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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 5755 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, a cui è stato riunita la causa civile iscritta al n.
5958 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Viola Parte_1
Antonello, come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grispini Parte_2
Michele, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lepri AR
Lorenzo e dall'Avv. Trippanera Stefano, come da procura in atti
APPELLATO E
r.g. n. 1 APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 267/2021 del Tribunale di
Civitavecchia, pubblicata in data 08/03/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “(…) e Parte_1 Parte_2
, esperito vanamente il tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010 nei
[...]
confronti del proprio cugino, sig. , convenivano il AR
medesimo innanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il rendiconto della gestione delle attività poste in essere quale procuratore generale della sig.ra nonna paterna di entrambe le parti, deceduta il Persona_1
12.08.2011.
Chiedevano al contempo che il saldo attivo di detto rendiconto venisse loro messo a disposizione.
Gli attori evidenziavano anche che, per effetto della successione ereditaria del proprio nonno paterno, sig. (eredi: la coniuge Parte_1
e due figli , padre del convenuto, e Persona_1 Persona_2 CP_2
, padre degli attori) nonché di quella del predetto sig.
[...] CP_2
(eredi: la coniuge e i due figli e CP_3 Parte_1 Parte_2
), cui era seguito giudizio di divisione ereditaria, alla sig.ra
[...] [...]
erano pervenuti cinque cespiti immobiliari. Nella specie: Per_1
1) villino unifamiliare sito in Tarquinia, Via Cardinal Quaglia 4, piani S1-T-1 e con corte annessa della superficie di mq. 450, censito al
N.C.E.U. del comune di Tarquinia al fg. 70 part. 1800 cat. A/7 cl. 1 vani
9,5 Rendita € 1.226,59;
r.g. n. 2 2) appartamento in Civitavecchia, Via Bramante 21, posto al piano seminterrato, censito al N.C.E.U. al fg. 23 part. 632 sub 504 cat. A/4, cl. 2, vani 4, rendita € 247,90;
3) appartamento in Civitavecchia, Via Bramante 21, posto al piano terra, censito al N.C.E.U. al fg.
23 part. 632 sub 501 cat. A/4, cl. 3, vani 5,5, rendita € 397,67;
4) appartamento in Civitavecchia, Via Bramante 21, posto al piano terra, censito al N.C.E.U. al fg.
23 part. 632 sub 502 cat. A/4, cl. 2, vani 4.5, rendita € 278,89;
5) area fabbricabile sita nel Comune di Tarquinia, località Muratella distinta al N.C.T. del Comune di Tarquinia al fg. 70 part. 74 di are 18 e centiare 40 reddito dominicale € 14,25 reddito agrario € 5,23 inserita nel
P.R.G. del Comune di Tarquinia in Zona B - Sottozona B/5.
Precisavano che il cespite contrassegnato con il n. 5) veniva venduto con atto di compravendita del 1.04.2005 ai rogiti del Notar di Per_3
Civitavecchia rep. 47933 racc. 25264, dalla sig.ra alla società Per_1
L.B. Costruzioni e tutti gli altri cespiti venivano invece venduti dal sig.
in forza di procura generale rilasciatagli in data AR
7.10.2002 dalla nonna paterna, sig.ra (madre di Persona_1 PE
, padre del convenuto), per il complessivo importo di € 395.000,00.
[...]
In particolare, l'immobile di cui al punto 1) veniva venduto dal predetto procuratore generale ai sig.ri e Persona_4 Persona_5
, con atto di compravendita dell'1.04.2005 ai rogiti del Notar
[...] Per_3
di Civitavecchia rep. 47934 racc. 25265, al prezzo di euro 145.000,00.
Gli immobili, invece, di cui ai punti 2), 3) e 4) venivano venduti dal ridetto procuratore generale a Controparte_4
unipersonale con atto dell'1.08.2007 ai rogiti del
[...]
