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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 478/2023 R.G. proposta
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Silvio Motta e Francesca La Rosa
Appellante- appellato incidentale
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Scacciante e
Carmelinda Paternò
Appellata- appellante incidentale
OGGETTO: appello- patto di non concorrenza- ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.08.2021 - premesso di essere Controparte_1
un'azienda nata nel 2011 e di occuparsi di progettazione e sviluppo di software per gestione dati a livello nazionale e internazionale, con costante attività di ricerca e formazione nei settori dei big-data, dell'integrazione e della 2
modellizzazione dei dati, del machine learning, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati online e off-line, attività tutte di altissima specializzazione tecnica - chiedeva l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza da parte di , già dipendente, il quale, pur essendo vincolato a un Parte_1
patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di 18 mesi, si era dimesso il 30 agosto 2019 e, nel maggio del 2021, aveva iniziato una collaborazione con la “ , società costituita da ex Controparte_2
dipendenti operante nello stesso settore e con sede nei Controparte_1
vecchi uffici della ricorrente.
Deduceva che , assunto il 22 giugno 2011 con contratto di Pt_1
apprendistato, successivamente convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni iniziali di apprendista operatore informatico, aveva poi svolto mansioni di sviluppatore software.
Le parti avevano stipulato un patto di non concorrenza che stabiliva per il periodo di 18 mesi dalla cessazione del rapporto il divieto per il lavoratore di svolgere sul territorio nazionale “per conto proprio o come dipendente o anche in forma indiretta, tramite persone fisiche e giuridiche terze o tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti, con l'utilizzo di qualsivoglia strumento contrattuale, attività in concorrenza con quella della società avente ad oggetto lo sviluppo di applicazioni software e componenti software per applicativi industriali, applicativi web, applicativi grafici basati su tecnologia Microsoft - dotNet”.
La società ricorrente chiedeva l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 34.601,00 a titolo di penale contrattualmente definita o, in subordine, al pagamento di € 15.950,00, ovvero di quanto percepito dal nel corso del rapporto di lavoro a titolo di corrispettivo del Pt_1
patto di non concorrenza. 3
Con sentenza n. 2010 del 15 maggio 2023, il Tribunale adito, ricostruita la volontà negoziale delle parti e il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dichiarava la nullità del patto intercorso tra e Parte_1
perché non conforme all'art. 2125 c.c. e, per l'effetto, in Controparte_1
accoglimento della domanda subordinata, condannava il lavoratore ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione, in favore della società datrice, della somma
€ 15.950,00, percepita indebitamente in virtù della pattuizione nulla.
In particolare, osservava che la clausola di non concorrenza di cui al punto 6 della lettera di assunzione, non indicando in modo specifico né il settore merceologico né l'ambito di attività oggetto del divieto, si caratterizzava per un'eccessiva indeterminatezza. Tale genericità determinava, di fatto, un vincolo talmente ampio da precludere all'ex dipendente lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa. La formulazione del patto di non concorrenza, valevole per 18 mesi e applicabile all'intero territorio nazionale, nonché
l'inadeguatezza del corrispettivo pattuito rispetto alle limitazioni imposte al lavoratore, compromettevano la validità della clausola, in considerazione dei criteri di specificità e proporzionalità richiesti dall'art. 2125 c.c.
Dichiarava inammissibile la domanda formulata dal nella memoria Pt_1
difensiva depositata il 28.04.2023, secondo cui il corrispettivo percepito in virtù del patto di non concorrenza aveva natura retributiva e costituiva un'integrazione dello stipendio ordinario, da aggiungersi alla retribuzione base, trattandosi di una questione nuova e fondata su allegazioni tardive rispetto alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.
Compensava le spese di lite in ragione della peculiarità del caso nonché tenuto conto del rilievo officioso della nullità del patto di non concorrenza.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 13 giugno 2023. Si costituiva in giudizio Controparte_1
proponendo appello incidentale. 4
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo correttamente dichiarato la nullità della clausola di non concorrenza per indeterminatezza ai sensi dell'art. 2125 c.c., ha erroneamente condannato il lavoratore alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della suddetta clausola, qualificando la fattispecie come indebito oggettivo.
Tale statuizione - secondo l'appellante - è viziata per ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che si era limitata a Controparte_1
proporre domanda di adempimento contrattuale senza mai articolare alcuna autonoma domanda di ripetizione di indebito.
Sostiene che le due domande (di adempimento e di ripetizione) sono ontologicamente distinte per causa petendi e petitum, essendo la prima fondata sull'esistenza e sull'inadempimento di un vincolo contrattuale e presupponendo invece la seconda l'inesistenza di una valida causa solvendi e la conseguente insussistenza del titolo giustificativo del pagamento.
Osserva, sul punto, che il primo giudice, pronunciandosi su una pretesa restitutoria non ritualmente dedotta in giudizio, ha violato l'art. 112 c.p.c. pronunciando oltre i limiti della domanda e ha altresì errato nell'applicazione degli artt. 1173 e 2033 c.c., configurando un'obbligazione restitutoria in assenza di valida domanda. In ogni caso, l'eventuale fondatezza della pretesa restitutoria avrebbe richiesto un autonomo giudizio, nel quale il lavoratore avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eccependo l'eventuale infondatezza della domanda e/o opponendo propri crediti in compensazione. Inoltre, il primo giudice ha omesso di considerare che il lavoratore, pur in esecuzione di una clausola nulla, ha comunque fornito una prestazione - consistita nell'astenersi da condotte concorrenziali - che 5
costituisce un comportamento suscettibile di valutazione ai fini della sussistenza di un'eventuale controprestazione.
Chiede che la statuizione impugnata venga riformata, con esclusione dell'obbligo restitutorio a carico del lavoratore e, in subordine, con accertamento dell'eventuale compensazione con i crediti dallo stesso vantati.
2. Con il secondo motivo di gravame il lavoratore impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme da egli percepite in esecuzione della clausola di non concorrenza, rilevando che tale statuizione, assunta in violazione degli artt. 2126 e 2103 c.c., non tiene conto della reale natura retributiva delle somme in questione, le quali erano state corrisposte mensilmente in misura fissa, incluse nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e complessivamente concordate tra le parti come parte della retribuzione ordinaria.
Aggiunge che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile l'eccezione in ordine alla natura simulata della clausola ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c., pur avendo egli dedotto sin dall'inizio, e su impulso del giudice stesso, che le somme avessero funzione retributiva.
Evidenzia, altresì, come il giudice abbia utilizzato criteri interpretativi disomogenei: da un lato, ha autonomamente rilevato la nullità della clausola contrattuale (in applicazione del principio iura novit curia), mentre, dall'altro, ha precluso al lavoratore la possibilità di far valere le conseguenze retributive della medesima nullità.
In ogni caso, anche qualora la clausola di non concorrenza debba ritenersi nulla, le somme corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione, in quanto afferiscono a un rapporto comunque eseguito, con prestazione effettivamente resa dal lavoratore (art. 2126 c.c.).
Chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della natura retributiva delle somme percepite e la dichiarazione della loro irripetibilità. 6
3. ha resistito al gravame e ha proposto appello Controparte_1
incidentale avverso il capo della sentenza che ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza stipulato tra le parti, ritenendolo indeterminato nell'oggetto e privo di corrispettivo adeguato.
Sostiene che la pronuncia impugnata contrasta con l'art. 2125 c.c., i cui requisiti risultano invece rispettati dal patto di non concorrenza in questione atteso che il divieto è chiaramente delimitato sia sul piano temporale (18 mesi), sia sul piano territoriale (ambito nazionale), sia sul piano merceologico e tecnologico, riguardando in modo specifico l'attività di sviluppo software su piattaforma Microsoft - dotNET.
