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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1095/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Maurizio Giancarlo Sanasi;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Maurizio Giancarlo Sanasi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Nardò in data 13/08/1979 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 100, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 1095/2025
1979). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati e Persona_1
, entrambi economicamente autosufficienti. Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) essi coniugi sin dalla sottoscrizione del presente atto vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ove crederanno opportuno, concedendosi occorrendo sin da oggi reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto, fermi gli obblighi di legge nei confronti dei figli;
2) Nulla in ordine alla casa coniugale che come precisato è di proprietà della Sig.ra e la stessa ivi Controparte_1 resterà a vivere, mentre il coniuge si è da tempo trasferito per sua scelta altrove ed ivi continuerà a vivere;
3) Nessun provvedimento viene richieste in ordine al contributo di mantenimento reciprocamente tra i coniugi;
4) I coniugi rimarranno ognuno nella proprietà e possesso dei rispettivi beni immobili e degli arredi delle rispettive abitazioni, senza pretesa alcuna da parte di ognuno e con reciproca rinuncia a qualsivoglia richiesta di indennizzo o altra pretesa relativamente agli immobili, così come per i veicoli e quant'altro in loro proprietà.
5) I coniugi sono altresì titolari di propri conti correnti (CUPPONE)
o carte ricaribili ) ad ognuno di essi cointestati e nulla Pt_1 vi è da disporre sul punto
6) I figli, tutti maggiorenni, avranno indipendenti rapporti con i genitori secondo le loro scelte e non è necessario disporre alcunché con riferimento a tali rapporti;
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 07/03/2025).
2 R.G.V.G. 1095/2025
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/05/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1095/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 07/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Nardò (LE), 23/07/1958) e (Nardò (LE), Controparte_1
17/05/1957) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune per le annotazioni e gli Pt_2 adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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