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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3853/2019 posta in deliberazione con provvedimento del 23 settembre 2024 e vertente
TRA
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Marciano Petrillo (C.F. ), C.F._2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Carlo Federico De Marco (C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2680/18 emessa dal Tribunale di
Velletri,
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2680/18 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 15.550,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta verificatasi mentre usciva dagli spogliatoi della struttura, e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: in riforma della sentenza di primo grado, rilevata la responsabilità per i danni cagionati alla appellante da parte della convenuta, Voglia condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento
[...]
degli stessi in favore della Sig. quantificati in corso di causa in € Parte_1
15.5550,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese legali del primo grado di giudizio, sempre in riforma della sentenza e quelle del secondo grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1
alla Corte d'Appello di Roma rigettare l'avversario gravame perché infondato in fatto e diritto, con conferma della gravata sentenza n. 2680/2018 del Tribunale di
Velletri, integralmente confermandola;
in ogni caso, con totale vittoria delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellante, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario."
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 19 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
in relazione alle lesioni subite per essere caduta, mentre si accingeva a
[...]
lasciare gli spogliatoi della Controparte_1 , a causa della pavimentazione resa viscida e bagnata da infiltrazioni
[...]
provenienti dal soffitto.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che la caduta era stata causata dalla disattenzione dell'attrice, costituendo la presenza di acqua sulla pavimentazione di un impianto di nuoto un fattore prevedibile, che impone all'utente di prestare la dovuta attenzione nell'utilizzare i locali a servizio della piscina.
Ciò posto, l'appello non è fondato e va respinto.
Le prime due doglianze, con le quali la parte appellante lamenta l'erroneità della ricostruzione della dinamica dei fatti e l'applicabilità dell'esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c. e che possono esaminate congiuntamente per la stretta connessione logica che le lega, vanno disattese.
Invero, secondo la ricostruzione effettuata dalla nell'atto di appello la Pt_1
stessa è caduta presso la Controparte_1
mentre usciva dagli spogliatoi della struttura in quanto, come confermato dalla teste
- che si trovava sui luoghi di causa - sul pavimento era presente Testimone_1
un liquido che percolava dal soffitto dell'impianto sportivo;
l'appellante assume la responsabilità della Scuola per non aver adottato ai sensi dell'art. 2051 c.c. le dovute cautele tese a scongiurare l'evento dannoso.
Ora, dalle risultanze probatorie non è emerso alcun riscontro in ordine all'asserita viscosità del liquido e alla conseguente scivolosità del pavimento, cosicché merita condivisione la valutazione operata dal giudice di prime cure, secondo cui la presenza di acqua nei locali adibiti all'uso della piscina costituisce un fattore prevedibile ed evitabile attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.
La circostanza assunta dall'appellante secondo cui la caduta è avvenuta all'uscita dagli spogliatoi collocati nella parte opposta rispetto alle docce - dove la pavimentazione avrebbe dovuto essere asciutta - non esimeva, comunque,
l'appellante dal prestare una particolare attenzione nell'attraversare la zona, tanto più che nel caso in esame la caduta del liquido dal soffitto rendeva del tutto evidente che il pavimento sottostante era bagnato. Alla stregua delle risultanze sopra indicate, la decisione gravata appare conforme al principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024) e ancora, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass.
12663/2024).
Il comportamento incauto e disattento dell'appellante ha avuto un'incidenza causale nella produzione del danno, tale da interrompere il nesso causale tra la res custodita e l'evento lesivo, con conseguente esclusione di responsabilità della
[...]
Controparte_1
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% con distrazione in favore del Difensore antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3853/2019 posta in deliberazione con provvedimento del 23 settembre 2024 e vertente
TRA
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Marciano Petrillo (C.F. ), C.F._2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Carlo Federico De Marco (C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2680/18 emessa dal Tribunale di
Velletri,
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2680/18 il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 15.550,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta verificatasi mentre usciva dagli spogliatoi della struttura, e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito: in riforma della sentenza di primo grado, rilevata la responsabilità per i danni cagionati alla appellante da parte della convenuta, Voglia condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento
[...]
degli stessi in favore della Sig. quantificati in corso di causa in € Parte_1
15.5550,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese legali del primo grado di giudizio, sempre in riforma della sentenza e quelle del secondo grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1
alla Corte d'Appello di Roma rigettare l'avversario gravame perché infondato in fatto e diritto, con conferma della gravata sentenza n. 2680/2018 del Tribunale di
Velletri, integralmente confermandola;
in ogni caso, con totale vittoria delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellante, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario."
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 19 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
in relazione alle lesioni subite per essere caduta, mentre si accingeva a
[...]
lasciare gli spogliatoi della Controparte_1 , a causa della pavimentazione resa viscida e bagnata da infiltrazioni
[...]
provenienti dal soffitto.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che la caduta era stata causata dalla disattenzione dell'attrice, costituendo la presenza di acqua sulla pavimentazione di un impianto di nuoto un fattore prevedibile, che impone all'utente di prestare la dovuta attenzione nell'utilizzare i locali a servizio della piscina.
Ciò posto, l'appello non è fondato e va respinto.
Le prime due doglianze, con le quali la parte appellante lamenta l'erroneità della ricostruzione della dinamica dei fatti e l'applicabilità dell'esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c. e che possono esaminate congiuntamente per la stretta connessione logica che le lega, vanno disattese.
Invero, secondo la ricostruzione effettuata dalla nell'atto di appello la Pt_1
stessa è caduta presso la Controparte_1
mentre usciva dagli spogliatoi della struttura in quanto, come confermato dalla teste
- che si trovava sui luoghi di causa - sul pavimento era presente Testimone_1
un liquido che percolava dal soffitto dell'impianto sportivo;
l'appellante assume la responsabilità della Scuola per non aver adottato ai sensi dell'art. 2051 c.c. le dovute cautele tese a scongiurare l'evento dannoso.
Ora, dalle risultanze probatorie non è emerso alcun riscontro in ordine all'asserita viscosità del liquido e alla conseguente scivolosità del pavimento, cosicché merita condivisione la valutazione operata dal giudice di prime cure, secondo cui la presenza di acqua nei locali adibiti all'uso della piscina costituisce un fattore prevedibile ed evitabile attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.
La circostanza assunta dall'appellante secondo cui la caduta è avvenuta all'uscita dagli spogliatoi collocati nella parte opposta rispetto alle docce - dove la pavimentazione avrebbe dovuto essere asciutta - non esimeva, comunque,
l'appellante dal prestare una particolare attenzione nell'attraversare la zona, tanto più che nel caso in esame la caduta del liquido dal soffitto rendeva del tutto evidente che il pavimento sottostante era bagnato. Alla stregua delle risultanze sopra indicate, la decisione gravata appare conforme al principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024) e ancora, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass.
12663/2024).
Il comportamento incauto e disattento dell'appellante ha avuto un'incidenza causale nella produzione del danno, tale da interrompere il nesso causale tra la res custodita e l'evento lesivo, con conseguente esclusione di responsabilità della
[...]
Controparte_1
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% con distrazione in favore del Difensore antistatario;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin