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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, in via Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) La residenza anagrafica e il collocamento prevalente della minore saranno stabiliti presso il padre, Per_1
con il quale abiterà in Carate Brianza (MB), in via Podgora n. 6; Parte_1
2) La madre, signora manterrà piena e libera facoltà di frequentare la figlia Parte_2 ogniqualvolta lo desideri, nel rispetto dei ritmi scolastici e personali della minore, e comunque non meno di un giorno a settimana e a weekend alternati;
3) Le spese ordinarie relative alla minore saranno integralmente sostenute dal padre, fatta eccezione per quelle di vitto e alloggio nei periodi in cui la minore soggiorna presso la madre, alle quali la signora
[...] provvederà con modalità diretta;
Pt_2
4) L'intero importo dell'assegno unico universale sarà percepito dal padre;
5) La signora a cedere integralmente al padre la propria quota dell'assegno unico Parte_3 universale- contribuisce al mantenimento della figlia anche mediante la rinuncia, espressamente formulata con la sottoscrizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, a ogni eventuale credito vantato in forza della sentenza di divorzio, con riferimento al periodo compreso tra la data della sua pubblicazione e quella del provvedimento che ne disporrà la modifica. con salvezza ed integrale conferma di tutte le ulteriori condizioni contenute nella sentenza di divorzio non oggetto del presente giudizio. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 19.10.2015 in Ornago;
- dall'unione è nata in data [...]. Per_1
- il Tribunale di Milano pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n°
5209/22 resa su conclusioni congiunte e pubblicata in data 10.6.2022;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 5209/22 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.6.2013) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-le spese di lite vengono compensate, in ragione della natura consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, in via Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) La residenza anagrafica e il collocamento prevalente della minore saranno stabiliti presso il padre, Per_1
con il quale abiterà in Carate Brianza (MB), in via Podgora n. 6; Parte_1
2) La madre, signora manterrà piena e libera facoltà di frequentare la figlia Parte_2 ogniqualvolta lo desideri, nel rispetto dei ritmi scolastici e personali della minore, e comunque non meno di un giorno a settimana e a weekend alternati;
3) Le spese ordinarie relative alla minore saranno integralmente sostenute dal padre, fatta eccezione per quelle di vitto e alloggio nei periodi in cui la minore soggiorna presso la madre, alle quali la signora
[...] provvederà con modalità diretta;
Pt_2
4) L'intero importo dell'assegno unico universale sarà percepito dal padre;
5) La signora a cedere integralmente al padre la propria quota dell'assegno unico Parte_3 universale- contribuisce al mantenimento della figlia anche mediante la rinuncia, espressamente formulata con la sottoscrizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, a ogni eventuale credito vantato in forza della sentenza di divorzio, con riferimento al periodo compreso tra la data della sua pubblicazione e quella del provvedimento che ne disporrà la modifica. con salvezza ed integrale conferma di tutte le ulteriori condizioni contenute nella sentenza di divorzio non oggetto del presente giudizio. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 19.10.2015 in Ornago;
- dall'unione è nata in data [...]. Per_1
- il Tribunale di Milano pronunciava cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n°
5209/22 resa su conclusioni congiunte e pubblicata in data 10.6.2022;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 5209/22 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.6.2013) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-le spese di lite vengono compensate, in ragione della natura consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi