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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 4/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 da:
(C.F: , nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], assistita e difesa dall'avv. Valeria Elli, presso il cui studio – sito in Milano, via Besana 2 – è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, residente in [...],
Parte convenuta contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c il 26 giugno 2024
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 3/06/2025; Parte_1 il procedimento avanti al TM è ancora pendente e che la ragazza è collocata in Comunità e dato atto che il 29 aprile 2021 a tutela della minore nata il [...], si è Persona_1 attivato il Tribunale per i Minorenni di Milano che con decreto provvisorio del 30 giugno 2022 (rif
n 1286/22 Presidente rel. Dott Ely Marino)ne ha disposto l'affidamento ai SS del Comune di Rho, chiede che venga dichiarata l' incompetenza funzionale dell'intestata AG in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art 38 disp. Att c.c. previgente formulazione chiede, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale delle parti e che la causa venga rimessa in istruttorie ex art 473 bis. 49 c.p.c. per il divorzio
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. depositato in data 29/05/2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio con rito concordatario a MO ES (MI) il
22/05/2010 (anno 2010, atto n9, parte II, serie A) e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte attrice rappresentava che dall'unione con il resistente, in data 19/08/2010, era nata una GL,
( ) che – con successivo provvedimento del Tribunale Persona_1 C.F._3 per i Minorenni di Milano del 27/06/2022 – era stata affidata al Comune di Rho, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/6/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. ed il giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
La moglie confermava la volontà di separarsi dal coniuge e, quanto alla GL Controparte_1
dichiarava di non avanzare ulteriori domande stante l'attuale collocamento della minore Per_1 presso una comunità.
Il Giudice delegato invitava, dunque, il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa, il quale insisteva nella sola domanda in punto di status, chiedendo inoltre dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'Autorità Giudiziaria adita in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 38 disp. att. previgente formulazione.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto senza adottare provvedimenti temporanei tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 4/06/2025.
*******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo e l'assenza dello stesso che non ha permesso l'esperimento del tentativo di conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla GL minore .
Come richiesto dalla madre, deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario dovendosi ritenere sussistente la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio.
L'intervento operato dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 206/2021 entrato in vigore il 24 dicembre 2021 sull'art. 38 disp. att. c.c. concernente il riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e
Tribunale per Minorenni, ha attribuito al primo della competenza su tutti i procedimenti aventi ad oggetto il conflitto familiare nei limiti in cui detti procedimento siano instaurati successivamente al
22 giugno 2022 ( sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge).
La vis actrativa a favore del Tribunale ex art. 38 disp. Att. c.c. così come modificato dalla l. n. 206/21 non opera, pertanto, nel caso di specie in quanto il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano è stato instaurato su ricorso del PM il 29 aprile 2021 ed è ad oggi pendente.
Nel caso in esame trova, quindi, applicazione la formulazione precedente dell'art. 38 disp att c.c., per il quale rimangono di competenza del Tribunale per i Minorenni tutti i procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori anche in caso di successiva instaurazione di giudizio avanti al Tribunale
Ordinario.
Secondo il condiviso e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nella vigenza della vecchia normativa, “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale
e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8
CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016, n. 17931. Est.
Genovese).
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei
Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio;
difatti, quello avanti al T.M. ha preso avvio in data 29 aprile 2021, mentre il presente giudizio è stato introdotto con ricorso in data
29 maggio 2024.
Sull'ulteriore corso del Giudizio
Negli atti introduttivi è stata proposta anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 29 c.p.c. E' pertanto necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO ES (MI) il
22/05/2010 atto trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune (anno 2010, atto n9, parte II, serie A);
2) Rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara DelMonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 4/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 da:
(C.F: , nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], assistita e difesa dall'avv. Valeria Elli, presso il cui studio – sito in Milano, via Besana 2 – è elettivamente domiciliata;
Parte attrice nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, residente in [...],
Parte convenuta contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c il 26 giugno 2024
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del 3/06/2025; Parte_1 il procedimento avanti al TM è ancora pendente e che la ragazza è collocata in Comunità e dato atto che il 29 aprile 2021 a tutela della minore nata il [...], si è Persona_1 attivato il Tribunale per i Minorenni di Milano che con decreto provvisorio del 30 giugno 2022 (rif
n 1286/22 Presidente rel. Dott Ely Marino)ne ha disposto l'affidamento ai SS del Comune di Rho, chiede che venga dichiarata l' incompetenza funzionale dell'intestata AG in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art 38 disp. Att c.c. previgente formulazione chiede, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale delle parti e che la causa venga rimessa in istruttorie ex art 473 bis. 49 c.p.c. per il divorzio
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c. depositato in data 29/05/2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio con rito concordatario a MO ES (MI) il
22/05/2010 (anno 2010, atto n9, parte II, serie A) e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte attrice rappresentava che dall'unione con il resistente, in data 19/08/2010, era nata una GL,
( ) che – con successivo provvedimento del Tribunale Persona_1 C.F._3 per i Minorenni di Milano del 27/06/2022 – era stata affidata al Comune di Rho, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/6/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. ed il giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
La moglie confermava la volontà di separarsi dal coniuge e, quanto alla GL Controparte_1
dichiarava di non avanzare ulteriori domande stante l'attuale collocamento della minore Per_1 presso una comunità.
Il Giudice delegato invitava, dunque, il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa, il quale insisteva nella sola domanda in punto di status, chiedendo inoltre dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'Autorità Giudiziaria adita in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 38 disp. att. previgente formulazione.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto senza adottare provvedimenti temporanei tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 4/06/2025.
*******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo e l'assenza dello stesso che non ha permesso l'esperimento del tentativo di conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla GL minore .
Come richiesto dalla madre, deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario dovendosi ritenere sussistente la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio.
L'intervento operato dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 206/2021 entrato in vigore il 24 dicembre 2021 sull'art. 38 disp. att. c.c. concernente il riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e
Tribunale per Minorenni, ha attribuito al primo della competenza su tutti i procedimenti aventi ad oggetto il conflitto familiare nei limiti in cui detti procedimento siano instaurati successivamente al
22 giugno 2022 ( sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge).
La vis actrativa a favore del Tribunale ex art. 38 disp. Att. c.c. così come modificato dalla l. n. 206/21 non opera, pertanto, nel caso di specie in quanto il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano è stato instaurato su ricorso del PM il 29 aprile 2021 ed è ad oggi pendente.
Nel caso in esame trova, quindi, applicazione la formulazione precedente dell'art. 38 disp att c.c., per il quale rimangono di competenza del Tribunale per i Minorenni tutti i procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori anche in caso di successiva instaurazione di giudizio avanti al Tribunale
Ordinario.
Secondo il condiviso e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nella vigenza della vecchia normativa, “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale
e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8
CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016, n. 17931. Est.
Genovese).
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei
Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio;
difatti, quello avanti al T.M. ha preso avvio in data 29 aprile 2021, mentre il presente giudizio è stato introdotto con ricorso in data
29 maggio 2024.
Sull'ulteriore corso del Giudizio
Negli atti introduttivi è stata proposta anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 29 c.p.c. E' pertanto necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO ES (MI) il
22/05/2010 atto trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune (anno 2010, atto n9, parte II, serie A);
2) Rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara DelMonte Dott.ssa Anna Cattaneo