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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554/2023 R.G.; tra
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Gaia Morelli - ricorrenti; Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario De Donno - convenuto;
CP_1 nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giani - terza chiamata in causa;
Controparte_2 avente ad oggetto: “responsabilità professionale”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 novembre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno introdotto il giudizio al fine di ottenere una pronuncia Parte_1 Parte_2 Parte_3 di mero accertamento e dichiarativa della colpa professionale dell'Avv. , per il negligente CP_1 espletamento del mandato difensivo conferitogli da e dai suoi eredi ed aventi causa a Controparte_3 titolo universale, in primo grado e in grado d'appello, nel giudizio risarcitorio promosso dal
[...]
nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della Parte_4 società fallita.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
-in data 30 luglio 2009, l'amministrazione fallimentare di promuoveva domanda Parte_4 giudiziale di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori della società fallita in carica nell'esercizio finanziario 2001/2002 (terminato il 30 giugno 2002), tra cui, fra agli altri, Controparte_3 deducendone la responsabilità per il dissesto finanziario della società (processo civile iscritto al
[...]
n.5215/2009 R.G. Tribunale di Taranto);
-alla data di proposizione di tale domanda era ampiamente trascorso il termine quinquennale di prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento del danno;
1 -l'Avv. , officiato dall' del proprio patrocinio, e, dopo il decesso dello stesso, dai suoi eredi CP_1 Pt_2 subentrati nella posizione processuale del proprio dante causa, ometteva di proporre all'atto della costituzione l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio;
-il Tribunale di Taranto, con sentenza n.799/2020, accoglieva l'eccezione di prescrizione a vantaggio di coloro i quali l'avevano ritualmente sollevata, affermando che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato risultava spirato in data 30.06.2008, anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale da parte della Curatela Fallimentare attrice;
-contestualmente, in accoglimento della domanda, condannava i deducenti, solidalmente con gli altri amministratori convenuti, al risarcimento del danno nella misura di €119.055,88, oltre rivalutazione, interessi compensativi e spese di lite;
-la formulazione dell'eccezione di prescrizione costituiva espressione di doverosa media diligenza nell'esercizio della professione forense;
-il dato normativo che fissa il termine quinquennale appare chiaro e insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche e non consta la sussistenza di alcun contrasto o incertezza giurisprudenziale nell'applicazione dello stesso e nella relativa decorrenza;
CP_
-in data 14.12.2020, l'Avv. , su mandato dei deducenti, proponeva appello in via principale avverso la sentenza n.799/2020, sebbene uno dei soccombenti ( avesse già proposto appello, primo in CP_4 ordine cronologico, con atto del 19.05.2020, per l'udienza del 23.11.2020 (processo di appello iscritto al n.
137/2020 R.G. Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto);
-l'appello proposto dai ricorrenti veniva ritualmente riunito a quello introdotto dal primo appellante in ordine cronologico, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;
-la Corte di Appello, con sentenza n.307/2022, ne dichiarava l'inammissibilità per violazione del disposto di cui all'art. 333 c.p.c., in quanto proposto in via principale anziché in via incidentale e una volta decorso il termine previsto a pena di decadenza;
-poneva a carico degli appellanti il rimborso delle spese di lite relative al grado;
-contestualmente, accoglieva il gravame ritualmente introdotto dagli altri appellanti, accertando e dichiarando che i contestati e addebitati atti di amministrazione e di gestione del patrimonio sociale non avevano provocato danni;
-con distinti atti di precetto, in virtù dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n.799/2020 del Tribunale di
Taranto e dalla sentenza n.307/2022 della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, il intimava ai deducenti il pagamento del credito determinato nell'importo di Parte_4
€193.383,54, frazionato nelle rispettive quote dell'eredità del loro dante causa a titolo universale
[...]
unitamente al solidale pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
CP_3
-in ragione dell'infruttuosità degli atti di precetto, la Curatela Fallimentare intimante sottoponeva a pignoramento alcune unità immobiliari di proprietà comune ed indivisa tra i coobbligati (procedimento esecutivo immobiliare n. 110/2023 R.G., pendente).
