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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 709/2021
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte, presidente Luciano Guaglione, consigliere Concetta Potito, consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
(P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Schittulli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Neboli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellata
Svolgimento del processo Con sentenza n. 925/2021 il Tribunale di Bari così disponeva:
“
1. accoglie la domanda e, accertata la nullità del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 119.226,12 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 11400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge ed € 759,00 per spese;
3. pone a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa”.
Con atto di appello ritualmente notificato la
[...] ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) in accoglimento del primo motivo di appello, rigettare tutte le domande attrici;
2) in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, rideterminare, disponendo all'uopo la rinnovazione della CTU, il saldo del conto corrente ordinario n. 125-1000362-2, tenendo conto delle condizioni economiche, delle clausole regolanti il servizio e delle condizioni generali concordate nei contratti di apertura di credito stipulati inter partes 11.11.2005, 5.11.2007, 1.3.2010 e 30.3.2010, e dunque del tasso debitore con capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, delle spese e delle valute come ivi disciplinati e pattuiti;
3) in via istruttoria, all'occorrenza, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 125-1000362-2, tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e sub 2) che precede;
4) condannare controparte alla restituzione della somma di € 137.985,93 corrisposta in ossequio alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 28 marzo 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
pag. 2/4 Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 28 febbraio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 28 marzo 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
pag. 3/4 Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 925/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
pag. 4/4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 709/2021
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte, presidente Luciano Guaglione, consigliere Concetta Potito, consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
(P.I.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Schittulli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Neboli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellata
Svolgimento del processo Con sentenza n. 925/2021 il Tribunale di Bari così disponeva:
“
1. accoglie la domanda e, accertata la nullità del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 119.226,12 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 11400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge ed € 759,00 per spese;
3. pone a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa”.
Con atto di appello ritualmente notificato la
[...] ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) in accoglimento del primo motivo di appello, rigettare tutte le domande attrici;
2) in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, rideterminare, disponendo all'uopo la rinnovazione della CTU, il saldo del conto corrente ordinario n. 125-1000362-2, tenendo conto delle condizioni economiche, delle clausole regolanti il servizio e delle condizioni generali concordate nei contratti di apertura di credito stipulati inter partes 11.11.2005, 5.11.2007, 1.3.2010 e 30.3.2010, e dunque del tasso debitore con capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, delle spese e delle valute come ivi disciplinati e pattuiti;
3) in via istruttoria, all'occorrenza, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 125-1000362-2, tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e sub 2) che precede;
4) condannare controparte alla restituzione della somma di € 137.985,93 corrisposta in ossequio alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 28 marzo 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
pag. 2/4 Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 28 febbraio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 28 marzo 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
pag. 3/4 Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 925/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
pag. 4/4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.