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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14067/2023 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 14 aprile 2025 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Ramacca C.F._1
(CT), Via Dei Girasoli n.1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Motta, rappresentato e difeso giusta procura versata in atti;
appellante;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Stellata n.13, presso lo studio dell'avv. Antonino La Piana,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliata in Catania, via Verona n. 33, presso lo studio dell'avv. Angelo Maria Suriano, che la pagina 1 di 16 rappresenta e e difende giusta procura in atti
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1396/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2020 conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania la compagnia (già e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
al fine di sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultima per il sinistro occorso in Catania in data
14.02.2019 e condannare in solido le parti convenute, al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di € 9.914,48 (euro novemilanovecentoquattordici/48) a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e materiali patiti, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Assumeva l'attore che in data 14.02.2019, alle ore 20,30 circa, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda Sh 300 tg. EL43288 in transito sulla Via Sabato Martelli Castaldi, in Catania, veniva investito dal veicolo Lancia tg. DP 758 TG di proprietà di ma condotto nell'occasione CP_2
da , che “percorrendo la stessa via Sabato Martelli Castaldi, nella stessa direzione di Persona_1
marcia dell'attore, ma nella corsia di sorpasso, invadeva improvvisamente la corsia di marcia
percorsa dallo stesso, svoltando a sinistra”.
A seguito della collisione rovinava a terra, riportava lesioni per le cui cure Parte_1
veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, ove venivano prestate le cure del caso e dimesso con una diagnosi di “trauma scheletro costale sinistro colonna lombosacrale piede
destro”, con prognosi di gg 7 s.c.
Riferiva che a seguito dell'impatto il motociclo di proprietà dell'attore riportava danni materiali per il ristoro dei quali veniva chiesta la complessiva somma di Euro 1.913,17 oltre fermo tecnico, pagina 2 di 16 svalutazione commerciale.
Si costituivano in giudizio la compagnia (già in persona del Controparte_1 CP_4
legale rappresentante pro-tempore e contestando la pretesa attorea, sia sull'an che sul CP_2
quantum, e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto, nonché, in subordine, la riduzione del quantum.
Espletata l'attività istruttoria con l'escussione del teste ammesso ed esperita la CTU medico -legale e tecnica, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 1396/2023 del 17.05.2023, pubblicata in pari data il Giudice di Pace di Catania,
rigettava la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinsitro così come descritta in citazione e non configurando alcuna responsabilità in capo al conducente del veicolo Lancia y tg
DP758TG, ritenendo non sufficienti gli altri elementi probatori acquisiti. Condannava l'attore alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 15.12.2023 Parte_1
proponeva gravame avverso la citata sentenza n. 1396/2023, deducendone l'erroneità in ordine alla dinamica del sinistro accertata nel corso del giudizio di primo grado, per omessa valutazione delle risultanze delle CTU espletate, chiedendo nel merito la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda attorea e per l'effetto la condanna delle parti convenute al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del difensore antistatario.
Si costituivano la compagnia e contestando le deduzioni Controparte_5 CP_2
di controparte, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza dell'11.11.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e all'udienza del 14.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 16 L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente.
L'appellante eccepisce legittimamente l'arbitrarietà e l'erroneità nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo della prova testimoniale, in quanto il Giudice di Pace nella stesura della mtivazione non ne ha tenuto conto, nonostante la testimonianza resa dall'unico teste escusso risultasse idonea a provare il narrato attoreo.
In particolare, con la sua deposizione il teste dichiarava di avere assistito al sinitro perché presente sui luoghi, precisando che “…il sig. percorreva la Via S.M. Castaldi nella corsia di sinistra, Pt_1
direzione Viale M. Rapisardi” confermando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore e precisando che “… il motociclo è stato attinto sul lato anteriore destro e poi cadeva sul lato
sinistro.Preciso che il lato destro risultava particolarmente danneggiato”.