I ricorrenti hanno quindi concluso nei seguenti termini:
2 -per la dichiarazione della colpa professionale dell'Avvocato per violazione del dovere di CP_1 diligenza nell'esercizio dell'attività professionale su mandato di e dei suoi eredi, e Controparte_3 della sua responsabilità rispetto all'esito negativo del processo n.5215/2009 R.G. dinanzi al Tribunale di
Taranto e del successivo giudizio di appello n. 137/2020 R.G. dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce;
-con condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite. CP_ L'Avv. ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo essenzialmente che:
-nel procedimento di primo grado n.5215/2009, il deducente non avrebbe potuto adottare una strategia processuale differente rispetto a quella tenuta, conforme ai doveri di diligenza e di patrocinio assunti al momento del conferimento dell'incarico;
-la Curatela Fallimentare proponeva il giudizio con atto di citazione notificato nell'anno 2009, con prima udienza fissata per la data del 20 gennaio 2010;
-l'originario convenuto dante causa dei ricorrenti, sottoscriveva la procura alle liti a margine della Pt_2 comparsa di risposta in data 19 gennaio 2010, un giorno prima dell'udienza fissata in citazione, dalla quale decorreva a ritroso il termine a costituirsi per la formulazione delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;
-la tardività della costituzione dei ricorrenti nel giudizio di appello n. 137/2020 R.G. non è addebitabile al convenuto;
uno dei soccombenti nel giudizio di primo grado, proponeva appello avverso la relativa CP_4 sentenza in data 19 maggio 2020, con udienza fissata al 23.11.2020, dalla quale si calcolava a ritroso il termine per la proposizione di un eventuale appello in forma incidentale;
-secondo la ricostruzione offerta dalla Corte di Appello adita, le parti avrebbero potuto proporre appello autonomo nel medesimo termine;
-gli eredi sottoscrivevano la procura alle liti per l'impugnazione della sentenza di primo grado Pt_2
n.799/2020 in data 10.12.2020, con termini a costituirsi nel giudizio di appello già scaduti;
-il deducente proponeva appello in via autonoma in data 14.12.2020, motivando in ordine alla tempestività dello stesso sulla base della tesi, non esaminata dalla Corte d'Appello, che si verteva in ipotesi di “appello autonomo adesivo”;
-in ogni caso, i ricorrenti non hanno fornito la prova del pregiudizio patrimoniale patito, del passaggio in giudicato delle sentenze dalle quali discenderebbe il diritto al risarcimento dello stesso e del nesso di causalità con la condotta asseritamente negligente e imperita del deducente.
Il convenuto ha quindi concluso per la dichiarazione dell'insussistenza di alcuna responsabilità a lui ascrivibile, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
evocata in giudizio dal convenuto in manleva, in ipotesi di condanna, in Controparte_5 qualità di sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale in virtù di polizza n.
BL05002159 Cod.0015/BL004, con scadenza in data 30.04.2023, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria, sostanzialmente aderendo, nel merito, alle contestazioni dedotte dal convenuto in ordine all'infondatezza della stessa.
3 CP_ In subordine, in ipotesi di accertamento della responsabilità professionale, anche parziale, del , ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata dallo stesso, per inoperatività della Polizza, deducendo che:
-le circostanze da cui deriva il sinistro, costituito dalla diffida stragiudiziale del 17 gennaio 2023, erano già conosciute o ragionevolmente conoscibili dall'assicurato prima della decorrenza della Polizza (30 aprile
2022);
-sin dall'emissione della sentenza di primo grado, dell'anno 2019, l'assicurato era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del presunto errore professionale che gli viene addebitato dai suoi allora assistiti rispetto alla mancata formulazione dell'eccezione di prescrizione;
-allo stesso modo, sin dalla costituzione nel giudizio d'appello, nell'anno 2021, il convenuto era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del presunto errore professionale che gli viene contestato dai ricorrenti rispetto alla tardiva proposizione dell'appello autonomo;
CP_
-l'art.
4.9 della Polizza sottoscritta dal esclude dalla copertura assicurativa tutti i sinistri basati o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza, un qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di richiesta risarcitoria;
-nel caso di specie dovrà trovare applicazione la disciplina codicistica in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti di cui all'art.1892 c.c., in quanto l'omessa rappresentazione di tali circostanze alla deducente
Compagnia ha compromesso il processo di rappresentazione del rischio dell'assicuratore ed anche il suo consenso a emettere la Polizza alle condizioni pattuite con l'avvocato convenuto.
La società assicurativa, infine, in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accertamento della contestata responsabilità in capo al convenuto e dell'operatività della Polizza ha chiesto il contenimento della condanna in manleva entro i termini e le condizioni di Polizza, inclusi massimale e franchigia.
*** *** ***
La domanda non è fondata.
In termini generali, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Come chiarito dalla Suprema Corte "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente (…); a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (Cass. 24544/2009).
4 Più in particolare "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n.
9238).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 64645101; Cass. Sez. 3, Ord. 6 maggio 2020, n. 8516, Rv. 657777-01; Cass.
Sez.6 13 gennaio 2021 n.410).
Nella fattispecie, gli istanti hanno ascritto al professionista convenuto la responsabilità, sostanzialmente, per due profili:
-il primo, riguardante l'omessa formulazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato dal Parte_4
-il secondo, riguardante la proposizione tardiva dell'appello avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado, nonché la proposizione dello stesso in forma autonoma anziché nelle forme dell'appello incidentale.
Il professionista ha contestato l'addebito di responsabilità rispetto ad entrambi i profili, sostenendo che la linea difensiva tenuta nell'interesse dei propri assisti, in entrambe le circostanze dedotte in giudizio, era l'unica concretamente possibile al momento del conferimento del mandato da parte, rispettivamente, nel primo caso, di e, nel secondo caso, da parte dei suoi eredi e aventi causa. Controparte_3
5 CP_ A sostegno delle proprie deduzioni difensive il ha prodotto in giudizio la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (all.n.4 di parte convenuta) e l'atto di citazione in appello avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n.799/2020 (all.n.5).
Dall'esame di tali atti emerge che:
-a margine della comparsa di costituzione (pag. 1, margine destro) è riportato il mandato conferito da la cui sottoscrizione deve essere collocata nel tempo, in assenza di altra diversa specifica CP_3 indicazione, in base alla data di redazione della comparsa riportata in calce alla stessa, e, quindi, in data
19.01.2010; CP_
-su foglio separato congiunto all'atto di citazione in appello è riportata la procura speciale conferita al per il secondo grado di giudizio, sottoscritta dall'erede e dagli eredi recante la data del Pt_1 Pt_2
10.12.2020.
Rispetto a tali allegazioni documentali la difesa dei ricorrenti non ha fornito elementi idonei a provare una diversa collocazione nel tempo del conferimento del mandato difensivo al professionista rispetto al primo e al secondo grado di giudizio.
Allo stato degli atti, la circostanza che l' abbia prontamente chiesto al proprio professionista di fiducia, Pt_2 CP_ avvocato , di resistere all'azione avviata dal per contestare le Parte_4 responsabilità che gli venivano addebitate e le pretese risarcitorie avanzate dall'amministrazione fallimentare, può essere al più congetturata, piuttosto che presunta, dai rapporti personali di stima e fiducia esistenti tra il professionista e il suo assistito.
Così come deve rilevarsi l'assenza di alcuna allegazione che possa documentare, quantomeno, una qualche CP_ forma di confronto intercorso tra i ricorrenti e il prima del conferimento del mandato per la proposizione dell'appello e dalla quale possa emergere, in ipotesi, una condotta negligente e imperita del professionista sotto il profilo della completezza e della esaustività dell'informazione rivolta ai propri patrocinati in ordine alle opzioni difensivi percorribili nel caso di specie.
Le evidenze processuali depongono, quindi, nel senso che: CP_
-l'avvocato riceveva mandato a costituirsi nel giudizio di primo grado (n. 5215/2009 R.G.) introdotto dal (con atto di citazione del 30.07.2009) da un Parte_4 CP_3 CP_3 giorno prima della data di udienza fissata in citazione per il giorno 20 gennaio 2010, una volta decorso il termine di costituzione di 20 giorni prima, processualmente previsto per formulare eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio (artt.166-167 cpc vigenti ratione temporis);
-riceveva l'incarico di impugnare la sentenza di condanna resa in primo grado (sentenza n.799/2020) in data
10.12.2020, a fronte dell'appello proposto in via principale in data 19 maggio 2020 da una delle parti soccombenti nel giudizio di primo grado, con prima udienza fissata al 23.11.2020, e, quindi, una volta decorso il termine processualmente previsto per la proposizione dell'appello incidentale.
In conclusione, allo stato degli atti, escludendosi una relazione equazionale tra omissioni difensive e responsabilità professionale, non è possibile contestare al professionista il mancato ricorso a strumenti difensivi che non aveva la possibilità di adottare.
6 Tali rilievi assorbono ogni altra questione e valutazione.
Le peculiarità della vicenda contenziosa inducono il Tribunale ad una equa compensazione delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3554/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso il 7 novembre 2025.
Il giudice annagrazia lenti
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