Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1233/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 11/06/2019 al numero 1233 /2019 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1369/2019 emessa dal
Tribunale di Firenze il 6.5.2019 pendente fra
( ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MENGHINI STEFANO ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
RADDI STEFANO ( ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, riformare la sentenza n. 1369 del 6 maggio 2019 del Tribunale di Firenze
e per l'effetto: NEL MERITO: - quantificare in € 28.424,42= o, quantomeno, in €
24.097,47=, il credito residuo spettante all'appellante una volta decurtate le sole
1
- accertare il diritto della banca creditrice a procedere esecutivamente in ragione della sussistenza di poste di credito a suo favore;
e conseguentemente rigettare l'opposizione svolta dal Sig. - Controparte_2 riformare, in quanto viziata da ultrapetizione, la statuizione con la quale il
Tribunale di Firenze ha condannato la alla restituzione delle somme CP_3 percepite all'esito della esecuzione immobiliare al netto del solo importo di €
7.812,11=, eliminando questa parte della pronuncia e nulla disponendo sul punto in difetto di qualsivoglia domanda svolta dall'appellato con l'atto introduttivo del giudizio e financo in sede di precisazione delle conclusioni;
- riformare la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'odierna appellante le spese del giudizio di primo grado, ponendole in tutto o in parte a carico del Sig. – risultato CP_2 senz'altro soccombente nel giudizio – o al più disponendone la compensazione. In subordine, e per l'eventualità in cui venga ritenuta la soccombenza dell'appellante, determinare l'entità delle spese a suo carico in stretta aderenza al decisum. Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio “
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accertata
l'infondatezza di tutti i motivi d'appello, per essere gli stessi illegittimi, pretestuosi
e privi di un qualsiasi supporto giuridico rilevante ai fini della valutazione della fattispecie, voler respingere l'impugnazione promossa dalla società Parte_1 avverso la sentenza n. 1369/2019 del Tribunale di Firenze, confermando in ogni
[...] parte la stessa e le sue motivazioni. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso l'esecuzione immobiliare Controparte_2 promossa nei suoi confronti da quale procuratore di Parte_2 [...]
sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data CP_4
23.1.2003, per il quale residuava un credito della banca pari a € 40.944,00, procedura nella quale la stessa era intervenuta per l'importo di Parte_2
€ 19.815,91 di cui allo scoperto del c/c 5427 al 26.3.12, oltre interessi al 13,70% dal 31.3.12. A fondamento dell'opposizione, il allegava il superamento del CP_2 tasso soglia stabilito dalla legge antiusura, con la conseguenza che nulla poteva
2 pretendere la banca, nei confronti della quale egli anzi avanzava domanda di restituzione della somma di € 63.066,30 che asseriva fosse stata percepita dalla banca per interessi e costi illegittimamente addebitati, somma da compensare sia con quanto azionato da quale residuo del mutuo fondiario sia Parte_2 con quanto da essa preteso in sede di intervento;
eccepiva, altresì,
l'impignorabilità dei beni oggetto di fondo patrimoniale rispetto all'atto di intervento. si costituiva contestando l'opponibilità del fondo patrimoniale Parte_2 rispetto al contratto di mutuo e di conto corrente, stipulati precedentemente alla costituzione del fondo medesimo, rispetto al quale, peraltro, la stessa banca aveva agito in revocatoria in separato giudizio;
quanto all'applicazione di interessi non dovuti, eccepiva la prescrizione di ogni diritto dell'attore per il periodo precedente al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo o, in subordine, dal deposito del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., oltre che la decadenza dell'attore dal diritto di svolgere le domande proposte, anche sotto il profilo della mancata contestazione ed impugnazione degli estratti conto periodici, ai sensi dell'art. 1832
c.c., degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 385/93 e delle norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Previa CTU, il Tribunale di Firenze, con sentenza resa in data 6.5.2019, condannava a restituire al le somme incassate per Parte_2 CP_2 effetto della procedura esecutiva, che non era stata sospesa nonostante l'opposizione, compensando le stesse per la sola somma di € 7.812,11 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, ponendo altresì a carico della banca le spese di lite, di CTP e di CTU.
Argomentava che: la banca non aveva adempiuto all'onere posto a suo carico di indicare quali versamenti del operati nel conto corrente, assistito da CP_2 apertura di credito, avessero funzione solutoria anziché ripristinatoria, dovendo quindi essere respinta l'eccezione di prescrizione da essa sollevata;
il CTU aveva accertato che, una volta epurato il conto corrente dalle clausole illegittime, il credito di era da quantificare in soli € 7.812,11; era infondata Parte_2
l'eccezione di decadenza pure sollevata da in quanto la Parte_2 mancata contestazione dell'estratto conto non è idonea a sanare gli effetti di clausole nulle.
2. Il giudizio di secondo grado
3 2.1 cessionaria dei crediti di cui si controverte, ha Parte_1 appellato la sentenza e ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 2967 c.c. sull'onere della prova in relazione all'eccezione di prescrizione.
Secondo la parte appellante, aveva assolto l'onere Parte_2 probatorio a proprio carico, spettando alla controparte di comprovare che i versamenti effettuati avevano natura ripristinatoria, per cui l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere accolta e il credito della parte appellante, secondo i ricalcoli effettuati dal CTU, avrebbe dovuto essere quantificato nel maggior importo di € 12.319.06;
II) Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su un capo della domanda e vizio di ultrapetizione
Lamenta la parte appellante come il primo giudice, da un lato, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal di impignorabilità CP_2 del bene sottoposto a esecuzione, essendo lo stesso conferito in fondo patrimoniale: eccezione che avrebbe dovuto essere necessariamente respinta, con conseguente ricaduta nel riparto delle spese di lite;
inoltre, il primo giudice, nel condannare alla restituzione delle Parte_2 somme ricavate dall'esecuzione, aveva accolto una domanda che il CP_2 non aveva avanzato, avendo egli chiesto la condanna di Parte_2 alla somma corrispondente al proprio asserito maggior credito, operata la compensazione con i crediti della banca, quando invece, all'esito di detta compensazione, quest'ultima era comunque risultata creditrice, avendo quindi diritto a procedere all'esecuzione forzata in forza del suo minor credito.
III) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione.
Sostiene la parte appellante che il si era limitato ad eccepire che la CP_2 commissione di massimo scoperto applicata dalla banca doveva essere inclusa nel calcolo del tasso complessivo praticato ai fini del successivo confronto con il tasso usurario, ma non aveva mai contestato la debenza del relativo importo o l'assenza di una sua pattuizione scritta, che dovevano pertanto essere ritenuti sussistere anche in applicazione dell'articolo 115 c.p.c.; era quindi errata l'affermazione del CTU, fatta propria dal tribunale, secondo cui l'importo relativo alla CMS doveva essere restituita al con CP_2 conseguente necessità di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui
4 aveva incluso l'importo di € 16.105,39 nella somma che la banca era tenuta a restituire all'attore; escludendo detto importo dalle somme dovute in restituzione al il residuo credito della banca sarebbe risultato di € CP_2
28.424,42 o quantomeno (se respinta l'eccezione di prescrizione) di €
24.097,47;
IV) Errata statuizione sulle spese e, comunque, errata quantificazione delle stesse.
Secondo la parte appellante, il primo giudice non avrebbe considerato, ai fini della eventuale compensazione delle spese, che il si era dichiarato CP_2 creditore nei confronti di e invece ne era risultato debitore, Parte_2 se pure per un importo inferiore a quello azionato in via esecutiva, e che, inoltre, il avrebbe dovuto essere dichiarato soccombente rispetto alla CP_2 questione del fondo patrimoniale;
in ogni caso, la quantificazione delle spese era stata ingiustamente effettuata sulla base della somma di cui il si CP_2 era dichiarato creditore nei confronti della banca, senza tener conto della dovuta compensazione con il suo debito nei confronti della medesima, e, in ogni caso, senza considerare il principio per cui le spese vanno quantificate in base al decisum.
