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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 520/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Primaluna (LC), in via dei Reduci n. 13, con il patrocinio dell'avv. GLENDA PIAZZA,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Ardenno (SO), in via Valeriana n. 4, con il patrocinio dell'avv. RITA MOTTA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la sig.ra svolge l'attività di OS presso l'Ospedale A. Manzoni di Lecco con contratto a Pt_1 tempo determinato mentre il sig. allo stato è privo di impiego (doc. 2 e 3); Pt_2
3. I ricorrenti dichiarano di aver già da tempo cessato la propria convivenza e di vivere separati nelle rispettive abitazioni;
4. La da atto che l'autovettura Fiat Panta di titolarità della stessa ma nel possesso del sig. Pt_1
le è già stata restituita e che la stessa corrisponderà tutti i bolli anche pregressi non pagati;
Pt_2
5. Le parti danno altresì atto che tutti i beni e gli effetti personali di titolarità della sig.ra (ori, Pt_1 orologi e beni preziosi di vario genere) le sono già stati restituiti e che il sig. non è in possesso Pt_2 di alcun altro bene personale della moglie, la quale conferma la circostanza;
6. a definizione dei rapporti patrimoniali pregressi dei coniugi, il sig. si impegna a pagare Pt_2
l'imposta municipale propria (IMU) nonché la TARI dall'anno 2020 all'anno 2025 incluso dell'immobile di titolarità della sig.ra meglio identificato catastalmente come segue: Comune Pt_1 di Ardenno – catasto fabbricati – Fabb. Generico – foglio 32, numero 302 sub. 12-c02 – alla via
Valeriana n. 4, con intesa che alla Sig.ra nulla potrà essere richiesto in restituzioni in merito Pt_1
a detti pagamenti;
7. La sig.ra acconsente che il sig. prelevi da detto immobile meglio descritto al punto Pt_1 Pt_2 che precede tutti i suoi beni ed effetti personali ma solo alla di lei presenza ovvero in presenza di un delegato della sig.ra stessa e ciò non prima della fine di giugno e comunque entro e non oltre Pt_1 il primo settembre 2025;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere
l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale. […]
***
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e come sopra individuati, rappresentati, Parte_1 Parte_2 difesi e domiciliati, essendo venuti meno i vincoli affettivi sottesi alla comunione materiale e spirituale dei coniugi
RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco […] al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle
CONDIZIONI
sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario l'8.9.2012 a Lecco, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
2.4.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco, l'8.9.2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero
63;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 520/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Primaluna (LC), in via dei Reduci n. 13, con il patrocinio dell'avv. GLENDA PIAZZA,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Ardenno (SO), in via Valeriana n. 4, con il patrocinio dell'avv. RITA MOTTA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la sig.ra svolge l'attività di OS presso l'Ospedale A. Manzoni di Lecco con contratto a Pt_1 tempo determinato mentre il sig. allo stato è privo di impiego (doc. 2 e 3); Pt_2
3. I ricorrenti dichiarano di aver già da tempo cessato la propria convivenza e di vivere separati nelle rispettive abitazioni;
4. La da atto che l'autovettura Fiat Panta di titolarità della stessa ma nel possesso del sig. Pt_1
le è già stata restituita e che la stessa corrisponderà tutti i bolli anche pregressi non pagati;
Pt_2
5. Le parti danno altresì atto che tutti i beni e gli effetti personali di titolarità della sig.ra (ori, Pt_1 orologi e beni preziosi di vario genere) le sono già stati restituiti e che il sig. non è in possesso Pt_2 di alcun altro bene personale della moglie, la quale conferma la circostanza;
6. a definizione dei rapporti patrimoniali pregressi dei coniugi, il sig. si impegna a pagare Pt_2
l'imposta municipale propria (IMU) nonché la TARI dall'anno 2020 all'anno 2025 incluso dell'immobile di titolarità della sig.ra meglio identificato catastalmente come segue: Comune Pt_1 di Ardenno – catasto fabbricati – Fabb. Generico – foglio 32, numero 302 sub. 12-c02 – alla via
Valeriana n. 4, con intesa che alla Sig.ra nulla potrà essere richiesto in restituzioni in merito Pt_1
a detti pagamenti;
7. La sig.ra acconsente che il sig. prelevi da detto immobile meglio descritto al punto Pt_1 Pt_2 che precede tutti i suoi beni ed effetti personali ma solo alla di lei presenza ovvero in presenza di un delegato della sig.ra stessa e ciò non prima della fine di giugno e comunque entro e non oltre Pt_1 il primo settembre 2025;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere
l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale. […]
***
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e come sopra individuati, rappresentati, Parte_1 Parte_2 difesi e domiciliati, essendo venuti meno i vincoli affettivi sottesi alla comunione materiale e spirituale dei coniugi
RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco […] al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle
CONDIZIONI
sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario l'8.9.2012 a Lecco, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
2.4.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco, l'8.9.2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero
63;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada