Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2022, proposto da
Azienda Agricola IA Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica n. 235/22;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LI HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, esercente un’attività agrituristica nel territorio del Comune di Fasano, con istanza del 20 ottobre 2021 chiedeva all’amministrazione comunale il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione, su di un terreno di sua proprietà, “ di n. 2 campi da paddle e n. 1 campi da tennis e un corpo di fabbrica per spogliatoio, servizi igienici e vano tecnico ” da impiegare a servizio dell’azienda.
1.3. Il Comune di Fasano, alla luce del parere negativo reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel verbale n. 15 del 2 marzo 2022, con atto del 19 agosto 2022 trasmetteva alla ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, evidenziando l’incompatibilità dell’intervento “ con gli indirizzi e la normativa d’uso della scheda PAE 0122, con particolare riguardo ai paesaggi rurali, le cui direttive limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole ” e, altresì, con l’art. 83, co. 2, lett. d), delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, prevedendo l’intervento l’espianto di un notevole numero di alberi d’ulivo e per l’assenza di pertinenzialità rispetto al fabbricato principale dell’azienda, oltre che di funzionalità rispetto a quest’ultimo.
1.4. La ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni in data 29 agosto 2022.
1.5. Ad esito del procedimento, il Comune, confermando le motivazioni espresse nel preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990, con provvedimento n. 235 del 12 settembre 2022 disponeva il rigetto in via definitiva dell’istanza.
2. Pertanto, con atto notificato in data 11 novembre 2022 e depositato in data 9 dicembre 2022, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
- “ Illegittimità del diniego per mancata considerazione delle osservazioni dopo il preavviso di rigetto. Violazione dell’art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in alcun modo in considerazione le osservazioni procedimentali presentate a seguito della notifica del preavviso di rigetto.
- “ Illegittimità per abuso di potere. Illegittimità per violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento. Mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, incoerenza e manifesta inopportunità del provvedimento in relazione all’insussistenza di motivi ostativi al rilascio ”.
Con il secondo motivo di ricorso è contesta l’illegittimità nel merito del provvedimento di diniego, sostenendosi, in particolare, che la destinazione agricola dell’area non potrebbe ritenersi preclusiva alla possibilità di realizzare i manufatti in questione.
2.1. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio in data 6 gennaio 2023 per resistere al ricorso e, in data 2 dicembre 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato ai motivi di censura proposti, sostenendo la legittimità degli atti impugnati.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Con il primo motivo di censura la ricorrente ha contestato l’omessa valutazione da parte del Comune delle osservazioni rese nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Sul punto è sufficiente rilevare che nel provvedimento impugnato è dato atto dell’esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente ed è anche fornita indicazione delle ragioni del loro mancato accoglimento, mediante richiamo alle conclusioni del parere della Commissione Paesaggio n. 42 del 7 settembre 2022, specificamente reso a valutazione delle osservazioni procedimentali, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. Né può ritenersi che il Comune fosse tenuto ad una più specifica motivazione sul punto, dovendosi dare continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4971 del 9.6.2025).
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità nel merito del provvedimento impugnato, in quanto la realizzazione delle strutture in questione non potrebbe ritenersi di per sé incompatibile con la destinazione agricola dell’area, come comprovato dalla giurisprudenza citata a sostegno.
5.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
5.2. I rilievi di parte ricorrente, a prescindere dalla loro genericità, attengono unicamente a un profilo (quello della compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area) del tutto estraneo rispetto alle ragioni poste dall’amministrazione comunale a fondamento della determinazione di diniego. Il Comune, infatti, non si è espresso sul progetto dal punto di vista urbanistico, ma ne ha dedotto l’incompatibilità sotto il profilo paesaggistico (tant’è che nel presupposto parere della Commissione Locale Paesaggio n. 15/2022 si precisa che le valutazioni sono rese “ ai soli fini paesaggistici ”), evidenziandone la contrarietà con le previsioni di vincolo gravanti sull’area e, in particolare, con gli indirizzi e la normativa d’uso della scheda PAE 0122 e con l’art. 83, co. 2, lett. d), delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
5.3. Trattasi, quindi, di rilievi del tutto eterogenei rispetto alle ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso, non avendo parte ricorrente, nell’ambito delle doglianze prospettate, fornito alcuna effettiva contestazione in ordine alle osservazioni dell’amministrazione sull’incompatibilità paesaggistica (e non solo urbanistica) del progetto, da ciò discendendo l’inidoneità della censura ad intaccare la determinazione finale impugnata.
6. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è infondato, dovendosi concludere per il suo rigetto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Fasano delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI HI | TO CA |
IL SEGRETARIO