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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1049/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1049/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7997/2020, pubblicata in data
26/11/2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Gennaro
EL (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(già (C.F. CP_1 Controparte_2
), in persona del liquidatore p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Luigi Caselli (C.F. ) C.F._2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
– n. 41/2017 R.G. – Tribunale di Modena (C.F.
[...]
), in persona del Liquidatore Giudiziale avv. Giuseppe Seidenari, P.IVA_2
difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Simone Pullini (C.F.
) C.F._3
APPELLATO 2 R.G. n. 1049/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Poiché la sentenza di primo grado ha definito due giudizi, pendenti fra le medesime parti, previa riunione degli stessi, è opportuno, ai fini di una più agevole comprensione della articolata vicenda processuale in disamina, riassumere analiticamente le varie questioni prospettate in ciascuno dei due processi riuniti.
§ 2. R.G n. 34724/2017.
In tale giudizio (d'ora in poi, per brevità, ”) ha agito Parte_1 Pt_1 contro la in bonis (d'ora in poi, per brevità, ) ed il CP_2 CP_1
Concordato Preventivo di detta società, in persona del Commissario Giudiziale, deducendo:
- di aver allestito e fornito alla in bonis 7 telai di autobus, per il CP_1 corrispettivo di € 384.300,00;
- che la società committente non aveva provveduto al pagamento di detto corrispettivo;
- che, stante l'inadempimento della aveva esercitato sui veicoli il proprio CP_1 diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 2756 c.c., che prevede detta ritenzione a favore di chi abbia eseguito prestazioni e spese per la conservazione o il miglioramento di beni mobili, stabilendo altresì che il credito avente ad oggetto il corrispettivo di dette prestazioni sia privilegiato;
- di essere a sua volta debitrice nei confronti della in ragione di € CP_1
101.460,00, per aver commissionato alla predetta l'allestimento di un telaio destinato ad un proprio cliente;
- che la le aveva richiesto i 7 telai di cui sopra su richiesta dell' CP_1 [...]
, cui erano destinati i veicoli;
Parte_2
- che detto Ente aveva, infatti, intimato alla di consegnare i 7 veicoli in CP_1 questione entro il 30/10/2017, comunicando che il superamento di tale data avrebbe comportato la perdita di un rilevante contributo ministeriale cui era stato ammesso;
- che essa esponente, a fronte di tale richiesta (rivoltale dalla , nel CP_1 confermare la legittimità dell'esercitato diritto di ritenzione, aveva proposto la 3 R.G. n. 1049/2021 compensazione fra i due controcrediti, sollecitando ogni opportuna determinazione da parte degli organi della procedura di concordato preventivo nelle more instauratasi nei confronti della convenuta;
- che in data 26/10/2010 veniva raggiunto un accordo con scrittura privata, firmata anche dal Commissario Giudiziale, contenente le seguenti pattuizioni: la si Pt_1 obbligava a consegnare entro il 30/10/2017 i 7 automezzi all'Ente Provinciale del
Turismo, il quale a sua volta si obbligava a versare alla ammessa al CP_1
Concordato la somma di € 282.840,00, nonché l'ulteriore somma pari al residuo dovuto dalla alla;
la somma di € 282.840,00 sarebbe stata trattenuta CP_1 Pt_1 dal Commissario sino: a) alla definizione di un accordo transattivo da inserire nella proposta concordataria di b) all'adozione di un provvedimento CP_1 giudiziale, anche solo di primo grado, di accertamento dell'esistenza o meno del diritto di ritenzione;
- che, in forza dell'accordo, aveva consegnato i 7 automezzi all'Ente Provinciale del Turismo, con successiva emissione, da parte di quest'ultimo, di un mandato di pagamento in favore del di € 282.840,00, nonché di un Controparte_3 secondo mandato per l'importo residuo relativo alla fornitura in oggetto;
- che, essendo sorta contestazione sui presupposti dell'esercitato diritto di ritenzione, essa istante aveva interesse a far accertare la legittimità dell'iniziativa assunta a tutela del proprio diritto;
Pertanto, ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare la legittimità del diritto di ritenzione da parte della società attrice A Socio Unico -, ai sensi degli artt. 2756 e Parte_1
2797 c.c., al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie, a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla in persona del Presidente del CP_2
Consiglio di Amministrazione sig. Controparte_4
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Socio Parte_3
Unico – a conseguire il saldo del corrispettivo previsto a fronte delle prestazioni contrattualmente eseguite pari ad euro 282.840,00 attualmente accantonato sul conto corrente acceso dal Commissario Giudiziale nell'interesse della Procedura
Concordataria, oltre interessi moratori ex artt.
3-4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_2
Amministrazione sig. e/o il dott. nella qualità di Controparte_4 Parte_4 4 R.G. n. 1049/2021
Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo …, al pagamento della somma di euro 282.840,00, attualmente accantonata sul conto corrente acceso dal Commissario Giudiziale nell'interesse della Procedura Concordataria oltre interessi moratori ex artt.
3-4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.
Il giudizio è stato instaurato nei confronti sia della in bonis che del CP_1
Concordato in persona del commissario giudiziale.
La in bonis, costituitasi in giudizio, ha svolto sostanzialmente le seguenti CP_1 difese:
- non ha contestato la ricostruzione in fatto operata dall'attrice;
- neppure ha contestato l'esecuzione, da parte dell'attrice, delle lavorazioni commissionatele, né il credito come allegato in citazione;
- ha contestato, invece, che detto credito potesse essere soddisfatto integralmente, in violazione dell'intesa concordataria, negando che lo stesso fosse assistito dall'asserito privilegio;
- ha dedotto, inoltre, che giammai avrebbe potuto eseguire il pagamento richiesto dall'attrice, pena l'attuazione di un pagamento preferenziale, in quanto tale suscettibile di dar luogo alla revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 L. Fall.
Anche il Commissario Giudiziale si è costituito in giudizio, deducendo:
- l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti, non potendo il
Commissario Giudiziale nominato nella procedura di concordato eseguire pagamenti diretti in favore di singoli creditori;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, svolgendo sul punto difese pienamente sovrapponibili a quelle della società in bonis.
§ 3. R.G n. 10126/2018.
La ha instaurato tale secondo giudizio, chiedendo la compensazione tra il Pt_1 proprio credito di € 282.840,00 (già oggetto della compensazione di cui al precedente giudizio R.G. n. 34724/2017) ed il credito maturato nei propri confronti dalla successivamente all'ammissione al Concordato, di € CP_1
200.012,90, residuando così un proprio credito di € 82.827,10.
La si è costituita, chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a CP_1 quello già pendente e, nel merito, il rigetto della domanda, deducendo che non ricorrevano i presupposti per l'invocata compensazione, atteso che il controcredito 5 R.G. n. 1049/2021 di essa esponente indicato nell'atto di citazione era sorto dopo l'ammissione alla procedura del concordato.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 200.012,90, oggetto del credito rispetto alla cui esistenza vi era stata espressa ammissione da parte dell'attrice, che lo aveva dedotto in lite ai fini dell'invocata compensazione.
Anche in tale giudizio si è costituito il Commissario Giudiziale, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi la stessa per le medesime ragioni esposte dalla in CP_1 bonis.
§ 4. Il Tribunale di Napoli, riuniti i due giudizi, ha così deciso la causa:
“- Rigetta la eccezione di incompetenza funzionale;
- Rigetta tutte le domande proposte dalla nel giudizio rg Parte_1
34724/2017 nei confronti di entrambi i convenuti;
- Rigetta la domanda proposta nei confronti di nella qualità di Parte_4 commissario giudiziale nel giudizio RG 10126/2018;
- Accoglie la domanda proposta nel giudizio rg 10126/2018 nei confronti della
e previo accertamento dei presupposti per operare la compensazione CP_2 legale e dell'esistenza del relativo diritto di credito, compensa il credito di €
282.840,00 maturato dalla e il credito maturato dalla , Parte_1 CP_2 per prestazioni eseguite in favore della e documentate nelle fatture Parte_1
n. 41 del 29 gennaio 2018, di Euro 101.723,60 e n. 34 del 29 gennaio 2018, di
Euro 98.289,30, per complessivi Euro 200.012,90;
- Rigetta le domande riconvenzionali di condanna spiegate dai convenuti;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
§ 5. Le ragioni della decisione che rilevano nel presente giudizio di appello possono ricapitolarsi come di seguito esposto.
§ 5.1. In particolare, dette ragioni, quanto al primo dei giudizi riuniti (R.G. n.
34724/2017) sono le seguenti:
- il Commissario Giudiziale è privo di legittimazione;
- nei confronti della società in bonis la domanda è infondata perché: a) non v'è prova delle eseguite lavorazioni;
b) esse sarebbero state commissionate, per espressa ammissione dell'attrice, in sede di collaudo finale e non dalla c) è CP_1 pacifico che l'Ente Provinciale del Turismo, cui erano destinati gli automezzi, ha 6 R.G. n. 1049/2021 effettuato il pagamento di quanto dovuto alla quando l'attrice non CP_1 aveva più la materiale disponibilità degli stessi, avendoli consegnati, in virtù della scrittura transattiva, al predetto Ente;
d) quindi, l'attrice ha esercitato il diritto di ritenzione quando l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, in capo alla non era ancora “scaduta”, sicché non era configurabile alcun CP_1 inadempimento da parte della stessa;
e) nella fase successiva alla domanda di concordato, nessun pagamento la avrebbe potuto eseguire, ostandovi le CP_1 norme sul concorso dei creditori;
- il rigetto della domanda principale comporta anche il rigetto della conseguente e connessa domanda di condanna al pagamento della somma accantonata sul conto corrente intestato alla procedura concordataria, in quanto la stessa è stata formulata in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio della ritenzione;
- il rigetto della domanda di condanna comporta la superfluità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario Liquidatore, nelle more nominato.
§ 5.2. Quanto al secondo dei giudizi riuniti (R.G. n. 10126/2018), le ragioni giuridiche della decisione impugnata sono le seguenti:
- anche rispetto alla domanda proposta in tale giudizio va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario Giudiziale;
- va rigettata la riconvenzionale proposta dal Commissario Giudiziale perché privo di ogni legittimazione processuale;
- è fondata la domanda, proposta dall'attrice, di compensazione del proprio credito di € 282.840,00 come riconosciuto nella scrittura privata in data 26/10/2017, firmata per adesione anche dal Commissario Giudiziale, con il controcredito di €
200.012,90 di per prestazioni eseguite in favore della SO;
CP_1
- ciò in quanto si tratta di crediti entrambi anteriori alla domanda di concordato;
- in particolare, quanto al controcredito di di € 200.012,90, lo stesso CP_2 deriva da 2 ordini, rispettivamente del 13/9/2017 e del 28/9/2017, che andavano a sostituire il precedente ordine del 31/7/2017.
§ 6. Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello la , nei confronti Pt_1 della e del liquidatore giudiziale del (d'ora in poi, CP_1 Controparte_3 per brevità, “Liquidatore giudiziale”), riproponendo tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado, articolate in un ponderoso atto della lunghezza di ben 48 7 R.G. n. 1049/2021 pagine, il cui esame approfondito ha consentito al Collegio di estrapolare i seguenti motivi di impugnazione:
1) ha errato il primo Giudice nell'affermare che le lavorazioni eseguite sui 7 telai di autoveicoli non erano state provate, tenuto conto della mancata contestazione sul punto da parte delle convenute, che rendeva il tema non necessitante di prova;
2) il Tribunale ha errato anche nel ritenere che le opere sarebbero state commissionate non dalla ma dall'Ente Provinciale del Turismo in sede di CP_1 collaudo;
3) il Giudice di prime cure ha ingiustamente escluso il diritto di ritenzione vantato da essa esponente sui 7 automezzi consegnati all'Ente Provinciale del Turismo;
4) il primo Giudice ha poi rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 282.840,00 sull'erroneo presupposto che si trattasse di domanda consequenziale all'accertamento del diritto di ritenzione;
5) nella impugnata decisione le spese di lite sono state ingiustamente compensate,
“dal momento che l'ago della bilancia della soccombenza processuale ricade, per lo più, entro la sfera giuridica della e degli organi della procedura, per CP_2 cui logica ed equa conseguenza sarebbe stata la condanna alle spese di lite, ai danni delle citate controparti”.
§ 7. Costituitasi in giudizio, la ha dedotto l'inammissibilità del gravame, CP_1 perché redatto in violazione dei parametri formali di specificità, come richiesti dall'art. 342 c.p.c., e privo di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendone, in via subordinata, il rigetto perché del tutto infondato.
Ha inoltre proposto appello incidentale, rimproverando al primo Giudice:
- di aver disposto la compensazione del credito azionato dalla , pari ad € Pt_1
282.840,00, al netto della compensazione con il controcredito di essa esponente pari ad € 101.460,00, anche con l'altro controcredito, pure di essa esponente, pari ad € 200.012,90, nonostante quest'ultimo fosse di genesi successiva alla domanda di concordato preventivo, con conseguente violazione dell'art. 52, L. Fall.;
- di non avere, conseguentemente, accolto la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento, in proprio favore, della suindicata somma di Pt_1
€ 200.012,90, quale oggetto del credito riconosciuto dalla stessa controparte.
§ 8. Anche il Concordato, in persona del Liquidatore Giudiziale, si è costituito nel presente grado, deducendo di non aver partecipato al giudizio di primo grado, con 8 R.G. n. 1049/2021 conseguente inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti e di ogni domanda con lo stesso veicolata.
§ 9. Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla con riferimento CP_1 sia alla genericità dei motivi, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c., che alla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c.
§ 9.1. Circa la presunta violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. 9 R.G. n. 1049/2021
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello della , anche se Pt_1 sviluppato mediante un'articolata riproposizione delle difese svolte in primo grado, arricchita di ulteriori profili argomentativi, comunque consente l'estrapolazione di motivi specifici idonei a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la predetta società criticato, pur se in modo poco organico, la decisione di prime cure ed esposto le ragioni delle proprie contrapposte conclusioni, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di parziale accoglimento della domanda.
§ 9.2. Venendo alla dedotta inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis,
Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 10. Venendo all'esame del merito, rileva la Corte che, pur avendo ragione la nel muovere al primo Giudice le recriminazioni di cui ai primi due motivi Pt_1 come riportati sub § 6 – con conseguente necessità di integrazione della motivazione della impugnata pronuncia – l'appello dalla stessa proposto è comunque infondato, sicché deve essere rigettato.
§ 10.1. Quanto al primo motivo, va detto che il Tribunale di Napoli ha errato nel ritenere che non fosse provata l'esecuzione delle lavorazioni commissionate dalla alla sui telai degli autoveicoli destinati all'Ente Provinciale del CP_1 Pt_1
Turismo di , in quanto: Pt_2
- in primo luogo, dagli atti di causa emerge che mai la ha contestato i lavori CP_1 realizzati dall'attrice, derivando da ciò che l'esecuzione degli stessi costituisce, ai 10 R.G. n. 1049/2021 sensi dell'art. 115 c.p.c., fatto pacifico che ben può porsi a fondamento della decisione, senza necessità di essere provato;
- inoltre, nell'accordo in data 26/10/2017, sottoscritto dalla la stessa CP_1 riconosceva espressamente di essere debitrice della in relazione alle fatture Pt_1 dal n. 250 al n. 256, tutte emesse in data 21/4/2017, per il complessivo importo di
€ 384.300,00, per gli allestimenti da questa eseguiti sui veicoli da consegnare al suindicato Ente del Turismo;
- in ogni caso, è assorbente osservare che le questioni ampiamente dibattute fra le parti non attengono all'esistenza del credito de quo, ma solo ed esclusivamente alla collocazione dello stesso nella procedura di concordato preventivo della con particolare riferimento al suo essere o meno assistito dal privilegio di CP_1 cui all'art. 2756 c.c.
§ 10.2. Coglie nel segno anche la seconda doglianza dell'appellante, avendo errato il primo Giudice nel non riconoscere il credito de quo in capo all'attrice sul presupposto che le opere in questione le sarebbero state commissionate non dalla ma dal destinatario finale degli automezzi in sede di collaudo. CP_1
Ribadendo quanto già evidenziato rispetto al primo motivo di gravame, è dirimente la mancata contestazione, da parte della del credito azionato CP_1 dalla controparte, il che evidenzia l'errore del Giudice di prime cure nell'escluderne l'esistenza perché relativo a lavorazioni addirittura non commissionate da tale società, circostanza questa mai dedotta dalla predetta convenuta.
Risulta del tutto estraneo al thema decidendum, quale definitivamente cristallizzato negli atti introduttivi del giudizio ed in sede di memorie emendative,
l'eventuale sussistenza di un rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni sui telai dei 7 veicoli in oggetto, tra l'Ente Provinciale del Turismo
e la , come del resto emerge dal contenuto delle pattuizioni di cui alla citata Pt_1 scrittura in data 26/10/2017, che confermano l'insussistenza di qualsiasi obbligazione assunta dal predetto Ente direttamente nei confronti dell'odierna appellante.
§ 10.3. Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, deve affermarsi la titolarità, in capo alla , del credito fatto valere in giudizio nei confronti Pt_1 della quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite sui 7 telai degli CP_1 automezzi indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al 11 R.G. n. 1049/2021 numero di R.G. 34724/2017, dovendosi in tali termini integrare la motivazione della sentenza appellata.
§ 10.4. È invece infondato il terzo motivo di gravame con il quale la Pt_1 rimprovera al Tribunale di Napoli di non averle riconosciuto il diritto di ritenzione vantato sui descritti autoveicoli, con conseguente esclusione del privilegio sul credito azionato in giudizio, il tutto in violazione dell'art. 2756 c.c.
Deve premettersi che la citata disposizione detta la seguente disciplina:
“I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.
Ciò posto, occorre precisare che nella vicenda in esame, in astratto, il credito della rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 2752 c.c., in quanto, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla il contratto stipulato non era una CP_1 compravendita. Infatti, si trattava di autoveicoli, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, di proprietà della e non Controparte_5 della , alla quale era stata commissionata l'esecuzione di lavori di Pt_1 allestimento dei telai per renderli idonei all'utilizzazione come mezzi di trasporto turistico. Ne discende, pertanto, che il credito di cui era titolare l'appellante quale corrispettivo per gli eseguiti interventi, abilitava la stessa, ai sensi della richiamata disciplina codicistica, ad esercitare il diritto di ritenzione sui veicoli, sicché lo stesso era assistito da privilegio.
Ora, correttamente il primo Giudice ha negato all'attrice sia il diritto di ritenzione che l'invocato privilegio sul presupposto che, al momento della domanda, la non aveva più la detenzione dei veicoli oggetto degli interventi di Pt_1 allestimento, i quali erano stati pacificamente consegnati, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo del 26/10/2017, all'ente
[...]
. Parte_5
Invero, come insegna la Corte del diritto, il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, comma 1, c.c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese 12 R.G. n. 1049/2021 fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili (così
Cass. 6/7/2020, n. 13853; nello stesso senso, cfr. Cass. 5/4/1991, n. 3546).
Ebbene, è pacifico che l'Ente pubblico abbia effettuato il pagamento dopo l'esercizio del diritto di ritenzione e in particolare dopo la scrittura transattiva intercorsa tra la e la in concordato preventivo. Pt_1 CP_1
Deve, tuttavia, aggiungersi, rispetto a quanto affermato dal primo Giudice, che tale conclusione non è ostacolata dal più volte menzionato accordo raggiunto fra le parti in data 26/10/2027, come emerge dalle precisazioni seguenti:
- con la scrittura in oggetto veniva convenuto che la avrebbe consegnato i Pt_1
7 mezzi all' entro il 30/10/2017, avendo Parte_6 quest'ultimo prospettato la necessità di avere la disponibilità degli stessi entro tale data per evitare “la perdita integrale del contributo ministeriale, con conseguenti rilevanti danni economici ed all'immagine”, mentre la somma di € 282.840,00, dovuta dalla alla , sarebbe stata versata dall'Ente Provinciale sul c/c CP_1 Pt_1 aperto dal Commissario giudiziale del Concordato Preventivo;
- a sua volta, il Commissario giudiziale avrebbe trattenuto tale somma sino (a) alla definizione di un accordo transattivo da inserire nella proposta concordataria di ovvero (b) all'adozione di un provvedimento giudiziale, anche solo di CP_1 primo grado, che accertasse l'esistenza o meno del diritto di ritenzione;
- ciò posto, non si vede come possa essere riconosciuto alla SO il diritto di ritenzione, con il connesso privilegio, senza che detta società abbia la disponibilità di fatto dei beni oggetto delle lavorazioni eseguite su incarico della CP_1
- né un siffatto riconoscimento può trovare titolo nella descritta regolamentazione negoziale, in quanto, per un verso, un accordo contrattuale è inidoneo a superare il presupposto sostanziale della materiale detenzione dei beni per l'esercizio del diritto di ritenzione e, per altro verso, comunque, come rilevato dalla CP_1 nessuna delle due condizioni alternative previste nella scrittura – affinché il
Commissario giudiziale fosse legittimato a “trattenere” la somma dovuta alla
SO in vista dell'integrale soddisfacimento del credito della stessa, ossia in prededuzione – si è verificata;
- infatti, né risulta raggiunta un'intesa transattiva da inserire nella proposta concordataria, né è stato adottato un provvedimento, anche solo di primo grado, di accertamento del diritto di ritenzione. 13 R.G. n. 1049/2021
§ 10.5. Infondato è anche il quarto motivo di appello con cui la lamenta Pt_1
l'errore compiuto dal Giudice di primo grado nel rigettare la domanda di condanna della e/o del Commissario giudiziale al pagamento, in proprio CP_1 favore, della somma di € 282.840,00, e ciò sul presupposto che si trattasse di domanda consequenziale all'accertamento del diritto di ritenzione.
Sul punto, l'appellante assume che tale domanda di condanna sarebbe stata formulata “in via principale” e non “meramente subordinata e/o condizionata all'accoglimento della domanda di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di ritenzione dei mezzi …” (v. pag. 30 dell'atto di appello).
Trattasi di assunto privo di valore.
È evidente, infatti, che la domanda di condanna, avanzata da , al Pt_1 pagamento della somma di € 282.840,00 sia consequenziale all'accertamento della sussistenza del diritto di ritenzione e del privilegio di cui all'art. 2756 c.c.
Basti rilevare, in proposito, che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. 34724/2017 l'istante, dopo aver chiesto, al punto
1), l'accertamento della legittimità del diritto di ritenzione, ha domandato, al punto 2), “per l'effetto”, dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di
€ 282.840,00, nonché, al punto 3), condannarsi la e/o il Commissario CP_1 giudiziale al pagamento, in suo favore, della predetta somma di danaro, il che conferma, senza alcun dubbio, la correttezza della statuizione dell'impugnata pronuncia.
D'altronde, ciò è coerente con l'effettivo tema controverso, il quale, come già sottolineato, non concerne la sussistenza e l'entità del credito vantato dall'odierna appellante nei confronti della bensì la mera sottrazione del soddisfo dello CP_1 stesso alla par condicio o, più esattamente, alla percentuale concordataria, nel senso di ritenere la sua prededucibilità perché privilegiato, il che, per le ragioni in precedenza esposte, va certamente escluso.
§ 11. Appello incidentale CP_1
Con tale gravame la Sitcar recrimina che il primo Giudice abbia, con riferimento alla domanda di cui al giudizio di primo grado R.G. n. 10126/2018, accolto la pretesa della di compensazione del credito azionato, già ridotto in forza Pt_1 della prima compensazione (quella invocata nel giudizio R.G. n. 34724/2017), con il controcredito della di € 200.012,90, di cui alle fatture nn. 34 e 41 del CP_1
29/1/2018. 14 R.G. n. 1049/2021
Rileva il Collegio che l'appello è fondato e deve essere accolto, tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte:
- come affermato dalla Corte regolatrice, nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169, L. Fall., una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, a condizione, però, che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia anteriore a tale domanda;
- nella specie, come ritenuto dall'appellante incidentale, le lavorazioni, in relazione alle quali la società ha emesso le fatture nn. 34 e 41 del CP_1
29/1/2018, sono state eseguite successivamente all'ammissione alla procedura di
Concordato Preventivo e tali crediti, conseguentemente, sono sorti dopo l'aperura della procedura di Concordato Preventivo;
- in particolare, le prestazioni relative alle fatture per cui è causa sono state eseguite nel novembre 2017 (e, per la precisione, il 6 novembre 2017 ed il 20 novembre 2017), come risulta dai “documento di trasporto” prodotti in giudizio e, dunque, dopo l'ammissione di Sitcar alla Procedura di Concordato Preventivo, in data 29/9/2017;
- ha errato, dunque, il primo Giudice nel ritenere che il credito in oggetto sia sorto anteriormente alla domanda di concordato, facendo riferimento, in particolare, agli ordini per l'allestimento dei mezzi recanti le date del 13/9/2017 e del
28/9/2017;
- infatti, deve ritenersi, conformemente all'assunto della che il momento in CP_1 cui è sorto il credito sia quello dell'esecuzione delle lavorazioni commissionate alla predetta società dalla , risalente, come innanzi precisato, al mese di Pt_1 novembre 2017, successivamente, quindi, alla domanda di concordato.
Quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, va rigettata la richiesta, avanzata dall'odierna appellante principale nel giudizio di primo grado R.G. n. 10126/2018, di compensazione del credito di € 282.840,00 fatto valere nel giudizio R.G. n.
34724/2017, con il controcredito di € 200.012,90 di cui era titolare la CP_1
Inoltre, sempre in accoglimento del gravame incidentale, va accolta la riconvenzionale formulata dalla in primo grado. CP_1 15 R.G. n. 1049/2021
Sul punto, è appena il caso di osservare come la , nell'invocare la descritta Pt_1 compensazione, abbia ammesso l'esistenza del proprio debito, pari ad €
200.012,90, nei confronti dell'odierna appellante incidentale.
Pertanto, la va condannata al pagamento, in favore della del Pt_1 CP_1 suindicato importo di € 200.012,90, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30/1/2018, giorno successivo a quello di emissione delle menzionate fatture nn. 34 e 41 del 2018, sino all'effettivo soddisfo.
§ 12. L'accoglimento del gravame incidentale determina l'assorbimento del quinto motivo di appello principale, relativamente al governo delle spese come operato dal primo Giudice.
§ 13. Va, infine, esaminata la posizione del Liquidatore giudiziale del , CP_3 il quale è stato evocato soltanto nel presente giudizio di appello, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.
Invero, la , nel proporre appello avverso la pronuncia di primo grado, ha Pt_1 chiesto, in riforma della stessa, condannarsi la e/o il Liquidatore giudiziale CP_1 al pagamento della somma di € 82.827,10, “quale importo residuo all'esito della compensazione legale dare / avere inter partes, in virtù della accertata natura di credito sottratto alla falcidia della par condicio creditorum”.
Ora, l'appello nei confronti del Liquidatore giudiziale, in uno alle domande con lo stesso veicolate, non può che dichiararsi inammissibile perché proposto nei riguardi di una parte estranea al giudizio di primo grado.
Dall'art. 344 c.p.c., che limita l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di appello ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.p.c., si ricava il principio generale del divieto di partecipazione a detto giudizio di soggetti che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo di primo grado.
Del resto, la limitazione dell'ingresso di un terzo nel giudizio di secondo grado è coerente con l'inammissibilità di domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., oltre che con il principio del doppio grado di giurisdizione.
Pertanto, l'appello proposto dalla nei confronti del Liquidatore giudiziale Pt_1 deve dichiararsi inammissibile.
§ 12. Le spese di lite vanno liquidate come segue: 16 R.G. n. 1049/2021
- nel rapporto fra e la riforma parziale della sentenza di primo grado Pt_1 CP_1 impone la regolamentazione delle spese del doppio grado (cfr., ex multis, Cass.
1/6/2025, n. 14728), le quali vanno poste a carico dell'appellante principale, la quale è risultata totalmente soccombente;
- dette spese vanno liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
- nel rapporto fra e Liquidatore giudiziale, invece, vanno governate Pt_1 soltanto le spese del presente grado, non avendo quest'ultimo partecipato al giudizio di prime cure, e le stesse devono porsi a carico dell'appellante principale in ragione della sua piena soccombenza;
§ 13. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., con atto di Parte_1 citazione notificato in data 1/3/2021, nei confronti della (già CP_1 CP_2
, in persona del liquidatore p.t., e del
[...] Controparte_2 [...]
(già , in persona del liquidatore Controparte_6 CP_2 giudiziale, nonché sull'appello incidentale formulato dalla Controparte_3
, avverso la sentenza n. 7997/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata
[...] in data 26/11/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto nei confronti della Controparte_3
;
[...]
b) dichiara inammissibile l'appello principale proposto nei confronti del della in persona del Liquidatore Controparte_3 CP_1
Giudiziale;
c) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda della Parte_1 volta ad ottenere la compensazione del credito di € 282.840,00, nei confronti della , con il controcredito di Controparte_3 17 R.G. n. 1049/2021 quest'ultima nei propri confronti pari ad € 200.012,90, e condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
, della indicata somma di € 200.012,90, oltre interessi al tasso
[...] di cui all'art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30/1/2018 sino al saldo;
d) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese dell'intero giudizio, che liquida: Controparte_3
- quanto al primo grado, in € 8.000,00 per compensi professionali ed €
1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.138,50 per esborsi, 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
e) condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del Liquidatore Giudiziale, delle Controparte_6 CP_1 spese del presente grado, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1049/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7997/2020, pubblicata in data
26/11/2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Gennaro
EL (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(già (C.F. CP_1 Controparte_2
), in persona del liquidatore p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Luigi Caselli (C.F. ) C.F._2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
– n. 41/2017 R.G. – Tribunale di Modena (C.F.
