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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4159/23 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/10/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Domenico Parte_1
Costantino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Anzio presso lo studio dell'avv. Nicola Cecchi, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale così provvedere:
-affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso la sig.ra nell'abitazione sita in Busto Arsizio (VA) al vicolo CP_1
Mariotti n. 1;
pagina 1 di 8 -regolamentare l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno secondo i tempi e le modalità formulate in atti;
-porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma Parte_1 mensile di €.300,00 (trecento/00), oltre aggiornamenti ISTAT, a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della minore da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di Per_1 ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie afferenti alla minore, da individuarsi e rimborsarsi secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del 22.11.2017, siglate in subiecta materia dal Tribunale Ordinario di Milano;
-attribuire alla sig.ra il diritto a percepire nella misura del 100% le provvidenze CP_1 previste per i figli (ivi incluso l'assegno unico universale ex D. Lgs. n. 230/2021).
Con vittoria di spese e onorari di lite.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta e deduzione, così provvedere:
1) Nel merito, rigettare le richieste di cui all'avverso ricorso per le motivazioni di cui in narrativa, fatta eccezione per il versamento integrale dell'AUU in favore della Sig.ra e delle altre CP_1 provvidenze economiche a beneficio della figlia, per le quali il ha formulato istanza in Parte_1 tal senso;
2) nel merito ed in via riconvenzionale:
A) preso atto delle risultanze di cui alla CTU espletata dal Dott. e dunque accertata Persona_2
l'attuale inadeguatezza del padre al suo ruolo genitoriale;
tenuto, altresì, conto della distanza tra le residenze dei genitori e della peculiare attività lavorativa svolta dal ricorrente, confermare per l'effetto l'affidamento super-esclusivo di alla madre, con suo collocamento presso quest'ultima, così come Per_1 già disposto da Codesto tribunale e confermato anche dalla Corte d'Appello di Milano in sede di reclamo;
B) disporre a carico del padre, il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad almeno euro 700,00 (settecento/00), considerate le attuali necessità della bambina, del tempo di permanenza che la stessa trascorre con ciascuno dei genitori e dei rispettivi redditi di questi ultimi;
ovvero, disporre il versamento di un assegno dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto congruo e soddisfacente alle esigenze della minore;
C) stabilire la ripartizione delle spese straordinarie per la minore, così come previste nel Protocollo del
Tribunale di Busto Arsizio, nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico Parte_1 della Sig.ra in tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari di lite”. CP_1
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/10/2023 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1 collocamento materno della minore nata il [...] dalla relazione con la Per_1 CP_1 regolamentazione delle sue visite alla figlia e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento della bambina di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, rendendosi disponibile all'attribuzione alla controparte del 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo sia l'affidamento esclusivo a sé della minore a causa dell'avversa condotta di disinteresse e della ragguardevole distanza tra le rispettive residenze (circa 900 km), sia la determinazione di un contributo per la minore di € 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza collegiale del 31/01/2024 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“affido condiviso ad entrambi i genitori, per tutte le scelte, salvo per le questioni sanitarie urgenti disposto a favore della sola madre, con collocamento prevalente presso la madre;
in considerazione della età della minore, ancora parzialmente allattata, dispone che il padre con decorrenza da questo mese possa vedere e tenere con sé e con la nonna paterna la figlia due mattine e due pomeriggi consecutivi, per un periodo frazionato di 2 ore ogni visita (mattina e pomeriggio, nei giorni feriali, da comunicarsi almeno una settimana prima alla madre;
per il solo primo incontro la madre presenzierà al fine di facilitare la conoscenza con il padre e la nonna paterna;
sempre a decorre dal presente mese il padre verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della corte di appello di Milano, assegno determinato tenuto conto dei redditi e delle spese di viaggio a carico del padre”, oltre all'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico.
Veniva disposto l'espletamento di una C.T.U. psicologica, all'esito della quale veniva l'affido super esclusivo della minore alla madre, tenuto conto delle risultanze dell'indagine peritale, con i tempi di visita del padre come indicato dal dr. , salva diversa disposizione concordata all'esito Per_2 dell'espletamento di mediazione con coordinatore genitoriale.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva formulata la seguente ipotesi di bonario componimento:
-affido esclusivo alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico-sportive;
-esercizio delle visite paterne secondo le modalità indicate nella C.T.U.;
-contributo al mantenimento di € 450 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano ed il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite compensate;
-ripartizione dei costi di C.T.U. pagina 3 di 8 Tuttavia, non avendo il ricorrente aderito alla proposta dal punto di vista del regime di affidamento, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio.
Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337- quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nelle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. . Per_2
Il C.T.U. ha premesso “come non sia mai stata costruita una genitorialità condivisa, dal momento che la relazione tra i genitori è venuta meno ancora prima della nascita di Necessariamente, il punto di Per_1 riferimento per è da sempre stata la mamma e la famiglia materna. Per_1
Altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla distanza geografica che ha reso complesso strutturare una gradualità di frequentazione e la condivisione delle esperienze legate alla quotidianità di Per_1
Oltre al fattore geografico emerge una logistica legata all'attività lavorativa dei due genitori che, finora, pagina 4 di 8 ha reso non programmabile e non pianificabile a lungo termine la frequentazione tra e il papà” Per_1
Poi il dr. ha così concluso: “ La minore appare serena, ben seguita e curata. Non emergono Per_2 segnali di preoccupazione nei suoi aspetti evolutivi.
Per quanto riguarda il sig. emergono importanti criticità che vanno ad investire gran Parte_1 parte delle funzioni genitoriali. Si rileva uno stato complessivo di importante immaturità che non può non condizionare la responsabilità genitoriale. Preoccupano soprattutto la scarsa capacità di prendere decisioni, lo stile decisionale contradditorio, la non comprensione della necessità di fornire documentazioni importanti per i comportamenti ostativi di fronte a richieste facilmente Per_1 esaudibili. Preoccupa il fatto che questa modalità possa rendere più complicata la gestione di da Per_1 parte della mamma a mano a mano che aumenta la necessità di prendere decisioni sulla bambina.
Non appare invece di pregiudizio per quanto riguarda l'attuale frequentazione con né appare di Per_1 pregiudizio un graduale incremento della frequentazione con la bambina che possa dare stabilità e continuità al rapporto padre-figlia.
È auspicabile che il sig. possa cominciare e continuare un consistente percorso di Parte_1 psicoterapia che possa aiutarlo a implementare le potenzialità che sono state rilevate attraverso la valutazione.
Il comportamento ludopatico evidenziato dall'ex compagna non sembra, ad oggi, rappresentare un problema, soprattutto in relazione alla genitorialità.
Anche per quanto riguarda la sig.ra emergono criticità che vanno soprattutto nella CP_1 direzione di una collaborazione con l'altro genitore nella gestione della genitorialità. La sig.ra rischia di prendere in considerazione esclusivamente il proprio punto di vista, faticando ad ascoltare prospettive diverse se non supportata a farlo. Anche per questo motivo è ancora necessario che la relazione tra i due genitori sia mediata da un terzo nel passaggio di informazioni e nella presa di decisione.
La sig.ra può contare su una rete familiare di supporto che ha comunicato una apertura nei CP_1 confronti del sig. . La rete familiare del papà si è meno coinvolta nei confronti della Parte_1 bambina, può essere meno presente nella vita della nipote e appare schierata in maniera poco critica a favore del proprio congiunto e contro la mamma.
Affidamento
Data la situazione di importante immaturità del sig. , meglio declinata nella descrizione Parte_1 analitica, si suggerisce, almeno fino a una nuova rivalutazione, un affidamento esclusivo. In questo momento, infatti, non sembrano esserci nel papà i requisiti per apportare un contributo decisionale in funzione della minore.
Sarà necessario rivalutare questa situazione a distanza di un tempo congruo (almeno due o tre anni) al pagina 5 di 8 fine di verificare una maggiore maturazione delle attuali criticità.
Collocamento e frequentazione del genitore non collocatario
Non è prevedibile un collocamento differente da quello materno”
Per quanto riguarda la frequentazione, data la distanza geografica, si concorda con la regolamentazione suggerita dal dr. nei seguenti termini: “è ragionevole mantenere l'attuale frequenza di due Per_2 giorni, due volte al mese con le seguenti caratteristiche:
Una progressione che vada dalle attuali 4 ore al giorno, all'intera giornata, senza pernottamento, dalle 9 circa alle 19 e che possa comprendere anche l'accompagnamento al/dal nido (poi scuola materna)
I giorni di frequentazione possono essere pianificati per tempo e non devono necessariamente corrispondere ai giorni off della mamma. I giorni possono anche cadere nel fine settimana o alternare nel mese una volta nel fine settimana e una volta nell'infrasettimanale.
