CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025, RG 1072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. UG IL Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1072/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 233/2019, del 18 gennaio
2019, notificata in data 31.1.2019
TRA
(C.F. , in persona del rapp.te Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Piccolo (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1
Giulio Palermo n. 103, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), in qualità di erede Controparte_1 C.F._2 di rappresentata e difesa dall'Avv.to Germaine Popolo (C.F. Persona_1
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Torre C.F._3
Annunziata al Corso Umberto I n. 182, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2012, sulla Persona_1
1 premessa di aver subito lesioni a seguito dell'infortunio occorsole in data 21 dicembre 2010 presso la parrocchia “SS. Trinità”, sita in Torre Annunziata alla Via
Gino Alfani n. 24, conveniva quest'ultima in giudizio, dinanzi al giudice di pace di
Torre Annunziata, al fine di sentirla condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura complessiva di euro 5.153,43.
A sostegno assumeva che:
- in data 21 dicembre 2010, alle ore 17.00 circa, si recava presso la parrocchia “SS.
Trinità” sita in Torre Annunziata alla Via Gino Alfano n. 24, il cui accesso è costituita da una scalinata di diversi gradini che portano al ballatoio e quindi all'ingresso della chiesa;
- nelle indicate circostanze, all'uscita dalla chiesa, scivolava sui gradini della chiesa che risultavano da poco detersi, privi di segnale di attenzione e/o pericolo, né alcuna transenna o altro strumento di delimitazione dell'area bagnata;
- per l'effetto, veniva trasportata presso il nosocomio di Boscotrecase ove le veniva diagnosticata “contusione con ematoma arcata sopraciliare destra, contusione spalla destra con frattura distacco del trochite omerale, contusione bacino, ginocchio e caviglia destra”, con una prognosi iniziale pari a 35 giorni;
- seguivano cure mediche, nonché sedute di laserterapia e magnetoterapia, all'esito delle quali residuavano postumi invalidanti.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Per_1 adiva il giudice di pace di Torre Annunziata chiedendo la condanna al risarcimento dei danni della , responsabile ex art. 2051 c.c. e, in via gradata, Controparte_2 ex art. 2043 c.c. nella misura complessiva di € 5.153,43, ovvero in quella misura anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio di un c.t.u. medico legale.
A.b.) Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1301/13 dell'8.10.2013, dichiarava la propria incompetenza per materia e compensava le spese di lite.
A.c.) Con atto di citazione in riassunzione notificato alla IA SS. Trinità, il
30.12.2013, riassumeva il giudizio innanzi al tribunale di Torre Persona_1
Annunziata reiterando le difese di cui alla precedente citazione.
A.d.) Si costituiva la , in persona del parroco legale rapp.te Controparte_2
p.t., sia nel giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, sia in quello riassunto innanzi al tribunale di Torre Annunziata, eccependo, in quest'ultimo l'incompetenza
2 per valore del giudice adito e nel merito chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata.
A.e). Acquisita documentazione ed escussa la teste indicata dall'attrice, veniva espletata c.t.u. medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 10% oltre inabilità temporanea totale e parziale.
A.f). Il tribunale, con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 gennaio 2019, ex art. 281 sexies c.p.c., così statuiva:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del , quale responsabile del sinistro
[...] Parte_2 di cui è causa, a pagare a a titolo di risarcimento del danno da Persona_1 lesioni patito nel sinistro de quo, la somma di euro 22.334,00,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo;
b) condanna la convenuta , in persona del Controparte_2 [...]
, quale responsabile del sinistro di cui è causa, a pagare a Parte_2 Per_1
la rifusione delle spese della CTU di euro 350,00 e quelle legali del presente
[...] giudizio che si liquidano in complessive € 4.974,00 di cui € 112,00 per spese, €
4.835,00 per compenso avvocato, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15 % spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
In via preliminare, il primo giudice affrontava la questione relativa al titolo di responsabilità applicabile, verificando se il caso dovesse essere ricondotto alla responsabilità generale per fatto illecito ex art. 2043 c.c., oppure a quella speciale da cosa in custodia prevista dall'art. 2051 c.c.
Richiamati i principi che governano tale ultima disposizione, ricordava che la responsabilità del custode presuppone un potere di controllo e vigilanza sulla cosa e che l'esonero da responsabilità è possibile solo in presenza del caso fortuito, anche derivante da fatto del terzo, purché imprevedibile e inevitabile. Diversamente, nel regime di cui all'art. 2043 c.c., nessuna presunzione di colpa grava sul proprietario,
e l'onere della prova risulta a carico del danneggiato.
Sulla base di tali principi, il primo giudice rilevava che la fattispecie concreta rientrasse pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., atteso che il danno 3 lamentato dall'attrice derivava direttamente dalla cosa in sé, ossia dalle scale della chiesa, risultate bagnate e prive di adeguati dispositivi atti a prevenire la caduta dei frequentatori.
