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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1679/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PI PA (ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via A. Saffi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Teresa
Notaro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Michela Foti e dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.05.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 17.03.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, oltre lo status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 1 e 3 della Legge 104/1992; che la Commissione medica, con provvedimento del 23/07/2021, riconosceva l'invalidità nella misura del 55% e rigettava l'istanza in ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla Legge
104/92; che pertanto aveva depositato in data 02.12.2021 istanza di A.T.P.
(giudizio iscritto al n. RG 4412/2021, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, in subordine all'assegno mensile di assistenza, oltre ai benefici della L.104/92; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato,
Dott. , riteneva che il ricorrente fosse affetto da “Pneumopatia Persona_1
fibrosante in leggera progressione dal 2019 al controllo del 2022, noduli polmonari dei quali uno in leggero aumento dal 2019 al controllo del 2022 in follow-up. Sindrome vertiginosa extra labirintica sindrome di Meniere dx.
Malattia artrosica polidistrettuale con scoliosi dorsale alta e spondilolistesi di
L5-S1 con ernia del disco L4-L5 e limitazioni funzionali” e concludeva ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 76% a decorrere da Novembre 2022.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità civile nonché il riconoscimento di una forte riduzione dell'autonomia personale tale da giustificare quale necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28.11.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la
2 fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo Parte_1
stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 100% (Cento per cento), riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità oltre al godimento dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 1, con decorrenza dalla data del 01/06/2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del Parte_1
100% con diritto alla pensione di inabilità civile ed al godimento dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 1, a decorrere dalla data del 01/06/2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
3 In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 25.05.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 100%, Parte_1
nonché persona con necessità di sostegno ai sensi della legge 104/92, art 3 comma 1, a decorrere dalla data del 01/06/2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
4 PA, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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