Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5858/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
in Belpasso, in via San Giuseppe n.18, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo dall'avvocato Nicola Paratore
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, anche quali mandatari della COD. FISC. Controparte_2
, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n.9; P.IVA_2
.N.A.I.L. Controparte_3
P.I. C.F. , con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
Direttore Regionale in carica pro-tempore della , giusta determina Parte_2
Pres. del 06.12.2022 prot. n. 320, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti CP_3 dall'avvocato Sebastiano Maugeri
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_5 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Enza Novara
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 18.06.2024, ha premesso che in data 30.05.2024, ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 48415/2024, scaturente dalle seguenti sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e precisamente: cartella di pagamento:
n.29320150036754938000, n.29320160060324555000, n.29320180010563150000,
n.29320180027722054000, n.29320190015438252000, n.29320220016966229000,
n.29320220061862884000 e n.29320220071124674000; ed avvisi di addebito n.59320160005162307000 e n.59320170002933320000. Ha eccepito, con riferimento alla cartella di pagamento n.29320150036754938000 e agli avvisi di addebito, la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per inesistenza della pretesa avanzata, stante l'avvenuto annullamento della predetta cartella con la sentenza n.1132-2024 ed essendo pendente giudizio di impugnazione relativamente ai sopracitati avvisi di addebito. Ha, inoltre eccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, non essendo stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
e per omessa notifica delle cartelle di pagamento n.29320180010563150000, n.29320180027722054000,
n.29320190015438252000, n.29320220016966229000; n.29320220061862884000 e n.29320220071124674000. Ha, infine, eccepito: la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
la decadenza ex art. 25 d.lgs n.46/99; l'illegittimità ed infondatezza delle somme richieste, non risultando le ragioni della richiesta e i criteri di determinazione degli importi richiesti;
nonché l'illegittimità degli interessi non essendo indicate le modalità di calcolo degli stessi. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: nel merito in via principale, dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto emessa in violazione della sentenza n. 1132-2024 e dell'art. 50 d.p.r.
602/73; nel merito in via secondaria, annullare i ruoli, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati essendo nulli, illegittimi ed infondati accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti azionati e disponendo, altresì, che l' e gli Controparte_4
Enti opposti non hanno titolo per agire esecutivamente;
in subordine, annullare comunque gli interessi richiesti;
condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 14.12.2023, l' il quale ha eccepito: il difetto di CP_1 legittimazione passiva della l' inammissibilità dell'opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/1999, CP_2
stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito, Ha precisato che avverso gli avvisi di addebito impugnati pende giudizio avanti il Tribunale di Catania. Ha, inoltre, eccepito;
il difetto di legittimazione passiva dell' , in relazione a tutte le deduzioni svolte da controparte in quanto CP_1
riferite alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha contestato l'eccezione di decadenza deducendone l'infondatezza e la tardività. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla CP_1
notifica degli avvisi di addebito, stante la mancata impugnazione entro i termini perentori di legge;
per il periodo successivo alla notifica ha eccepito che l'unico legittimato a contraddire è cui CP_5
spetta il compimento degli atti interruttivi della prescrizione. Ha, precisato che ai fini del computo del termine di prescrizione occorre tenere conto della normativa emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19 e che nessuna prescrizione risulta maturata stante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239008399888/000, in data 23.6.2023 (così come indicato dal ricorrente nel procedimento sub R.G. 8091/23) Ha concluso chiedendo: Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità
e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione giudiziale;
il difetto di legittimazione
CP_ passiva dell' e della accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità CP_2
degli avvisi di addebito e dei crediti ivi contenuti e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tali titoli esecutivi. In via principale ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e la rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione. In subordine ha chiesto essere tenuto indenne, anche relativamente alle spese di giudizio, qualora venisse accertata e dichiarata la responsabilità del concessionario per la prescrizione dei crediti dell'istituto previdenziale, successivamente alla notifica degli AVA.
Si è costituito, con memorie depositate il 15.11.2024, l' il quale ha precisato che le cartelle CP_3
indicate in ricorso con i nn. 1 e 3 sono state oggetto di giudizio di opposizione iscritto al n. RG
1147/23 definito con sentenza n. 1132/24 e che per cartella indicata in ricorso con il n.2 è pendente giudizio iscritto al n. RG 8091/23. Ha eccepito: la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_3
materia esattoriale e la carenza di responsabilità rappresentando che eventuali omissioni commesse dal concessionario nella procedura di riscossione delle somme, non possono ascritte all' . Ha CP_1
precisato che l'eventuale prescrizione del credito maturata dopo la trasmissione degli atti al concessionario è addebitabile solo a quest'ultimo. Ha comunque evidenziato che tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali dettati dalla normativa emergenziale covid 19 nessuna prescrizione risulta perfezionata. Ha eccepito, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali mai opposte tempestivamente, l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione rispettivamente sanciti dal comma 5, art.24 D.Lgs.46/99 e dal combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c. Ha concluso chiedendo: In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l' alla chiamata in causa CP_3
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza CP_3 del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c e al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto, confermando la legittimità delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali Ie degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del CP_1 ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare il CP_3
ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse.
Ove rilevata la responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di Controparte_6
esclusiva competenza esattoriale da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale condannarla alle spese di lite.
Si è costituita, con memorie depositate il 11.11.2024, che ha Controparte_4
eccepito: Inammissibilità del ricorso attesa la regolare notifica di tutte le cartelle a mezzo pec e la loro mancata impugnazione nei termini di legge. Ha contestato puntualmente tutte le eccezioni formulate dal ricorrente Ha concluso chiedendo: il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito rigettarla per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese forfetarie nella misura di legge da distarsi in favore del sottoscritto procuratore.
All'odierna udienza le parti costituite presenti, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli
Enti impositori si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della atteso che il CP_2
credito in contestazione esula da quelli per i quali è stata disposta, ex lege, la cessione e cartolarizzazione dei crediti . CP_1
Preliminarmente, al fine di qualificare l'azione promossa occorre precisare che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama
C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Venendo ai motivi opposizione il ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per inesistenza di titolo esecutivo, e quindi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata stante l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n.29320150036754938000, con la sentenza n.1132-2024 ed essendo pendente giudizio di impugnazione relativamente ai sopracitati avvisi di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Con riferimento alla cartella di pagamento 29320150036754938000, si osserva che risulta pacifico e documentato, tanto dal ricorrente che dall' l'annullamento della detta cartella con sentenza CP_3
n.1132/24. I crediti portati dalla suddetta cartella non possono formare oggetto di esecuzione in quanto inesigibili. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320150036754938000. Non v'è dubbio, infatti, che già in data anteriore alla formazione e notifica della suddetta comunicazione preventiva di ipoteca
(30.05.2024) fosse intervenuta la citata sentenza n.1132/24, con la quale è stata annullata la sopracitata cartella. Nel caso in esame, atteso l'annullamento del titolo, relativamente allo stesso, nessuna esecuzione poteva quindi essere minacciata o preannunciata con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Viceversa, la comunicazione preventiva di ipoteca non può ritenersi illegittima con rifermento alla cartella di pagamento n.29320160060324555000 e gli avvisi di addebito. La circostanza che fossero oggetto di giudizio di opposizione al momento della notifica della comunicazione impugnata risulta priva di rilievo non risultando documentata alcun provvedimento di sospensione in merito agli stessi.
Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Ha, quindi, fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione). L'azione proposta va qualificata quale opposizione all'iscrizione a ruolo.
Ciò posto, occorre, per ciò che attiene al merito, premettere che le cartelle di pagamento n.29320180010563150000 e n.29320160060324555000 e agli avvisi di addebito n.59320160005162307000 e n.59320170002933320000, oggetto della presente impugnazione, sono già stati impugnati, per i medesi motivi, in precedenti giudizi.