2.2 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 perché infondata, e deducendo in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) Il primo giudice aveva correttamente applicato il principio espresso dalla
Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 27705/2018 secondo cui, a fronte della comprovata esistenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, spetta al giudice verificare quali rimesse, sulla base degli estratti del conto corrente, abbia natura ripristinatoria o solutoria, e questo il giudice aveva fatto tramite la CTU, accertando che tutte le rimesse erano ripristinatorie e quindi non soggette a prescrizione.
II) La domanda relativa all'impignorabilità del bene perché conferito in fondo patrimoniale non era stata riproposta dal in sede di precisazione delle CP_2 conclusioni e nella comparsa conclusionale, venendo di fatto abbandonata;
né vi sarebbe stato alcun vizio di ultrapetizione rispetto alla domanda del CP_2 poiché l'esecuzione non era stata sospesa per cui aveva Parte_2 conseguito somme non dovute, non potendosi sottrarre alla loro restituzione.
III) Poiché l'art. 117 TUB dispone che sia gli interessi che gli altri elementi di costo debbano essere pattuiti per iscritto a pena di nullità, la non debenza della
5 CMS avrebbe potuto essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio; peraltro, il aveva espressamente chiesto di accertare la somma percepita dalla banca CP_2 per “interessi e costi illegittimamente percepiti”.
IV) Le spese non andavano compensate, anche per il comportamento processuale della banca, che aveva sempre rifiutato la possibilità di una soluzione transattiva, configurandosi lo stesso appello come lite temeraria.
2.3 La Corte, previa CTU contabile, all'udienza del 15.10.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello merita di essere accolto nei termini che seguono.
3.1 Il primo motivo è fondato.
Lamenta la parte appellante come il primo giudice abbia respinto l'eccezione di prescrizione della banca sull'erroneo presupposto che sarebbe spettato alla medesima l'onere di comprovare la natura ripristinatoria dei versamenti operati dal correntista.
Invero, come del resto riconosce la stessa parte appellata, la giurisprudenza di legittimità, anche se solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, si è attestata sul principio, secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.”
(Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019; conf., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 21225 del 05/07/2022).
L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte appellante, quindi, avrebbe dovuto essere accolta.
In proposito, si rileva che la CTU contabile svolta in primo grado, nel quantificare l'effettivo credito di una volta epurati i tre conti correnti Parte_2 intestati al dalle somme illegittimamente percepite dalla banca per effetto CP_2 di clausole illegittime, aveva proposto due ipotesi alternative, a seconda che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca fosse stata accolta o meno.
6 Avendo il tribunale (erroneamente) respinto la predetta eccezione, è risultato un credito residuo della banca pari a € 7.812,11, calcolato sottraendo dal credito azionato in via esecutiva dalla per l'importo complessivo di € Parte_2
59.895,23, quello delle somme indebitamente addebitate dalla banca, pari a €
52.083,12, di cui € 32.974,46 relative al conto corrente n. 5427/20 (l'unico rispetto al quale avrebbe potuto operare l'eccepita prescrizione). Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione della prescrizione, il CTU aveva invece calcolato le somme indebitamente percepite dalla rispetto al predetto conto corrente n. CP_3
4527/20 nel minor importo di € 28.862,07.
Ora, nel quantificare l'incidenza dell'eccezione di prescrizione il CTU aveva considerato che, essendo il rapporto di conto corrente assistito da affidamento
(come da documentazione in atti), occorreva distinguere le rimesse meramente ripristinatorie (cioè effettuate nei limiti dell'affidamento e quindi destinate a ristabilire la provvista di cui il correntista può ancora continuare a beneficiare) da quelle solutorie (cioè destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento e quindi da considerare alla stregua di pagamenti), calcolando correttamente come prescritte le sole rimesse solutorie. Il medesimo CTU basava però i propri calcoli sul “saldo banca” e non sul “saldo rettificato”, risultante eliminando gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca. Invero, la Suprema
Corte ha al riguardo affermato che “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7721 del
16.3.2023). La Corte ha pertanto incaricato il CTU Dott. di Persona_1 rideterminare gli effetti della prescrizione una volta effettuata la rettifica del saldo sulla base del principio testé esposto, risultando un credito restitutorio del CP_2 nei confronti della banca in relazione al conto corrente n. 5427/00 di € 23.228,31.