La frequentazione potrà avvenire sia sul territorio afferente a Olgiate Olona, sia sul territorio di
Anzio, se la sig.ra e la sua famiglia danno la loro disponibilità affinché questo avvenga.
Durante la frequentazione la presenza della nonna o della zia paterna potrebbe essere funzionale alla continuità di relazione col ramo paterno ma non è indispensabile alla relazione tra il papà ed Per_1
Per agevolare gli incontri tra e il papà, la sig.ra dovrà necessariamente fornire sia le Per_1 CP_1 informazioni necessarie ad aggiornare il papà sulle necessità di sia il materiale necessario per lo Per_1 svolgimento dell'incontro (pannolini, cambi, eventuali farmaci…). Il papà dovrà sempre fornire alla mamma l'indirizzo della struttura dove alloggia con Per_1
Introduzione di un pernottamento a partire dal secondo anno di età e di un secondo pernottamento a partire dal terzo anno di età.
Alternanza, già a partire dal 2024 del giorno di Natale e del giorno di S. TE (o della Vigilia, a seconda delle tradizioni) e, a partire dal 2025, di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, ovviamente salvo migliori accordi tra i genitori a seconda dei loro impegni lavorativi/logistici. Dato che tali festività hanno un significato più per i genitori e le famiglie che per (almeno per i prossimi due o tre Per_1 anni), valutare la possibilità di trascorrere e festeggiare i giorni di festa anche in altre giornate contigue.
Sarà compito del Coordinatore genitoriale aiutare i genitori a trovare la modalità più favorevole per tutti di trascorrere le giornate di festa con la bambina.
Interventi di supporto
È indispensabile che i genitori si avvalgano di un percorso di Coordinazione genitoriale, per un periodo di almeno un anno, con incontri a cadenza anche mensile, finalizzato a:
Facilitare la comunicazione tra i genitori e aiutarli a superare le discordanze decisionali pagina 6 di 8 Fornire indicazioni educative che supportino entrambi i genitori nella comprensione dei comportamenti della figlia e nelle risposte più adeguate da dare loro
Mettere in atto in maniera ragionata la progressione della frequentazione tra il papà e con Per_1
l'obiettivo di arrivare alle indicazioni di frequentazione proposte
Mantenere i contatti con le figure professionali che seguono i genitori al fine di accedere a decisioni consapevoli
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve riformularsi il contributo a carico del ricorrente in € 450 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo, da un lato, al divario tra i redditi percepiti dalle parti (un introito da attività lavorativa di circa € 16.900 lordi per la CP_1 cui si aggiunge un'ulteriore entrata dalla locazione di un immobile in Francia di € 900 mensili circa, cui si contrappone un reddito di € 35.000 circa lordi per il ) e, dall'altro lato, alle spese di Parte_1 viaggio che il padre si troverà ad affrontare per visitare la bambina, anche tenuto conto dell'adesione prestata sul punto dall'attore; a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico (sulla cui attribuzione alla madre il ricorrente non si è opposto).
Le parti devono essere invitate a proseguire il percorso di Co.Ge. o quanto meno ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità condivisa.