Dall'istruttoria svolta, e in particolare dalle dichiarazioni della teste Tes_1
ritenute attendibili per la conoscenza diretta dei fatti e la coerenza delle
[...] circostanze riferite, era emerso che l'istante era caduta mentre scendeva le scale, bagnate per ripulirle dall'emesi di un bambino.
Dunque, il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità esclusiva della convenuta , ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale soggetto tenuto alla custodia CP_2
e alla vigilanza del bene, mancando la prova dell'esistenza di un caso fortuito o di una condotta colposa della danneggiata.
Quanto alla quantificazione del danno, sulla base della consulenza medico-legale, che accertava traumi alla spalla, al bacino, al ginocchio e alla caviglia, non essendo stato provato alcun danno patrimoniale, in quanto non richiesto, né risultando provata l'attività lavorativa, liquidava le lesioni a titolo di danno biologico, per un importo complessivo di euro 22.334,00, comprensivo di euro 150,00 per spese mediche.
La domanda di risarcimento del danno morale veniva invece respinta, in quanto, alla luce degli elementi acquisiti e della disciplina applicata, il primo giudice non riteneva configurabile il reato di lesioni colpose.
Infine, rigettava l'eccezione attorea relativa al valore della causa entro il limite di euro 5.000,00, osservando che la formula “o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” non costituiva una mera clausola di stile, ma incideva sul valore del giudizio e, conseguentemente, sul contributo unificato dovuto.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da Controparte_2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando l'ingiusta, carente e contraddittoria motivazione della sentenza, omissiva su punti decisivi della controversia e viziata da errori di fatto e di diritto. Sosteneva che il primo giudice aveva errato sia nella valutazione delle prove, sia nell'applicazione dei principi giuridici, emettendo una decisione affetta da ultrapetizione e pronunciata da un giudice incompetente per valore.
4 In particolare, contestava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione relativa al valore della causa, affermando che la clausola “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” comportava un aumento del valore della domanda e, conseguentemente, del contributo unificato.
L'appellante evidenziava che tale affermazione era erronea e non applicabile al caso concreto, poiché dagli atti introduttivi emergeva chiaramente la volontà di contenere la domanda entro il limite di € 5.000,00, come indicato sia nell'atto di citazione originario che in quello di riassunzione, nonché nella dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
Deduceva, pertanto, che il giudice di primo grado aveva travisato il contenuto della domanda, attribuendole un valore superiore e pronunciandosi oltre i limiti della domanda stessa, in violazione dell'art. 112 c.p.c., incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.
L'appellante contestava, inoltre, l'incompetenza per valore del tribunale, non esaminata dal primo giudice, rilevando che la domanda risarcitoria, non superando gli € 5.000,00, rientrava nella competenza del giudice di pace.
Nel merito, censurava anche l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., laddove aveva ritenuto sussistente la responsabilità della per danno da cosa in CP_2 custodia.
Osservava che la scalinata teatro dell'incidente è un bene aperto al pubblico, di uso generale e non soggetto a controllo continuo, assimilabile a una via pubblica, inoltre, l'incidente si era verificato in pieno giorno, in luogo conosciuto dall'attrice e in presenza di una situazione di pericolo visibile. Dunque, deduceva un difetto di prudenza nella condotta della danneggiata tale da integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della IA.
B.b.) Si costituiva , in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 resistendo all'impugnazione e concludendo “per la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto integrale dell'atto di appello e dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del grado di giudizio, con attribuzione”.
B.c.) La causa, accolta l'istanza di sospensiva, all'udienza del 7.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva rinviata all'odierna udienza ex
5 art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale e in riscontro all'eccezione dell'appellata CP_1
, restando sul piano generale dell'interpretazione dell'intero contenuto
[...] dell'atto, non può sostenersi che esso sia privo dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c. e tale da determinate, nel suo complesso, l'inammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante individuato i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa soluzione da dare alla controversia, sebbene, in particolare per quel che attiene al merito, per le precisazioni che seguiranno, le critiche formulate siano non sempre lineari, in parte deficitarie o che muovono da una errata interpretazione dei principi applicabili al caso di specie, ed in parte basate su presupposti che non danno esattamente conto della dichiarazione testimoniale raccolta.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa si colloca in limine, risultando oramai superata per effetto del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro, la corte, nella precedente composizione si era espressa in senso contrario alla manifesta infondatezza del gravame, concedendo il provvedimento ex art. 283 c.p.c.).
C.b.) L'appellante, in via pregiudiziale muove censure alla sentenza di primo grado sotto diversi profili, deducendo, in sintesi, la violazione dei limiti della domanda e il vizio di ultrapetizione, con argomentazioni che si confondono anche con la contestazione della mancata declaratoria di incompetenza per valore del giudice adito, doglianza che sarebbe addirittura logicamente antecedente ad ogni altra.
