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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 84/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 84/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Adda, n. 22 presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Falvo che lo rappresenta e difenda, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
OPPOSTO OGGETTO: opposizione alle cartelle di pagamento nn. 33020120002286020000 e
33020130001437574000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.01.2020, proponeva opposizione avverso Parte_1 due cartelle di pagamento nn. 33020120002286020000 e 33020130001437574000.
Nel merito, il ricorrente eccepiva, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi 184 e 185 della
Legge n. 145/2018, che il debito previdenziale poteva essere definito mediante il pagamento rateale del solo importo del tributo/contributo dovuto con conseguente diritto del ricorrente a godere dell'ammissione alla procedura di “saldo e stralcio” con l'applicazione della percentuale del 35% sul solo contributo.
In risposta alla domanda di adesione alla predetta procedura di “saldo e stralcio” presentata dal ricorrente in data 12.02.2019, l' specificava che l'importo ammesso ai benefici di legge era CP_3 pari a € 32.339,07 (ovvero pari a quello portato da entrambe le cartelle) che veniva ridotto a €
16.511,63 totale, di cui € 1.121,95 veniva ammesso al “saldo e stralcio”, mentre la restante somma di
€ 15.389,68 veniva ammessa al beneficio della c.d. “rottamazione ter” (di cui all'art. 3 del D.L.
119/2018) per la quale non era prevista alcuna riduzione percentuale.
Specificava, sul punto, l che l'importo di € 15.389,68 veniva destinato alla Controparte_2
“rottamazione ter” in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 193, della L. 145/2018, prevedeva espressamente che, nel caso di carenza dei requisiti di accesso al “saldo e stralcio” l' CP_4 automaticamente avrebbe definito la richiesta secondo quanto previsto appunto per la “rottamazione ter”.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la ridefinizione del debito nei confronti dell' portato dalle cartelle con addebito del solo contributo dovuto ridotto al 35%, con vittoria CP_1 di spese di lite.
2. In data 28.08.2020 si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la condanna dell' per responsabilità connesse alla gestione del credito, con vittoria CP_3 di spese di lite.
3. Con atto depositato in data 23.09.2020 si costituiva l' Controparte_2 specificando che, alla base del parziale diniego della domanda avanzata da , Parte_1 vi era la previsione di cui alla Legge n. 145/2018 in tema di saldo e stralcio dei debiti, che consente alle persone fisiche di ottenere una riduzione delle relative somme dovute solo per alcune tipologie di debito, senza che possano essere comprese le somme dovute a titolo di “sanzioni evasione” e
“sanzioni morosità” , per le quali in realtà non può essere applicata la misura in esame. Chiedeva, quindi, il rigetto della richiesta di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Va preliminarmente accolta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva CP_ dell' non avendo la controversia a oggetto questioni attinenti al merito della pretesa contributiva ma solo rilievi avverso la procedura di riscossione del credito, rientrante esclusivamente nelle competenze dell' CP_3
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, è necessario richiamare la disciplina di cui alla Legge n. 145/2018 in forza della quale la misura “di saldo e stralcio” riguarda solo le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero: a) quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
b) quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14 -ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Inoltre, riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento: a) di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36 -bis del Dpr
600/1973 e dall'articolo 54 -bis del Dpr 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
b) dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali CP_ dei lavoratori autonomi dell' con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Da ciò deriva che, con riferimento gli avvisi di addebito opposti, avendo entrambi ad oggetto contributi previdenziali (in particolare contributi IVS relativi agli anni dal 2007 al 2012) richiesti a CP_ seguito di accertamento da parte dell' la disciplina diretta al saldo e stralcio dei debiti non può ritenersi applicabile nei termini voluti da parte ricorrente, potendo essere limitata soltanto all'omesso versamento senza ricomprendere le ulteriori voci relative alle conseguenti sanzioni.
Sul punto si rileva, inoltre, che il comma 193 dell'art. 1 della L.145/2018, come novellato dall'art.
1-bis, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, prevede che “nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192” ovvero laddove, per effetto della valutazione dei crediti compresi nella domanda, dovessero risultare, per tutti o una parte di essi, non soddisfatti i requisiti per beneficiare del Saldo e stralcio “l'Agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche, ove definibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. Rottamazione-ter)” Legittimamente, l'Agenzia ha, quindi, escluso parte del debito dalla procedura di “saldo CP_2
e stralcio” e applicato quella relativa alla cd “rottamazione ter” .
Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa di tali motivazioni erano facilmente CP_3 deducibili dalle indicazioni riportate anche nella nota inviata al ricorrente (v. all. 1 denominato
“accettazione” prodotto dal ricorrente comunicazione e relativo alla comunicazione – CP_5
03090201904045757150).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'assenza di istruttoria secondo i parametri minimi cui al DM147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di e di he CP_3 liquidata in complessivi € 1.865,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge., se dovuti.
