Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 92 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. to Parte_1 C.F._1
Massimo Gennatiempo, delega in atti
-appellante- contro
(p.i ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv.to Celestina Battifarano, delega in atti
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e dell'art. 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha appellato la sentenza (n. 5394/2017) con cui il Giudice di Pace di Salerno aveva rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1178/2015 con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell'impresa dell'importo di € 3.700,00, a titolo di saldo per lavori eseguiti presso il CP_1
suo immobile. pagina 1 di 6
1) Erronea motivazione in ordine all'eccezione preliminare di nullità del ricorso monitorio.
Si doleva del mancato accoglimento dell'eccezione in questione, nonostante nel corpo del ricorso e nella procura a margine fosse mancata l'indicazione del nominativo del legale rappresentante della e la firma apposta alla procura fosse CP_1
illeggibile.
2) Errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamava i motivi di opposizione e ribadiva che non era stato commissionato alcun lavoro privato all'impresa appellata incaricata invece dal solo Condominio “Salerno
Lido” della manutenzione straordinaria del terrazzo di copertura del fabbricato a seguito di infiltrazioni al sottostante appartamento dell'appellante. Rinnovava le doglianze relative all'uso da parte di della fornitura idrica ed elettrica CP_1
della e sosteneva che sul punto il Giudice di pace non aveva preso Parte_1
posizione nonostante si trattasse di circostanze riscontrate dal consulente tecnico di ufficio.
Deduceva, inoltre, l'errore in cui era caduto il giudicante allorché aveva rilevato che, a termini di ctu, il valore dei lavori svolti dall'impresa ammontava ad € 3.6907,94, cioè ad una somma lievemente inferiore all'importo ingiunto, visto che il computo redatto dall'ausiliario portava il diverso importo di € 1.607,94 a cui avrebbe dovuto essere sottratto l'acconto di € 800,00 che l'appellata aveva riconosciuto di aver percepito.
Esponeva di aver comunque già pagato € 2.000,00 per essere in realtà l'acconto corrisposto pari ad € 1.000,00 e per essere stati consegnati a mani dell'idraulico ulteriori € 1.000,00.
3) Errata regolamentazione delle spese processuali.
In ragione degli esiti della consulenza il Giudice di pace avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza appellata il decreto pagina 2 di 6 ingiuntivo opposto fosse revocato con accertamento che nulla era dovuto in favore della società Controparte_1
Costituitasi, la società appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. ed instava in ogni caso per il suo rigetto.
Precisava che l'eccezione di nullità del ricorso era stata rigettata dal Giudice di pace sul presupposto che la firma fosse leggibile e dava atto degli esiti della consulenza tecnica espletata in corso di causa, nonché dell'istruttoria svolta, dai quali era venuta la conferma dell'esecuzione, presso il terrazzo di proprietà esclusiva della CP_2
di lavori diversi rispetto a quelli commissionati dal Condominio per la manutenzione straordinaria della terrazza di copertura, nonché della pattuizione del prezzo di €
4.000-5.000,00.
Confermava poi la ricezione dell'acconto di € 800,00 e negava che la somma versata all'idraulico potesse essere scomputata dal totale, come anche che vi fosse prova di un maggiore esborso per il consumo di acqua ed elettricità.
Infine, sosteneva che non vi era stato alcun errore da parte del giudice di prime cure nel quantificare il valore del contratto, visto che aveva dato prevalenza agli accordi contrattuali.
Negata l'istanza di sospensione della sentenza appellata con provvedimento del
24.3.2019 ed acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.2.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse
- va accolto per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso monitorio pagina 3 di 6 fondata sul fatto che non era stata indicata nel nel corpo dell'atto, né della procura a margine, il nome del legale rappresentante della società e che la firma di CP_1
cui era stata certificata l'autografia era illeggibile.
Se è vero che l'atto e la procura mancavano della indicazione del nominativo del legale rappresentante della società ricorrente, va osservato però che in calce alla procura era stato apposto il timbro della società sul quale vi era una firma solo in parte illeggibile che consentiva comunque, tramite la parte leggibile (si legge invero perfettamente ed un cognome che comincia con la P) l'identificazione indiretta del Tes_1
firmatario mediante la consultazione del registro delle imprese dal quale risulta che l'amministratore unico di era (ed è) (cfr. visura Controparte_1 Controparte_3
fascicolo parte appellata).
Passando al merito della controversia, deve convenirsi col Giudice di prime cure nel ritenere provato il conferimento dell'incarico alla esecuzione di lavori da parte dell'appellante, come anche la loro effettiva esecuzione su parti di proprietà esclusiva.
Non solo infatti sul secondo punto l'indagine del consulente non ha lasciato adito a dubbi, avendo rilevato come le opere eseguite non rientravano nel computo metrico del contratto condominiale (cfr. relazione ing. ), ma sia il versamento Persona_1
di acconti da parte della che l'assenza di ogni opposizione alla loro Parte_1
realizzazione confermano la conclusione del contratto inter partes per facta concludentia.
Ciò posto, in merito al valore delle opererealizzate, va rilevato che entrambi i testi di parte appellata ( e , cfr. verb. ud. 6.9.2016) hanno Testimone_2 Testimone_3
sostenuto di aver saputo dal legale rappresentante di che l'importo dei CP_1
lavori si aggirava sui 4.500-5.000,00 euro.
Trattasi all'evidenza di una testimonianza de relato ex parte actoris che di per se sola non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, e che nel caso di specie non risulta suffragata da alcuna circostanza oggettiva e soggettiva.
Anzi, come rilevato dal ctu, un accordo su un compenso a corpo non sarebbe stato nemmeno in linea con il contratto di appalto condominiale che era stato concordato a pagina 4 di 6 misura con la specificazione, peraltro, che con le medesime modalità avrebbero dovuti essere computati eventuali lavori aggiuntivi o di variante.
Dunque, in mancanza di prova su un accordo diverso, va fatto riferimento, ex art. 1657
c.c., alla quantificazione proposta dal consulente e pari, diversamente da quanto erroneamente statuito dal Giudice di pace, ad € 1.607,94 (iva esclusa).
Da tale somma va detratto l'acconto di € 800,00 pacificamente corrisposto dalla
, non avendo trovato riscontro il versamento di una somma maggiore e Parte_1
dovendosi imputare il pagamento (€ 1.000,00) effettuato direttamente nelle mani dell'idraulico (sentito all'udienza del 2.2.2015) a lavorazioni Testimone_4
diverse, quali appunto la sostituzione delle tubature, visto che correttamente la con la fattura azionata in via monitoria aveva indicato tra le prestazioni CP_1
eseguite solo la “eliminazione vecchio impianto idraulico” e non anche la nuova installazione.
Infine, non residua alcuno spazio per l'accoglimento della richiesta dell'appellante di tenere conto della fornitura idrica ed elettrica goduta a sue spese da CP_1
attesa, come attestato dal ctu, la mancanza di misuratori dai quali desumere il valore effettivo dei consumi imputabili all'impresa.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, il decreto va revocato e parte appellante condannata al pagamento in favore della società appellata di € 807,94 (oltre iva).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno in quanto incombente eseguito nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata: revoca il decreto ingiuntivo n. 1178/2015 emesso inter partes dal Giudice di Pace di pagina 5 di 6 Salerno;
condanna al pagamento in favore di di € 807,94 Parte_1 Controparte_1
(oltre iva), oltre interessi legali dalla domanda la saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Celestina Parte_1
Battifariano, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 330,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna gli onorari di ctu liquidati nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Salerno, lì 18.3.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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