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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12799/2024
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Roberto Cariulo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Esposito, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 066 2024 9003144787 000, notificatagli il 23.09.2024, indicante, tra gli altri, le seguenti cartelle: n. 066 2007 0010597646 000, avente a oggetto contributi DM10 sanzioni e interessi, in relazione agli anni dal 2001 al 2006, per un
1 importo di euro 170.012,23 e n. 066 2008 0000458306 000, avente a oggetto contributi
IVS sanzioni e interessi, relativi agli anni 1999 e 2002, per un importo di euro 27.546,51.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti nonché l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica delle predette cartelle, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica ove provata, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, disposta la separazione della domanda avente a oggetto la pretesa contributiva di cui alla cartella n. 066 2007 0010597646 000 e dichiarata rispetto ad essa l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il Giudicante decide con sentenza la residua domanda.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella n. 066 2008 0000458306 000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata. Eccepisce, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle ad essa sottese.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli stessi risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica della cartella in CP_1
oggetto.
Nello specifico, la cartella n. 066 2008 0000458306 000 risulta validamente effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale introduce delle modifiche alla procedura di notificazione ex artt. 137 e ss. c.p.c. stabilendo che “e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della
2 decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
La disposizione si riferisce all'irreperibilità “assoluta”, ossia all'ipotesi in cui – come nel caso di specie - il contribuente non venga reperito in quanto trasferito in luogo sconosciuto.
Solo nel caso dell'irreperibilità “relativa”, ossia quando sia nota la residenza del contribuente ma lo stesso risulti temporaneamente irreperibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., con necessario invio della comunicazione di avvenuto deposito alla Casa Comunale.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez.
VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione
3 ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. CP_1
122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Nel caso di specie, l' ha provato di aver notificato al ricorrente diversi atti CP_4
interruttivi, e segnatamente: avviso di iscrizione ipotecaria n. 2082 del 27.04.2011, notificato in data 09.05.2011 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 066 2015 9004296035 000, notificata il 23.10.2015 tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario;
intimazione di pagamento n. 066 2016
9001372982 000, notificata in data 25.08.2016 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 066 2019 9000748215 000, notificata il
22.03.2019 tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario;
intimazione di pagamento
4 n. 066 2023 900175781 000, notificata in data 03.02.2023 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n.
14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
5 Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende che il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi nel caso di specie spirato.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del primo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
886,00 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti e Agenzia delle Entrate, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la CP_3
Si comunichi
Aversa, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12799/2024
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Roberto Cariulo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Esposito, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 066 2024 9003144787 000, notificatagli il 23.09.2024, indicante, tra gli altri, le seguenti cartelle: n. 066 2007 0010597646 000, avente a oggetto contributi DM10 sanzioni e interessi, in relazione agli anni dal 2001 al 2006, per un
1 importo di euro 170.012,23 e n. 066 2008 0000458306 000, avente a oggetto contributi
IVS sanzioni e interessi, relativi agli anni 1999 e 2002, per un importo di euro 27.546,51.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti nonché l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica delle predette cartelle, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica ove provata, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, disposta la separazione della domanda avente a oggetto la pretesa contributiva di cui alla cartella n. 066 2007 0010597646 000 e dichiarata rispetto ad essa l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il Giudicante decide con sentenza la residua domanda.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella n. 066 2008 0000458306 000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata. Eccepisce, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle ad essa sottese.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli stessi risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica della cartella in CP_1
oggetto.
Nello specifico, la cartella n. 066 2008 0000458306 000 risulta validamente effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale introduce delle modifiche alla procedura di notificazione ex artt. 137 e ss. c.p.c. stabilendo che “e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della
2 decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
La disposizione si riferisce all'irreperibilità “assoluta”, ossia all'ipotesi in cui – come nel caso di specie - il contribuente non venga reperito in quanto trasferito in luogo sconosciuto.
Solo nel caso dell'irreperibilità “relativa”, ossia quando sia nota la residenza del contribuente ma lo stesso risulti temporaneamente irreperibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., con necessario invio della comunicazione di avvenuto deposito alla Casa Comunale.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez.
VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione
3 ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. CP_1
122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Nel caso di specie, l' ha provato di aver notificato al ricorrente diversi atti CP_4
interruttivi, e segnatamente: avviso di iscrizione ipotecaria n. 2082 del 27.04.2011, notificato in data 09.05.2011 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 066 2015 9004296035 000, notificata il 23.10.2015 tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario;
intimazione di pagamento n. 066 2016
9001372982 000, notificata in data 25.08.2016 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 066 2019 9000748215 000, notificata il
22.03.2019 tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario;
intimazione di pagamento
4 n. 066 2023 900175781 000, notificata in data 03.02.2023 tramite raccomandata a/r ricevuta dalla moglie del ricorrente.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n.
14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
5 Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso.
Ne discende che il termine di prescrizione quinquennale non può dirsi nel caso di specie spirato.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del primo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
886,00 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti e Agenzia delle Entrate, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la CP_3
Si comunichi
Aversa, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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