Lamezia Terme, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 84/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Adda, n. 22 presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Falvo che lo rappresenta e difenda, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
OPPOSTO OGGETTO: opposizione alle cartelle di pagamento nn. 33020120002286020000 e
33020130001437574000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.01.2020, proponeva opposizione avverso Parte_1 due cartelle di pagamento nn. 33020120002286020000 e 33020130001437574000.
Nel merito, il ricorrente eccepiva, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi 184 e 185 della
Legge n. 145/2018, che il debito previdenziale poteva essere definito mediante il pagamento rateale del solo importo del tributo/contributo dovuto con conseguente diritto del ricorrente a godere dell'ammissione alla procedura di “saldo e stralcio” con l'applicazione della percentuale del 35% sul solo contributo.
In risposta alla domanda di adesione alla predetta procedura di “saldo e stralcio” presentata dal ricorrente in data 12.02.2019, l' specificava che l'importo ammesso ai benefici di legge era CP_3 pari a € 32.339,07 (ovvero pari a quello portato da entrambe le cartelle) che veniva ridotto a €
16.511,63 totale, di cui € 1.121,95 veniva ammesso al “saldo e stralcio”, mentre la restante somma di
€ 15.389,68 veniva ammessa al beneficio della c.d. “rottamazione ter” (di cui all'art. 3 del D.L.
119/2018) per la quale non era prevista alcuna riduzione percentuale.
Specificava, sul punto, l che l'importo di € 15.389,68 veniva destinato alla Controparte_2
“rottamazione ter” in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 193, della L. 145/2018, prevedeva espressamente che, nel caso di carenza dei requisiti di accesso al “saldo e stralcio” l' CP_4 automaticamente avrebbe definito la richiesta secondo quanto previsto appunto per la “rottamazione ter”.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la ridefinizione del debito nei confronti dell' portato dalle cartelle con addebito del solo contributo dovuto ridotto al 35%, con vittoria CP_1 di spese di lite.
2. In data 28.08.2020 si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la condanna dell' per responsabilità connesse alla gestione del credito, con vittoria CP_3 di spese di lite.
3. Con atto depositato in data 23.09.2020 si costituiva l' Controparte_2 specificando che, alla base del parziale diniego della domanda avanzata da , Parte_1 vi era la previsione di cui alla Legge n. 145/2018 in tema di saldo e stralcio dei debiti, che consente alle persone fisiche di ottenere una riduzione delle relative somme dovute solo per alcune tipologie di debito, senza che possano essere comprese le somme dovute a titolo di “sanzioni evasione” e
“sanzioni morosità” , per le quali in realtà non può essere applicata la misura in esame. Chiedeva, quindi, il rigetto della richiesta di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite.
4. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Va preliminarmente accolta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva CP_ dell' non avendo la controversia a oggetto questioni attinenti al merito della pretesa contributiva ma solo rilievi avverso la procedura di riscossione del credito, rientrante esclusivamente nelle competenze dell' CP_3
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, è necessario richiamare la disciplina di cui alla Legge n. 145/2018 in forza della quale la misura “di saldo e stralcio” riguarda solo le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero: a) quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
b) quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14 -ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Inoltre, riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento: a) di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36 -bis del Dpr
600/1973 e dall'articolo 54 -bis del Dpr 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
b) dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali CP_ dei lavoratori autonomi dell' con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Da ciò deriva che, con riferimento gli avvisi di addebito opposti, avendo entrambi ad oggetto contributi previdenziali (in particolare contributi IVS relativi agli anni dal 2007 al 2012) richiesti a CP_ seguito di accertamento da parte dell' la disciplina diretta al saldo e stralcio dei debiti non può ritenersi applicabile nei termini voluti da parte ricorrente, potendo essere limitata soltanto all'omesso versamento senza ricomprendere le ulteriori voci relative alle conseguenti sanzioni.
Sul punto si rileva, inoltre, che il comma 193 dell'art. 1 della L.145/2018, come novellato dall'art.
1-bis, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, prevede che “nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192” ovvero laddove, per effetto della valutazione dei crediti compresi nella domanda, dovessero risultare, per tutti o una parte di essi, non soddisfatti i requisiti per beneficiare del Saldo e stralcio “l'Agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche, ove definibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. Rottamazione-ter)” Legittimamente, l'Agenzia ha, quindi, escluso parte del debito dalla procedura di “saldo CP_2
e stralcio” e applicato quella relativa alla cd “rottamazione ter” .
Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa di tali motivazioni erano facilmente CP_3 deducibili dalle indicazioni riportate anche nella nota inviata al ricorrente (v. all. 1 denominato
“accettazione” prodotto dal ricorrente comunicazione e relativo alla comunicazione – CP_5
03090201904045757150).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'assenza di istruttoria secondo i parametri minimi cui al DM147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di e di he CP_3 liquidata in complessivi € 1.865,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge., se dovuti.
Lamezia Terme, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara