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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 11428/2021, promossa da
, elettivamente domiciliata in Savona, Via Guidobono n.8/2, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Vincenzi che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di comparsa in riassunzione;
- Parte attrice;
contro elettivamente domiciliata in Sanremo, Corso Orazio Controparte_1
Raimondo n.2 Int.6, presso lo studio dell'Avv. Comazzetto Oscar, che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Sindaco , elettivamente domiciliato in Genova, Via Luigi Persona_1
Lanfranconi 5/7 presso lo studio dell'Avv. Arianna Rovere, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata
, che lo rappresenta e difende in virtù Email_1
di procura da intendersi apposta in calce della comparsa di costituzione e risposta;
1 convenuta;
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_4
elettivamente domiciliare in Genova, Via Carducci 3/6, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Chiara Gedda, che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta.
Conclusioni
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Sezione Specializzata in materia di Imprese, reictis contrariis, Pa accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore dell'arch. per
l'avvenuto indebito utilizzo della foto raffigurante le sculture luminose
“Totem”, da parte della Dott.ssa del Controparte_1 [...]
e della – gruppo rispettivamente CP_2 Controparte_5 CP_3
nelle loro qualità di autrice, committente e editore -stampatrice della
“ , avendo essi pubblicato nella predetta Parte_2
guida la foto raffigurante le cinque opere senza previa autorizzazione dell'Artista e comunque senza indicarne il nome nella didascalia;
Pa accertare e dichiarare che in conseguenza di tale condotta l'arch. ha subito la lesione dei diritti di utilizzazione economica delle proprie opere previsti dall'art. 13 della L. 633/1941, nonché un grave pregiudizio all'onore
e al decoro di cui all'art. 20 della L. 633/1941, per effetto,
a) condannare i convenuti, solidamente ed a loro spese, a ritirare e distruggere le copie della guida turistica distribuite e/o non distribuite;
b) condannare i convenuti, solidamente tra loro, a risarcire i danni patrimoniali arrecati all'attrice, che, tenuto conto del valore delle opere, si quantifica nell'importo di euro 20.000,00 e/o in quella emergenda in corso di causa e/o comunque da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cod. civ. oltre ad interessi e rivalutazione;
2 c) condannare i convenuti, solidamente tra loro, a risarcire i danni morali arrecati all'attrice da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre ad interessi e rivalutazione. Con spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge.
Sentenza esecutiva”.
- Convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova – Sezione Specializzata per le Imprese - disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le dichiarazioni meglio viste,
In via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'Art. 307, c. 3, C.P.C. per mancata riassunzione della causa nel termine previsto dall'Art. 50 C.P.C., e conseguentemente dichiarare improcedibili le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di estinzione del giudizio, in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della presente domanda giudiziale a fronte del mancato avveramento della condizione di procedibilità consistente nel previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via principale:
- rigettare le domande tutte svolte dall'Arch. nei confronti della Parte_1
Dott.ssa siccome infondate in fatto ed in diritto per i Controparte_1
motivi suesposti, oltre che per evidente carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta da parte attrice sub a) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfetario oneri di
Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge oltre che con condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta Dott.ssa di una CP_1
somma di denaro ai sensi dell'Art. 96, c. 1, C.P.C. per aver controparte agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero di una somma equitativamente determinata ex Art. 96, c. 3, C.P.C.”.
3 - Convenuto Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
“ In via pregiudiziale.
Dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio radicato davanti al
Tribunale di Imperia rg 1.088/2021 interrotto con provvedimento del 23-24 settembre 2021, per mancata tempestiva riassunzione e conseguentemente dichiarare l'improseguibilità e/o improcedibilità del presente procedimento, con ogni conseguente pronuncia.
Nel merito.
Respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice nei confronti del
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con condanna dell'attrice al pagamento in favore del , in persona del suo signor e Controparte_2 CP_6
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali e di una somma di denaro ex art. 96 primo e/o terzo comma c.p.c. equitativamente determinata per aver agito in giudizio con evidente mala fede o colpa grave.
Con espressa riserva di altro dedurre, produrre, capitolare e diversamente concludere, anche in relazione alle difese e domande spiegate dagli altri soggetti convenuti in giudizio e di agire con separato giudizio come esposto nel corpo dell'atto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori legge.
- Convenuto CP_3
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, così giudicare:
in via pregiudiziale, nel rito
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
In via principale nel merito:
4 Respingere integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze di procedura”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo
Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata ha Parte_1
convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
allegando: Controparte_7
che nelle date 12, 13 e 15 maggio 2021 aveva notificato ai convenuti atto di citazione innanzi il Tribunale di Imperia;
che il Tribunale adito, con ordinanza pronunziata in esito allo scioglimento della riserva assunta in data 22 settembre 2021, declinava la competenza in favore della Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Genova assegnando termini di legge per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice competente;
che aveva riassunto la causa innanzi al Tribunale di Genova, Sezione specializzata imprese, trascrivendo integralmente nella comparsa in riassunzione gli atti versati nel procedimento azionato innanzi al giudice incompetente;
che l'esponente è una nota scultrice, professionalmente nota nel panorama artistico nazionale ed internazionale e le sue opere, sculture in metallo e marmo realizzate con tecniche non tradizionali, sono state pubblicate in riviste e cataloghi distribuiti in librerie, mostre d'arte, musei e fiere del settore in tutto il mondo;
che il costante impegno e la formazione le hanno permesso di partecipare ed eccellere in molteplici progetti ed in ragione della notorietà e del prestigio raggiunti nell'anno 2019 riceveva una proposta di collaborazione per l'organizzazione degli eventi “Pace e Amore Italian Selection for EXPO
2020 Dubai” e “Infinity Academy 2020”; che quest'ultimo progetto si articolava, tra l'altro, in alcune mostre collettive da svolgersi all'estero ed in alcune città della Liguria e segnatamente: Alassio, Imperia, IG e;
CP_2
5 che proprio in occasione delle già menzionate mostre, il Prof. Per_2
autore, critico d'arte e organizzatore dell'evento nonché
[...]
Commissario per l'Italia del progetto Expo Dubai 2020, suggeriva al di esporre alcune sculture realizzate dall'esponente Controparte_2
sull'altare della Chiesa di San Francesco per l'intera durata dell'evento; che l'esponente si rendeva disponibile a prestare gratuitamente le proprie sculture affinché fossero esposte al pubblico sino alla conclusione della mostra sottoscrivendo una liberatoria in forza della quale si impegnava ad
“esporre soltanto le opere selezionate rispettandone la collocazione ad insindacabile giudizio dell'organizzazione”; che le cinque sculture prestate venivano posizionate sull'altare dell'ex chiesa proprio perché ritenute particolarmente suggestive, iconiche e perfettamente rappresentative dell'evento; che nel mese di agosto 2020, terminata l'esposizione, si recava nella città di per provvedere al ritiro delle proprie sculture;
CP_2
che in quell'occasione il dott. Vicesindaco nonché Testimone_1
assessore alla Cultura del , le aveva donato una Controparte_2
guida della città segnalando che al suo interno era stata inserita una foto raffigurante i cinque Totem luminosi (pag. 93); che visionando la pubblicazione notava l'omissione del nome dell'artista nella didascalia della foto raffigurante le sue cinque opere;
che la foto raffigurante le sue opere era stata assemblata con altre raffiguranti opere di due diversi artisti, rispettivamente, CP_8
e , i cui nominativi erano stati specificamente
[...] Controparte_9
indicati; che la didascalia della foto raffigurante le opere dell'esponente recava un grossolano errore, richiamando una mostra inesistente;
che anche nell'introduzione della guida turistica veniva riportato l'elenco dei nominativi dei professionisti che avevano contribuito alla sua realizzazione senza l'indicazione, fra essi, del nominativo dell'esponente; che inviava due missive, la prima alla casa editrice curatrice CP_5
della pubblicazione, eccependo l'avvenuta violazione del proprio diritto di
6 autore e la seconda, a mezzo posta elettronica certificata, alla società incaricata della stampa della guida, la;
CP_3
che la riscontrava la comunicazione dell'attrice segnalando CP_3
che il copyright di foto e testi della guida non appartenevano alla società, che gli artisti e erano stati menzionati poiché avevano CP_8 CP_9
donato le loro opere al e queste non potevano Controparte_2
certamente essere poste a confronto con quelle dell'attrice, precisando, altresì, che in ogni caso le cinque sculture sarebbero state da considerare di “pubblico dominio” e pertanto la società non avrebbe avuto alcun obbligo nei confronti dell'artista, richiedendo, infine, la necessaria liberatoria qualora l'esponente avesse preteso l'inserimento del suo nominativo nella guida;
che la missiva della veniva prontamente contestata e veniva inviata CP_3
diffida a tutte le parti coinvolte diretta ad ottenere il ritiro delle copie già stampate e distribuite e contenente specifica domanda risarcitoria;
che le opere rientrano nell'art. 2575 c.c. e della legge di protezione del diritto d'autore, la quale all'articolo 2 estende il suo favore anche alle opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno;
che l'attrice contestava come la fotografia delle sue opere avesse leso i suoi diritti morali di artista stante l'omesso riferimento al suo nome nella didascalia così cagionando un danno al diritto di paternità dell'opera; che l'attrice contestava, altresì, l'assenza di una espressa autorizzazione ad inserire la predetta fotografia all'interno della guida turistica della città di
; CP_2
che l'attrice lamentava di essere stata lesa nel proprio onore e nel decoro poiché la fotografia era stata pubblicata nella guida con un'impostazione non concordata, che nella didascalia si faceva riferimento ad una mostra inesistente, oltre all'utilizzo di una prospettiva “cadente” per ritrarre le sculture, non all'altezza della fama internazionale dell'artista;
In data 5 aprile 2022 si costituiva in giudizio il Controparte_2
domandando in via pregiudiziale la dichiarazione di intervenuta estinzione
7 del giudizio per mancata tempestiva riassunzione e nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice deducendo: che era stata inserita nella prima stesura della seconda edizione della guida turistica denominata “ e i suoi dintorni” la fotografia delle opere CP_2
Pa dell'Arch. ; che detta stesura, licenziata in una ventina copie, era stata trasmessa in visione dall' ad alcuni assessori ed all'Arch. , coniuge CP_5 Persona_3
dell'attrice; che in ragione delle contestazioni mosse dall'attrice, l' aveva CP_5
chiesto l'autorizzazione a quest'ultima per mantenere la fotografia anche nella stesura definitiva della guida;
che in mancanza della richiesta autorizzazione, l aveva sostituito la CP_5
pagina 93 della guida, eliminando tutte le tre immagini contenute nella bozza di prima stesura;
che nella guida definitiva, la sola ad essere stata distribuita per la vendita e terminata di stampare a febbraio 2021, non era presente la fotografia contestata, sostituita con altra raffigurante il porto turistico “Cala Forte” di
; CP_2
che le copie giunte in distribuzione erano quelle della seconda stesura, editate a febbraio 2021, in cui alla pagina 93 compaiono le fotografie del porto turistico della città di;
CP_2
Il comune convenuto contestava poi nel merito:
- la carenza dei requisiti di novità e creatività dell'opera per cui l'attrice invocava la protezione normativa del diritto d'autore;
- l'asserita lamentata violazione ex art. 13 L. 633/41 poiché
l'inserimento della fotografia nella bozza della guida non necessitava dell'autorizzazione dell'attrice stante la funzione meramente raffigurativa di uno spaccato della mostra di Arte
Contemporanea in cui erano presenti 40 artisti tra cui l'odierna attrice;
riproducendo la foto un evento di pubblico interesse non vi era alcuna necessità di autorizzazione da parte di coloro che indirettamente ne sono stati coinvolti;
8 - la medesima motivazione veniva proposta con riguardo all'assenza del nome dell'artista nella didascalia, essendo l'intento quello di rappresentare l'evento e non le opere dell'attrice;
- l'asserita lesione del diritto di utilizzazione economica ex art. 13 L.
633/1941 in quanto non vi era stato alcuno sfruttamento economico dell'immagine: la foto era stata inserita nella prima bozza regalata ad una ristrettissima cerchia di persone ed inoltre la partecipazione dell'artista ad un evento pubblico aveva legittimato il comune alla diffusione di immagini raffiguranti il contenuto dello stesso;
- l'asserito grave pregiudizio all'onore e al decoro di cui all'art. 20 L.
633/1941 atteso che, come osservato dal Supremo Collegio di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, 3.3.2006 n. 4723) la mancata indicazione dell'autore dell'opera non può integrare di per sé violazione del diritto morale d'autore non potendo ritenersi integrata, per ciò solo, una presunzione di indebita attribuzione della paternità dell'utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge (nello stesso senso Trib. Bari 10.05.2010);
- la domanda di risarcimento del danno patrimoniale poiché la guida contenente la fotografia oggetto di causa non era mai stata distribuita ad alcuna libreria o edicola e non era mai stata oggetto di sfruttamento economico;
- la quantificazione del danno patrimoniale fondata sul valore dell'opera e non sul corretto criterio della perdita patrimoniale subita;
- la domanda di danno morale poiché le circostanze dedotte da parte attrice non erano condivisibili stante il numero ristretto degli esemplari della prima stesura della guida distribuiti gratuitamente, la provvisorietà della pubblicazione, la tipologia di pubblicazione e fotografia;
In ultimo, il precisava che la guida in commercio era solo quella CP_2
contenente a pagina 93 le foto del porto, che alla luce delle difese svolte le
9 domande formulate erano temerarie e chiedeva la condanna dell'attrice ex art. 96, puntualizzando, infine, che qualora dovesse essere accertata la violazione del diritto di autore vantato dall'attrice doveva essere dichiarata la sola responsabilità dell'editore.
In data 6 aprile 2022 si costituiva in giudizio la domandando CP_3
in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice allegando: che nel caso di specie non ricorreva alcuna utilizzazione economica dell'opera; che la fotografia che ritraeva le opere dell'attrice non comportava alcuna lesione alla sua reputazione, né poteva ritenersi lesiva del diritto di autore in quanto rappresentativa non dell'opera bensì della mostra nella quale l'opera era stata inserita;
che la possibilità di fotografare luoghi pubblici era pacificamente consentita anche dalle norme sul diritto d'autore con la possibilità di divulgare le immagini salvo lo sfruttamento commerciale dell'immagine ritratta;
che alcun pregiudizio era stato causato al decoro e all'onore dell'autrice e delle opere;
che alcuna prova è stata offerta ed alcun elemento in fatto è stato dedotto dall'attrice in punto esistenza di danni e in punto criteri di quantificazione degli stessi;
che la guida contenente la fotografia incriminata non era stata distribuita sul mercato con conseguente insussistenza di alcun danno;
che la era priva di legittimazione passiva avendo provveduto CP_3
alla mera impaginazione e stampa del volume sulla base dei contenuti, testuali e fotografici, consegnati dall'autrice e sotto il costante controllo del committente CP_2
che titolari dei diritti di autore della guida erano ed il Controparte_1
per i testi ed il Signor per le Controparte_2 Testimone_2
fotografie;
10 che l'attività svolta da era consistita unicamente nel curare la stampa CP_3
e la composizione del progetto fotografico sulla base della guida già esistente.
In data 6 aprile 2022 si costituiva in giudizio domandando Controparte_1
in via pregiudiziale l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3° c.p.c. per mancata riassunzione della causa nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c. ed in subordine l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice allegando: il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda ex adverso formulata volta al ritiro delle copie della guida non distribuite;
che la guida turistica con all'interno la foto raffigurante le cinque sculture realizzate dall'attrice era stata stampata in pochissimi esemplari destinati al;
Controparte_2
che la summenzionata prima versione della guida rappresentava una mera bozza di quella che sarebbe stata la versione definitiva da destinare alla distribuzione commerciale;
che nella versione definitiva della guida destinata al commercio la fotografia raffigurante la mostra d'arte contemporanea esposta nella Pa Chiesa di San Francesco e le cinque sculture dell'Arch. era stata sostituita con altra avente ad oggetto il nuovo porto turistico di
; CP_2
che i diritti di copyright spettavano per quanto riguarda i testi al
[...]
e all'esponente e per quanto concerne le fotografie al CP_2 [...]
e a;
CP_2 Testimone_2
che, pertanto, l'indagine sull'asserita responsabilità riferita alla dott.ssa quale autrice del volume, doveva essere circoscritta ai testi CP_1
dell'opera; che l'esponente non aveva assunto alcun impegno contrattuale né con il
, né con l e ancor meno vanterebbe alcuna CP_2 CP_2 CP_5
royalties sull'eventuale incasso dell'opera;
11 che il solo interesse della convenuta consisteva nel diffondere il CP_1
più possibile la conoscenza della città di;
CP_2
che l'indicazione della didascalia non era errata poiché le opere erano state esposte nell'ambito della mostra collettiva e temporanea “Expo 2020
Dubai – Abu Dhabi” nella Chiesa di San Francesco di in cui gli CP_2
artisti sono stati ospitati dall'Ente locale gratuitamente, ricevendo ampia visibilità e pubblicità; che stante la mancata distribuzione del volume nelle librerie, edicole o negozi, non è dato comprendere la rappresentata lesione del diritto d'autore ed ancor meno il pregiudizio patito dall'attrice; che la condotta processuale dell'attrice integrava la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 10 maggio 2022, il Giudice concedeva termine per notificare la negoziazione assistita.
All'udienza del 21 febbraio 2023 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione domandando la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.; la difesa della convenuta ribadiva l'eccezione CP_1
preliminare di estinzione per mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge.
Il Giudice invitava le parti a svolgere le proprie difese sul punto e rinviava la causa all'udienza del 21 marzo 2023. Concessi successivamente i termini per memorie ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc, respinte le istanze istruttorie, successivamente la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Sull'eccezione pregiudiziale in rito e nel merito.
L'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio deve essere rigettata.
Come ha chiaramente indicato la Suprema Corte, in linea generale
“……………, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 cod. proc. civ. le riassunzioni
12 conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).”, così
C. Cass., 23 luglio 2002 n. 1078, ferma, comunque, la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Occorre inoltre considerare che, mentre le modalità di cui all'art. 297 c.p.c. implicano che il termine per la riassunzione sia osservato con il deposito del ricorso, la disciplina contenuta nell' art. 125 disp. att. cpc implica che il termine sia rispettato con riguardo al momento della notifica dell'atto, il cui contenuto è espressamente disciplinato dalla disposizione in commento, non rilevando la diversa data dell'iscrizione a ruolo. La disciplina è strettamente collegata al principio della prosecuzione del processo, insito nell'istituto della riassunzione. Deve concludersi che il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale, tramite il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva il deposito dell'atto in cancelleria, mentre diversamente avviene se la prima formalità è la notifica dell'atto con il contenuto di cui all'art. 125 disp. att. cpc., così C. Cass. 9 giugno 2021, n. 16166. Nella fattispecie in esame la notifica della comparsa ex art. 125 disp.att. cpc è avvenuta nel termine, e dunque l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito, la domanda merita accoglimento nei termini sotto precisati.
La difesa delle convenute sottolinea la centralità della circostanza dell'omessa commercializzazione della guida oggetto delle doglianze avversarie. Segnatamente, le difese definiscono la guida nella quale è contenuta la fotografia contestata una “bozza” e rilevano come la stampa sia avvenuta in pochissimi esemplari e la pubblicazione sia stata consegnata gratuitamente ad un ristretto numero di persone, circa una ventina. Tuttavia, come osservato dalla difesa dell'attrice, la guida donata alla stessa non poteva certo definirsi “bozza”, apparendo Parte_1
sufficiente un mero esame della stessa allegata in originale al fascicolo per verificare che il volume recava già il prezzo di vendita e soprattutto l'indicazione del codice ISBN. Il codice ISBN (International Standard Book
13 Number) è un codice univoco utilizzato per identificare un titolo o una specifica edizione di un libro di un determinato editore a livello internazionale e, sebbene non obbligatorio, il suo impiego è ormai diventato essenziale per l'immissione del prodotto librario nei canali della distribuzione e la sua attribuzione avviene solo allorquando l'opera è conclusa. Inoltre l'attrice, quale prova della definitività della c.d. bozza preliminare della guida, ha allegato la determina comunale n. 1185 del 29 novembre 2019, (prod. n. 15), approvata in data anteriore alla stesura della
“prima bozza”, con la quale veniva deliberata la stampa di n. 200
(duecento) esemplari della guida per un importo totale di euro 8.000,00
(ottomila/00). Ancora, nel volume si legge la chiara indicazione, nell'ultima pagina, “finito di stampare nel mese di giugno 2020”. Ne segue che tutte le difese volte a qualificare il volume quale bozza sono prive di ogni fondamento.
Preliminarmente chiarito che deve ritenersi, a differenza di quanto allegato dalla difesa del convenuto che le opere dell'attrice debbano CP_2
trovare tutela nella legge 1941, trattandosi di opere d'arte, l'art. 13 L.
633/1941 contiene la previsione del diritto esclusivo di riprodurre l'opera e investe la moltiplicazione in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Nel caso di specie, l'autorizzazione accordata dall'attrice concerneva il mero prestito dell'opera ai fini dell'esposizione gratuita nella mostra e non anche la sua riproduzione su di una guida turistica destinata alla commercializzazione.
Appare poi altrettanto pacifico che il mero prestito dell'opera originale senza scopo di lucro non possa comportare il trasferimento dei diritti di riproduzione: perdura in capo all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica della sua creazione in ogni sua forma e modo, originale o derivato. Né merita accoglimento la tesi che, trattandosi di una mostra organizzata nell'ambito di un contesto urbano e organizzata dal il CP_2
carattere di evento pubblico privi di per sé gli autori delle opere esposte
14 dei diritti derivanti tipicamente dal loro utilizzo, in assenza di qualunque autorizzazione.
Riguardo al diverso profilo della tutela della paternità dell'opera, l'art. 20 l.
633/1941, Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, dispone che l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Nella presente fattispecie sussistono diversi profili lesivi: l'inserimento della fotografia nella pubblicazione secondo un'impostazione non concordata, priva della menzione del nome dell'artista; il richiamo non corretto all'evento, posto che la presentazione delle opere dell'attrice è avvenuta a nell'ambito delle mostre CP_2
“Infinity Academy 2020”; la presenza del fotogramma nella medesima pagina ove erano presenti altre due fotografie di opere di autori, questa volta individuati con nome e cognome. Queste circostanze, pacifiche, hanno arrecato all'attrice un pregiudizio all'onore e al decoro, creando confusione in ordine alla paternità dell'opera ed al luogo di presentazione, valutabile ai sensi della disposizione sopra ricordata.
Accertata la lesione del diritto di parte attrice, occorre interrogarsi sulla misura del danno richiesto.
Quanto al danno patrimoniale, non sono stati dedotti elementi dai quali individuare, anche tramite l'utilizzo integrativo del parametro equitativo, una misura determinata. E' ben vero che la guida pubblicata nell'agosto
2020, contenente il fotogramma all'origine della lesione del diritto in esame, conteneva un prezzo di copertina e che il Controparte_2
aveva deliberato la pubblicazione di 200 esemplari, ma questi elementi non sono idonei a portare alla individuazione di un importo. Occorre poi considerare, quanto a questo profilo di danno, che nel febbraio 2021, quindi meno di un anno dopo, è stata pubblicata la guida, poi successivamente commercializzata, nella quale non compare più il fotogramma contestato – invero è stata sostituita l'intera pagina, nella
15 quale sono rappresentate soltanto imbarcazioni e porticcioli e non più opere d'arte-.
Con riguardo al danno morale subito dall'attrice, gli elementi dai quali può desumersi la misura, ferma la sussistenza dell'an, si individuano nella corposa documentazione depositata in atti, da doc. 1 a 20 fascicolo attoreo, dalla quale emerge la notorietà anche internazionale dell'artista.
Se pure la lesione si è verificata per un breve lasso di tempo, tuttavia ha avuto una incidenza giuridicamente rilevante, attese anche le modalità con le quali è stata realizzata. Ne deriva che, in via equitativa, deve essere liquidata la somma di euro 10.000,00. Trattandosi di debito di valuta, sulla stessa decoreranno gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
La condanna deve essere pronunciata a carico di tutti i convenuti in solido.
Non vi è luogo a condanna al ritiro dal commercio in quanto la guida è stata ristampata nel febbraio 2021 e non è stata fornita alcuna prova dell'attuale presenza sul mercato di guide stampate nell'agosto 2020.
Spese di causa.
Attesa la reiezione dell'eccezione di estinzione e l'accoglimento della domanda, i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento delle spese processuali che dovranno essere liquidate con riferimento al parametro corrispondente all'accoglimento della domanda, nella misura media.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'eccezione di estinzione del giudizio;
accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la violazione del diritto di parte attrice, dichiara tenuti e condanna i convenuti, tra loro in solido, a risarcire i danni nella misura liquidata di euro 10.000,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
16 dichiara tenuti e condanna i convenuti tra loro in solido a corrispondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge.
