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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai SInori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.51 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Antonica, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), alla Via Di Casanello n.57,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- E
(C.F. e P.iva. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Centonze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce (LE), in Via Ermenegildo Personé n 11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 19.03.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Lecce, il , in persona del Sindaco p.t., instando affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1
responsabilità di quest'ultimo per l'incidente occorsole in data 11.08.2019, alle ore 21.30 circa, nel centro abitato di Matino (LE), condannasse l'ente convenuto al risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art 2043 c.c., quantificato in euro 22.029,51 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che l'11.08.2019, alle ore 21.30 circa, camminando – in Pt_1
compagnia delle SI.re e - sul marciapiede ubicato su Persona_1 Persona_2
Viale delle Rimembranze, in , sul lato opposto rispetto alla Farmacia “San Giorgio”, CP_1
posizionava il piede destro in una sconnessione ivi presente, non visibile, né prevedibile, cadendo rovinosamente a terra.
Deduceva, altresì, che nell'immediatezza del sinistro, veniva soccorsa ed accompagnata presso la
Guardia Medica di Alezio e che, il giorno successivo, con l'acuirsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. dell'ospedale di Casarano ove, diagnosticatale la “frattura del malleolo
peroneale della gamba destra”, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico;
che, a conclusione delle cure e, dopo un lungo percorso di “rieducazione funzionale del piede dx”, i danni subiti a causa del suddetto infortunio ammontavano - sulla scorta degli accertamenti di natura medico-
legale espletati dal Dott. - in complessivi 17.029,51 euro, di cui euro 9.816,00 Persona_3
a titolo di I.P. del 6%, euro 980,00 a titolo di I.T.T. di giorni 10, euro 2.940,00 a titolo di I.T.P. di
40gg al 70 %, euro 1.470,00 a titolo di I.T.P. di 30gg al 50 %, euro 490,00 a titolo di I.T.P. di 20 gg. al 25 %, nonché euro 1.333,51 per le spese mediche sostenute;
che le gravissime conseguente subite a causa del sinistro de quo (immobilizzazione a letto per un lungo periodo;
impossibilità di mantenere la stazione eretta e necessità di assistenza per recarsi in bagno e/o lavarsi per tutto il periodo di malattia;
impossibilità di godersi le ferie;
depressione ed ansia post trauma), nonché la tipologia e la gravità delle lesioni riportate giustificavano, altresì, un'adeguata personalizzazione del danno, in misura pari a 5.000 euro.
Evidenziava, inoltre, che invano aveva invitato il – con nota trasmessa mediante Controparte_1
pec, in data 02.09.2019 – a risarcirle i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti e che, rimasto senza riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita, formulato con pec del 23.11.2019, adiva il
Tribunale di Lecce, istando per il ristoro di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , in persona del Sindaco p.t., instando Controparte_1
per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente convenuto, escludendo la propria responsabilità in ordine al sinistro occorso all'attrice, ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art 2043 c.c., contestava la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice sia nell'an che nel quantum.
Evidenziava, infatti, come la non avesse dimostrato né l'esatta dinamica dell'evento, né il nesso Pt_1
di causalità tra i danni lamentati e il comportamento omissivo e/o colposo dell'Ente de quo, né
l'oggettiva invisibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo e come, la condotta negligente tenuta da quest'ultima, avesse - di converso - integrato il “caso fortuito”, essendosi il sinistro verificato in condizioni di piena visibilità e in un tratto di marciapiede in cui l'operatore di P.L.,
intervenuto ad eseguire il sopralluogo il 09.09.2019, non aveva rilevato sconnessioni pericolose.
La causa – istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attrice – veniva decisa con sentenza n. 3349/2022, pubblicata in data 25.11.2022, con cui il
Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda dell'attrice e, conseguentemente, la condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti del CP_1
.
[...]
Segnatamente, il giudice adito – esaminati i rilievi fotografici versati in atti – rilevava che l'avvallamento presente sul bordo esterno del marciapiede non rappresentava un pericolo per l'utenza, avendo una profondità di pochi millimetri ed essendo posto sul cordolo estremo del marciapiede.
Escludeva, pertanto, la responsabilità della P.A. convenuta per il sinistro occorso ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., ascrivendola - in forza del principio di autoresponsabilità - alla condotta imprudente tenuta dall'attrice: a) non avendo quest'ultima fornito alcuna spiegazione idonea a chiarire il motivo per cui si trovava a camminare sul cordolo del marciapiede, anziché al centro dello stesso;
b) non essendo, inoltre, emersi, dall'esame delle risultanze istruttorie, elementi probatori utili a circostanziare il percorso compiuto da quest'ultima e c) risultando acclarato che l'evento infausto si verificava in condizioni di visibilità ottimali, su una strada conosciuta dall'attrice, abitando la in . Pt_1 CP_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui si Parte_1
opponeva il , in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 19.03.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
errando nella valutazione delle emergenze probatorie, ha ascritto la responsabilità del sinistro per cui
è causa alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, ritenendola idonea ad integrare il “caso fortuito”,
benché la – non essendo residente nel territorio del suddetto Comune – non fosse a conoscenza Pt_1
dello stato dei luoghi e malgrado, dalla documentazione fotografica e dalle risultanze istruttorie, fossero emerse la pericolosità e l'insidiosità dell'avvallamento presente lungo il basolo del marciapiede, la presenza di scarsa illuminazione artificiale e la conseguente limitata visibilità sul tratto di strada de quo, nonché la mancanza di segnalazione del cennato pericolo da parte dell'
[...]
CP_2
2. Con il secondo motivo di appello, la – evidenziando come sulla stessa gravasse Pt_1
esclusivamente l'onere di provare la sussistenza dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità
con la res, e non quello di dimostrare la condotta omissiva o commissiva del o l'insidiosità CP_1
e l'invisibilità dell'avvallamento presente sul cennato marciapiede, spettando all'Ente appellato,
fornire la prova liberatoria - si duole che il primo giudice abbia, erroneamente, ritenuto reciso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e ritenuto che la condotta dell'attrice abbia integrato il fortuito, malgrado il non abbia dimostrato, al fine di escludere la propria Controparte_1
responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., che il comportamento colposo tenuto dalla controparte fosse connotato da imprevedibilità ed eccezionalità.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia riconosciuto la responsabilità dell'Ente de quo ai sensi dell'art. 2043 c.c., malgrado risulti dimostrata l'avvenuta violazione da parte di quest'ultimo del principio normativo generale del neminem laedere, avendo colposamente omesso, sia di garantire il buono stato di manutenzione del marciapiede, sia di segnalare lo stato di pericolo dovuto all'avvallamento ivi presente.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, non sono degne di trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Ed invero, occorre preliminarmente rilevare che la causa petendi dell'azione risarcitoria spiegata dalla appellante debba essere individuata nella violazione dell'art. 2051 c.c., e non dell'art. 2043 c.c.,
atteso il consolidato e condiviso principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale si presume responsabile, ai sensi della cennata norma, per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura, alle pertinenze della strada (indipendentemente dalla sua estensione), nonché alle opere pubbliche ad essa accessorie, quali i marciapiedi, l'Ente che, in quanto proprietario o gestore della rete stradale, è titolare di un potere di controllo immediato e diretto sulla stessa e che, di conseguenza, risulta gravato da un obbligo di custodia e conservazione del bene suddetto.
Ne deriva che, avendo la responsabilità da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c. carattere oggettivo,
prescinde sia dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, sia dall'accertamento della pericolosità ed insidiosità della cosa - circostanza collegata all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che riconduceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - e sussiste in relazione a tutti i pregiudizi da essa cagionati,
sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo
dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal
fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr., ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229 e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
Ed, in particolare, in tema di danno da insidia stradale e di incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità pacificamente sostiene che “la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
co 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello
stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro (Cass. n.287/2015, Cass. n. 2477/2018, Cass. n 25468/2020).
E ancora la S.C. precisa che “la ricorrenza del caso fortuito non risulta predicabile a fronte del mero
l'accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai
fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.),
richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il
danno” (Cass. n. 4035/2021), configurandosi la circostanza de qua ogniqualvolta il comportamento imprudente del danneggiato risulti inconsueto e inatteso rispetto a quello che qualsivoglia persona sensata avrebbe tenuto (Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 4035/2021).
Sicché, se per un verso, l'art. 2051 c.c. - avendo la funzione di imputare la responsabilità a chi,
esercitando un potere immediato e diretto sulla cosa pubblica, si trova nelle condizioni di controllarne i rischi, le modalità d'uso e di conservazione - fa sorgere a carico del proprietario o gestore della stessa l'obbligo di custodirla e manutenerla, per altro verso non esclude un utilizzo corretto e responsabile del suddetto bene demaniale da parte del cittadino, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato, attraverso l'adozione di normali cautele, più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo - nei casi in cui assume autonoma rilevanza causale, in quanto eccezionale ed imprevedibile - persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto premesso, dall'esaminato compendio probatorio, emerge come il sinistro de quo debba ritenersi imputabile esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dalla appellante, idonea - in ragione delle circostanze del caso concreto - ad integrare il fortuito, in quanto inusuale e oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale, in quanto costituente violazione dei doveri minimi di cautela.