In particolare, la lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente CP_2 ritenuto la propria competenza, sostenendo che, essendo la domanda originaria di importo pari ad euro 5.143,00, la causa avrebbe dovuto essere trattata dal giudice di pace, e che, pertanto, la riassunzione dinanzi al tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice di pace sarebbe stata viziata.
Pur a voler prescindere dal rilievo che la causa innanzi al giudice gravato già origina da precedente declaratoria di incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale, rispetto alla quale l'attuale appellante non è insorta, tale doglianza è palesemente infondata.
6 L'attrice, fin dall'atto di citazione, tanto dinanzi al giudice di pace quanto, successivamente, nel giudizio riassunto dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, chiedeva la condanna della IA al pagamento della somma di € 5.143,00
“ovvero in quella misura, anche maggiore o minore, ritenuta di giustizia”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, ove la parte integri una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice di determinare il dovuto “in quella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile” (Cass. civ. sent. 6053/2013). La formula in questione “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche;
ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art.14 cpc, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (Cass. civ. sent.
n. 9432 dell'11 giugno 2012).
In tal senso anche recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. civ. 10984/2021)
Nella specie, risulta evidente che l'attrice, non disponendo delle competenze
7 tecniche necessarie per una quantificazione precisa del danno biologico, ha mantenuto aperto il valore della domanda, rinviando la determinazione dell'importo definitivo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta nel corso del giudizio.
Solo una volta acquisito il dato tecnico, l'attrice ha proceduto a precisare la propria domanda formulando, come rilevato anche da parte appellata, nelle conclusioni della comparsa conclusionale, una richiesta di condanna commisurata all'effettivo danno accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, neppure può trovare accoglimento la doglianza di ultrapetizione: la somma liquidata dal tribunale, di euro 22.334,00, rappresenta infatti il risultato della quantificazione del danno operata sulla base della consulenza medico-legale espletata in corso di causa.
La domanda introduttiva, formulata con clausola aperta, aveva espressamente rimesso al giudice la determinazione del quantum “in quella misura anche maggiore ritenuta di giustizia”, proprio in funzione degli accertamenti tecnici richiesti, sicché la condanna a una somma superiore non configura ultrapetizione, bensì esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo il principio di cui all'art. 112
c.p.c.
C.c.) Quanto al merito, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertando che il danno lamentato dall'attrice CP_2 era stato direttamente cagionato dalla cosa in custodia, la scalinata di accesso alla chiesa, che, al momento del fatto, si presentava bagnata e priva di idonei accorgimenti antisdrucciolo, a seguito delle operazioni di pulizia effettuate per rimuovere tracce di emesi.
In argomento è vero che la Suprema Corte (ordinanza n. 2482/2018 e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
8 essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". [ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e
21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c.,
e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la
9 condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Nel caso di specie, però, la dinamica del sinistro risulta provata dalle dichiarazioni rese dalla teste ritenute dal tribunale pienamente Tes_1 attendibili per precisione, coerenza e diretta conoscenza dei fatti.
In particolare, quest'ultima ha riferito di aver visto l'attrice scivolare sui gradini bagnati della scalinata, precisando che “tutta la scala era bagnata” e che “non vi era alcun cartello di recinzione che indicasse che le scale erano bagnate che dicesse di fare attenzione”, aggiungendo, infine, che “quel giorno non pioveva” (cfr. verbale di udienza del 24.6.2016).
Tali dichiarazioni risultano logicamente coerenti e non smentite da elementi di segno contrario;
né l'appellante ha dedotto circostanze che possano minarne l'attendibilità in ragione di particolari rapporti con l'attrice.
Non risulta, inoltre, affatto vero, come sostenuto dall'appellante, che la teste non avesse assistito direttamente all'evento, avendo dichiarato, invece, di avere visto personalmente la cadere a causa della scivolosità delle scale appena lavate. Per_1
Pertanto, il primo giudice ha condivisibilmente individuato nella IA la figura del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale detentrice materiale della scalinata, sulla quale incombeva l'obbligo di vigilare e mantenere la cosa in condizioni tali da non costituire fonte di pericolo per chi la percorreva.
L'appellante, come rilevato dal primo giudice, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il caso fortuito, né ha allegato elementi atti a far ritenere che la condotta della danneggiata sia stata causa esclusiva o concorrente del sinistro, in ragione della prevedibilità della situazione dei luoghi.
Innanzi tutto, non è chiara la contestazione che la formula alla fine di CP_2 pag. 11 dell'atto di appello, se cioè intenda negare in toto la custodia di detta scalinata per essere la stessa aperta al pubblico o, come pare, stante il riferimento al luogo di culto, la possibilità, per la sua generalizzata utilizzazione, di esercitare un'effettiva custodia.
