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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 12 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229000139509000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto recapitato a mezzo di P.E.C. all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 8.7.2022, e depositato telematicamente presso questa Corte in data 8.11.2022 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1
, con il patrocinio dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229000139509000139509/000, notificata il 29.6.2022, limitatamente al carico tributario portato dalle sottese cartelle di pagamento n. 29720110016979283000, asseritamente notificata il 16.3.2012, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2005, n. 29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013, n.
29720180002025160000 asseritamente notificata il 20.6.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 D.L. 953/1982, in assenza della previa notifica di validi atti interruttivi concludendo perché la Corte, previa concessione della sospensione cautelare, accolga il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Nelle controdeduzioni parte resistente deduce, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere con riguardo alla posta di cui alla cartella n. 29720110016979283000 ai sensi dell'art.1, comma 222 della
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (“ Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”); contesta l'avvenuto decorso del termine prescrizionale in virtù della regolare notifica delle residue cartelle anche per effetto della proroga ex lege dei termini di sospensione e decadenza legati all'emergenza pandemica da Covid 19. Conclude per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n.
29720110016979283000, per il residuo, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 5.12.2022 la Corte ha respinto l'istanza cautelare.
All'udienza del 20.2.2023 la controversia è stata trattata in camera di consiglio ed assunta, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, ritiene di dover prendere atto in primis della cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 29720110016979283000 per l'estinzione ex lege del credito con essa preteso con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio in parte qua.
Con riguardo al residuo carico tributario, rappresentato dalle cartelle di pagamento n.
29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013, e n. 29720180002025160000 asseritamente notificata il 20.6.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014 (tassa automobilistica 2013), parte resistente allega unicamente l'avviso di ricevimento relativo alla consegna del plico relativo alla cartella n. 29720170005230849000 in data 7.3.2018 a mani di familiare convivente relegando nel limbo delle assunzioni labiali la prova del recapito del residuo atto recuperatorio e rendendo per tal modo inevitabile una pronuncia caducatoria anche in ragione del vano decorso dello specifico termine prescrizionale.
A non dissimile conclusione occorre comunque addivenire, con adesione all'eccezione di prescrizione, quanto alla cartella di pagamento n. 29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, non potendo per essa valere la proroga ex lege di cui all'art. 68, comma 4 bis, D.L. 18/2020 (con riferimento ai
“…carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021... sono prorogati:… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”), applicabile unicamente ai carichi affidati per la riscossione nel periodo 8.3.2020 –
31.12.2021, non anche alla cartella in questione il cui ruolo, anche in ragione del tempo delle notifica, è certamente avvenuto in epoca anteriore.
Va pertanto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere quanto al carico tributario rappresentato dalla cartella di pagamento n. 29720110016979283000 nonché l'accoglimento del ricorso per il residuo con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
29720110016979283000 ed accoglie per il residuo il ricorso con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 12 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229000139509000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto recapitato a mezzo di P.E.C. all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 8.7.2022, e depositato telematicamente presso questa Corte in data 8.11.2022 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1
, con il patrocinio dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229000139509000139509/000, notificata il 29.6.2022, limitatamente al carico tributario portato dalle sottese cartelle di pagamento n. 29720110016979283000, asseritamente notificata il 16.3.2012, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2005, n. 29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013, n.
29720180002025160000 asseritamente notificata il 20.6.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 D.L. 953/1982, in assenza della previa notifica di validi atti interruttivi concludendo perché la Corte, previa concessione della sospensione cautelare, accolga il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Nelle controdeduzioni parte resistente deduce, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere con riguardo alla posta di cui alla cartella n. 29720110016979283000 ai sensi dell'art.1, comma 222 della
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (“ Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”); contesta l'avvenuto decorso del termine prescrizionale in virtù della regolare notifica delle residue cartelle anche per effetto della proroga ex lege dei termini di sospensione e decadenza legati all'emergenza pandemica da Covid 19. Conclude per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n.
29720110016979283000, per il residuo, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 5.12.2022 la Corte ha respinto l'istanza cautelare.
All'udienza del 20.2.2023 la controversia è stata trattata in camera di consiglio ed assunta, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni delle parti costituite in giudizio, ritiene di dover prendere atto in primis della cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 29720110016979283000 per l'estinzione ex lege del credito con essa preteso con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio in parte qua.
Con riguardo al residuo carico tributario, rappresentato dalle cartelle di pagamento n.
29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013, e n. 29720180002025160000 asseritamente notificata il 20.6.2018, per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014 (tassa automobilistica 2013), parte resistente allega unicamente l'avviso di ricevimento relativo alla consegna del plico relativo alla cartella n. 29720170005230849000 in data 7.3.2018 a mani di familiare convivente relegando nel limbo delle assunzioni labiali la prova del recapito del residuo atto recuperatorio e rendendo per tal modo inevitabile una pronuncia caducatoria anche in ragione del vano decorso dello specifico termine prescrizionale.
A non dissimile conclusione occorre comunque addivenire, con adesione all'eccezione di prescrizione, quanto alla cartella di pagamento n. 29720170005230849000, asseritamente notificata il 7.3.2018, non potendo per essa valere la proroga ex lege di cui all'art. 68, comma 4 bis, D.L. 18/2020 (con riferimento ai
“…carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021... sono prorogati:… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”), applicabile unicamente ai carichi affidati per la riscossione nel periodo 8.3.2020 –
31.12.2021, non anche alla cartella in questione il cui ruolo, anche in ragione del tempo delle notifica, è certamente avvenuto in epoca anteriore.
Va pertanto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere quanto al carico tributario rappresentato dalla cartella di pagamento n. 29720110016979283000 nonché l'accoglimento del ricorso per il residuo con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
29720110016979283000 ed accoglie per il residuo il ricorso con compensazione tra le parti delle spese di lite.