Ed invero, dalla documentazione fotografica in atti emerge chiaramente che, il marciapiede lungo il quale si verificava l'evento, risultava non essere in buono stato di manutenzione e che, per di più, in quanto stretto, consentiva il transito dei pedoni esclusivamente in fila indiana, circostanza questa confermata in sede testimoniale dalla SI.ra , amica della vittima, presente al Testimone_1
momento del fatto (“procedevamo in fila indiana. era al centro ed io ero alle sue spalle”); Pt_1
tanto premesso occorre evidenziare come l'appellante non abbia né provato, né spiegato le ragioni che l'hanno determinata a camminare sul ciglio estremo del marciapiede, impedendole di continuare a transitare al centro dello stesso, come le regole di comune prudenza e ragionevolezza avrebbero, in quella situazione, come in altre analoghe, suggerito di fare.
Né l'avere dimostrato, in sede di interrogatorio formale, di non conoscere lo stato dei luoghi, essendo residente in [...]e non in o l'avere provato, attraverso la testimonianza del SI. CP_1 Tes_2
successivamente intervenuto a soccorrerla, la scarsa visibilità nel cennato tratto di strada, a
[...]
causa della inadeguata illuminazione pubblica, consente di escludere o ridimensionare la responsabilità della in ordine al sinistro de quo, atteso che tali circostanze non fanno altro che Pt_1
confermare come l'evento per cui è causa si sia verificato esclusivamente a causa della condotta eccezionalmente incauta da quest'ultima tenuta in una situazione, come quella del caso in esame, che avrebbe richiesto, considerate le particolari condizioni del marciapiede e, più in generale, del complessivo stato dei luoghi, l'adozione di particolari attenzioni e cautele.
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna della appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal , nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del avverso la sentenza n. 3349/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_3
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
12/6/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai SInori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.51 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Antonica, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce (LE), alla Via Di Casanello n.57,
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE- E
(C.F. e P.iva. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Centonze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce (LE), in Via Ermenegildo Personé n 11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale del 19.03.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Lecce, il , in persona del Sindaco p.t., instando affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1
responsabilità di quest'ultimo per l'incidente occorsole in data 11.08.2019, alle ore 21.30 circa, nel centro abitato di Matino (LE), condannasse l'ente convenuto al risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art 2043 c.c., quantificato in euro 22.029,51 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che l'11.08.2019, alle ore 21.30 circa, camminando – in Pt_1
compagnia delle SI.re e - sul marciapiede ubicato su Persona_1 Persona_2
Viale delle Rimembranze, in , sul lato opposto rispetto alla Farmacia “San Giorgio”, CP_1
posizionava il piede destro in una sconnessione ivi presente, non visibile, né prevedibile, cadendo rovinosamente a terra.
Deduceva, altresì, che nell'immediatezza del sinistro, veniva soccorsa ed accompagnata presso la
Guardia Medica di Alezio e che, il giorno successivo, con l'acuirsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. dell'ospedale di Casarano ove, diagnosticatale la “frattura del malleolo
peroneale della gamba destra”, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico;
che, a conclusione delle cure e, dopo un lungo percorso di “rieducazione funzionale del piede dx”, i danni subiti a causa del suddetto infortunio ammontavano - sulla scorta degli accertamenti di natura medico-
legale espletati dal Dott. - in complessivi 17.029,51 euro, di cui euro 9.816,00 Persona_3
a titolo di I.P. del 6%, euro 980,00 a titolo di I.T.T. di giorni 10, euro 2.940,00 a titolo di I.T.P. di
40gg al 70 %, euro 1.470,00 a titolo di I.T.P. di 30gg al 50 %, euro 490,00 a titolo di I.T.P. di 20 gg. al 25 %, nonché euro 1.333,51 per le spese mediche sostenute;
che le gravissime conseguente subite a causa del sinistro de quo (immobilizzazione a letto per un lungo periodo;
impossibilità di mantenere la stazione eretta e necessità di assistenza per recarsi in bagno e/o lavarsi per tutto il periodo di malattia;
impossibilità di godersi le ferie;
depressione ed ansia post trauma), nonché la tipologia e la gravità delle lesioni riportate giustificavano, altresì, un'adeguata personalizzazione del danno, in misura pari a 5.000 euro.
Evidenziava, inoltre, che invano aveva invitato il – con nota trasmessa mediante Controparte_1
pec, in data 02.09.2019 – a risarcirle i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti e che, rimasto senza riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita, formulato con pec del 23.11.2019, adiva il
Tribunale di Lecce, istando per il ristoro di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , in persona del Sindaco p.t., instando Controparte_1
per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente convenuto, escludendo la propria responsabilità in ordine al sinistro occorso all'attrice, ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art 2043 c.c., contestava la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice sia nell'an che nel quantum.
Evidenziava, infatti, come la non avesse dimostrato né l'esatta dinamica dell'evento, né il nesso Pt_1
di causalità tra i danni lamentati e il comportamento omissivo e/o colposo dell'Ente de quo, né
l'oggettiva invisibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo e come, la condotta negligente tenuta da quest'ultima, avesse - di converso - integrato il “caso fortuito”, essendosi il sinistro verificato in condizioni di piena visibilità e in un tratto di marciapiede in cui l'operatore di P.L.,
intervenuto ad eseguire il sopralluogo il 09.09.2019, non aveva rilevato sconnessioni pericolose.
La causa – istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attrice – veniva decisa con sentenza n. 3349/2022, pubblicata in data 25.11.2022, con cui il
Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda dell'attrice e, conseguentemente, la condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti del CP_1
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Segnatamente, il giudice adito – esaminati i rilievi fotografici versati in atti – rilevava che l'avvallamento presente sul bordo esterno del marciapiede non rappresentava un pericolo per l'utenza, avendo una profondità di pochi millimetri ed essendo posto sul cordolo estremo del marciapiede.
Escludeva, pertanto, la responsabilità della P.A. convenuta per il sinistro occorso ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., ascrivendola - in forza del principio di autoresponsabilità - alla condotta imprudente tenuta dall'attrice: a) non avendo quest'ultima fornito alcuna spiegazione idonea a chiarire il motivo per cui si trovava a camminare sul cordolo del marciapiede, anziché al centro dello stesso;
b) non essendo, inoltre, emersi, dall'esame delle risultanze istruttorie, elementi probatori utili a circostanziare il percorso compiuto da quest'ultima e c) risultando acclarato che l'evento infausto si verificava in condizioni di visibilità ottimali, su una strada conosciuta dall'attrice, abitando la in . Pt_1 CP_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui si Parte_1
opponeva il , in persona del Sindaco p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 19.03.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
errando nella valutazione delle emergenze probatorie, ha ascritto la responsabilità del sinistro per cui
è causa alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, ritenendola idonea ad integrare il “caso fortuito”,
benché la – non essendo residente nel territorio del suddetto Comune – non fosse a conoscenza Pt_1
dello stato dei luoghi e malgrado, dalla documentazione fotografica e dalle risultanze istruttorie, fossero emerse la pericolosità e l'insidiosità dell'avvallamento presente lungo il basolo del marciapiede, la presenza di scarsa illuminazione artificiale e la conseguente limitata visibilità sul tratto di strada de quo, nonché la mancanza di segnalazione del cennato pericolo da parte dell'
[...]
CP_2
2. Con il secondo motivo di appello, la – evidenziando come sulla stessa gravasse Pt_1
esclusivamente l'onere di provare la sussistenza dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità
con la res, e non quello di dimostrare la condotta omissiva o commissiva del o l'insidiosità CP_1
e l'invisibilità dell'avvallamento presente sul cennato marciapiede, spettando all'Ente appellato,
fornire la prova liberatoria - si duole che il primo giudice abbia, erroneamente, ritenuto reciso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e ritenuto che la condotta dell'attrice abbia integrato il fortuito, malgrado il non abbia dimostrato, al fine di escludere la propria Controparte_1
responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., che il comportamento colposo tenuto dalla controparte fosse connotato da imprevedibilità ed eccezionalità.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia riconosciuto la responsabilità dell'Ente de quo ai sensi dell'art. 2043 c.c., malgrado risulti dimostrata l'avvenuta violazione da parte di quest'ultimo del principio normativo generale del neminem laedere, avendo colposamente omesso, sia di garantire il buono stato di manutenzione del marciapiede, sia di segnalare lo stato di pericolo dovuto all'avvallamento ivi presente.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, non sono degne di trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Ed invero, occorre preliminarmente rilevare che la causa petendi dell'azione risarcitoria spiegata dalla appellante debba essere individuata nella violazione dell'art. 2051 c.c., e non dell'art. 2043 c.c.,
atteso il consolidato e condiviso principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale si presume responsabile, ai sensi della cennata norma, per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura, alle pertinenze della strada (indipendentemente dalla sua estensione), nonché alle opere pubbliche ad essa accessorie, quali i marciapiedi, l'Ente che, in quanto proprietario o gestore della rete stradale, è titolare di un potere di controllo immediato e diretto sulla stessa e che, di conseguenza, risulta gravato da un obbligo di custodia e conservazione del bene suddetto.