[...]
), in persona del Liquidatore Giudiziale avv. Giuseppe Seidenari, P.IVA_2
difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Simone Pullini (C.F.
) C.F._3
APPELLATO 2 R.G. n. 1049/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Poiché la sentenza di primo grado ha definito due giudizi, pendenti fra le medesime parti, previa riunione degli stessi, è opportuno, ai fini di una più agevole comprensione della articolata vicenda processuale in disamina, riassumere analiticamente le varie questioni prospettate in ciascuno dei due processi riuniti.
§ 2. R.G n. 34724/2017.
In tale giudizio (d'ora in poi, per brevità, ”) ha agito Parte_1 Pt_1 contro la in bonis (d'ora in poi, per brevità, ) ed il CP_2 CP_1
Concordato Preventivo di detta società, in persona del Commissario Giudiziale, deducendo:
- di aver allestito e fornito alla in bonis 7 telai di autobus, per il CP_1 corrispettivo di € 384.300,00;
- che la società committente non aveva provveduto al pagamento di detto corrispettivo;
- che, stante l'inadempimento della aveva esercitato sui veicoli il proprio CP_1 diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 2756 c.c., che prevede detta ritenzione a favore di chi abbia eseguito prestazioni e spese per la conservazione o il miglioramento di beni mobili, stabilendo altresì che il credito avente ad oggetto il corrispettivo di dette prestazioni sia privilegiato;
- di essere a sua volta debitrice nei confronti della in ragione di € CP_1
101.460,00, per aver commissionato alla predetta l'allestimento di un telaio destinato ad un proprio cliente;
- che la le aveva richiesto i 7 telai di cui sopra su richiesta dell' CP_1 [...]
, cui erano destinati i veicoli;
Parte_2
- che detto Ente aveva, infatti, intimato alla di consegnare i 7 veicoli in CP_1 questione entro il 30/10/2017, comunicando che il superamento di tale data avrebbe comportato la perdita di un rilevante contributo ministeriale cui era stato ammesso;
- che essa esponente, a fronte di tale richiesta (rivoltale dalla , nel CP_1 confermare la legittimità dell'esercitato diritto di ritenzione, aveva proposto la 3 R.G. n. 1049/2021 compensazione fra i due controcrediti, sollecitando ogni opportuna determinazione da parte degli organi della procedura di concordato preventivo nelle more instauratasi nei confronti della convenuta;
- che in data 26/10/2010 veniva raggiunto un accordo con scrittura privata, firmata anche dal Commissario Giudiziale, contenente le seguenti pattuizioni: la si Pt_1 obbligava a consegnare entro il 30/10/2017 i 7 automezzi all'Ente Provinciale del
Turismo, il quale a sua volta si obbligava a versare alla ammessa al CP_1
Concordato la somma di € 282.840,00, nonché l'ulteriore somma pari al residuo dovuto dalla alla;
la somma di € 282.840,00 sarebbe stata trattenuta CP_1 Pt_1 dal Commissario sino: a) alla definizione di un accordo transattivo da inserire nella proposta concordataria di b) all'adozione di un provvedimento CP_1 giudiziale, anche solo di primo grado, di accertamento dell'esistenza o meno del diritto di ritenzione;
- che, in forza dell'accordo, aveva consegnato i 7 automezzi all'Ente Provinciale del Turismo, con successiva emissione, da parte di quest'ultimo, di un mandato di pagamento in favore del di € 282.840,00, nonché di un Controparte_3 secondo mandato per l'importo residuo relativo alla fornitura in oggetto;
- che, essendo sorta contestazione sui presupposti dell'esercitato diritto di ritenzione, essa istante aveva interesse a far accertare la legittimità dell'iniziativa assunta a tutela del proprio diritto;
Pertanto, ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare la legittimità del diritto di ritenzione da parte della società attrice A Socio Unico -, ai sensi degli artt. 2756 e Parte_1
2797 c.c., al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie, a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla in persona del Presidente del CP_2
Consiglio di Amministrazione sig. Controparte_4
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Socio Parte_3
Unico – a conseguire il saldo del corrispettivo previsto a fronte delle prestazioni contrattualmente eseguite pari ad euro 282.840,00 attualmente accantonato sul conto corrente acceso dal Commissario Giudiziale nell'interesse della Procedura
Concordataria, oltre interessi moratori ex artt.
3-4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_2
Amministrazione sig. e/o il dott. nella qualità di Controparte_4 Parte_4 4 R.G. n. 1049/2021
Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo …, al pagamento della somma di euro 282.840,00, attualmente accantonata sul conto corrente acceso dal Commissario Giudiziale nell'interesse della Procedura Concordataria oltre interessi moratori ex artt.
3-4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.
Il giudizio è stato instaurato nei confronti sia della in bonis che del CP_1
Concordato in persona del commissario giudiziale.
La in bonis, costituitasi in giudizio, ha svolto sostanzialmente le seguenti CP_1 difese:
- non ha contestato la ricostruzione in fatto operata dall'attrice;
- neppure ha contestato l'esecuzione, da parte dell'attrice, delle lavorazioni commissionatele, né il credito come allegato in citazione;
- ha contestato, invece, che detto credito potesse essere soddisfatto integralmente, in violazione dell'intesa concordataria, negando che lo stesso fosse assistito dall'asserito privilegio;
- ha dedotto, inoltre, che giammai avrebbe potuto eseguire il pagamento richiesto dall'attrice, pena l'attuazione di un pagamento preferenziale, in quanto tale suscettibile di dar luogo alla revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 L. Fall.
Anche il Commissario Giudiziale si è costituito in giudizio, deducendo:
- l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti, non potendo il
Commissario Giudiziale nominato nella procedura di concordato eseguire pagamenti diretti in favore di singoli creditori;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, svolgendo sul punto difese pienamente sovrapponibili a quelle della società in bonis.
§ 3. R.G n. 10126/2018.
La ha instaurato tale secondo giudizio, chiedendo la compensazione tra il Pt_1 proprio credito di € 282.840,00 (già oggetto della compensazione di cui al precedente giudizio R.G. n. 34724/2017) ed il credito maturato nei propri confronti dalla successivamente all'ammissione al Concordato, di € CP_1
200.012,90, residuando così un proprio credito di € 82.827,10.
La si è costituita, chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a CP_1 quello già pendente e, nel merito, il rigetto della domanda, deducendo che non ricorrevano i presupposti per l'invocata compensazione, atteso che il controcredito 5 R.G. n. 1049/2021 di essa esponente indicato nell'atto di citazione era sorto dopo l'ammissione alla procedura del concordato.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 200.012,90, oggetto del credito rispetto alla cui esistenza vi era stata espressa ammissione da parte dell'attrice, che lo aveva dedotto in lite ai fini dell'invocata compensazione.
Anche in tale giudizio si è costituito il Commissario Giudiziale, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi la stessa per le medesime ragioni esposte dalla in CP_1 bonis.
§ 4. Il Tribunale di Napoli, riuniti i due giudizi, ha così deciso la causa:
“- Rigetta la eccezione di incompetenza funzionale;
- Rigetta tutte le domande proposte dalla nel giudizio rg Parte_1
34724/2017 nei confronti di entrambi i convenuti;
- Rigetta la domanda proposta nei confronti di nella qualità di Parte_4 commissario giudiziale nel giudizio RG 10126/2018;
- Accoglie la domanda proposta nel giudizio rg 10126/2018 nei confronti della
e previo accertamento dei presupposti per operare la compensazione CP_2 legale e dell'esistenza del relativo diritto di credito, compensa il credito di €
282.840,00 maturato dalla e il credito maturato dalla , Parte_1 CP_2 per prestazioni eseguite in favore della e documentate nelle fatture Parte_1
n. 41 del 29 gennaio 2018, di Euro 101.723,60 e n. 34 del 29 gennaio 2018, di
Euro 98.289,30, per complessivi Euro 200.012,90;
- Rigetta le domande riconvenzionali di condanna spiegate dai convenuti;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
§ 5. Le ragioni della decisione che rilevano nel presente giudizio di appello possono ricapitolarsi come di seguito esposto.
§ 5.1. In particolare, dette ragioni, quanto al primo dei giudizi riuniti (R.G. n.
34724/2017) sono le seguenti:
- il Commissario Giudiziale è privo di legittimazione;
- nei confronti della società in bonis la domanda è infondata perché: a) non v'è prova delle eseguite lavorazioni;
b) esse sarebbero state commissionate, per espressa ammissione dell'attrice, in sede di collaudo finale e non dalla c) è CP_1 pacifico che l'Ente Provinciale del Turismo, cui erano destinati gli automezzi, ha 6 R.G. n. 1049/2021 effettuato il pagamento di quanto dovuto alla quando l'attrice non CP_1 aveva più la materiale disponibilità degli stessi, avendoli consegnati, in virtù della scrittura transattiva, al predetto Ente;
d) quindi, l'attrice ha esercitato il diritto di ritenzione quando l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, in capo alla non era ancora “scaduta”, sicché non era configurabile alcun CP_1 inadempimento da parte della stessa;
e) nella fase successiva alla domanda di concordato, nessun pagamento la avrebbe potuto eseguire, ostandovi le CP_1 norme sul concorso dei creditori;
- il rigetto della domanda principale comporta anche il rigetto della conseguente e connessa domanda di condanna al pagamento della somma accantonata sul conto corrente intestato alla procedura concordataria, in quanto la stessa è stata formulata in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio della ritenzione;
- il rigetto della domanda di condanna comporta la superfluità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario Liquidatore, nelle more nominato.
§ 5.2. Quanto al secondo dei giudizi riuniti (R.G. n. 10126/2018), le ragioni giuridiche della decisione impugnata sono le seguenti:
- anche rispetto alla domanda proposta in tale giudizio va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario Giudiziale;
- va rigettata la riconvenzionale proposta dal Commissario Giudiziale perché privo di ogni legittimazione processuale;
- è fondata la domanda, proposta dall'attrice, di compensazione del proprio credito di € 282.840,00 come riconosciuto nella scrittura privata in data 26/10/2017, firmata per adesione anche dal Commissario Giudiziale, con il controcredito di €
200.012,90 di per prestazioni eseguite in favore della SO;
CP_1
- ciò in quanto si tratta di crediti entrambi anteriori alla domanda di concordato;
- in particolare, quanto al controcredito di di € 200.012,90, lo stesso CP_2 deriva da 2 ordini, rispettivamente del 13/9/2017 e del 28/9/2017, che andavano a sostituire il precedente ordine del 31/7/2017.
§ 6. Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello la , nei confronti Pt_1 della e del liquidatore giudiziale del (d'ora in poi, CP_1 Controparte_3 per brevità, “Liquidatore giudiziale”), riproponendo tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado, articolate in un ponderoso atto della lunghezza di ben 48 7 R.G. n. 1049/2021 pagine, il cui esame approfondito ha consentito al Collegio di estrapolare i seguenti motivi di impugnazione:
1) ha errato il primo Giudice nell'affermare che le lavorazioni eseguite sui 7 telai di autoveicoli non erano state provate, tenuto conto della mancata contestazione sul punto da parte delle convenute, che rendeva il tema non necessitante di prova;
2) il Tribunale ha errato anche nel ritenere che le opere sarebbero state commissionate non dalla ma dall'Ente Provinciale del Turismo in sede di CP_1 collaudo;
3) il Giudice di prime cure ha ingiustamente escluso il diritto di ritenzione vantato da essa esponente sui 7 automezzi consegnati all'Ente Provinciale del Turismo;
4) il primo Giudice ha poi rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 282.840,00 sull'erroneo presupposto che si trattasse di domanda consequenziale all'accertamento del diritto di ritenzione;
5) nella impugnata decisione le spese di lite sono state ingiustamente compensate,
“dal momento che l'ago della bilancia della soccombenza processuale ricade, per lo più, entro la sfera giuridica della e degli organi della procedura, per CP_2 cui logica ed equa conseguenza sarebbe stata la condanna alle spese di lite, ai danni delle citate controparti”.
§ 7. Costituitasi in giudizio, la ha dedotto l'inammissibilità del gravame, CP_1 perché redatto in violazione dei parametri formali di specificità, come richiesti dall'art. 342 c.p.c., e privo di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendone, in via subordinata, il rigetto perché del tutto infondato.
Ha inoltre proposto appello incidentale, rimproverando al primo Giudice:
- di aver disposto la compensazione del credito azionato dalla , pari ad € Pt_1
282.840,00, al netto della compensazione con il controcredito di essa esponente pari ad € 101.460,00, anche con l'altro controcredito, pure di essa esponente, pari ad € 200.012,90, nonostante quest'ultimo fosse di genesi successiva alla domanda di concordato preventivo, con conseguente violazione dell'art. 52, L. Fall.;
- di non avere, conseguentemente, accolto la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento, in proprio favore, della suindicata somma di Pt_1
€ 200.012,90, quale oggetto del credito riconosciuto dalla stessa controparte.
§ 8. Anche il Concordato, in persona del Liquidatore Giudiziale, si è costituito nel presente grado, deducendo di non aver partecipato al giudizio di primo grado, con 8 R.G. n. 1049/2021 conseguente inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti e di ogni domanda con lo stesso veicolata.
§ 9. Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla con riferimento CP_1 sia alla genericità dei motivi, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c., che alla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c.
§ 9.1. Circa la presunta violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. 9 R.G. n. 1049/2021
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello della , anche se Pt_1 sviluppato mediante un'articolata riproposizione delle difese svolte in primo grado, arricchita di ulteriori profili argomentativi, comunque consente l'estrapolazione di motivi specifici idonei a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la predetta società criticato, pur se in modo poco organico, la decisione di prime cure ed esposto le ragioni delle proprie contrapposte conclusioni, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di parziale accoglimento della domanda.
§ 9.2. Venendo alla dedotta inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis,
Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 10. Venendo all'esame del merito, rileva la Corte che, pur avendo ragione la nel muovere al primo Giudice le recriminazioni di cui ai primi due motivi Pt_1 come riportati sub § 6 – con conseguente necessità di integrazione della motivazione della impugnata pronuncia – l'appello dalla stessa proposto è comunque infondato, sicché deve essere rigettato.
§ 10.1. Quanto al primo motivo, va detto che il Tribunale di Napoli ha errato nel ritenere che non fosse provata l'esecuzione delle lavorazioni commissionate dalla alla sui telai degli autoveicoli destinati all'Ente Provinciale del CP_1 Pt_1
Turismo di , in quanto: Pt_2
- in primo luogo, dagli atti di causa emerge che mai la ha contestato i lavori CP_1 realizzati dall'attrice, derivando da ciò che l'esecuzione degli stessi costituisce, ai 10 R.G. n. 1049/2021 sensi dell'art. 115 c.p.c., fatto pacifico che ben può porsi a fondamento della decisione, senza necessità di essere provato;
- inoltre, nell'accordo in data 26/10/2017, sottoscritto dalla la stessa CP_1 riconosceva espressamente di essere debitrice della in relazione alle fatture Pt_1 dal n. 250 al n. 256, tutte emesse in data 21/4/2017, per il complessivo importo di
€ 384.300,00, per gli allestimenti da questa eseguiti sui veicoli da consegnare al suindicato Ente del Turismo;
- in ogni caso, è assorbente osservare che le questioni ampiamente dibattute fra le parti non attengono all'esistenza del credito de quo, ma solo ed esclusivamente alla collocazione dello stesso nella procedura di concordato preventivo della con particolare riferimento al suo essere o meno assistito dal privilegio di CP_1 cui all'art. 2756 c.c.
§ 10.2. Coglie nel segno anche la seconda doglianza dell'appellante, avendo errato il primo Giudice nel non riconoscere il credito de quo in capo all'attrice sul presupposto che le opere in questione le sarebbero state commissionate non dalla ma dal destinatario finale degli automezzi in sede di collaudo. CP_1
Ribadendo quanto già evidenziato rispetto al primo motivo di gravame, è dirimente la mancata contestazione, da parte della del credito azionato CP_1 dalla controparte, il che evidenzia l'errore del Giudice di prime cure nell'escluderne l'esistenza perché relativo a lavorazioni addirittura non commissionate da tale società, circostanza questa mai dedotta dalla predetta convenuta.
Risulta del tutto estraneo al thema decidendum, quale definitivamente cristallizzato negli atti introduttivi del giudizio ed in sede di memorie emendative,
l'eventuale sussistenza di un rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni sui telai dei 7 veicoli in oggetto, tra l'Ente Provinciale del Turismo
e la , come del resto emerge dal contenuto delle pattuizioni di cui alla citata Pt_1 scrittura in data 26/10/2017, che confermano l'insussistenza di qualsiasi obbligazione assunta dal predetto Ente direttamente nei confronti dell'odierna appellante.
§ 10.3. Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, deve affermarsi la titolarità, in capo alla , del credito fatto valere in giudizio nei confronti Pt_1 della quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite sui 7 telai degli CP_1 automezzi indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al 11 R.G. n. 1049/2021 numero di R.G. 34724/2017, dovendosi in tali termini integrare la motivazione della sentenza appellata.
§ 10.4. È invece infondato il terzo motivo di gravame con il quale la Pt_1 rimprovera al Tribunale di Napoli di non averle riconosciuto il diritto di ritenzione vantato sui descritti autoveicoli, con conseguente esclusione del privilegio sul credito azionato in giudizio, il tutto in violazione dell'art. 2756 c.c.
Deve premettersi che la citata disposizione detta la seguente disciplina:
“I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.
Ciò posto, occorre precisare che nella vicenda in esame, in astratto, il credito della rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 2752 c.c., in quanto, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dalla il contratto stipulato non era una CP_1 compravendita. Infatti, si trattava di autoveicoli, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, di proprietà della e non Controparte_5 della , alla quale era stata commissionata l'esecuzione di lavori di Pt_1 allestimento dei telai per renderli idonei all'utilizzazione come mezzi di trasporto turistico. Ne discende, pertanto, che il credito di cui era titolare l'appellante quale corrispettivo per gli eseguiti interventi, abilitava la stessa, ai sensi della richiamata disciplina codicistica, ad esercitare il diritto di ritenzione sui veicoli, sicché lo stesso era assistito da privilegio.
Ora, correttamente il primo Giudice ha negato all'attrice sia il diritto di ritenzione che l'invocato privilegio sul presupposto che, al momento della domanda, la non aveva più la detenzione dei veicoli oggetto degli interventi di Pt_1 allestimento, i quali erano stati pacificamente consegnati, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo del 26/10/2017, all'ente
[...]
. Parte_5
Invero, come insegna la Corte del diritto, il privilegio consentito sui mobili dall'art. 2756, comma 1, c.c., relativamente ai crediti per le prestazioni e le spese 12 R.G. n. 1049/2021 fatte per la conservazione ed il miglioramento dei mobili stessi, deve ritenersi sussistente finché dura il rapporto materiale di detenzione di detti mobili (così
Cass. 6/7/2020, n. 13853; nello stesso senso, cfr. Cass. 5/4/1991, n. 3546).
Ebbene, è pacifico che l'Ente pubblico abbia effettuato il pagamento dopo l'esercizio del diritto di ritenzione e in particolare dopo la scrittura transattiva intercorsa tra la e la in concordato preventivo. Pt_1 CP_1
Deve, tuttavia, aggiungersi, rispetto a quanto affermato dal primo Giudice, che tale conclusione non è ostacolata dal più volte menzionato accordo raggiunto fra le parti in data 26/10/2027, come emerge dalle precisazioni seguenti:
- con la scrittura in oggetto veniva convenuto che la avrebbe consegnato i Pt_1
7 mezzi all' entro il 30/10/2017, avendo Parte_6 quest'ultimo prospettato la necessità di avere la disponibilità degli stessi entro tale data per evitare “la perdita integrale del contributo ministeriale, con conseguenti rilevanti danni economici ed all'immagine”, mentre la somma di € 282.840,00, dovuta dalla alla , sarebbe stata versata dall'Ente Provinciale sul c/c CP_1 Pt_1 aperto dal Commissario giudiziale del Concordato Preventivo;
- a sua volta, il Commissario giudiziale avrebbe trattenuto tale somma sino (a) alla definizione di un accordo transattivo da inserire nella proposta concordataria di ovvero (b) all'adozione di un provvedimento giudiziale, anche solo di CP_1 primo grado, che accertasse l'esistenza o meno del diritto di ritenzione;
- ciò posto, non si vede come possa essere riconosciuto alla SO il diritto di ritenzione, con il connesso privilegio, senza che detta società abbia la disponibilità di fatto dei beni oggetto delle lavorazioni eseguite su incarico della CP_1
- né un siffatto riconoscimento può trovare titolo nella descritta regolamentazione negoziale, in quanto, per un verso, un accordo contrattuale è inidoneo a superare il presupposto sostanziale della materiale detenzione dei beni per l'esercizio del diritto di ritenzione e, per altro verso, comunque, come rilevato dalla CP_1 nessuna delle due condizioni alternative previste nella scrittura – affinché il
Commissario giudiziale fosse legittimato a “trattenere” la somma dovuta alla
SO in vista dell'integrale soddisfacimento del credito della stessa, ossia in prededuzione – si è verificata;
- infatti, né risulta raggiunta un'intesa transattiva da inserire nella proposta concordataria, né è stato adottato un provvedimento, anche solo di primo grado, di accertamento del diritto di ritenzione. 13 R.G. n. 1049/2021
§ 10.5. Infondato è anche il quarto motivo di appello con cui la lamenta Pt_1
l'errore compiuto dal Giudice di primo grado nel rigettare la domanda di condanna della e/o del Commissario giudiziale al pagamento, in proprio CP_1 favore, della somma di € 282.840,00, e ciò sul presupposto che si trattasse di domanda consequenziale all'accertamento del diritto di ritenzione.
Sul punto, l'appellante assume che tale domanda di condanna sarebbe stata formulata “in via principale” e non “meramente subordinata e/o condizionata all'accoglimento della domanda di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di ritenzione dei mezzi …” (v. pag. 30 dell'atto di appello).
Trattasi di assunto privo di valore.
È evidente, infatti, che la domanda di condanna, avanzata da , al Pt_1 pagamento della somma di € 282.840,00 sia consequenziale all'accertamento della sussistenza del diritto di ritenzione e del privilegio di cui all'art. 2756 c.c.
Basti rilevare, in proposito, che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. 34724/2017 l'istante, dopo aver chiesto, al punto
1), l'accertamento della legittimità del diritto di ritenzione, ha domandato, al punto 2), “per l'effetto”, dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di
€ 282.840,00, nonché, al punto 3), condannarsi la e/o il Commissario CP_1 giudiziale al pagamento, in suo favore, della predetta somma di danaro, il che conferma, senza alcun dubbio, la correttezza della statuizione dell'impugnata pronuncia.
D'altronde, ciò è coerente con l'effettivo tema controverso, il quale, come già sottolineato, non concerne la sussistenza e l'entità del credito vantato dall'odierna appellante nei confronti della bensì la mera sottrazione del soddisfo dello CP_1 stesso alla par condicio o, più esattamente, alla percentuale concordataria, nel senso di ritenere la sua prededucibilità perché privilegiato, il che, per le ragioni in precedenza esposte, va certamente escluso.
§ 11. Appello incidentale CP_1
Con tale gravame la Sitcar recrimina che il primo Giudice abbia, con riferimento alla domanda di cui al giudizio di primo grado R.G. n. 10126/2018, accolto la pretesa della di compensazione del credito azionato, già ridotto in forza Pt_1 della prima compensazione (quella invocata nel giudizio R.G. n. 34724/2017), con il controcredito della di € 200.012,90, di cui alle fatture nn. 34 e 41 del CP_1
29/1/2018. 14 R.G. n. 1049/2021
Rileva il Collegio che l'appello è fondato e deve essere accolto, tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte:
- come affermato dalla Corte regolatrice, nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169, L. Fall., una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, a condizione, però, che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia anteriore a tale domanda;
- nella specie, come ritenuto dall'appellante incidentale, le lavorazioni, in relazione alle quali la società ha emesso le fatture nn. 34 e 41 del CP_1
29/1/2018, sono state eseguite successivamente all'ammissione alla procedura di
Concordato Preventivo e tali crediti, conseguentemente, sono sorti dopo l'aperura della procedura di Concordato Preventivo;
- in particolare, le prestazioni relative alle fatture per cui è causa sono state eseguite nel novembre 2017 (e, per la precisione, il 6 novembre 2017 ed il 20 novembre 2017), come risulta dai “documento di trasporto” prodotti in giudizio e, dunque, dopo l'ammissione di Sitcar alla Procedura di Concordato Preventivo, in data 29/9/2017;
- ha errato, dunque, il primo Giudice nel ritenere che il credito in oggetto sia sorto anteriormente alla domanda di concordato, facendo riferimento, in particolare, agli ordini per l'allestimento dei mezzi recanti le date del 13/9/2017 e del
28/9/2017;
- infatti, deve ritenersi, conformemente all'assunto della che il momento in CP_1 cui è sorto il credito sia quello dell'esecuzione delle lavorazioni commissionate alla predetta società dalla , risalente, come innanzi precisato, al mese di Pt_1 novembre 2017, successivamente, quindi, alla domanda di concordato.
Quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, va rigettata la richiesta, avanzata dall'odierna appellante principale nel giudizio di primo grado R.G. n. 10126/2018, di compensazione del credito di € 282.840,00 fatto valere nel giudizio R.G. n.
34724/2017, con il controcredito di € 200.012,90 di cui era titolare la CP_1
Inoltre, sempre in accoglimento del gravame incidentale, va accolta la riconvenzionale formulata dalla in primo grado. CP_1 15 R.G. n. 1049/2021
Sul punto, è appena il caso di osservare come la , nell'invocare la descritta Pt_1 compensazione, abbia ammesso l'esistenza del proprio debito, pari ad €
200.012,90, nei confronti dell'odierna appellante incidentale.
Pertanto, la va condannata al pagamento, in favore della del Pt_1 CP_1 suindicato importo di € 200.012,90, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30/1/2018, giorno successivo a quello di emissione delle menzionate fatture nn. 34 e 41 del 2018, sino all'effettivo soddisfo.
§ 12. L'accoglimento del gravame incidentale determina l'assorbimento del quinto motivo di appello principale, relativamente al governo delle spese come operato dal primo Giudice.
§ 13. Va, infine, esaminata la posizione del Liquidatore giudiziale del , CP_3 il quale è stato evocato soltanto nel presente giudizio di appello, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.
Invero, la , nel proporre appello avverso la pronuncia di primo grado, ha Pt_1 chiesto, in riforma della stessa, condannarsi la e/o il Liquidatore giudiziale CP_1 al pagamento della somma di € 82.827,10, “quale importo residuo all'esito della compensazione legale dare / avere inter partes, in virtù della accertata natura di credito sottratto alla falcidia della par condicio creditorum”.
Ora, l'appello nei confronti del Liquidatore giudiziale, in uno alle domande con lo stesso veicolate, non può che dichiararsi inammissibile perché proposto nei riguardi di una parte estranea al giudizio di primo grado.
Dall'art. 344 c.p.c., che limita l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di appello ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.p.c., si ricava il principio generale del divieto di partecipazione a detto giudizio di soggetti che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo di primo grado.
Del resto, la limitazione dell'ingresso di un terzo nel giudizio di secondo grado è coerente con l'inammissibilità di domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., oltre che con il principio del doppio grado di giurisdizione.
Pertanto, l'appello proposto dalla nei confronti del Liquidatore giudiziale Pt_1 deve dichiararsi inammissibile.
§ 12. Le spese di lite vanno liquidate come segue: 16 R.G. n. 1049/2021
- nel rapporto fra e la riforma parziale della sentenza di primo grado Pt_1 CP_1 impone la regolamentazione delle spese del doppio grado (cfr., ex multis, Cass.
1/6/2025, n. 14728), le quali vanno poste a carico dell'appellante principale, la quale è risultata totalmente soccombente;
- dette spese vanno liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
- nel rapporto fra e Liquidatore giudiziale, invece, vanno governate Pt_1 soltanto le spese del presente grado, non avendo quest'ultimo partecipato al giudizio di prime cure, e le stesse devono porsi a carico dell'appellante principale in ragione della sua piena soccombenza;
§ 13. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., con atto di Parte_1 citazione notificato in data 1/3/2021, nei confronti della (già CP_1 CP_2
, in persona del liquidatore p.t., e del
[...] Controparte_2 [...]
(già , in persona del liquidatore Controparte_6 CP_2 giudiziale, nonché sull'appello incidentale formulato dalla Controparte_3
, avverso la sentenza n. 7997/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata
[...] in data 26/11/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto nei confronti della Controparte_3
;
[...]
b) dichiara inammissibile l'appello principale proposto nei confronti del della in persona del Liquidatore Controparte_3 CP_1
Giudiziale;
c) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda della Parte_1 volta ad ottenere la compensazione del credito di € 282.840,00, nei confronti della , con il controcredito di Controparte_3 17 R.G. n. 1049/2021 quest'ultima nei propri confronti pari ad € 200.012,90, e condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
, della indicata somma di € 200.012,90, oltre interessi al tasso
[...] di cui all'art. 5, D. lgs. n. 231/2002, decorrenti dal 30/1/2018 sino al saldo;
d) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese dell'intero giudizio, che liquida: Controparte_3
- quanto al primo grado, in € 8.000,00 per compensi professionali ed €
1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.138,50 per esborsi, 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
e) condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del Liquidatore Giudiziale, delle Controparte_6 CP_1 spese del presente grado, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.