Genova, 5 giugno 2025
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Lorenza Calcagno
17
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 11428/2021, promossa da
, elettivamente domiciliata in Savona, Via Guidobono n.8/2, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Vincenzi che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di comparsa in riassunzione;
- Parte attrice;
contro elettivamente domiciliata in Sanremo, Corso Orazio Controparte_1
Raimondo n.2 Int.6, presso lo studio dell'Avv. Comazzetto Oscar, che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Sindaco , elettivamente domiciliato in Genova, Via Luigi Persona_1
Lanfranconi 5/7 presso lo studio dell'Avv. Arianna Rovere, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata
, che lo rappresenta e difende in virtù Email_1
di procura da intendersi apposta in calce della comparsa di costituzione e risposta;
1 convenuta;
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_4
elettivamente domiciliare in Genova, Via Carducci 3/6, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Chiara Gedda, che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta.
Conclusioni
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Sezione Specializzata in materia di Imprese, reictis contrariis, Pa accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore dell'arch. per
l'avvenuto indebito utilizzo della foto raffigurante le sculture luminose
“Totem”, da parte della Dott.ssa del Controparte_1 [...]
e della – gruppo rispettivamente CP_2 Controparte_5 CP_3
nelle loro qualità di autrice, committente e editore -stampatrice della
“ , avendo essi pubblicato nella predetta Parte_2
guida la foto raffigurante le cinque opere senza previa autorizzazione dell'Artista e comunque senza indicarne il nome nella didascalia;
Pa accertare e dichiarare che in conseguenza di tale condotta l'arch. ha subito la lesione dei diritti di utilizzazione economica delle proprie opere previsti dall'art. 13 della L. 633/1941, nonché un grave pregiudizio all'onore
e al decoro di cui all'art. 20 della L. 633/1941, per effetto,
a) condannare i convenuti, solidamente ed a loro spese, a ritirare e distruggere le copie della guida turistica distribuite e/o non distribuite;
b) condannare i convenuti, solidamente tra loro, a risarcire i danni patrimoniali arrecati all'attrice, che, tenuto conto del valore delle opere, si quantifica nell'importo di euro 20.000,00 e/o in quella emergenda in corso di causa e/o comunque da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cod. civ. oltre ad interessi e rivalutazione;
2 c) condannare i convenuti, solidamente tra loro, a risarcire i danni morali arrecati all'attrice da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre ad interessi e rivalutazione. Con spese, diritti ed onorari oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge.
Sentenza esecutiva”.
- Convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova – Sezione Specializzata per le Imprese - disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le dichiarazioni meglio viste,
In via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'Art. 307, c. 3, C.P.C. per mancata riassunzione della causa nel termine previsto dall'Art. 50 C.P.C., e conseguentemente dichiarare improcedibili le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della convenuta, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di estinzione del giudizio, in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della presente domanda giudiziale a fronte del mancato avveramento della condizione di procedibilità consistente nel previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via principale:
- rigettare le domande tutte svolte dall'Arch. nei confronti della Parte_1
Dott.ssa siccome infondate in fatto ed in diritto per i Controparte_1
motivi suesposti, oltre che per evidente carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta da parte attrice sub a) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfetario oneri di
Studio, C.P.A. ed I.V.A. come per legge oltre che con condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta Dott.ssa di una CP_1
somma di denaro ai sensi dell'Art. 96, c. 1, C.P.C. per aver controparte agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero di una somma equitativamente determinata ex Art. 96, c. 3, C.P.C.”.
3 - Convenuto Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
“ In via pregiudiziale.
Dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio radicato davanti al
Tribunale di Imperia rg 1.088/2021 interrotto con provvedimento del 23-24 settembre 2021, per mancata tempestiva riassunzione e conseguentemente dichiarare l'improseguibilità e/o improcedibilità del presente procedimento, con ogni conseguente pronuncia.
Nel merito.
Respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice nei confronti del
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con condanna dell'attrice al pagamento in favore del , in persona del suo signor e Controparte_2 CP_6
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali e di una somma di denaro ex art. 96 primo e/o terzo comma c.p.c. equitativamente determinata per aver agito in giudizio con evidente mala fede o colpa grave.
Con espressa riserva di altro dedurre, produrre, capitolare e diversamente concludere, anche in relazione alle difese e domande spiegate dagli altri soggetti convenuti in giudizio e di agire con separato giudizio come esposto nel corpo dell'atto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori legge.
- Convenuto CP_3
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, così giudicare:
in via pregiudiziale, nel rito
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
In via principale nel merito:
4 Respingere integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze di procedura”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo
Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata ha Parte_1
convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
allegando: Controparte_7
che nelle date 12, 13 e 15 maggio 2021 aveva notificato ai convenuti atto di citazione innanzi il Tribunale di Imperia;
che il Tribunale adito, con ordinanza pronunziata in esito allo scioglimento della riserva assunta in data 22 settembre 2021, declinava la competenza in favore della Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Genova assegnando termini di legge per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice competente;
che aveva riassunto la causa innanzi al Tribunale di Genova, Sezione specializzata imprese, trascrivendo integralmente nella comparsa in riassunzione gli atti versati nel procedimento azionato innanzi al giudice incompetente;
che l'esponente è una nota scultrice, professionalmente nota nel panorama artistico nazionale ed internazionale e le sue opere, sculture in metallo e marmo realizzate con tecniche non tradizionali, sono state pubblicate in riviste e cataloghi distribuiti in librerie, mostre d'arte, musei e fiere del settore in tutto il mondo;
che il costante impegno e la formazione le hanno permesso di partecipare ed eccellere in molteplici progetti ed in ragione della notorietà e del prestigio raggiunti nell'anno 2019 riceveva una proposta di collaborazione per l'organizzazione degli eventi “Pace e Amore Italian Selection for EXPO
2020 Dubai” e “Infinity Academy 2020”; che quest'ultimo progetto si articolava, tra l'altro, in alcune mostre collettive da svolgersi all'estero ed in alcune città della Liguria e segnatamente: Alassio, Imperia, IG e;
CP_2
5 che proprio in occasione delle già menzionate mostre, il Prof. Per_2
autore, critico d'arte e organizzatore dell'evento nonché
[...]
Commissario per l'Italia del progetto Expo Dubai 2020, suggeriva al di esporre alcune sculture realizzate dall'esponente Controparte_2
sull'altare della Chiesa di San Francesco per l'intera durata dell'evento; che l'esponente si rendeva disponibile a prestare gratuitamente le proprie sculture affinché fossero esposte al pubblico sino alla conclusione della mostra sottoscrivendo una liberatoria in forza della quale si impegnava ad
“esporre soltanto le opere selezionate rispettandone la collocazione ad insindacabile giudizio dell'organizzazione”; che le cinque sculture prestate venivano posizionate sull'altare dell'ex chiesa proprio perché ritenute particolarmente suggestive, iconiche e perfettamente rappresentative dell'evento; che nel mese di agosto 2020, terminata l'esposizione, si recava nella città di per provvedere al ritiro delle proprie sculture;
CP_2
che in quell'occasione il dott. Vicesindaco nonché Testimone_1
assessore alla Cultura del , le aveva donato una Controparte_2
guida della città segnalando che al suo interno era stata inserita una foto raffigurante i cinque Totem luminosi (pag. 93); che visionando la pubblicazione notava l'omissione del nome dell'artista nella didascalia della foto raffigurante le sue cinque opere;
che la foto raffigurante le sue opere era stata assemblata con altre raffiguranti opere di due diversi artisti, rispettivamente, CP_8
e , i cui nominativi erano stati specificamente
[...] Controparte_9
indicati; che la didascalia della foto raffigurante le opere dell'esponente recava un grossolano errore, richiamando una mostra inesistente;
che anche nell'introduzione della guida turistica veniva riportato l'elenco dei nominativi dei professionisti che avevano contribuito alla sua realizzazione senza l'indicazione, fra essi, del nominativo dell'esponente; che inviava due missive, la prima alla casa editrice curatrice CP_5
della pubblicazione, eccependo l'avvenuta violazione del proprio diritto di
6 autore e la seconda, a mezzo posta elettronica certificata, alla società incaricata della stampa della guida, la;
CP_3
che la riscontrava la comunicazione dell'attrice segnalando CP_3
che il copyright di foto e testi della guida non appartenevano alla società, che gli artisti e erano stati menzionati poiché avevano CP_8 CP_9
donato le loro opere al e queste non potevano Controparte_2
certamente essere poste a confronto con quelle dell'attrice, precisando, altresì, che in ogni caso le cinque sculture sarebbero state da considerare di “pubblico dominio” e pertanto la società non avrebbe avuto alcun obbligo nei confronti dell'artista, richiedendo, infine, la necessaria liberatoria qualora l'esponente avesse preteso l'inserimento del suo nominativo nella guida;
che la missiva della veniva prontamente contestata e veniva inviata CP_3
diffida a tutte le parti coinvolte diretta ad ottenere il ritiro delle copie già stampate e distribuite e contenente specifica domanda risarcitoria;
che le opere rientrano nell'art. 2575 c.c. e della legge di protezione del diritto d'autore, la quale all'articolo 2 estende il suo favore anche alle opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno;
che l'attrice contestava come la fotografia delle sue opere avesse leso i suoi diritti morali di artista stante l'omesso riferimento al suo nome nella didascalia così cagionando un danno al diritto di paternità dell'opera; che l'attrice contestava, altresì, l'assenza di una espressa autorizzazione ad inserire la predetta fotografia all'interno della guida turistica della città di
; CP_2
che l'attrice lamentava di essere stata lesa nel proprio onore e nel decoro poiché la fotografia era stata pubblicata nella guida con un'impostazione non concordata, che nella didascalia si faceva riferimento ad una mostra inesistente, oltre all'utilizzo di una prospettiva “cadente” per ritrarre le sculture, non all'altezza della fama internazionale dell'artista;
In data 5 aprile 2022 si costituiva in giudizio il Controparte_2
domandando in via pregiudiziale la dichiarazione di intervenuta estinzione
7 del giudizio per mancata tempestiva riassunzione e nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice deducendo: che era stata inserita nella prima stesura della seconda edizione della guida turistica denominata “ e i suoi dintorni” la fotografia delle opere CP_2
Pa dell'Arch. ; che detta stesura, licenziata in una ventina copie, era stata trasmessa in visione dall' ad alcuni assessori ed all'Arch. , coniuge CP_5 Persona_3
dell'attrice; che in ragione delle contestazioni mosse dall'attrice, l' aveva CP_5
chiesto l'autorizzazione a quest'ultima per mantenere la fotografia anche nella stesura definitiva della guida;
che in mancanza della richiesta autorizzazione, l aveva sostituito la CP_5
pagina 93 della guida, eliminando tutte le tre immagini contenute nella bozza di prima stesura;
che nella guida definitiva, la sola ad essere stata distribuita per la vendita e terminata di stampare a febbraio 2021, non era presente la fotografia contestata, sostituita con altra raffigurante il porto turistico “Cala Forte” di
; CP_2
che le copie giunte in distribuzione erano quelle della seconda stesura, editate a febbraio 2021, in cui alla pagina 93 compaiono le fotografie del porto turistico della città di;
CP_2
Il comune convenuto contestava poi nel merito:
- la carenza dei requisiti di novità e creatività dell'opera per cui l'attrice invocava la protezione normativa del diritto d'autore;
- l'asserita lamentata violazione ex art. 13 L. 633/41 poiché
l'inserimento della fotografia nella bozza della guida non necessitava dell'autorizzazione dell'attrice stante la funzione meramente raffigurativa di uno spaccato della mostra di Arte
Contemporanea in cui erano presenti 40 artisti tra cui l'odierna attrice;
riproducendo la foto un evento di pubblico interesse non vi era alcuna necessità di autorizzazione da parte di coloro che indirettamente ne sono stati coinvolti;
8 - la medesima motivazione veniva proposta con riguardo all'assenza del nome dell'artista nella didascalia, essendo l'intento quello di rappresentare l'evento e non le opere dell'attrice;
- l'asserita lesione del diritto di utilizzazione economica ex art. 13 L.
633/1941 in quanto non vi era stato alcuno sfruttamento economico dell'immagine: la foto era stata inserita nella prima bozza regalata ad una ristrettissima cerchia di persone ed inoltre la partecipazione dell'artista ad un evento pubblico aveva legittimato il comune alla diffusione di immagini raffiguranti il contenuto dello stesso;
- l'asserito grave pregiudizio all'onore e al decoro di cui all'art. 20 L.
633/1941 atteso che, come osservato dal Supremo Collegio di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, 3.3.2006 n. 4723) la mancata indicazione dell'autore dell'opera non può integrare di per sé violazione del diritto morale d'autore non potendo ritenersi integrata, per ciò solo, una presunzione di indebita attribuzione della paternità dell'utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge (nello stesso senso Trib. Bari 10.05.2010);
- la domanda di risarcimento del danno patrimoniale poiché la guida contenente la fotografia oggetto di causa non era mai stata distribuita ad alcuna libreria o edicola e non era mai stata oggetto di sfruttamento economico;
- la quantificazione del danno patrimoniale fondata sul valore dell'opera e non sul corretto criterio della perdita patrimoniale subita;
- la domanda di danno morale poiché le circostanze dedotte da parte attrice non erano condivisibili stante il numero ristretto degli esemplari della prima stesura della guida distribuiti gratuitamente, la provvisorietà della pubblicazione, la tipologia di pubblicazione e fotografia;
In ultimo, il precisava che la guida in commercio era solo quella CP_2
contenente a pagina 93 le foto del porto, che alla luce delle difese svolte le
9 domande formulate erano temerarie e chiedeva la condanna dell'attrice ex art. 96, puntualizzando, infine, che qualora dovesse essere accertata la violazione del diritto di autore vantato dall'attrice doveva essere dichiarata la sola responsabilità dell'editore.
In data 6 aprile 2022 si costituiva in giudizio la domandando CP_3
in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice allegando: che nel caso di specie non ricorreva alcuna utilizzazione economica dell'opera; che la fotografia che ritraeva le opere dell'attrice non comportava alcuna lesione alla sua reputazione, né poteva ritenersi lesiva del diritto di autore in quanto rappresentativa non dell'opera bensì della mostra nella quale l'opera era stata inserita;
che la possibilità di fotografare luoghi pubblici era pacificamente consentita anche dalle norme sul diritto d'autore con la possibilità di divulgare le immagini salvo lo sfruttamento commerciale dell'immagine ritratta;
che alcun pregiudizio era stato causato al decoro e all'onore dell'autrice e delle opere;
che alcuna prova è stata offerta ed alcun elemento in fatto è stato dedotto dall'attrice in punto esistenza di danni e in punto criteri di quantificazione degli stessi;
che la guida contenente la fotografia incriminata non era stata distribuita sul mercato con conseguente insussistenza di alcun danno;
che la era priva di legittimazione passiva avendo provveduto CP_3
alla mera impaginazione e stampa del volume sulla base dei contenuti, testuali e fotografici, consegnati dall'autrice e sotto il costante controllo del committente CP_2
che titolari dei diritti di autore della guida erano ed il Controparte_1
per i testi ed il Signor per le Controparte_2 Testimone_2
fotografie;
10 che l'attività svolta da era consistita unicamente nel curare la stampa CP_3
e la composizione del progetto fotografico sulla base della guida già esistente.
In data 6 aprile 2022 si costituiva in giudizio domandando Controparte_1
in via pregiudiziale l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3° c.p.c. per mancata riassunzione della causa nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c. ed in subordine l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nel merito il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice allegando: il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda ex adverso formulata volta al ritiro delle copie della guida non distribuite;
che la guida turistica con all'interno la foto raffigurante le cinque sculture realizzate dall'attrice era stata stampata in pochissimi esemplari destinati al;
Controparte_2
che la summenzionata prima versione della guida rappresentava una mera bozza di quella che sarebbe stata la versione definitiva da destinare alla distribuzione commerciale;
che nella versione definitiva della guida destinata al commercio la fotografia raffigurante la mostra d'arte contemporanea esposta nella Pa Chiesa di San Francesco e le cinque sculture dell'Arch. era stata sostituita con altra avente ad oggetto il nuovo porto turistico di
; CP_2
che i diritti di copyright spettavano per quanto riguarda i testi al
[...]
e all'esponente e per quanto concerne le fotografie al CP_2 [...]
e a;
CP_2 Testimone_2
che, pertanto, l'indagine sull'asserita responsabilità riferita alla dott.ssa quale autrice del volume, doveva essere circoscritta ai testi CP_1
dell'opera; che l'esponente non aveva assunto alcun impegno contrattuale né con il
, né con l e ancor meno vanterebbe alcuna CP_2 CP_2 CP_5
royalties sull'eventuale incasso dell'opera;
11 che il solo interesse della convenuta consisteva nel diffondere il CP_1
più possibile la conoscenza della città di;
CP_2
che l'indicazione della didascalia non era errata poiché le opere erano state esposte nell'ambito della mostra collettiva e temporanea “Expo 2020
Dubai – Abu Dhabi” nella Chiesa di San Francesco di in cui gli CP_2
artisti sono stati ospitati dall'Ente locale gratuitamente, ricevendo ampia visibilità e pubblicità; che stante la mancata distribuzione del volume nelle librerie, edicole o negozi, non è dato comprendere la rappresentata lesione del diritto d'autore ed ancor meno il pregiudizio patito dall'attrice; che la condotta processuale dell'attrice integrava la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 10 maggio 2022, il Giudice concedeva termine per notificare la negoziazione assistita.
All'udienza del 21 febbraio 2023 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione domandando la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.; la difesa della convenuta ribadiva l'eccezione CP_1
preliminare di estinzione per mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge.
Il Giudice invitava le parti a svolgere le proprie difese sul punto e rinviava la causa all'udienza del 21 marzo 2023. Concessi successivamente i termini per memorie ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc, respinte le istanze istruttorie, successivamente la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Sull'eccezione pregiudiziale in rito e nel merito.
L'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio deve essere rigettata.
Come ha chiaramente indicato la Suprema Corte, in linea generale
“……………, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 cod. proc. civ. le riassunzioni
12 conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).”, così
C. Cass., 23 luglio 2002 n. 1078, ferma, comunque, la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Occorre inoltre considerare che, mentre le modalità di cui all'art. 297 c.p.c. implicano che il termine per la riassunzione sia osservato con il deposito del ricorso, la disciplina contenuta nell' art. 125 disp. att. cpc implica che il termine sia rispettato con riguardo al momento della notifica dell'atto, il cui contenuto è espressamente disciplinato dalla disposizione in commento, non rilevando la diversa data dell'iscrizione a ruolo. La disciplina è strettamente collegata al principio della prosecuzione del processo, insito nell'istituto della riassunzione. Deve concludersi che il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale, tramite il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva il deposito dell'atto in cancelleria, mentre diversamente avviene se la prima formalità è la notifica dell'atto con il contenuto di cui all'art. 125 disp. att. cpc., così C. Cass. 9 giugno 2021, n. 16166. Nella fattispecie in esame la notifica della comparsa ex art. 125 disp.att. cpc è avvenuta nel termine, e dunque l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito, la domanda merita accoglimento nei termini sotto precisati.
La difesa delle convenute sottolinea la centralità della circostanza dell'omessa commercializzazione della guida oggetto delle doglianze avversarie. Segnatamente, le difese definiscono la guida nella quale è contenuta la fotografia contestata una “bozza” e rilevano come la stampa sia avvenuta in pochissimi esemplari e la pubblicazione sia stata consegnata gratuitamente ad un ristretto numero di persone, circa una ventina. Tuttavia, come osservato dalla difesa dell'attrice, la guida donata alla stessa non poteva certo definirsi “bozza”, apparendo Parte_1
sufficiente un mero esame della stessa allegata in originale al fascicolo per verificare che il volume recava già il prezzo di vendita e soprattutto l'indicazione del codice ISBN. Il codice ISBN (International Standard Book
13 Number) è un codice univoco utilizzato per identificare un titolo o una specifica edizione di un libro di un determinato editore a livello internazionale e, sebbene non obbligatorio, il suo impiego è ormai diventato essenziale per l'immissione del prodotto librario nei canali della distribuzione e la sua attribuzione avviene solo allorquando l'opera è conclusa. Inoltre l'attrice, quale prova della definitività della c.d. bozza preliminare della guida, ha allegato la determina comunale n. 1185 del 29 novembre 2019, (prod. n. 15), approvata in data anteriore alla stesura della
“prima bozza”, con la quale veniva deliberata la stampa di n. 200
(duecento) esemplari della guida per un importo totale di euro 8.000,00
(ottomila/00). Ancora, nel volume si legge la chiara indicazione, nell'ultima pagina, “finito di stampare nel mese di giugno 2020”. Ne segue che tutte le difese volte a qualificare il volume quale bozza sono prive di ogni fondamento.
Preliminarmente chiarito che deve ritenersi, a differenza di quanto allegato dalla difesa del convenuto che le opere dell'attrice debbano CP_2
trovare tutela nella legge 1941, trattandosi di opere d'arte, l'art. 13 L.
633/1941 contiene la previsione del diritto esclusivo di riprodurre l'opera e investe la moltiplicazione in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Nel caso di specie, l'autorizzazione accordata dall'attrice concerneva il mero prestito dell'opera ai fini dell'esposizione gratuita nella mostra e non anche la sua riproduzione su di una guida turistica destinata alla commercializzazione.
Appare poi altrettanto pacifico che il mero prestito dell'opera originale senza scopo di lucro non possa comportare il trasferimento dei diritti di riproduzione: perdura in capo all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica della sua creazione in ogni sua forma e modo, originale o derivato. Né merita accoglimento la tesi che, trattandosi di una mostra organizzata nell'ambito di un contesto urbano e organizzata dal il CP_2
carattere di evento pubblico privi di per sé gli autori delle opere esposte
14 dei diritti derivanti tipicamente dal loro utilizzo, in assenza di qualunque autorizzazione.
Riguardo al diverso profilo della tutela della paternità dell'opera, l'art. 20 l.
633/1941, Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, dispone che l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Nella presente fattispecie sussistono diversi profili lesivi: l'inserimento della fotografia nella pubblicazione secondo un'impostazione non concordata, priva della menzione del nome dell'artista; il richiamo non corretto all'evento, posto che la presentazione delle opere dell'attrice è avvenuta a nell'ambito delle mostre CP_2
“Infinity Academy 2020”; la presenza del fotogramma nella medesima pagina ove erano presenti altre due fotografie di opere di autori, questa volta individuati con nome e cognome. Queste circostanze, pacifiche, hanno arrecato all'attrice un pregiudizio all'onore e al decoro, creando confusione in ordine alla paternità dell'opera ed al luogo di presentazione, valutabile ai sensi della disposizione sopra ricordata.
Accertata la lesione del diritto di parte attrice, occorre interrogarsi sulla misura del danno richiesto.
Quanto al danno patrimoniale, non sono stati dedotti elementi dai quali individuare, anche tramite l'utilizzo integrativo del parametro equitativo, una misura determinata. E' ben vero che la guida pubblicata nell'agosto
2020, contenente il fotogramma all'origine della lesione del diritto in esame, conteneva un prezzo di copertina e che il Controparte_2
aveva deliberato la pubblicazione di 200 esemplari, ma questi elementi non sono idonei a portare alla individuazione di un importo. Occorre poi considerare, quanto a questo profilo di danno, che nel febbraio 2021, quindi meno di un anno dopo, è stata pubblicata la guida, poi successivamente commercializzata, nella quale non compare più il fotogramma contestato – invero è stata sostituita l'intera pagina, nella
15 quale sono rappresentate soltanto imbarcazioni e porticcioli e non più opere d'arte-.
Con riguardo al danno morale subito dall'attrice, gli elementi dai quali può desumersi la misura, ferma la sussistenza dell'an, si individuano nella corposa documentazione depositata in atti, da doc. 1 a 20 fascicolo attoreo, dalla quale emerge la notorietà anche internazionale dell'artista.
Se pure la lesione si è verificata per un breve lasso di tempo, tuttavia ha avuto una incidenza giuridicamente rilevante, attese anche le modalità con le quali è stata realizzata. Ne deriva che, in via equitativa, deve essere liquidata la somma di euro 10.000,00. Trattandosi di debito di valuta, sulla stessa decoreranno gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
La condanna deve essere pronunciata a carico di tutti i convenuti in solido.
Non vi è luogo a condanna al ritiro dal commercio in quanto la guida è stata ristampata nel febbraio 2021 e non è stata fornita alcuna prova dell'attuale presenza sul mercato di guide stampate nell'agosto 2020.
Spese di causa.
Attesa la reiezione dell'eccezione di estinzione e l'accoglimento della domanda, i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento delle spese processuali che dovranno essere liquidate con riferimento al parametro corrispondente all'accoglimento della domanda, nella misura media.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'eccezione di estinzione del giudizio;
accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la violazione del diritto di parte attrice, dichiara tenuti e condanna i convenuti, tra loro in solido, a risarcire i danni nella misura liquidata di euro 10.000,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
16 dichiara tenuti e condanna i convenuti tra loro in solido a corrispondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge.
Genova, 5 giugno 2025
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Lorenza Calcagno
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