La cartella di pagamento n.29320180010563150000, è stata oggetto del giudizio iscritto al
N.1147/2023RG, conclusosi con sentenza numero 1132/24 del 22/02/2024 pubblicata il 26 /02/2024 che ha rigettato l'opposizione relativamente alla suddetta cartella.
La cartella di pagamento n.29320160060324555000 e agli avvisi di addebito n.59320160005162307000 e n.59320170002933320000, sono stati oggetto di precedente giudizio iscritto al N. 8091/2023RG, conclusosi, con sentenza numero 5191/2024 pubbl. il 18/11/2024 che ha rigettato l'opposizione. Per il principio ne bis in idem, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale che non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, sulla stessa questione non può aversi una seconda pronuncia e la relativa domanda deve essere qui dichiarata inammissibile.
La comunicazione di iscrizione ipotecaria basata su detti titoli è legittima.
Per quanto sopra va, quindi dichiarata inammissibile la domanda con riferimento alle sopracitate cartelle ed avvisi di addebito.
Ciò posto con riferimento alle residue cartelle di pagamento n.29320180027722054000,
n.29320190015438252000, n.29320220016966229000, n.29320220061862884000 e n.29320220071124674000.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione degli atti impugnati. L'eccezione è fondata. ha CP_5
prodotto, con riferimento a tutte le sopra citate cartelle, le ricevute di avvenuta consegna dalle quali e dato evincere la regolare e valida notifica, a mezzo pec, nelle seguenti date: il 09.01.2019 la cartella di pagamento n.29320180027722054000; il 02.09.2019 la cartella di pagamento n.29320190015438252000; il 27.01.2023 le cartelle di pagamento n.29320220016966229000 e n.29320220061862884000 e il 13.01.2023 la cartella di pagamento n.29320220071124674000.
Ciò posto avuto riguardo alle sopra citate date di notifica delle cartelle di pagamento si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 18.06.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. L'opposizione a ruolo va quindi dichiarata inammissibile.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibili in quanto tardive, oltre che infondate, sono da ritenersi tutte le eccezioni afferenti alla regolarità formale del titolo e al procedimento di formazione dello stesso (decadenza, omessa indicazione delle ragioni della richiesta, dei criteri di determinazione degli importi richiesti e dei criteri di calcolo degli interessi). Le stesse costituendo ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
Quanto ai motivi di impugnazione afferenti alla regolarità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della procedura di riscossione (nullità della comunicazione preventiva per violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 e per omessa notifica delle cartelle). L'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed è da ritenersi tempestiva in quanto proposta entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Le eccezioni sono infondate e vanno rigettate. Ed invero come accertato le cartelle di pagamento risultano tutte regolarmente notificate e la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata non costituisce iscrizione ipotecaria ma l'avviso previsto dal comma 2 bis dell'art. 77 DPR 602/73 il quale prevede che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca”.
Parte ricorrente, infine, ha eccepito la prescrizione e quindi anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
Ciò posto, avuto riguardo alle sopra indicate date di notifica delle cartelle di pagamento il termine di prescrizione naturale è il 09.01.2024 per la cartella di pagamento n.29320180027722054000; il
02.09.2024 per la cartella di pagamento n.29320190015438252000, il 27.01.2028 per le cartelle di pagamento n.29320220016966229000 e n.29320220061862884000 e il 13.01.2028 per la cartella di pagamento n.29320220071124674000.
Quanto alle cartelle di pagamento n.29320180027722054000 e n.29320190015438252000, ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 CP_7
emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo
Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l.
27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (30.05.2024) i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.29320180027722054000 e n.29320190015438252000 non erano prescritti e pertanto non sono dovuti. Del pari non prescritti, alla suddetta data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, erano i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.29320220016966229000,
n.29320220061862884000 e n.29320220071124674000.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, le stesse si ritiene possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: dichiara illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella di pagamento n.29320150036754938000; dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle cartella di pagamento n
29320180010563150000 e n.29320160060324555000 e gli avvisi di addebito n.59320160005162307000 e n.59320170002933320000 nel resto rigetta il ricorso compensa le spese di lite
Catania, 30 gennaio 2025.
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi