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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10712/2019, cui sono state riunite le cause iscritte al n. R.G. 405/2022 e al n. R.G. 6927/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
MA SS, con cui elett. dom. in Sessa Aurunca (CE), al Parco Corte Grande n. 15, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Maria Francesca Lallai, Erminio CP_1
Itala De Benedictis, LU LI, NC Di Maio, LA CP_2
UM e DE AT, giusta procura generale alle liti in atti, om. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 amaggiore (NA), alla via Enrico Toti n. 25, giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_4
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati nelle date del 16/12/2019, 19/01/2022 e 30/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, rispettivamente, all'avviso di addebito n. 32820190004639989000, notificato il 05/11/2019, avente ad oggetto contributi
1 previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2018-12/2018, per la complessiva somma di € 3.105,99; all'avviso di addebito n. 32820210003343417000 notificato il 24/12/2021, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2019-12/2021, per la complessiva somma di € 10.720,74; all'avviso di addebito n. 32820230001205991000, notificato il 06/10/2023, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2021-12/2022, per la complessiva somma di € 6.697,45. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' non avendo mai svolto CP_1 in modo abituale, prevalente e personale attività lavorativa erno dell'azienda di cui era amministratrice, in quanto pensionata, come comunicato all'ente previdenziale in data 24/01/2012, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta d'ufficio con decorrenza dal 12/10/2011. Rilevava, altresì, che la concreta gestione dell'impresa era affidata a la quale si avvaleva di Parte_2 personale dipendente per l'espletamento di tale attività. Dedotto di aver presentato ricorso avverso il predetto provvedimento di iscrizione, rimasto inevaso, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza dell'accertamento ed iscrizione d'ufficio e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito opposti, dichiarando non dovute le somme ivi portate. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva nel giudizio n. 10712/2019 R.G. l' che, con articolate argomentazioni, CP_1 deduceva la regolarità dell'iscrizione alla gestion mercianti, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Reiterava le suddette difese negli ulteriori procedimenti, eccependo altresì, nel giudizio n. 405/2022 R.G., la tardività dell'opposizione e, nel giudizio n. 6927/2023 R.G., il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 deducendo inoltre il parziale sgravio delle somme oggetto dell'avviso op cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale con decorrenza dal 16/07/2022. Costituitasi nel giudizio n. 10712/2019 R.G., l' Controparte_5 eccepiva la tardività della spiegata opposizione e proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Seppur regolarmente citata nel giudizio n. 10712/2019 R.G., non si costituiva la CP_4
pertanto se ne dichiara la contumacia.
[...] se, a seguito di rinvii, giungevano all'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, venivano decise mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 trattandosi di crediti non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti CP_1
Sempre in via preliminare, con riferimento al procedimento n. RG 405/2022, va precisato che, sebbene indicato tra i contraddittori, non risulta evocato in giudizio l'agente per la riscossione, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente nelle note depositate il 02/04/2024. 2 Ad ogni modo, difetta di legittimazione passiva, in assenza di doglianze in ordine alla procedura esecutiva, l'agente per la riscossione – convenuto nel giudizio n. 10712/2019 R.G. – in quanto privo di legittimazione relativamente alle questioni di merito oggetto di giudizio. Ancora in via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio n. 6927/2023 R.G., atteso che l' ha dedotto e CP_1 documentato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 328 202 2059 91 000, a seguito della cancellazione della posizione previdenziale a decorrere dal 16/07/2022. Ciò posto, le opposizioni sono ammissibili, avendo parte opponente impugnato gli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Appare opportuno, prima di soffermarsi sulla ripartizione dell'onus probandi tra le parti, preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame. Sul punto, preliminarmente si osserva che l'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. L'art. 1 co. 208 L. 662/1996 prevede che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_6 corrisponde L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”. Con sentenza n. 3240/2010, le SS.UU. hanno una prima volta affrontato la vicenda in esame stabilendo che “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera 3 professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si CP_1 commisura esclusivamente ai redditi perc ll'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. A seguito dell'introduzione dell'art. 12 co. 11 L. 78/2010, norma di interpretazione autentica, le SS.UU., con sentenza n. 17076/2011, hanno sancito che: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del CP_1