Eccepiva, altresì, che il Giudice di Pace nella stesura della motivazione aveva omesso la valutazione delle conclusioni cui erano pervenuti i CCTTUU nominati, nelle quali veniva riconosciuta sia la compatibilità dei punti d'urto dei due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, sia la compatibilità
delle lesioni, sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
Impugnava, in particolare, la parte della sentenza ove il Giudice di Pace statuiva che “…esclusa
siffatta svolta poiché, come detto dal CTU, tale svolta poteva effettuarsi insistendo sul luogo del
sinsitro uno spartitraffico di natura cementizia, è evidente che l'attore non procedeva sulla corsia di
destra…” - “…ne consegue che non appare provata alcuna responsabilità del conducente
dell'autovettura Lancia tg. DP 758 TG”.
In tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle pagina 4 di 16 prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. ordinanza n. 9786 del 25
marzo 2022).
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c.). Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma,
cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Secondo gli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 4851/2015), si riconosce il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Ciò avviene quando vi è un contrasto tra il contenuto informativo di un atto processuale e l'informazione grezza posta a base del ragionamento dal giudice. Anche il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando non si motiva su di una prova che
è stata acquisita (c.d. “mancata valutazione della prova”). I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, e ricorrono solo in presenza di argomentazioni.
Fatte queste premesse, il Giudice di Pace è pervenuto alla conclusione, non condivisa da questo pagina 5 di 16 Giudice, che sulla base degli elementi di prova in atti, non fosse provata la dinamica del sinistro così
come descritta in citazione e ha ritenuto non fondata la domanda.
L'art. 116 c.p.c., si occupa di regolare l'attività di valutazione delle prove da parte del giudice. La
regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice renderà conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Ebbene, nella specie il teste , escusso all'udienza del 13.10.2021 dichiarava “…ho Testimone_1
assistito al sinistro in quanto percorrevo a piedi la via S.M. Castaldi poiché stavo rientrando a casa”
precisando che l'attore viaggiava a bordo del proprio motociclo su Via Castaldi, direzione Viale Maria
Rapisardi, nella corsia di sinistra quando veniva investito dall'autovettura di proprietà dell'odierna convenuta, la quale svoltava improvvisamente a sinistra collidendo con il motociclo condotto dall'attore che rovinava a terra (cfr. verbale udienza 13.10.2021)
Tale dinamica veniva confermata nella relazione tecnica del CTU, nella quale il perito nominato concludeva “può affermarsi che esiste compatibilità altimetrica, morfologica, energetica e di forze
d'urto agenti tra i danni evidenziati dai due veicoli, nonché coerenza con la dinamica esposta da parte
attrice”, conseguentemente quantificava l'entità dei danni patrimoniali ritenendo congrua la somma di
€ 1392,15 oltre all'importo di € 120,00 per fermo tecnico iva inclusa, per un totale complessivo di €
1512,15.
Pertanto, questo Decidente, sulla base delle superiori considerazioni, ritiene di non potere condividere il decisum del Giudice di Pace e di dovere riformare totalmente la sentenza appellata con riferimento ai motivi di gravame, dovendosi considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze pagina 6 di 16 istruttorie.
Peraltro la disposta ctu tecnica – sulla scorta della documentazione versata in atti – ha accertato la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica del sinistro, ovvero che la piena responsabilità dell'occorso sia da attribuire al conducente la vettura Lancia Y tg. DP che percorrendo la
Via S.M. Castaldi nella medesima direzione del motociclo Honda SH 300 Tg. EL 43288 “che
svoltando repentinamente a sinistra collideva col motoveicolo attore” , in violazione delle norme del
CdS, e “che i danni riportati dal motociclo attoreo, riconducono originariamente ad un urto da
collisione provocato da un veicolo in moto con altro elemento di natura elastica di colore nero
(verosimilmente uno pnematico)…il danno complessivo del motociclo è riconducibile peer tipologia,
natura e forma ad un urto in cui il vettore impulso d'urto agente si palesa parallelo rispetto all'asse
trasversale del veicolo, con piano di scambio di forze pressocchè parallelo a tale asse”così come indicato a pag. 7 della relazione del CTU.
La dinamica del sinistro, peraltro, risulta confermata anche alla luce degli altri elementi probatori versati in atti e, in particolare, dalle risultanze della CTU medico-legale espletata. Il nominato CTU
confermava, difatti, la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e l'evento trauamtico riconducibile alla dinamica del sinistro esposta in citazione, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
In particolare affermava che “……le alterazioni anatomico-funzionale sopra rilevate sono di natura
traumatica e possono essere messe in relazione all'incidente occorso in data 14.02.2019..”,
concludendo per il riconoscimento a favore dell'appellante di un periodo di inabilità temporanea al
50% di giorni 7 e un ulteriore periodo di giorni 15 al 25% , nonché un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura dell'1%.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le pagina 7 di 16 fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la pagina 8 di 16 fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da seguendo la tripartizione sopra richiamata: Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5
pagina 9 di 16 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni. Infine,
con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. n.
12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio
2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel caso di specie, con riguardo a Parte_1
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 193,34
(55.24*7*50%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 207,15
(55.24*15*25%);
per complessivi € 400,49.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso pagina 10 di 16 concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, con riferimento a
[...]
il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 947,30 [€ 947.30 (valore punto Parte_1
base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 1,0 (coefficiente moltiplicatore rilevato pagina 11 di 16 dalla legge in relazione al grado di invalidità).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 86% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 814,68 (= € 947,30 x1 x 86%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè, la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente. pagina 12 di 16 Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di non svolgendo Pt_1 Parte_1
all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue dal CTU ammontano ad € 800,00.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute Parte_1
e in solido) la complessiva somma pari ad € 2.015,17 (€ CP_2 Controparte_5
814,68 + € 400,49+ € 800,00).
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagina 13 di 16 pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari, pagina 14 di 16 appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423). Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più
significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare –
calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che,
a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso,
con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (14.02.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (08.07.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. pagina 15 di 16 Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste in solido a carico delle parti appellate e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, da contro Parte_1
e disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_5 CP_2
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 1396/2023 e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata condanna in solido fra loro gli appellati, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 1.512,15 nonché della somma € 2015,17 per un totale Parte_1
complessivo di € 3.527,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- condanna le parti appellate al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio liquidate nella somma di € 633,00 e, per il secondo grado di giudizio, nella somma pari ad € 852,00 per compensi, € 174,00 per spese vive,
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa, somme tutte distratte a favore del procuratore antistatario Avv. Motta Vincenzo
Antonio.
Così deciso in Catania addì 08 luglio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino) pagina 16 di 16
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14067/2023 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 14 aprile 2025 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Ramacca C.F._1
(CT), Via Dei Girasoli n.1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Motta, rappresentato e difeso giusta procura versata in atti;
appellante;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Stellata n.13, presso lo studio dell'avv. Antonino La Piana,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliata in Catania, via Verona n. 33, presso lo studio dell'avv. Angelo Maria Suriano, che la pagina 1 di 16 rappresenta e e difende giusta procura in atti
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1396/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2020 conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania la compagnia (già e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
al fine di sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultima per il sinistro occorso in Catania in data
14.02.2019 e condannare in solido le parti convenute, al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di € 9.914,48 (euro novemilanovecentoquattordici/48) a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e materiali patiti, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Assumeva l'attore che in data 14.02.2019, alle ore 20,30 circa, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda Sh 300 tg. EL43288 in transito sulla Via Sabato Martelli Castaldi, in Catania, veniva investito dal veicolo Lancia tg. DP 758 TG di proprietà di ma condotto nell'occasione CP_2
da , che “percorrendo la stessa via Sabato Martelli Castaldi, nella stessa direzione di Persona_1
marcia dell'attore, ma nella corsia di sorpasso, invadeva improvvisamente la corsia di marcia
percorsa dallo stesso, svoltando a sinistra”.
A seguito della collisione rovinava a terra, riportava lesioni per le cui cure Parte_1
veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, ove venivano prestate le cure del caso e dimesso con una diagnosi di “trauma scheletro costale sinistro colonna lombosacrale piede
destro”, con prognosi di gg 7 s.c.
Riferiva che a seguito dell'impatto il motociclo di proprietà dell'attore riportava danni materiali per il ristoro dei quali veniva chiesta la complessiva somma di Euro 1.913,17 oltre fermo tecnico, pagina 2 di 16 svalutazione commerciale.
Si costituivano in giudizio la compagnia (già in persona del Controparte_1 CP_4
legale rappresentante pro-tempore e contestando la pretesa attorea, sia sull'an che sul CP_2
quantum, e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto, nonché, in subordine, la riduzione del quantum.
Espletata l'attività istruttoria con l'escussione del teste ammesso ed esperita la CTU medico -legale e tecnica, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 1396/2023 del 17.05.2023, pubblicata in pari data il Giudice di Pace di Catania,
rigettava la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinsitro così come descritta in citazione e non configurando alcuna responsabilità in capo al conducente del veicolo Lancia y tg
DP758TG, ritenendo non sufficienti gli altri elementi probatori acquisiti. Condannava l'attore alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 15.12.2023 Parte_1
proponeva gravame avverso la citata sentenza n. 1396/2023, deducendone l'erroneità in ordine alla dinamica del sinistro accertata nel corso del giudizio di primo grado, per omessa valutazione delle risultanze delle CTU espletate, chiedendo nel merito la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda attorea e per l'effetto la condanna delle parti convenute al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del difensore antistatario.
Si costituivano la compagnia e contestando le deduzioni Controparte_5 CP_2
di controparte, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza dell'11.11.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e all'udienza del 14.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 16 L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente.
L'appellante eccepisce legittimamente l'arbitrarietà e l'erroneità nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo della prova testimoniale, in quanto il Giudice di Pace nella stesura della mtivazione non ne ha tenuto conto, nonostante la testimonianza resa dall'unico teste escusso risultasse idonea a provare il narrato attoreo.
In particolare, con la sua deposizione il teste dichiarava di avere assistito al sinitro perché presente sui luoghi, precisando che “…il sig. percorreva la Via S.M. Castaldi nella corsia di sinistra, Pt_1
direzione Viale M. Rapisardi” confermando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore e precisando che “… il motociclo è stato attinto sul lato anteriore destro e poi cadeva sul lato
sinistro.Preciso che il lato destro risultava particolarmente danneggiato”.
Eccepiva, altresì, che il Giudice di Pace nella stesura della motivazione aveva omesso la valutazione delle conclusioni cui erano pervenuti i CCTTUU nominati, nelle quali veniva riconosciuta sia la compatibilità dei punti d'urto dei due veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, sia la compatibilità
delle lesioni, sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
Impugnava, in particolare, la parte della sentenza ove il Giudice di Pace statuiva che “…esclusa
siffatta svolta poiché, come detto dal CTU, tale svolta poteva effettuarsi insistendo sul luogo del
sinsitro uno spartitraffico di natura cementizia, è evidente che l'attore non procedeva sulla corsia di
destra…” - “…ne consegue che non appare provata alcuna responsabilità del conducente
dell'autovettura Lancia tg. DP 758 TG”.
In tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle pagina 4 di 16 prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. ordinanza n. 9786 del 25
marzo 2022).
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c.). Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma,
cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Secondo gli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 4851/2015), si riconosce il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Ciò avviene quando vi è un contrasto tra il contenuto informativo di un atto processuale e l'informazione grezza posta a base del ragionamento dal giudice. Anche il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando non si motiva su di una prova che
è stata acquisita (c.d. “mancata valutazione della prova”). I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, e ricorrono solo in presenza di argomentazioni.
Fatte queste premesse, il Giudice di Pace è pervenuto alla conclusione, non condivisa da questo pagina 5 di 16 Giudice, che sulla base degli elementi di prova in atti, non fosse provata la dinamica del sinistro così
come descritta in citazione e ha ritenuto non fondata la domanda.
L'art. 116 c.p.c., si occupa di regolare l'attività di valutazione delle prove da parte del giudice. La
regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice renderà conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Ebbene, nella specie il teste , escusso all'udienza del 13.10.2021 dichiarava “…ho Testimone_1
assistito al sinistro in quanto percorrevo a piedi la via S.M. Castaldi poiché stavo rientrando a casa”
precisando che l'attore viaggiava a bordo del proprio motociclo su Via Castaldi, direzione Viale Maria
Rapisardi, nella corsia di sinistra quando veniva investito dall'autovettura di proprietà dell'odierna convenuta, la quale svoltava improvvisamente a sinistra collidendo con il motociclo condotto dall'attore che rovinava a terra (cfr. verbale udienza 13.10.2021)
Tale dinamica veniva confermata nella relazione tecnica del CTU, nella quale il perito nominato concludeva “può affermarsi che esiste compatibilità altimetrica, morfologica, energetica e di forze
d'urto agenti tra i danni evidenziati dai due veicoli, nonché coerenza con la dinamica esposta da parte
attrice”, conseguentemente quantificava l'entità dei danni patrimoniali ritenendo congrua la somma di
€ 1392,15 oltre all'importo di € 120,00 per fermo tecnico iva inclusa, per un totale complessivo di €
1512,15.