In ogni caso, nessun elemento è stato offerto da cui possa trarsi che del governo e della sua manutenzione non se ne faccia carico essa Controparte_2 costituendo, del resto, l'accesso alla chiesa, mentre sotto l'altro profilo l'obiezione è
10 radicalmente da respingere, ove si consideri che oramai nessuno dubita della possibilità, persino per le strade comunali di intuitiva ben più rilevante estensione, che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., essendo la situazione equiparabile, per esemplificare, a quella dell'ente condominiale.
Riguardo all'accadimento specifico, seguendo le coordinate tracciate in precedenza, l'appellante sembra infatti richiamare la giurisprudenza in base alla quale anche il comportamento imprudente del danneggiato è in grado di interrompere in tutto o in parte il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio subito.
Sostiene, infatti, che “in mancanza di rilievi fotografici” e in presenza di pretesi deficit assertivi da parte dell'attrice, l'esistenza dell' “insidia”, “soltanto riferita dalla teste”, alla luce del dato che, per quanto dalla stessa dichiarato, l'intera scalinata fosse bagnata, condizione, quindi, visibile, dovevano indurre il giudice a ritenere “che … la condotta della danneggiata, tra l'altro ottantaduenne all'epoca dei fatti” era tale da “tipizzare un'ipotesi di caso fortuito”.
Innanzi tutto, è bene sgombrare il campo da un equivoco di fondo che pare contenuto nelle difese dell'appellante.
La pare obliterare il dato che, una volta che il soggetto leso Controparte_2 ha dato la dimostrazione della diretta derivazione del danno dalla cosa, a mente dell'invocato art. 1227, comma 1 c.c., se non possa desumersi, anche ex officio, trattandosi di eccezione in senso lato, dagli elementi istruttori acquisiti, che il comportamento del danneggiato ha inciso sul nesso causale, grava sul danneggiante
– ancor più, per quanto già esposto, versandosi in tema di danni da cose in custodia
– l'onere di dare la prova del prospettato concorso di colpa (cfr. Cass. nn.
7777/2014; 19993/2016), oltretutto quando addirittura si assuma che quella condotta abbia da sola provocato l'evento, non potendo detta dimostrazione che rientrare nell'ambito dell'esimente richiesta dall'art. 2051 c.c.
Deve, pertanto, in diverso avviso rispetto a quanto contestato dall'appellante, evidenziarsi, partendo dal dato secondo cui non vi sono elementi per dubitare della dichiarazione della testimone, che lo stato della scalinata, al momento in cui l'attrice si è recata in chiesa, era asciutto;
né, non essendo sopraggiunta nel frattempo la pioggia – la teste ha precisato che non era piovuto quel giorno, senza che la
IA abbia contraddetto tale dichiarazione – la avrebbe potuto Per_1
11 aspettarsi, uscendo dalla chiesa, o accorgersi immediatamente, che la scalinata era bagnata.
L'appellante, inoltre, non nega affatto la circostanza secondo la quale, avendo un bambino rimesso sulle scale, si fosse resa necessaria la loro pulizia, tantomeno che di ciò si occupasse ordinariamente, avendo contestato, come si è visto, in maniera generica e perplessa che queste fossero aperte al pubblico, dato ovvio, ma assolutamente irrilevante per esonerarla dal tenerle in condizioni da evitare che le persone che la percorrevano rischiassero di cadere;
né ha dedotto, prima che provato, una particolare conformazione tipologica della scalinata tale da impedirne la scivolosità anche se bagnate.
Anche la questione posta circa la “tempistica” raccontata dalla testimone – il lasso intercorso tra il momento in cui ha visto il bambino vomitare e quello dell'uscita dalla chiesa di circa mezz'ora, che avrebbero impedito di poter mettere in sicurezza l'area in questione – costituisce un non motivo, giacché sarebbe bastato apporre un cartello che avvertisse della pavimentazione bagnata.
Per completezza è opportuno precisare che l'età della danneggiata, dedotta 'tra le righe' quasi come 'naturale' fonte di disattenzione, di per sé sola, in assenza di circostanze che conducano a ravvisare, nell'occorso, specifici addebiti di colpa a suo carico, non può giovare alle tesi dell'appellante, deponendo semmai nel senso opposto, imponendosi le cautele dirette a scongiurare eventi come quello in esame, quali la semplice esposizione di un cartello di cui si è detto, a più forte ragione laddove i luoghi si presume siano frequentati anche da soggetti deboli, per questo maggiormente meritevoli di essere tutelati.
Pertanto, in difetto di prova liberatoria, la responsabilità della deve CP_2 ritenersi pienamente integrata.
Non rivolgendosi l'impugnazione a contestare il quantum della liquidazione, se non, come si è visto, riguardo all'insussistente vizio di ultrapetizione, la sentenza va integralmente confermata.
D) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico della , in Controparte_2 ragione della soccombenza e secondo il principio di causalità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e decisoria, tenuto conto della somma ancora oggetto di contestazione,
12 del grado difficoltà bassa delle questioni trattate e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di parte appellata, con attribuzione al suo difensore, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza dell'11 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
UG IL
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. UG IL Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1072/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 233/2019, del 18 gennaio
2019, notificata in data 31.1.2019
TRA
(C.F. , in persona del rapp.te Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Piccolo (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1
Giulio Palermo n. 103, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), in qualità di erede Controparte_1 C.F._2 di rappresentata e difesa dall'Avv.to Germaine Popolo (C.F. Persona_1
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Torre C.F._3
Annunziata al Corso Umberto I n. 182, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2012, sulla Persona_1
1 premessa di aver subito lesioni a seguito dell'infortunio occorsole in data 21 dicembre 2010 presso la parrocchia “SS. Trinità”, sita in Torre Annunziata alla Via
Gino Alfani n. 24, conveniva quest'ultima in giudizio, dinanzi al giudice di pace di
Torre Annunziata, al fine di sentirla condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura complessiva di euro 5.153,43.
A sostegno assumeva che:
- in data 21 dicembre 2010, alle ore 17.00 circa, si recava presso la parrocchia “SS.
Trinità” sita in Torre Annunziata alla Via Gino Alfano n. 24, il cui accesso è costituita da una scalinata di diversi gradini che portano al ballatoio e quindi all'ingresso della chiesa;
- nelle indicate circostanze, all'uscita dalla chiesa, scivolava sui gradini della chiesa che risultavano da poco detersi, privi di segnale di attenzione e/o pericolo, né alcuna transenna o altro strumento di delimitazione dell'area bagnata;
- per l'effetto, veniva trasportata presso il nosocomio di Boscotrecase ove le veniva diagnosticata “contusione con ematoma arcata sopraciliare destra, contusione spalla destra con frattura distacco del trochite omerale, contusione bacino, ginocchio e caviglia destra”, con una prognosi iniziale pari a 35 giorni;
- seguivano cure mediche, nonché sedute di laserterapia e magnetoterapia, all'esito delle quali residuavano postumi invalidanti.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Per_1 adiva il giudice di pace di Torre Annunziata chiedendo la condanna al risarcimento dei danni della , responsabile ex art. 2051 c.c. e, in via gradata, Controparte_2 ex art. 2043 c.c. nella misura complessiva di € 5.153,43, ovvero in quella misura anche maggiore, ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio di un c.t.u. medico legale.
A.b.) Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1301/13 dell'8.10.2013, dichiarava la propria incompetenza per materia e compensava le spese di lite.
A.c.) Con atto di citazione in riassunzione notificato alla IA SS. Trinità, il
30.12.2013, riassumeva il giudizio innanzi al tribunale di Torre Persona_1
Annunziata reiterando le difese di cui alla precedente citazione.
A.d.) Si costituiva la , in persona del parroco legale rapp.te Controparte_2
p.t., sia nel giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, sia in quello riassunto innanzi al tribunale di Torre Annunziata, eccependo, in quest'ultimo l'incompetenza
2 per valore del giudice adito e nel merito chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata.
A.e). Acquisita documentazione ed escussa la teste indicata dall'attrice, veniva espletata c.t.u. medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 10% oltre inabilità temporanea totale e parziale.
A.f). Il tribunale, con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 gennaio 2019, ex art. 281 sexies c.p.c., così statuiva:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_2
, in persona del , quale responsabile del sinistro
[...] Parte_2 di cui è causa, a pagare a a titolo di risarcimento del danno da Persona_1 lesioni patito nel sinistro de quo, la somma di euro 22.334,00,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo;
b) condanna la convenuta , in persona del Controparte_2 [...]
, quale responsabile del sinistro di cui è causa, a pagare a Parte_2 Per_1
la rifusione delle spese della CTU di euro 350,00 e quelle legali del presente
[...] giudizio che si liquidano in complessive € 4.974,00 di cui € 112,00 per spese, €
4.835,00 per compenso avvocato, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15 % spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
In via preliminare, il primo giudice affrontava la questione relativa al titolo di responsabilità applicabile, verificando se il caso dovesse essere ricondotto alla responsabilità generale per fatto illecito ex art. 2043 c.c., oppure a quella speciale da cosa in custodia prevista dall'art. 2051 c.c.
Richiamati i principi che governano tale ultima disposizione, ricordava che la responsabilità del custode presuppone un potere di controllo e vigilanza sulla cosa e che l'esonero da responsabilità è possibile solo in presenza del caso fortuito, anche derivante da fatto del terzo, purché imprevedibile e inevitabile. Diversamente, nel regime di cui all'art. 2043 c.c., nessuna presunzione di colpa grava sul proprietario,
e l'onere della prova risulta a carico del danneggiato.
Sulla base di tali principi, il primo giudice rilevava che la fattispecie concreta rientrasse pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., atteso che il danno 3 lamentato dall'attrice derivava direttamente dalla cosa in sé, ossia dalle scale della chiesa, risultate bagnate e prive di adeguati dispositivi atti a prevenire la caduta dei frequentatori.
Dall'istruttoria svolta, e in particolare dalle dichiarazioni della teste Tes_1
ritenute attendibili per la conoscenza diretta dei fatti e la coerenza delle
[...] circostanze riferite, era emerso che l'istante era caduta mentre scendeva le scale, bagnate per ripulirle dall'emesi di un bambino.
Dunque, il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità esclusiva della convenuta , ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale soggetto tenuto alla custodia CP_2
e alla vigilanza del bene, mancando la prova dell'esistenza di un caso fortuito o di una condotta colposa della danneggiata.
Quanto alla quantificazione del danno, sulla base della consulenza medico-legale, che accertava traumi alla spalla, al bacino, al ginocchio e alla caviglia, non essendo stato provato alcun danno patrimoniale, in quanto non richiesto, né risultando provata l'attività lavorativa, liquidava le lesioni a titolo di danno biologico, per un importo complessivo di euro 22.334,00, comprensivo di euro 150,00 per spese mediche.
La domanda di risarcimento del danno morale veniva invece respinta, in quanto, alla luce degli elementi acquisiti e della disciplina applicata, il primo giudice non riteneva configurabile il reato di lesioni colpose.
Infine, rigettava l'eccezione attorea relativa al valore della causa entro il limite di euro 5.000,00, osservando che la formula “o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” non costituiva una mera clausola di stile, ma incideva sul valore del giudizio e, conseguentemente, sul contributo unificato dovuto.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da Controparte_2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando l'ingiusta, carente e contraddittoria motivazione della sentenza, omissiva su punti decisivi della controversia e viziata da errori di fatto e di diritto. Sosteneva che il primo giudice aveva errato sia nella valutazione delle prove, sia nell'applicazione dei principi giuridici, emettendo una decisione affetta da ultrapetizione e pronunciata da un giudice incompetente per valore.
4 In particolare, contestava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione relativa al valore della causa, affermando che la clausola “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” comportava un aumento del valore della domanda e, conseguentemente, del contributo unificato.
L'appellante evidenziava che tale affermazione era erronea e non applicabile al caso concreto, poiché dagli atti introduttivi emergeva chiaramente la volontà di contenere la domanda entro il limite di € 5.000,00, come indicato sia nell'atto di citazione originario che in quello di riassunzione, nonché nella dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
Deduceva, pertanto, che il giudice di primo grado aveva travisato il contenuto della domanda, attribuendole un valore superiore e pronunciandosi oltre i limiti della domanda stessa, in violazione dell'art. 112 c.p.c., incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.
L'appellante contestava, inoltre, l'incompetenza per valore del tribunale, non esaminata dal primo giudice, rilevando che la domanda risarcitoria, non superando gli € 5.000,00, rientrava nella competenza del giudice di pace.
Nel merito, censurava anche l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., laddove aveva ritenuto sussistente la responsabilità della per danno da cosa in CP_2 custodia.
Osservava che la scalinata teatro dell'incidente è un bene aperto al pubblico, di uso generale e non soggetto a controllo continuo, assimilabile a una via pubblica, inoltre, l'incidente si era verificato in pieno giorno, in luogo conosciuto dall'attrice e in presenza di una situazione di pericolo visibile. Dunque, deduceva un difetto di prudenza nella condotta della danneggiata tale da integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della IA.
B.b.) Si costituiva , in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 resistendo all'impugnazione e concludendo “per la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto integrale dell'atto di appello e dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del grado di giudizio, con attribuzione”.
B.c.) La causa, accolta l'istanza di sospensiva, all'udienza del 7.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva rinviata all'odierna udienza ex
5 art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale e in riscontro all'eccezione dell'appellata CP_1
, restando sul piano generale dell'interpretazione dell'intero contenuto
[...] dell'atto, non può sostenersi che esso sia privo dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c. e tale da determinate, nel suo complesso, l'inammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante individuato i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa soluzione da dare alla controversia, sebbene, in particolare per quel che attiene al merito, per le precisazioni che seguiranno, le critiche formulate siano non sempre lineari, in parte deficitarie o che muovono da una errata interpretazione dei principi applicabili al caso di specie, ed in parte basate su presupposti che non danno esattamente conto della dichiarazione testimoniale raccolta.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa si colloca in limine, risultando oramai superata per effetto del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro, la corte, nella precedente composizione si era espressa in senso contrario alla manifesta infondatezza del gravame, concedendo il provvedimento ex art. 283 c.p.c.).
C.b.) L'appellante, in via pregiudiziale muove censure alla sentenza di primo grado sotto diversi profili, deducendo, in sintesi, la violazione dei limiti della domanda e il vizio di ultrapetizione, con argomentazioni che si confondono anche con la contestazione della mancata declaratoria di incompetenza per valore del giudice adito, doglianza che sarebbe addirittura logicamente antecedente ad ogni altra.
In particolare, la lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente CP_2 ritenuto la propria competenza, sostenendo che, essendo la domanda originaria di importo pari ad euro 5.143,00, la causa avrebbe dovuto essere trattata dal giudice di pace, e che, pertanto, la riassunzione dinanzi al tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice di pace sarebbe stata viziata.
Pur a voler prescindere dal rilievo che la causa innanzi al giudice gravato già origina da precedente declaratoria di incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale, rispetto alla quale l'attuale appellante non è insorta, tale doglianza è palesemente infondata.
6 L'attrice, fin dall'atto di citazione, tanto dinanzi al giudice di pace quanto, successivamente, nel giudizio riassunto dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, chiedeva la condanna della IA al pagamento della somma di € 5.143,00
“ovvero in quella misura, anche maggiore o minore, ritenuta di giustizia”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, ove la parte integri una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice di determinare il dovuto “in quella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile” (Cass. civ. sent. 6053/2013). La formula in questione “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche;
ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art.14 cpc, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (Cass. civ. sent.
n. 9432 dell'11 giugno 2012).
In tal senso anche recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. civ. 10984/2021)
Nella specie, risulta evidente che l'attrice, non disponendo delle competenze
7 tecniche necessarie per una quantificazione precisa del danno biologico, ha mantenuto aperto il valore della domanda, rinviando la determinazione dell'importo definitivo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta nel corso del giudizio.
Solo una volta acquisito il dato tecnico, l'attrice ha proceduto a precisare la propria domanda formulando, come rilevato anche da parte appellata, nelle conclusioni della comparsa conclusionale, una richiesta di condanna commisurata all'effettivo danno accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, neppure può trovare accoglimento la doglianza di ultrapetizione: la somma liquidata dal tribunale, di euro 22.334,00, rappresenta infatti il risultato della quantificazione del danno operata sulla base della consulenza medico-legale espletata in corso di causa.
La domanda introduttiva, formulata con clausola aperta, aveva espressamente rimesso al giudice la determinazione del quantum “in quella misura anche maggiore ritenuta di giustizia”, proprio in funzione degli accertamenti tecnici richiesti, sicché la condanna a una somma superiore non configura ultrapetizione, bensì esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo il principio di cui all'art. 112
c.p.c.
C.c.) Quanto al merito, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertando che il danno lamentato dall'attrice CP_2 era stato direttamente cagionato dalla cosa in custodia, la scalinata di accesso alla chiesa, che, al momento del fatto, si presentava bagnata e priva di idonei accorgimenti antisdrucciolo, a seguito delle operazioni di pulizia effettuate per rimuovere tracce di emesi.
In argomento è vero che la Suprema Corte (ordinanza n. 2482/2018 e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
8 essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". [ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e
21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c.,
e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la
9 condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Nel caso di specie, però, la dinamica del sinistro risulta provata dalle dichiarazioni rese dalla teste ritenute dal tribunale pienamente Tes_1 attendibili per precisione, coerenza e diretta conoscenza dei fatti.
In particolare, quest'ultima ha riferito di aver visto l'attrice scivolare sui gradini bagnati della scalinata, precisando che “tutta la scala era bagnata” e che “non vi era alcun cartello di recinzione che indicasse che le scale erano bagnate che dicesse di fare attenzione”, aggiungendo, infine, che “quel giorno non pioveva” (cfr. verbale di udienza del 24.6.2016).
Tali dichiarazioni risultano logicamente coerenti e non smentite da elementi di segno contrario;
né l'appellante ha dedotto circostanze che possano minarne l'attendibilità in ragione di particolari rapporti con l'attrice.
Non risulta, inoltre, affatto vero, come sostenuto dall'appellante, che la teste non avesse assistito direttamente all'evento, avendo dichiarato, invece, di avere visto personalmente la cadere a causa della scivolosità delle scale appena lavate. Per_1
Pertanto, il primo giudice ha condivisibilmente individuato nella IA la figura del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale detentrice materiale della scalinata, sulla quale incombeva l'obbligo di vigilare e mantenere la cosa in condizioni tali da non costituire fonte di pericolo per chi la percorreva.
L'appellante, come rilevato dal primo giudice, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il caso fortuito, né ha allegato elementi atti a far ritenere che la condotta della danneggiata sia stata causa esclusiva o concorrente del sinistro, in ragione della prevedibilità della situazione dei luoghi.
Innanzi tutto, non è chiara la contestazione che la formula alla fine di CP_2 pag. 11 dell'atto di appello, se cioè intenda negare in toto la custodia di detta scalinata per essere la stessa aperta al pubblico o, come pare, stante il riferimento al luogo di culto, la possibilità, per la sua generalizzata utilizzazione, di esercitare un'effettiva custodia.
In ogni caso, nessun elemento è stato offerto da cui possa trarsi che del governo e della sua manutenzione non se ne faccia carico essa Controparte_2 costituendo, del resto, l'accesso alla chiesa, mentre sotto l'altro profilo l'obiezione è
10 radicalmente da respingere, ove si consideri che oramai nessuno dubita della possibilità, persino per le strade comunali di intuitiva ben più rilevante estensione, che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., essendo la situazione equiparabile, per esemplificare, a quella dell'ente condominiale.
Riguardo all'accadimento specifico, seguendo le coordinate tracciate in precedenza, l'appellante sembra infatti richiamare la giurisprudenza in base alla quale anche il comportamento imprudente del danneggiato è in grado di interrompere in tutto o in parte il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio subito.
Sostiene, infatti, che “in mancanza di rilievi fotografici” e in presenza di pretesi deficit assertivi da parte dell'attrice, l'esistenza dell' “insidia”, “soltanto riferita dalla teste”, alla luce del dato che, per quanto dalla stessa dichiarato, l'intera scalinata fosse bagnata, condizione, quindi, visibile, dovevano indurre il giudice a ritenere “che … la condotta della danneggiata, tra l'altro ottantaduenne all'epoca dei fatti” era tale da “tipizzare un'ipotesi di caso fortuito”.
Innanzi tutto, è bene sgombrare il campo da un equivoco di fondo che pare contenuto nelle difese dell'appellante.
La pare obliterare il dato che, una volta che il soggetto leso Controparte_2 ha dato la dimostrazione della diretta derivazione del danno dalla cosa, a mente dell'invocato art. 1227, comma 1 c.c., se non possa desumersi, anche ex officio, trattandosi di eccezione in senso lato, dagli elementi istruttori acquisiti, che il comportamento del danneggiato ha inciso sul nesso causale, grava sul danneggiante
– ancor più, per quanto già esposto, versandosi in tema di danni da cose in custodia
– l'onere di dare la prova del prospettato concorso di colpa (cfr. Cass. nn.
7777/2014; 19993/2016), oltretutto quando addirittura si assuma che quella condotta abbia da sola provocato l'evento, non potendo detta dimostrazione che rientrare nell'ambito dell'esimente richiesta dall'art. 2051 c.c.
Deve, pertanto, in diverso avviso rispetto a quanto contestato dall'appellante, evidenziarsi, partendo dal dato secondo cui non vi sono elementi per dubitare della dichiarazione della testimone, che lo stato della scalinata, al momento in cui l'attrice si è recata in chiesa, era asciutto;
né, non essendo sopraggiunta nel frattempo la pioggia – la teste ha precisato che non era piovuto quel giorno, senza che la
IA abbia contraddetto tale dichiarazione – la avrebbe potuto Per_1
11 aspettarsi, uscendo dalla chiesa, o accorgersi immediatamente, che la scalinata era bagnata.
L'appellante, inoltre, non nega affatto la circostanza secondo la quale, avendo un bambino rimesso sulle scale, si fosse resa necessaria la loro pulizia, tantomeno che di ciò si occupasse ordinariamente, avendo contestato, come si è visto, in maniera generica e perplessa che queste fossero aperte al pubblico, dato ovvio, ma assolutamente irrilevante per esonerarla dal tenerle in condizioni da evitare che le persone che la percorrevano rischiassero di cadere;
né ha dedotto, prima che provato, una particolare conformazione tipologica della scalinata tale da impedirne la scivolosità anche se bagnate.
Anche la questione posta circa la “tempistica” raccontata dalla testimone – il lasso intercorso tra il momento in cui ha visto il bambino vomitare e quello dell'uscita dalla chiesa di circa mezz'ora, che avrebbero impedito di poter mettere in sicurezza l'area in questione – costituisce un non motivo, giacché sarebbe bastato apporre un cartello che avvertisse della pavimentazione bagnata.
Per completezza è opportuno precisare che l'età della danneggiata, dedotta 'tra le righe' quasi come 'naturale' fonte di disattenzione, di per sé sola, in assenza di circostanze che conducano a ravvisare, nell'occorso, specifici addebiti di colpa a suo carico, non può giovare alle tesi dell'appellante, deponendo semmai nel senso opposto, imponendosi le cautele dirette a scongiurare eventi come quello in esame, quali la semplice esposizione di un cartello di cui si è detto, a più forte ragione laddove i luoghi si presume siano frequentati anche da soggetti deboli, per questo maggiormente meritevoli di essere tutelati.
Pertanto, in difetto di prova liberatoria, la responsabilità della deve CP_2 ritenersi pienamente integrata.
Non rivolgendosi l'impugnazione a contestare il quantum della liquidazione, se non, come si è visto, riguardo all'insussistente vizio di ultrapetizione, la sentenza va integralmente confermata.
D) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico della , in Controparte_2 ragione della soccombenza e secondo il principio di causalità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e decisoria, tenuto conto della somma ancora oggetto di contestazione,
12 del grado difficoltà bassa delle questioni trattate e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di parte appellata, con attribuzione al suo difensore, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza dell'11 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
UG IL
13