1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.”. Dunque, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (come nel caso di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale non comporta l'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto le due attività restano distinte, così come l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Tanto premesso, occorre accertare se, nel caso in esame, sussistano i requisiti previsti dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. L'onere della prova incombe sull'istituto previdenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12280/2020, che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. n. 8474/2017), il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale impostazione valorizza l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, ed aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Va, altresì, precisato che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento 4 di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Occorre tuttavia tener presente che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Applicando i citati canoni ermeneutici al caso in esame, deve osservarsi che non risulta assolto l'onere probatorio, incombente sull'ente previdenziale, ed in particolare non risulta provato, per i periodi in esame, che parte ricorrente abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L'istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, deduceva che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti era avvenuta in seguito a verifiche amministrative aventi ad oggetto l'attività svolta dalla “TYCHE S.R.L”, di cui la ricorrente era amministratrice e socia unica. L' in particolare, deduceva che l'esercizio dell'attività lavorativa in maniera abituale CP_1
d ritenersi in ragione dell'assenza di una figura apicale, del volume d'affari dell'azienda, del mancato svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte della ricorrente, della presenza di personale dipendente subordinato di non elevata qualifica, part-time, ed in modo discontinuo. Quanto alla posizione di titolare Parte_2 di un rapporto di collaborazione, rilevava l'assenza di vers a parte dell'azienda e l'iscrizione della predetta quale imprenditrice agricola. Ebbene, deve ritenersi che l' non abbia fornito la prova dello svolgimento abituale e CP_1 prevalente di attività lavorativa da parte della ricorrente, in quanto si è basato su riscontri documentali aventi natura di meri indizi, privi dei caratteri di cui all'art. 2729 C.C. Ed invero, gli indici presuntivi argomentati dall'ente non possono ritenersi né gravi, (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni), né concordanti 5 (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva). L'istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la natura dell'attività svolta in concreto da parte ricorrente, evidenziando come la stessa potesse essere riferita alla gestione commercianti, come partecipazione al lavoro aziendale, con apporto personale, prevalente e abituale. In particolare (cfr. Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 55 del 08/05/2025), l'accertamento avrebbe dovuto essere ancorato alla verifica, sul piano fattuale, dello svolgimento da parte della ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, e dunque inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che ad esempio impegnassero la predetta per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 - 01). Parimenti, non può ritenersi provato lo svolgimento di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale – nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità – attraverso cui configurare un'ingerenza del socio direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo dell'impresa. Tale prova non è stata fornita, né può trarsi dalla circostanza che la ricorrente sia amministratrice e socia delle società, difettando qualsiasi elemento, anche solo indiziario, dell'esistenza di un'attività svolta quale socia dalla ricorrente, da cui far discendere la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va in primo luogo osservato che del tutto priva di supporto probatorio è la deduzione in ordine al volume d'affari della società, con riferimento ai periodi in contestazione, atteso che la documentazione fiscale versata in atti è inconferente, in quanto relativa ai periodi d'imposta 2016 e 2017, non oggetto di esame. Parimenti inidonea a confutare il ruolo di così come dedotto da parte Parte_2 ricorrente, è la circostanza relativa al m ei contributi da parte della società. Ed invero, la deduzione attorea in ordine allo svolgimento da parte della di Pt_2 attività gestionale con rapporto di collaborazione trova conferma nell'eleme le) costituito dai contratti di collaborazione (prodotti da parte ricorrente) e dalla visura camerale del 29/10/2018 (da cui si evince che la società aveva due unità di personale dipendente, ed una di personale indipendente); stanti la contestazione ed il riscontro documentale, il dato, parimenti formale, costituito dal mancato versamento, in assenza di ulteriori riscontri, anche di tipo fattuale, è dunque inidoneo a far ritenere assolto l'onere della prova, incombente sull'ente. Inoltre, le deduzioni relative al fatturato prodotto dalla società ed all'assenza di altre posizioni direttive sono elementi neutri, in assenza di un'illustrazione del ciclo produttivo e delle necessità dell'organizzazione. Parimenti neutra è la circostanza che la ricorrente non svolgesse ulteriore attività lavorativa: è incontestato che la ricorrente sia pensionata, e pertanto il mancato svolgimento di ulteriore attività lavorativa non può, ex se, ritenersi sufficiente a provare che la stessa svolgesse attività lavorativa in misura prevalente e personale nell'impresa, in
6 assenza di ulteriori riscontri, che nel caso in esame difettano anche in via indiziaria, secondo i canoni sopra delineati. A fronte della contestazione dello svolgimento di attività nell'impresa con apporto prevalente e personale, ad opera di parte ricorrente, l' non ha assolto all'onere di CP_1 provare la partecipazione della predetta al lavoro azie on carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, L. 662/1996. Alla luce di tutto quanto esposto, i ricorsi riuniti vanno accolti, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite tra parte ricorrente ed seguono la soccombenza e si liquidano nella CP_1 misura di cui al dispositivo, tenuto co giudizi riuniti. Le spese di lite tra parte ricorrente ed si compensano Controparte_7 integralmente, in ragione dei motivi de Nulla per le spese nei confronti di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 32820230001205991000, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) dichiara non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati n. 32820190004639989000, n. 32820210003343417000 e, per il residuo, n. 32820230001205991000; c) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida misura complessiva di € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
d) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_5
;
[...]
e) pese nei confronti di Controparte_4
Santa Maria Capua Vetere, 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10712/2019, cui sono state riunite le cause iscritte al n. R.G. 405/2022 e al n. R.G. 6927/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
MA SS, con cui elett. dom. in Sessa Aurunca (CE), al Parco Corte Grande n. 15, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Maria Francesca Lallai, Erminio CP_1
Itala De Benedictis, LU LI, NC Di Maio, LA CP_2
UM e DE AT, giusta procura generale alle liti in atti, om. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 amaggiore (NA), alla via Enrico Toti n. 25, giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_4
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati nelle date del 16/12/2019, 19/01/2022 e 30/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, rispettivamente, all'avviso di addebito n. 32820190004639989000, notificato il 05/11/2019, avente ad oggetto contributi
1 previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2018-12/2018, per la complessiva somma di € 3.105,99; all'avviso di addebito n. 32820210003343417000 notificato il 24/12/2021, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2019-12/2021, per la complessiva somma di € 10.720,74; all'avviso di addebito n. 32820230001205991000, notificato il 06/10/2023, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 01/2021-12/2022, per la complessiva somma di € 6.697,45. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' non avendo mai svolto CP_1 in modo abituale, prevalente e personale attività lavorativa erno dell'azienda di cui era amministratrice, in quanto pensionata, come comunicato all'ente previdenziale in data 24/01/2012, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta d'ufficio con decorrenza dal 12/10/2011. Rilevava, altresì, che la concreta gestione dell'impresa era affidata a la quale si avvaleva di Parte_2 personale dipendente per l'espletamento di tale attività. Dedotto di aver presentato ricorso avverso il predetto provvedimento di iscrizione, rimasto inevaso, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di accertare e dichiarare la nullità e l'infondatezza dell'accertamento ed iscrizione d'ufficio e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito opposti, dichiarando non dovute le somme ivi portate. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva nel giudizio n. 10712/2019 R.G. l' che, con articolate argomentazioni, CP_1 deduceva la regolarità dell'iscrizione alla gestion mercianti, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Reiterava le suddette difese negli ulteriori procedimenti, eccependo altresì, nel giudizio n. 405/2022 R.G., la tardività dell'opposizione e, nel giudizio n. 6927/2023 R.G., il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 deducendo inoltre il parziale sgravio delle somme oggetto dell'avviso op cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale con decorrenza dal 16/07/2022. Costituitasi nel giudizio n. 10712/2019 R.G., l' Controparte_5 eccepiva la tardività della spiegata opposizione e proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Seppur regolarmente citata nel giudizio n. 10712/2019 R.G., non si costituiva la CP_4
pertanto se ne dichiara la contumacia.
[...] se, a seguito di rinvii, giungevano all'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, venivano decise mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 trattandosi di crediti non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti CP_1
Sempre in via preliminare, con riferimento al procedimento n. RG 405/2022, va precisato che, sebbene indicato tra i contraddittori, non risulta evocato in giudizio l'agente per la riscossione, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente nelle note depositate il 02/04/2024. 2 Ad ogni modo, difetta di legittimazione passiva, in assenza di doglianze in ordine alla procedura esecutiva, l'agente per la riscossione – convenuto nel giudizio n. 10712/2019 R.G. – in quanto privo di legittimazione relativamente alle questioni di merito oggetto di giudizio. Ancora in via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio n. 6927/2023 R.G., atteso che l' ha dedotto e CP_1 documentato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 328 202 2059 91 000, a seguito della cancellazione della posizione previdenziale a decorrere dal 16/07/2022. Ciò posto, le opposizioni sono ammissibili, avendo parte opponente impugnato gli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Appare opportuno, prima di soffermarsi sulla ripartizione dell'onus probandi tra le parti, preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame. Sul punto, preliminarmente si osserva che l'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. L'art. 1 co. 208 L. 662/1996 prevede che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_6 corrisponde L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”. Con sentenza n. 3240/2010, le SS.UU. hanno una prima volta affrontato la vicenda in esame stabilendo che “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera 3 professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si CP_1 commisura esclusivamente ai redditi perc ll'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. A seguito dell'introduzione dell'art. 12 co. 11 L. 78/2010, norma di interpretazione autentica, le SS.UU., con sentenza n. 17076/2011, hanno sancito che: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del CP_1
1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.”. Dunque, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (come nel caso di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale non comporta l'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto le due attività restano distinte, così come l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Tanto premesso, occorre accertare se, nel caso in esame, sussistano i requisiti previsti dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. L'onere della prova incombe sull'istituto previdenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12280/2020, che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. n. 8474/2017), il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale impostazione valorizza l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, ed aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Va, altresì, precisato che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento 4 di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Occorre tuttavia tener presente che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Applicando i citati canoni ermeneutici al caso in esame, deve osservarsi che non risulta assolto l'onere probatorio, incombente sull'ente previdenziale, ed in particolare non risulta provato, per i periodi in esame, che parte ricorrente abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L'istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, deduceva che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti era avvenuta in seguito a verifiche amministrative aventi ad oggetto l'attività svolta dalla “TYCHE S.R.L”, di cui la ricorrente era amministratrice e socia unica. L' in particolare, deduceva che l'esercizio dell'attività lavorativa in maniera abituale CP_1
d ritenersi in ragione dell'assenza di una figura apicale, del volume d'affari dell'azienda, del mancato svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte della ricorrente, della presenza di personale dipendente subordinato di non elevata qualifica, part-time, ed in modo discontinuo. Quanto alla posizione di titolare Parte_2 di un rapporto di collaborazione, rilevava l'assenza di vers a parte dell'azienda e l'iscrizione della predetta quale imprenditrice agricola. Ebbene, deve ritenersi che l' non abbia fornito la prova dello svolgimento abituale e CP_1 prevalente di attività lavorativa da parte della ricorrente, in quanto si è basato su riscontri documentali aventi natura di meri indizi, privi dei caratteri di cui all'art. 2729 C.C. Ed invero, gli indici presuntivi argomentati dall'ente non possono ritenersi né gravi, (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni), né concordanti 5 (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva). L'istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la natura dell'attività svolta in concreto da parte ricorrente, evidenziando come la stessa potesse essere riferita alla gestione commercianti, come partecipazione al lavoro aziendale, con apporto personale, prevalente e abituale. In particolare (cfr. Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 55 del 08/05/2025), l'accertamento avrebbe dovuto essere ancorato alla verifica, sul piano fattuale, dello svolgimento da parte della ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, e dunque inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che ad esempio impegnassero la predetta per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 - 01). Parimenti, non può ritenersi provato lo svolgimento di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale – nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità – attraverso cui configurare un'ingerenza del socio direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo dell'impresa. Tale prova non è stata fornita, né può trarsi dalla circostanza che la ricorrente sia amministratrice e socia delle società, difettando qualsiasi elemento, anche solo indiziario, dell'esistenza di un'attività svolta quale socia dalla ricorrente, da cui far discendere la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va in primo luogo osservato che del tutto priva di supporto probatorio è la deduzione in ordine al volume d'affari della società, con riferimento ai periodi in contestazione, atteso che la documentazione fiscale versata in atti è inconferente, in quanto relativa ai periodi d'imposta 2016 e 2017, non oggetto di esame. Parimenti inidonea a confutare il ruolo di così come dedotto da parte Parte_2 ricorrente, è la circostanza relativa al m ei contributi da parte della società. Ed invero, la deduzione attorea in ordine allo svolgimento da parte della di Pt_2 attività gestionale con rapporto di collaborazione trova conferma nell'eleme le) costituito dai contratti di collaborazione (prodotti da parte ricorrente) e dalla visura camerale del 29/10/2018 (da cui si evince che la società aveva due unità di personale dipendente, ed una di personale indipendente); stanti la contestazione ed il riscontro documentale, il dato, parimenti formale, costituito dal mancato versamento, in assenza di ulteriori riscontri, anche di tipo fattuale, è dunque inidoneo a far ritenere assolto l'onere della prova, incombente sull'ente. Inoltre, le deduzioni relative al fatturato prodotto dalla società ed all'assenza di altre posizioni direttive sono elementi neutri, in assenza di un'illustrazione del ciclo produttivo e delle necessità dell'organizzazione. Parimenti neutra è la circostanza che la ricorrente non svolgesse ulteriore attività lavorativa: è incontestato che la ricorrente sia pensionata, e pertanto il mancato svolgimento di ulteriore attività lavorativa non può, ex se, ritenersi sufficiente a provare che la stessa svolgesse attività lavorativa in misura prevalente e personale nell'impresa, in
6 assenza di ulteriori riscontri, che nel caso in esame difettano anche in via indiziaria, secondo i canoni sopra delineati. A fronte della contestazione dello svolgimento di attività nell'impresa con apporto prevalente e personale, ad opera di parte ricorrente, l' non ha assolto all'onere di CP_1 provare la partecipazione della predetta al lavoro azie on carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, L. 662/1996. Alla luce di tutto quanto esposto, i ricorsi riuniti vanno accolti, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite tra parte ricorrente ed seguono la soccombenza e si liquidano nella CP_1 misura di cui al dispositivo, tenuto co giudizi riuniti. Le spese di lite tra parte ricorrente ed si compensano Controparte_7 integralmente, in ragione dei motivi de Nulla per le spese nei confronti di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 32820230001205991000, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) dichiara non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati n. 32820190004639989000, n. 32820210003343417000 e, per il residuo, n. 32820230001205991000; c) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida misura complessiva di € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
d) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_5
;
[...]
e) pese nei confronti di Controparte_4
Santa Maria Capua Vetere, 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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