Il credito complessivo del va quindi rideterminato, alla stregua delle CP_2 condivisibili conclusioni del Dott. in € 41.942,41, e, pertanto, il credito Per_1 residuo della banca in € 17.952,82.
7 Deve quindi concludersi che poteva procedere a esecuzione forzata Parte_2 nei confronti del nei limiti del predetto importo, comunque ben inferiore a CP_2 quello azionato in via esecutiva, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal medesimo, per la somma eccedente.
3.2 Il secondo motivo e' infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione il aveva eccepito, anche, CP_2 che il bene sottoposto a esecuzione non fosse pignorabile perché conferito in fondo patrimoniale. Tale eccezione, tuttavia, non è stata in alcun modo coltivata dal medesimo nel corso del giudizio, e, pertanto, correttamente il giudice, ritenendo l'eccezione implicitamente rinunciata dal non si è pronunciata su di essa, CP_2 senza che possa ravvisarsi alcuna omissione ex art. 112 c.p.c.
Quanto alla pronuncia, da parte del primo giudice, di condanna di Parte_2 alla restituzione delle somme (eccedenti l'effettivo credito della banca)
[...] ricavate dall'esecuzione (non sospesa, nonostante l'opposizione proposta dal
, si osserva, anzitutto, come sia incontestato il diritto di parte appellata al CP_2 ripetere tali somme (cfr, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26927 del
24/10/2018: “Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso”).
Deve ritenersi altrettanto pacifico che la domanda di ripetizione possa essere formulata anche in corso di causa e finanche in appello, in analogia all'ipotesi di somme corrisposte in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, revocato in seguito a opposizione, o per effetto della provvisoria esecutività di una sentenza di primo grado, poi riformata (Cass. 2, Sentenza n. 12622 del
24/05/2010: “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16152 del
08/07/2010: “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della
8 decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”).
Ebbene, dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2018 risulta che la difesa del Guerrieri concludeva nel modo seguente: “come in atti nel merito ed in via subordinata stante le determinazioni della CTU accerti il Tribunale la somma effettivamente dovuta a compensando le somme Parte_2 ritenute illegittime con il credito fatto valere nell'esecuzione immobiliare e nell'atto di intervento con vittoria di spese”: conclusioni che sembrano necessariamente implicare anche una domanda di ripetizione. Domanda che, in ogni caso, deve ritenersi sia stata formulata in appello, avendo il chiesto la conferma della CP_2 sentenza impugnata, ivi compreso, quindi, il capo di condanna della parte appellante alla restituzione delle maggiori somme ricavate dall'esecuzione, rispetto al credito effettivamente vantato.
3.3 Anche il terzo motivo è infondato.
È vero che il negli atti introduttivi del giudizio di opposizione CP_2 all'esecuzione, non aveva specificamente eccepito la mancata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto;
tuttavia, aveva chiesto, nelle conclusioni, di accertare “la somma per interessi e costi illegittimamente percepiti dalla banca”, per poi definitivamente concludere, all'udienza a ciò destinata, conformemente agli accertamenti peritali (come già sopra evidenziato). Sembra quindi da escludere che non vi sia stata, da parte del la volontà di chiedere di rideterminare CP_2 il credito della banca depurandolo dagli effetti di tutte le clausole illegittime.
In ogni caso, si osserva come la parte appellante non contesti che la clausola di massimo scoperto fosse nulla per mancata pattuizione scritta (del resto, per giurisprudenza orma consolidata: “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” - Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Trattasi, pacificamente, di nullità rilevabile d'ufficio: “Nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di una clausola
9 di esso, la nullità dell'uno o dell'altra è rilevabile d'ufficio se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza, in considerazione del potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione” (Sez. 3,
Sentenza n. 11772 del 06/08/2002: nel caso di specie la Suprema Corte, facendo applicazione del principio sopra indicato, ha ritenuto la rilevabilità d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto).
Non appare pertinente l'arresto giurisprudenziale (Cass. n. 2910/2010: “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all'esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta, con l'appello, un'espressa, corrispondente domanda di verificazione, mancando la quale, l'accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullità totale è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale”) citato dalla parte appellante per sostenere che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione in relazione all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto detta pronuncia di legittimità riguarda l'ipotesi in cui sia stata proposta una domanda di nullità integrale del contratto bancario, laddove invece nella fattispecie è stato contestato il diritto della banca di agire in via esecutiva per
(tutte) le somme precettate, per cui trova applicazione il principio, affermato nell'ipotesi di applicazione di interessi illegittimi ma che si attaglia anche alla questione in esame, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia
l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34812 del
17/11/2021)
3.4 Il quarto motivo, relativo alle spese, resta assorbito dalla necessità di rideterminarle per entrambi i gradi del giudizio, stante la parziale riforma della sentenza di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello. La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
10 complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (così, per tutte, Cassazione, Sez. 6 – L. Ordinanza n. 6259 del 18/03).
Ebbene, premesso che il non può ritenersi soccombente rispetto CP_2 all'opponibilità del fondo patrimoniale (trattandosi di domanda di fatto rinunciata fin dalle prime fasi del giudizio di primo grado), ai fini del riparto delle spese di lite occorre considerare che, all'esito della CTU svolta in questo grado, il credito per cui la banca poteva procedere a esecuzione forzata nei confronti della parte appellata è stato accertato nella misura di € 17.952,81, importo pari a circa il 30% di quello complessivamente azionato in via esecutiva da pari a Controparte_5
€ 59.895,25, e ciò per effetto della compensazione con il credito vantato dal che a sua volta è stato determinato nell'importo di € 41.942,41, inferiore CP_2 al richiesto (€ 63.066,30) di circa un terzo: all'esito della controversia v'è quindi reciproca soccombenza fra le parti, tuttavia dovendosi ritenere preponderante quella della parte appellante, per cui si giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/3, mentre vanno posti i restanti due terzi a carico di CP_5
da liquidare secondo dispositivo ex DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad
[...] esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio.
Quanto al valore della causa, trattandosi di opposizione all'esecuzione forzata, esso va determinato sulla base “del credito per cui si procede” (ex art. 17 c.p.c.), considerato anche l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del e quindi occorre aver riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001 ed € CP_2
260.000, con applicazione dei parametri medi.
Le spese di ctp in relazione alla CTU svolta in questo grado del giudizio, di cui la parte appellata chiede il rimborso, possono essere ritenute eque solo fino alla concorrenza di € 600,00 oltre accessori di legge (quindi fino alla concorrenza di €
761.28), cioè in misura pari al 50% dei compensi liquidati al CTU, e perciò sono da riconoscere, applicata la quota dei 2/3, per l'importo di € 507,52.
Le spese delle CCTTUU svolte in primo e in secondo grado, come liquidate nel corso del giudizio, per gli stessi motivi sopra esposti vanno poste definitivamente a carico della parte appellante, nella misura di 2/3, e della parte appellata, nella misura di 1/3.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo di appello e in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 1369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze:
a. in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da CP_2
accerta che aveva diritto ad agire in via esecutiva nei
[...] Controparte_5 confronti del medesimo nei soli limiti di € 17.952,82; CP_2
b. per l'effetto, condanna a restituire al le maggiori Controparte_5 CP_2 somme ricavate dalla procedura esecutiva oggetto di opposizione, detratto l'importo di € 17.952,82, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2. compensa fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, ponendo a carico della parte appellante i restanti 2/3, liquidati nel modo seguente:
- per il primo grado, € 2.855,08 per esborsi ed € 8.953,33 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, € 507,52 per esborsi ed € 6.660,66 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. pone definitivamente le spese delle CCTTUU svolte in primo e in secondo grado a carico di nella misura di 2/3 e di nella Controparte_5 Controparte_2 misura di 1/3.
Firenze, camera di consiglio del 3.3.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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