Pertanto, questo Decidente, sulla base delle superiori considerazioni, ritiene di non potere condividere il decisum del Giudice di Pace e di dovere riformare totalmente la sentenza appellata con riferimento ai motivi di gravame, dovendosi considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze pagina 6 di 16 istruttorie.
Peraltro la disposta ctu tecnica – sulla scorta della documentazione versata in atti – ha accertato la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica del sinistro, ovvero che la piena responsabilità dell'occorso sia da attribuire al conducente la vettura Lancia Y tg. DP che percorrendo la
Via S.M. Castaldi nella medesima direzione del motociclo Honda SH 300 Tg. EL 43288 “che
svoltando repentinamente a sinistra collideva col motoveicolo attore” , in violazione delle norme del
CdS, e “che i danni riportati dal motociclo attoreo, riconducono originariamente ad un urto da
collisione provocato da un veicolo in moto con altro elemento di natura elastica di colore nero
(verosimilmente uno pnematico)…il danno complessivo del motociclo è riconducibile peer tipologia,
natura e forma ad un urto in cui il vettore impulso d'urto agente si palesa parallelo rispetto all'asse
trasversale del veicolo, con piano di scambio di forze pressocchè parallelo a tale asse”così come indicato a pag. 7 della relazione del CTU.
La dinamica del sinistro, peraltro, risulta confermata anche alla luce degli altri elementi probatori versati in atti e, in particolare, dalle risultanze della CTU medico-legale espletata. Il nominato CTU
confermava, difatti, la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e l'evento trauamtico riconducibile alla dinamica del sinistro esposta in citazione, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità.
In particolare affermava che “……le alterazioni anatomico-funzionale sopra rilevate sono di natura
traumatica e possono essere messe in relazione all'incidente occorso in data 14.02.2019..”,
concludendo per il riconoscimento a favore dell'appellante di un periodo di inabilità temporanea al
50% di giorni 7 e un ulteriore periodo di giorni 15 al 25% , nonché un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura dell'1%.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le pagina 7 di 16 fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la pagina 8 di 16 fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da seguendo la tripartizione sopra richiamata: Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5
pagina 9 di 16 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni. Infine,
con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. n.
12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio
2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel caso di specie, con riguardo a Parte_1
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 193,34
(55.24*7*50%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 207,15
(55.24*15*25%);
per complessivi € 400,49.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso pagina 10 di 16 concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, con riferimento a
[...]
il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 947,30 [€ 947.30 (valore punto Parte_1
base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 1,0 (coefficiente moltiplicatore rilevato pagina 11 di 16 dalla legge in relazione al grado di invalidità).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 86% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 814,68 (= € 947,30 x1 x 86%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè, la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente. pagina 12 di 16 Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di non svolgendo Pt_1 Parte_1
all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue dal CTU ammontano ad € 800,00.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute Parte_1
e in solido) la complessiva somma pari ad € 2.015,17 (€ CP_2 Controparte_5
814,68 + € 400,49+ € 800,00).
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagina 13 di 16 pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari, pagina 14 di 16 appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423). Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più
significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare –
calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che,
a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso,
con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (14.02.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (08.07.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. pagina 15 di 16 Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste in solido a carico delle parti appellate e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, da contro Parte_1
e disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_5 CP_2
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 1396/2023 e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata condanna in solido fra loro gli appellati, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 1.512,15 nonché della somma € 2015,17 per un totale Parte_1
complessivo di € 3.527,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- condanna le parti appellate al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio liquidate nella somma di € 633,00 e, per il secondo grado di giudizio, nella somma pari ad € 852,00 per compensi, € 174,00 per spese vive,
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa, somme tutte distratte a favore del procuratore antistatario Avv. Motta Vincenzo
Antonio.
Così deciso in Catania addì 08 luglio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino) pagina 16 di 16