Ne deriva che, avendo la responsabilità da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c. carattere oggettivo,
prescinde sia dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, sia dall'accertamento della pericolosità ed insidiosità della cosa - circostanza collegata all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che riconduceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - e sussiste in relazione a tutti i pregiudizi da essa cagionati,
sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo
dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal
fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr., ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229 e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).
Ed, in particolare, in tema di danno da insidia stradale e di incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità pacificamente sostiene che “la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
co 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello
stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro (Cass. n.287/2015, Cass. n. 2477/2018, Cass. n 25468/2020).
E ancora la S.C. precisa che “la ricorrenza del caso fortuito non risulta predicabile a fronte del mero
l'accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai
fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.),
richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il
danno” (Cass. n. 4035/2021), configurandosi la circostanza de qua ogniqualvolta il comportamento imprudente del danneggiato risulti inconsueto e inatteso rispetto a quello che qualsivoglia persona sensata avrebbe tenuto (Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 4035/2021).
Sicché, se per un verso, l'art. 2051 c.c. - avendo la funzione di imputare la responsabilità a chi,
esercitando un potere immediato e diretto sulla cosa pubblica, si trova nelle condizioni di controllarne i rischi, le modalità d'uso e di conservazione - fa sorgere a carico del proprietario o gestore della stessa l'obbligo di custodirla e manutenerla, per altro verso non esclude un utilizzo corretto e responsabile del suddetto bene demaniale da parte del cittadino, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato, attraverso l'adozione di normali cautele, più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo - nei casi in cui assume autonoma rilevanza causale, in quanto eccezionale ed imprevedibile - persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto premesso, dall'esaminato compendio probatorio, emerge come il sinistro de quo debba ritenersi imputabile esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dalla appellante, idonea - in ragione delle circostanze del caso concreto - ad integrare il fortuito, in quanto inusuale e oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale, in quanto costituente violazione dei doveri minimi di cautela.
Ed invero, dalla documentazione fotografica in atti emerge chiaramente che, il marciapiede lungo il quale si verificava l'evento, risultava non essere in buono stato di manutenzione e che, per di più, in quanto stretto, consentiva il transito dei pedoni esclusivamente in fila indiana, circostanza questa confermata in sede testimoniale dalla SI.ra , amica della vittima, presente al Testimone_1
momento del fatto (“procedevamo in fila indiana. era al centro ed io ero alle sue spalle”); Pt_1
tanto premesso occorre evidenziare come l'appellante non abbia né provato, né spiegato le ragioni che l'hanno determinata a camminare sul ciglio estremo del marciapiede, impedendole di continuare a transitare al centro dello stesso, come le regole di comune prudenza e ragionevolezza avrebbero, in quella situazione, come in altre analoghe, suggerito di fare.
Né l'avere dimostrato, in sede di interrogatorio formale, di non conoscere lo stato dei luoghi, essendo residente in [...]e non in o l'avere provato, attraverso la testimonianza del SI. CP_1 Tes_2
successivamente intervenuto a soccorrerla, la scarsa visibilità nel cennato tratto di strada, a
[...]
causa della inadeguata illuminazione pubblica, consente di escludere o ridimensionare la responsabilità della in ordine al sinistro de quo, atteso che tali circostanze non fanno altro che Pt_1
confermare come l'evento per cui è causa si sia verificato esclusivamente a causa della condotta eccezionalmente incauta da quest'ultima tenuta in una situazione, come quella del caso in esame, che avrebbe richiesto, considerate le particolari condizioni del marciapiede e, più in generale, del complessivo stato dei luoghi, l'adozione di particolari attenzioni e cautele.
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna della appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal , nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del avverso la sentenza n. 3349/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_3
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
12/6/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca