di pagamento ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto,
è inidonea a costituire nuove obbligazioni.
La Cassazione ha anche chiarito che la promessa di pagamento non può dar luogo ad una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore) potendo tale successione avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione,
l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (come quelle previste dagli artt. 2160, 2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito); di conseguenza la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore in sostituzione del debitore perché nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
(Cass. 1568/75; Cass. n. 13170/1999; Cass. n. 31296/2023).
Alla luce di tali principi, ad avviso di questa Corte, alcuna valida obbligazione può dirsi assunta da in forza della dichiarazione di debito posta a CP_1 fondamento della pretesa:
1) in primis, perché essa non è confermativa di un rapporto sostanziale perfezionatosi tra il e il;
invero “il titolo” CP_1 Per_1 richiamato in detta scrittura non fa riferimento ad un rapporto di natura contrattuale in precedenza intervenuto tra le parti, bensì esclusivamente
10 all'avvenuto pagamento da parte del terzo, il , dei debiti facenti Per_1 carico ad altri soggetti, e (nato il 1912); Controparte_3 CP_2
2) in secondo luogo, perché, qualora fosse stato sussistente un obbligo di restituzione nascente da contratto o dalla legge in capo ai genitori del che avevano ottenuto la liberazione dei propri beni a seguito dei CP_1 pagamenti eseguiti dal (ma ciò, come detto, non risulta), la Per_1
dichiarazione con la quale prometteva di pagare al CP_1
la somma di euro 333.369,61, oggetto della pretesa di Per_1 restituzione, sarebbe stata nulla non essendo idonea a produrre una modificazione soggettiva del rapporto.
Alla luce dei principi richiamati e delle argomentazioni che precedono, in definitiva, assorbita ogni altra questione, stante l'infondatezza della pretesa,
l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M.
n. 55 del 2014, nonché dello scaglione tariffario corrispondente alla misura della domanda attorea (euro 333.369,61). Esse vanno attribuite all'avv.
Emanuela LO per dichiarato anticipo.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellati delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 20.119,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), cpa ed Iva come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuela LO, antistatario.
11 Salerno, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott.ssa Maria Balletti
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