In considerazione, da un lato, della soccombenza del ricorrente sul regime di affidamento e, dall'altro, della sua adesione alla proposta economica, deve condannarsi lo stesso alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, mentre appare equo porre il compenso del C.T.U. a carico di entrambe le parti, avuto riguardo alla complessità del loro quadro personologico.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore in modo esclusivo alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico- Per_1 sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio:
2) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate dal C.T.U.;
3) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di
€ 450, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il ricorrente a rifondere i due terzi delle spese di lite sostenute dalla convenuta, percentuale che si liquida nell'importo di € 4.000, oltre gli accessori di legge, restando pagina 7 di 8 compensato il restante terzo;
6) Pone a carico di entrambi, in pari misura, le spese relative all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/10/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4159/23 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/10/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Domenico Parte_1
Costantino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Anzio presso lo studio dell'avv. Nicola Cecchi, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale così provvedere:
-affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso la sig.ra nell'abitazione sita in Busto Arsizio (VA) al vicolo CP_1
Mariotti n. 1;
pagina 1 di 8 -regolamentare l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno secondo i tempi e le modalità formulate in atti;
-porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma Parte_1 mensile di €.300,00 (trecento/00), oltre aggiornamenti ISTAT, a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della minore da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di Per_1 ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie afferenti alla minore, da individuarsi e rimborsarsi secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del 22.11.2017, siglate in subiecta materia dal Tribunale Ordinario di Milano;
-attribuire alla sig.ra il diritto a percepire nella misura del 100% le provvidenze CP_1 previste per i figli (ivi incluso l'assegno unico universale ex D. Lgs. n. 230/2021).
Con vittoria di spese e onorari di lite.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta e deduzione, così provvedere:
1) Nel merito, rigettare le richieste di cui all'avverso ricorso per le motivazioni di cui in narrativa, fatta eccezione per il versamento integrale dell'AUU in favore della Sig.ra e delle altre CP_1 provvidenze economiche a beneficio della figlia, per le quali il ha formulato istanza in Parte_1 tal senso;
2) nel merito ed in via riconvenzionale:
A) preso atto delle risultanze di cui alla CTU espletata dal Dott. e dunque accertata Persona_2
l'attuale inadeguatezza del padre al suo ruolo genitoriale;
tenuto, altresì, conto della distanza tra le residenze dei genitori e della peculiare attività lavorativa svolta dal ricorrente, confermare per l'effetto l'affidamento super-esclusivo di alla madre, con suo collocamento presso quest'ultima, così come Per_1 già disposto da Codesto tribunale e confermato anche dalla Corte d'Appello di Milano in sede di reclamo;
B) disporre a carico del padre, il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad almeno euro 700,00 (settecento/00), considerate le attuali necessità della bambina, del tempo di permanenza che la stessa trascorre con ciascuno dei genitori e dei rispettivi redditi di questi ultimi;
ovvero, disporre il versamento di un assegno dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto congruo e soddisfacente alle esigenze della minore;
C) stabilire la ripartizione delle spese straordinarie per la minore, così come previste nel Protocollo del
Tribunale di Busto Arsizio, nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico Parte_1 della Sig.ra in tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari di lite”. CP_1
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/10/2023 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1 collocamento materno della minore nata il [...] dalla relazione con la Per_1 CP_1 regolamentazione delle sue visite alla figlia e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento della bambina di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, rendendosi disponibile all'attribuzione alla controparte del 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo sia l'affidamento esclusivo a sé della minore a causa dell'avversa condotta di disinteresse e della ragguardevole distanza tra le rispettive residenze (circa 900 km), sia la determinazione di un contributo per la minore di € 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza collegiale del 31/01/2024 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“affido condiviso ad entrambi i genitori, per tutte le scelte, salvo per le questioni sanitarie urgenti disposto a favore della sola madre, con collocamento prevalente presso la madre;
in considerazione della età della minore, ancora parzialmente allattata, dispone che il padre con decorrenza da questo mese possa vedere e tenere con sé e con la nonna paterna la figlia due mattine e due pomeriggi consecutivi, per un periodo frazionato di 2 ore ogni visita (mattina e pomeriggio, nei giorni feriali, da comunicarsi almeno una settimana prima alla madre;
per il solo primo incontro la madre presenzierà al fine di facilitare la conoscenza con il padre e la nonna paterna;
sempre a decorre dal presente mese il padre verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della corte di appello di Milano, assegno determinato tenuto conto dei redditi e delle spese di viaggio a carico del padre”, oltre all'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico.
Veniva disposto l'espletamento di una C.T.U. psicologica, all'esito della quale veniva l'affido super esclusivo della minore alla madre, tenuto conto delle risultanze dell'indagine peritale, con i tempi di visita del padre come indicato dal dr. , salva diversa disposizione concordata all'esito Per_2 dell'espletamento di mediazione con coordinatore genitoriale.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva formulata la seguente ipotesi di bonario componimento:
-affido esclusivo alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico-sportive;
-esercizio delle visite paterne secondo le modalità indicate nella C.T.U.;
-contributo al mantenimento di € 450 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano ed il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite compensate;
-ripartizione dei costi di C.T.U. pagina 3 di 8 Tuttavia, non avendo il ricorrente aderito alla proposta dal punto di vista del regime di affidamento, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio.
Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337- quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nelle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. . Per_2
Il C.T.U. ha premesso “come non sia mai stata costruita una genitorialità condivisa, dal momento che la relazione tra i genitori è venuta meno ancora prima della nascita di Necessariamente, il punto di Per_1 riferimento per è da sempre stata la mamma e la famiglia materna. Per_1
Altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla distanza geografica che ha reso complesso strutturare una gradualità di frequentazione e la condivisione delle esperienze legate alla quotidianità di Per_1
Oltre al fattore geografico emerge una logistica legata all'attività lavorativa dei due genitori che, finora, pagina 4 di 8 ha reso non programmabile e non pianificabile a lungo termine la frequentazione tra e il papà” Per_1
Poi il dr. ha così concluso: “ La minore appare serena, ben seguita e curata. Non emergono Per_2 segnali di preoccupazione nei suoi aspetti evolutivi.
Per quanto riguarda il sig. emergono importanti criticità che vanno ad investire gran Parte_1 parte delle funzioni genitoriali. Si rileva uno stato complessivo di importante immaturità che non può non condizionare la responsabilità genitoriale. Preoccupano soprattutto la scarsa capacità di prendere decisioni, lo stile decisionale contradditorio, la non comprensione della necessità di fornire documentazioni importanti per i comportamenti ostativi di fronte a richieste facilmente Per_1 esaudibili. Preoccupa il fatto che questa modalità possa rendere più complicata la gestione di da Per_1 parte della mamma a mano a mano che aumenta la necessità di prendere decisioni sulla bambina.
Non appare invece di pregiudizio per quanto riguarda l'attuale frequentazione con né appare di Per_1 pregiudizio un graduale incremento della frequentazione con la bambina che possa dare stabilità e continuità al rapporto padre-figlia.
È auspicabile che il sig. possa cominciare e continuare un consistente percorso di Parte_1 psicoterapia che possa aiutarlo a implementare le potenzialità che sono state rilevate attraverso la valutazione.
Il comportamento ludopatico evidenziato dall'ex compagna non sembra, ad oggi, rappresentare un problema, soprattutto in relazione alla genitorialità.
Anche per quanto riguarda la sig.ra emergono criticità che vanno soprattutto nella CP_1 direzione di una collaborazione con l'altro genitore nella gestione della genitorialità. La sig.ra rischia di prendere in considerazione esclusivamente il proprio punto di vista, faticando ad ascoltare prospettive diverse se non supportata a farlo. Anche per questo motivo è ancora necessario che la relazione tra i due genitori sia mediata da un terzo nel passaggio di informazioni e nella presa di decisione.
La sig.ra può contare su una rete familiare di supporto che ha comunicato una apertura nei CP_1 confronti del sig. . La rete familiare del papà si è meno coinvolta nei confronti della Parte_1 bambina, può essere meno presente nella vita della nipote e appare schierata in maniera poco critica a favore del proprio congiunto e contro la mamma.
Affidamento
Data la situazione di importante immaturità del sig. , meglio declinata nella descrizione Parte_1 analitica, si suggerisce, almeno fino a una nuova rivalutazione, un affidamento esclusivo. In questo momento, infatti, non sembrano esserci nel papà i requisiti per apportare un contributo decisionale in funzione della minore.
Sarà necessario rivalutare questa situazione a distanza di un tempo congruo (almeno due o tre anni) al pagina 5 di 8 fine di verificare una maggiore maturazione delle attuali criticità.
Collocamento e frequentazione del genitore non collocatario
Non è prevedibile un collocamento differente da quello materno”
Per quanto riguarda la frequentazione, data la distanza geografica, si concorda con la regolamentazione suggerita dal dr. nei seguenti termini: “è ragionevole mantenere l'attuale frequenza di due Per_2 giorni, due volte al mese con le seguenti caratteristiche:
Una progressione che vada dalle attuali 4 ore al giorno, all'intera giornata, senza pernottamento, dalle 9 circa alle 19 e che possa comprendere anche l'accompagnamento al/dal nido (poi scuola materna)
I giorni di frequentazione possono essere pianificati per tempo e non devono necessariamente corrispondere ai giorni off della mamma. I giorni possono anche cadere nel fine settimana o alternare nel mese una volta nel fine settimana e una volta nell'infrasettimanale.
La frequentazione potrà avvenire sia sul territorio afferente a Olgiate Olona, sia sul territorio di
Anzio, se la sig.ra e la sua famiglia danno la loro disponibilità affinché questo avvenga.
Durante la frequentazione la presenza della nonna o della zia paterna potrebbe essere funzionale alla continuità di relazione col ramo paterno ma non è indispensabile alla relazione tra il papà ed Per_1
Per agevolare gli incontri tra e il papà, la sig.ra dovrà necessariamente fornire sia le Per_1 CP_1 informazioni necessarie ad aggiornare il papà sulle necessità di sia il materiale necessario per lo Per_1 svolgimento dell'incontro (pannolini, cambi, eventuali farmaci…). Il papà dovrà sempre fornire alla mamma l'indirizzo della struttura dove alloggia con Per_1
Introduzione di un pernottamento a partire dal secondo anno di età e di un secondo pernottamento a partire dal terzo anno di età.
Alternanza, già a partire dal 2024 del giorno di Natale e del giorno di S. TE (o della Vigilia, a seconda delle tradizioni) e, a partire dal 2025, di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, ovviamente salvo migliori accordi tra i genitori a seconda dei loro impegni lavorativi/logistici. Dato che tali festività hanno un significato più per i genitori e le famiglie che per (almeno per i prossimi due o tre Per_1 anni), valutare la possibilità di trascorrere e festeggiare i giorni di festa anche in altre giornate contigue.
Sarà compito del Coordinatore genitoriale aiutare i genitori a trovare la modalità più favorevole per tutti di trascorrere le giornate di festa con la bambina.
Interventi di supporto
È indispensabile che i genitori si avvalgano di un percorso di Coordinazione genitoriale, per un periodo di almeno un anno, con incontri a cadenza anche mensile, finalizzato a:
Facilitare la comunicazione tra i genitori e aiutarli a superare le discordanze decisionali pagina 6 di 8 Fornire indicazioni educative che supportino entrambi i genitori nella comprensione dei comportamenti della figlia e nelle risposte più adeguate da dare loro
Mettere in atto in maniera ragionata la progressione della frequentazione tra il papà e con Per_1
l'obiettivo di arrivare alle indicazioni di frequentazione proposte
Mantenere i contatti con le figure professionali che seguono i genitori al fine di accedere a decisioni consapevoli
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve riformularsi il contributo a carico del ricorrente in € 450 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo, da un lato, al divario tra i redditi percepiti dalle parti (un introito da attività lavorativa di circa € 16.900 lordi per la CP_1 cui si aggiunge un'ulteriore entrata dalla locazione di un immobile in Francia di € 900 mensili circa, cui si contrappone un reddito di € 35.000 circa lordi per il ) e, dall'altro lato, alle spese di Parte_1 viaggio che il padre si troverà ad affrontare per visitare la bambina, anche tenuto conto dell'adesione prestata sul punto dall'attore; a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico (sulla cui attribuzione alla madre il ricorrente non si è opposto).
Le parti devono essere invitate a proseguire il percorso di Co.Ge. o quanto meno ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità condivisa.
In considerazione, da un lato, della soccombenza del ricorrente sul regime di affidamento e, dall'altro, della sua adesione alla proposta economica, deve condannarsi lo stesso alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, mentre appare equo porre il compenso del C.T.U. a carico di entrambe le parti, avuto riguardo alla complessità del loro quadro personologico.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore in modo esclusivo alla madre per le scelte scolastiche, sanitarie e ludico- Per_1 sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio:
2) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate dal C.T.U.;
3) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di
€ 450, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il ricorrente a rifondere i due terzi delle spese di lite sostenute dalla convenuta, percentuale che si liquida nell'importo di € 4.000, oltre gli accessori di legge, restando pagina 7 di 8 compensato il restante terzo;
6) Pone a carico di entrambi, in pari misura, le spese relative all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/10/2025
Il Presidente Estensore
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