Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 febbraio 1970
Art. 12.
Le aree espropriate ai sensi dell' articolo 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858 , sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 , e dalla presente legge.
Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970
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