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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5977 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2023
promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1957, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato CERANTOLA SABRINA contro
, C.F. , nato ad [...] il [...], _1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CRESTANI NORBERTO e VIAL FABIO
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni comuni DEle parti: le parti chiedono di precisare le seguenti conclusioni conformi con passaggio in decisione DEla causa:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- il sig. si trasferirà altrove, liberando la parte residenziale DEla attuale casa _1
coniugale, entro il 15.03.24 mentre libererà il garage entro il 31.03.24
- porre a carico DE sig. un assegno di mantenimento di € 275 decorrente dal _1
05.03.24, annualmente rivalutabili come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
- spese di lite compensate
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.12.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in BA DE PP (VI) in data 07.04.2012, dal _1
quale non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico DE marito un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili, nonché l'ordine di rilasciare l'immobile adibito a casa coniugale, condotto in locazione dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 05.02.2024, si costituiva in giudizio, _1
aderendo alla domanda di separazione, rendendosi disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili per dodici mesi e chiedendo un termine non inferiore a trenta giorni per il rilascio DEla casa coniugale.
I coniugi comparivano personalmente dinnanzi al Giudice relatore all'udienza DE
15.02.2024 E davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni DEla
separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto di ciò, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
per la formulazione DEle conclusioni.
2 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , _1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 275,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 05.30.24 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale DEl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti, stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio in BA DE PP (VI) in data 07.04.2012 con atto trascritto
[...]
al n. 8, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di BA DE
PP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 12/03/2024.
3 Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5977 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2023
promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1957, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato CERANTOLA SABRINA contro
, C.F. , nato ad [...] il [...], _1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CRESTANI NORBERTO e VIAL FABIO
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni comuni DEle parti: le parti chiedono di precisare le seguenti conclusioni conformi con passaggio in decisione DEla causa:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- il sig. si trasferirà altrove, liberando la parte residenziale DEla attuale casa _1
coniugale, entro il 15.03.24 mentre libererà il garage entro il 31.03.24
- porre a carico DE sig. un assegno di mantenimento di € 275 decorrente dal _1
05.03.24, annualmente rivalutabili come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
- spese di lite compensate
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.12.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in BA DE PP (VI) in data 07.04.2012, dal _1
quale non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico DE marito un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili, nonché l'ordine di rilasciare l'immobile adibito a casa coniugale, condotto in locazione dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 05.02.2024, si costituiva in giudizio, _1
aderendo alla domanda di separazione, rendendosi disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili per dodici mesi e chiedendo un termine non inferiore a trenta giorni per il rilascio DEla casa coniugale.
I coniugi comparivano personalmente dinnanzi al Giudice relatore all'udienza DE
15.02.2024 E davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni DEla
separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto di ciò, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
per la formulazione DEle conclusioni.
2 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , _1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 275,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 05.30.24 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale DEl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti, stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio in BA DE PP (VI) in data 07.04.2012 con atto trascritto
[...]
al n. 8, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di BA DE
PP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 12/03/2024.
3 Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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