Notar di Roma, rep. 60316 racc. 11553, ed al prezzo di Persona_6
euro 250.000,00.
r.g. n. 3 Si costituiva la parte convenuta eccependo in via principale la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli art. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., in quanto vi era la totale omissione e assoluta incertezza del "petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento ed, in via subordinata, che dal comportamento tenuto dalla sig.ra poteva desumersi una dispensa Per_1
tacita dal rendiconto.
Questo Giudice con sentenza parziale del 9 aprile 2019, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, accoglieva la domanda di rendiconto proposta da e e Parte_1 Parte_2
ordinava a di rendere il conto delle attività svolte su AR
mandato di , rimettendo la causa sul ruolo per il rendimento Persona_1
del conto e la decisione sulle domande ulteriori.
La parte convenuta formulava riserva di appello sulla detta sentenza e provvedeva a depositare il rendiconto, le parti attrici non accettavano il conto e formulavano osservazioni;
la parte convenuta depositava le repliche ex 264 cpc.
Con ordinanza del 15 giugno 2020 questo Giudice rigettava l'istanza di riunione del presente giudizio con quello contraddistinto dal n.
2526/2017 R.G. (avente ad oggetto la domanda con la quale gli stessi e hanno chiesto condannare il Sig. Parte_1 Parte_2 CP_1
a restituire ai Sig.ri ed l'importo di
[...] Pt_2 Parte_1
complessivi euro 157.000,00, oltre interessi legali dal giorno 10.09.2007 ed interessi moratori come per legge sino all'effettivo soddisfo in relazione ad un pagamento senza causa effettuato dalla sig.ra Persona_1
rilevando che al di là della parziale identità soggettiva delle parti i due giudizi sono diversi per petitum e causa petendi cosicché essendo giudizi r.g. n. 4 che seguono riti diversi e si trovano in fasi diverse del giudizio non sussistevano i presupposti per la riunione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario, eccepita dalla parte convenuta, in sede di precisazioni delle conclusioni (da esaminarsi, comunque, essendo questione rilevabile d'ufficio), per la mancata citazione in giudizio dell'altro coerede in quanto la domanda di rendiconto Persona_7
proposta da alcuni degli eredi nei confronti di colui che ha svolto funzione di procuratore generale della de cuius non richiede la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i coeredi.
Infatti, come ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 14 ottobre
2011, n. 21288) con orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di azione di rendiconto e pagamento del saldo, promossa da uno solo dei coeredi l'iniziativa giudiziale risponde all'interesse di tutti gli eredi e può essere esercitata da ognuno di questi singolarmente senza che siano ravvisabili, in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di iniziativa che non può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo prova contraria da parte dell'interessato.
Come già rilevato nella citata sentenza parziale, il rapporto di mandato esistente tra la defunta e il convenuto è Persona_1
documentalmente provato.
Per il disposto dell'art.1713 c.c. il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (cfr. Cass. 30 agosto 1994 n. 7592).
Il convenuto nel corso del giudizio e nella presentazione del conto depositato in data 20.11.2019, ha dedotto che oggetto del giudizio di r.g. n. 5 rendiconto sono solo tre atti:
1) il versamento del conguaglio di € 146.733,93, (€ 138.000,00 provenienti dall'acquisto del terreno ed € 8.733,00 quali canoni non corrisposti dalla sig.ra la transazione è stata sottoscritta dinanzi Per_1
al Tribunale il 03.03.2004;
2) la vendita di via Cardinal Quaglia al sig. con l'atto Per_4
Per_3
3) la vendita alla degli immobili siti in Controparte_4
Civitavecchia alla via Bramante 21.
La limitazione del giudizio a questi soli atti è stata contestata dalla parte attrice che ha fatto rilevare come il Sig. abbia AR
evitato di depositare gli estratti conto dal 7.10.2002 al 31.08.2011 alla morte della sig.ra celando le movimentazioni avute dal Persona_1
31.07.2007 in poi.
Inoltre, la parte attrice ha eccepito che il convenuto Controparte_5
ha frazionato in due il terreno di Via Cardinal Quaglia alienandolo in data
1.04.2005 ed incassandone il prezzo di vendita.
Infine, ha eccepito che dopo la nomina del Sindaco di Tarquinia quale tutore provvisorio della sig.ra in data 1/7/2011 ci furono Parte_3
due versamenti operati dall'Inps, sul conto corrente della stessa sig. per un totale di € 1.416,00 tra il 5/7/2011 ed il 7/7/2011 il Per_1
convenuto prelevava € 1.800,00 e lasciava un saldo di € 36,94 e che in precedenza il Sig. aveva continuato a prelevare tutti i AR
soldi della pensione con assegni “a me medesimo” e con prelievo allo sportello di € 1.100,00 (depositati in atti).
Questa ultima operazione esula certamente dal giudizio di rendiconto poiché con la nomina del tutore provvisorio la procura generale era estinta e, pertanto, per prospettare l'acquisizione illegittima di somme appartenenti alla de cuius non può proporsi una azione di rendiconto, che r.g. n. 6 presuppone una procura valida.
Deve osservarsi che la procura generale conferita dalla sig.ra in data 7 ottobre 2002, al nipote era Per_1 AR
estremamente ampia e riguardava di fatto tutti gli atti di rilevanza patrimoniale posti in essere dalla stessa, che la procura non è stata mai revocata e, come detto, è estinta con la nomina del tutore provvisorio.
Tuttavia l'atto di citazione indica espressamente gli atti di alienazione ai quali cui si riferisce la domanda di rendiconto (le due vendite effettuate in data 1.4.2005 relative agli immobili siti in via Cardinal Quaglia al sig.
con l'atto e la vendita alla degli Per_4 Per_3 Controparte_4
immobili siti in Civitavecchia alla via Bramante 21) e la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 non fa riferimento ad alcuna specifica attività di gestione del patrimonio della sig. Per_1
Pertanto, l'oggetto del giudizio di rendiconto non può allargarsi ad atti ulteriori.
Infatti anche al procedimento di rendiconto deve applicarsi il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. e, quindi, nella domanda deve essere precisato sia il petitum che la causa petendi, che non possono essere ampliati in corso di causa.
Esulano quindi dall'oggetto della domanda e del giudizio le altre operazioni effettuate dal sul conto della de cuius. Controparte_5
Ciò premesso deve tuttavia valutarsi l'eccezione formulata dalla parte convenuta secondo la quale rispetto all'atto stipulato in data 1° aprile
2005, per atto a rogito Notaio di Civitavecchia rep. 47933 Persona_8
racc. 25264 non vi è alcun obbligo di rendiconto in quanto la vendita alla del terreno in Tarquinia in Località Muratella per il Parte_4
prezzo di € 150.000,00 è stata effettuata da parte la signora Persona_1
in proprio e, quindi, senza l'intervento del sig. quale AR
procuratore. Quest'ultimo era intervenuto nell'atto quale amministratore r.g. n. 7 della società acquirente.
L'eccezione è fondata in quanto in questo negozio non è stata “spesa” la procura generale a favore del . In questa vicenda si sarebbe potuta T_
configurare eventualmente una diversa fattispecie astratta per la quale non
è stata proposta alcuna domanda.
Restano da valutare gli altri due atti sopra indicati.
Con il primo dei due in data 1° aprile 2005, per atto a rogito Notaio di Civitavecchia rep. 47934 racc. 25265 la signora Persona_8 [...]
rappresentata dal sig. , ha venduto ai signori Per_1 AR
e l'immobile in Tarquinia alla Via Persona_4 Persona_5
Cardinal Quaglia n. 4 per il prezzo di € 145.000,00.
ha dedotto di non essere in grado di stabilire la AR
destinazione di tali somme in quanto il pagamento, come risulta in atti, è stato quietanzato e la parte venditrice aveva dichiarato di aver già ricevuto il presso di vendita;
il sig. ha dedotto, quindi, di essere AR
intervenuto solo al momento della stipula del rogito notarile, che i pagamenti precedenti vennero effettuati in favore della e che, Per_1
nella stesura del rendiconto, ha solamente potuto ricostruire i pagamenti dagli estratti conto.
L'eccezione non è provata.
Il convenuto è intervenuto alla stipula dell'atto per conto della signora ed ha dato atto che al momento della stipula i pagamenti Per_1
erano già stati effettuati attestando in sede di stipula del contratto che il pagamento del corrispettivo era intervenuto assumendosi quindi la responsabilità di tale affermazione verso il mandante (e, quindi, verso i suoi eredi).
Di conseguenza avrebbe dovuto dimostrare in sede di rendiconto l'effettuazione del pagamento da parte dell'acquirente, cosa che non è avvenuta.
r.g. n. 8 ha riferito, infatti, che i pagamenti anticipati da AR
parte dell'acquirente erano stati effettuati per consentire alla signora di estinguere debiti pregressi ma tale affermazione è rimasta Per_1
indimostrata in quanto il convenuto dopo avere elencato, nel rendiconto, i versamenti che l'acquirente avrebbe effettuato prima della stipula dell'atto, ha prodotto una serie di distinte di versamento che, tuttavia, non riportano le generalità del disponente e che non sono idonee, quindi, a provare l'assunto attoreo.
Pertanto, in relazione a tale atto il rendiconto non può essere approvato per come è stato redatto ed il ricavato dell'atto deve considerarsi come saldo attivo.
Quanto all'atto stipulato in data 1 agosto 2007, per atto ai rogiti
Notaio di Roma rep. 60316 racc. 11553 la signora Persona_6 [...]
rappresentata dal suo procuratore , ha venduto Per_1 AR
alla società i tre appartamenti in Controparte_6
Civitavecchia alla via Bramante n. 21 per il prezzo di € 250.000,00 il convenuto ha indicato nel rendiconto, a dimostrazione dell'avvenuta corresponsione del corrispettivo e in conformità alla pattuizione contrattuale, che in data 2 agosto 2007 è stato effettuato bonifico su ordine de a favore di per € Controparte_6 Persona_1
250.000,00.
La circostanza emerge dagli estratti conto depositati dalla stessa parte attrice e, in fatto, non è contestata.
L'assunta acquisizione da parte del convenuto del ricavato della vendita con successivi prelievi dal conto corrente della dedotta Per_1
dalla parte attrice, esula dall'oggetto del giudizio in quanto, come si è visto, la richiesta di rendiconto fa riferimento specificamente ai tre atti e non alle altre operazioni poste in essere dal sul conto della T_ Per_1
Da quanto esposto deve ritenersi che il convenuto non ha dimostrato r.g. n. 9 la correttezza della gestione con riferimento alla somma di euro 145.000 incassata dalla vendita in data 1 aprile 2005, per atto a rogito Notaio di Civitavecchia rep. 47934 racc. 25265 dalla signora Persona_8
rappresentata dal sig. , ai signori Persona_1 AR [...]
e dell'immobile in Tarquinia alla Via Per_4 Persona_5
Cardinal Quaglia n. 4.
Poiché la domanda di rendimento del conto include sempre, anche in via implicita, la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto la funzione del procedimento prevista dal legislatore è l'emissione di titoli di pagamento una volta che giunga alla sua conclusione (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2148)be, peraltro, nel caso in esame gli attori hanno formulato espressamente la domanda deve condannarsi alla corresponsione a loro favore delle AR
somme che risultano dovute pari complessivamente ad euro 48.333,33 pari ad 1/3 del ricavato della vendita in quanto agli attori spetta 1/3 dell'eredità di ” Persona_9
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “dichiara che la somma dovuta all'esito del rendiconto degli atti sopra indicati gestiti da ammonta ad Parte_5
euro 145.000 e condanna al pagamento a favore di AR
e della somma di euro 24.166,67 ciascuno Parte_2 Parte_1
oltre interessi legali dalla data della apertura della successione di
[...]
Per_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio AR
sostenute da e liquidate in euro 4.835,00 Parte_2 Parte_1
ciascuno oltre rimborso spese generali, IVA e CPA”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “condannare il Sig. AR
al pagamento in favore di della somma di euro 36.250,00 Parte_1
r.g. n. 10 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di
[...]
e sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di giudizio, anche del Per_1
presente grado di appello da liquidarsi secondo i noti parametri.”
Sempre avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello; contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata condannare il Sig.
al pagamento in favore di : - della somma AR Parte_2
di € 36.250,00 per le causali di cui al primo motivo di appello oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di Persona_1
avvenuta il 12.08.2011 al netto delle somme medio tempore versate;
- nonché della somma di € 22.561,25, per le causali di cui al secondo motivo di appello oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di avvenuta il 12.08.2011; - rigettare l'appello incidentale sia Persona_1
proposto in via principale sia come subordinata nella comparsa di costituzione e risposta del Signor perché infondato in AR
fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i noti parametri.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via AR
principale respingere i motivi di appello proposti da in Parte_1
quanto infondati in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , riformare la sentenza impugnata AR
e in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella causa di primo grado, respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante principale a restituire a quanto ricevuto in Parte_1 AR
adempimento della sentenza di primo grado, e precisamente la somma di €
33.284,00, oltre interessi dal pagamento del saldo, o quella somma minore che risulterà di giustizia;
sempre in accoglimento dell'appello incidentale, ma in subordine e in denegata ipotesi di mancato accoglimento della r.g. n. 11 domanda sopra esposta, riformare la sentenza impugnata e ridurre le somme su cui non ha dimostrato la correttezza della AR
gestione a € 33.381,56 e, conseguentemente, ricalcolare su tale importo ridotto l'ammontare delle somme spettanti a parte appellante T_
, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme ricevute in
[...]
eccesso; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Riuniti i due giudizi ex art. 335 c.p.c., secondo cui “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”, la causa, all'udienza del 5 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo, la Corte esaminerà il primo ed unico motivo di appello proposto da congiuntamente al primo motivo di Parte_1
appello proposto da perché hanno ad oggetto la medesima Parte_2
censura.
Entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto a loro spettante complessivamente la somma pari a 1/3 del ricavato della vendita, sul falso presupposto di essere titolari di un terzo dell'eredità di mentre in realtà, come evincibile dagli atti, sono titolari Persona_1
complessivamente di un mezzo dell'eredità.
La censura è fondata.
Sono pacifiche le seguenti circostanze: - è deceduta il Persona_1
12 agosto 2011 e alla sua morte, in difetto di testamento ed essendo pre morto alla medesima il marito , l'eredità si è devoluta nella Parte_1
misura del 50% a ciascuno dei suoi due figli, o meglio al figlio PE
, padre del convenuto , e, per rappresentazione, ai
[...] AR
figli, e , dell'altro suo figlio ad Parte_2 Parte_1 CP_2
essa pre morto.
Pertanto, e hanno acquisito iure Parte_2 Parte_1
r.g. n. 12 hereditatis la metà dei beni della nonna paterna, e non Persona_1
come affermato dal Tribunale una quota pari ad un terzo.
Conseguentemente, la somma dovuta complessivamente agli stessi per il ricavato della vendita dell'immobile pari a € 145.000,00, non è di €
42.332,00, ma di € 72.500,00, e, dunque, a ciascuno di essi spetta €
36.250,00.
Non ha nessun pregio la difesa sul punto di , il quale, AR
sul presupposto erroneo che nel caso di specie trovi applicazione la norma di cui all'art. 537 c.c., ha sostenuto che la quota complessivamente spettante alle controparti fosse pari a 1/3, come, a suo avviso, correttamente disposto dal Tribunale.
In realtà, osserva la Corte che ad è pre morto il marito, Persona_1
pertanto gli unici suoi successibili erano i suoi due figli, che, ai sensi della
566 c.c., hanno entrambi acquisito la metà del patrimonio materno.
, con il secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_2
sentenza sostanzialmente per aver limitato l'oggetto del giudizio al rendiconto relativamente agli atti di alienazione indicati nell'atto di citazione (le due vendite effettuate in data 1.4.2005 relative agli immobili siti in via Cardinal Quaglia al sig. con l'atto e la Per_4 Per_3
vendita alla degli immobili siti in Civitavecchia alla Controparte_4
via Bramante 21), mentre in realtà, a suo avviso, come evincibile anche dalla memoria ex art. 183, c. n. 1 c.p.c. avevano chiesto il conto della intera gestione.
La censura è infondata.
Dal contenuto complessivo dell'atto di citazione si evince che il rendimento del conto è stato chiesto solo in relazione alle vendite degli immobili.
Anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si richiamano in modo espresso solo le vendite immobiliari e il rendiconto è stato chiesto solo con r.g. n. 13 riferimento ad esse, tanto che gli attori hanno chiesto il conto, e, per l'effetto, la condanna del convenuto all'importo di € 250.000,00, oltre agli interessi legali dal momento delle compravendite al saldo.
In sostanza, gli attori, dopo aver premesso che i beni della nonna paterna erano stati venduti per il complessivo importo di € 545.000,00 e che tali somme fossero state utilizzate dal convenuto, hanno chiesto la condanna di quest'ultimo al pagamento della quota a loro spettante sul complessivo importo di € 545.000,00.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente stabilito che esulassero dal thema decidendum le altre operazioni effettuate da sul Controparte_5
conto della de cuius, tardivamente contestate.
Con l'appello incidentale, ha censurato la sentenza AR
nella parte in cui ha accolto la domanda degli attori in relazione all'atto di compravendita Notaio di Tarquinia Rep. 47934 Racc. 25625 del Per_3
1.4.2005, in cui risultano acquirenti e Persona_4 Persona_5
Ha dedotto che, al fine di provare l'avvenuto pagamento prima del rogito del corrispettivo della vendita in favore della da parte di Per_1
e aveva dedotto che da alcuni estratti Persona_4 Persona_5
conto, che aveva provveduto a depositare, risultavano versamenti di assegni circolari e assegni bancari nel periodo precedente la vendita e riferibili ad essa.
In ogni caso, aveva chiesto prova testimoniale, richiesta anche in questa sede, volta a dimostrare tale circostanza, che tuttavia non era stata erroneamente ammessa.
Per tal motivo ha chiesto alla Corte di dare ingresso alla prova orale.
La censura è infondata.
Quanto alla prova testimoniale, ne va rilevata l'inammissibilità, per la genericità del capitolo, non essendoci nessun riferimento spaziale e r.g. n. 14 temporale e non essendo state specificate le modalità di tale pagamento, come si evince dal tenore letterale dello stesso: “Vero che i signori
[...]
e hanno corrisposto alla venditrice Per_4 Persona_5 [...]
il corrispettivo pattuito prima della stipula del definitivo avvenuto Per_1
in data 1 aprile 2005”.
Quanto all'asserita prova documentale, osserva la Corte che, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, non è stato fornito alcun elemento documentale da cui poter evincere che gli acquirenti,
[...]
e abbiano eseguito il pagamento del Per_4 Persona_5
corrispettivo in favore della con assegni bancari, assegni circolari Per_1
e contanti, atteso che i versamenti di cui agli estratti conti e le distinte di versamenti, depositati in atti, nulla documentano circa le generalità del disponente.
Per quanto fin qui detto, l'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe,
così provvede:
dichiara che la somma dovuta all'esito del rendiconto degli atti sopra indicati gestiti da ammonta ad euro 145.000,00; AR
condanna al pagamento in favore di AR Parte_2
e di della somma di euro 36.250,00 per ciascuno, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della apertura della successione di Persona_1
conferma per il resto la sentenza di cui in epigrafe;
rigetta l'appello incidentale;
r.g. n. 15 condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di AR
, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre spese Parte_2
forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di AR
, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre spese Parte_1
forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12, per il pagamento da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Roma, 10 marzo 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 16