Pertanto, l'oggetto del patto era perfettamente determinabile, come del resto riconosciuto anche dalla stessa difesa del lavoratore, che ne ha contestato non l'ambito, ma la nozione di concorrenza. Inoltre, aggiunge che il patto non comportava un'irragionevole limitazione della libertà professionale del lavoratore, il quale conservava concrete possibilità di impiego in ambiti non concorrenti, anche presso aziende operanti all'estero o in settori differenti.
Sul piano economico, sostiene che il compenso pattuito risultava congruo e proporzionato all'obbligo assunto, tenuto conto delle competenze tecniche del lavoratore e dell'effettiva incidenza del vincolo.
Chiede la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto, il riconoscimento della piena validità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti e dell'avvenuta violazione dello stesso da parte del lavoratore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno contrattualmente previsto.
4. Tali le critiche formulate dalle parti avverso la sentenza impugnata, sulle questioni oggetto di esame questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. per tutte sent. n. 594/2025), con argomentazioni che si condividono e che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: 7
“2. Per ragioni logiche occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale con il quale la società ha censurato la statuizione di nullità del patto di non concorrenza.
Il giudice di primo grado ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo tali da consentire comunque lo svolgimento della professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita e, in ogni caso, il compenso pattuito deve essere proporzionato al sacrificio imposto.
Alla stregua di tali principi il tribunale ha ritenuto la nullità del patto, atteso che nel caso di specie il patto di non concorrenza stipulato tra le parti poneva un divieto per diciotto mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, esteso a tutto il territorio nazionale ed escludeva la possibilità del lavoratore di svolgere “per conto proprio o come dipendente o, anche in forma indiretta, tramite persone fisiche e giuridiche terze o tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti, con l'utilizzo di qualsivoglia strumento contrattuale, attività in concorrenza con quella della Società avente ad oggetto lo sviluppo di software concorrenti a prescindere dal tipo di tecnologie utilizzate” per un corrispettivo di € 150,00 mensili, del tutto limitato
a fronte del sacrificio imposto che costringeva il lavoratore a una sostanziale inattività nel campo della sua professionalità, con conseguente perdita della capacità di guadagno per diciotto mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della società, il divieto era generico, riguardava “lo sviluppo di software concorrenti a prescindere dal tipo di tecnologie utilizzate”. La società, inoltre, ha allegato di occuparsi di progettazione di software per gestione dati a livello nazionale e internazionale 8
e dunque in presenza di una indicazione così generica e, conseguentemente, estesa, (il lavoratore) non avrebbe potuto svolgere l'attività di programmatore in alcun settore in Italia.
A fronte di tale divieto così ampio da impedire l'esercizio dell'attività lavorativa in tutto il territorio nazionale la società corrispondeva al lavoratore un importo modesto di € 150,00 mensili sproporzionato rispetto al sacrifico imposto.
I criteri richiamati dal giudice di primo grado, conformi al consolidato orientamento della Suprema Corte, sono condivisi dal collegio e confermati anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 5/5/2025, n.11767 “…ritenendo la misura del compenso sproporzionata rispetto alla limitazione delle possibilità lavorative imposta dal patto, tanto in generale quanto con riguardo all'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di ampliare senza sostanziali limitazioni
l'ambito territoriale di estensione della clausola, la decisione impugnata risulta conforme a, e coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per
l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
consegue comunque la nullità dell'intero patto 9
all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (cfr. Cass. n.
9790/2020, n. 5540/2021, n. 23723/2021, n. 33424/2022).
L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
2.1. Anche il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la società ha proposto, oltre alla domanda principale volta a fare valere le conseguenze della violazione del patto di non concorrenza, una specifica domanda subordinata, nell'ipotesi in cui quella principale non fosse stata accolta, volta a ottenere la restituzione del compenso pattuito per il patto di non concorrenza. Con le note del 28.4.2023 la difesa della società ha espressamente insistito nella richiesta di restituzione della somma versate “quale indebito oggettivo venendo evidentemente meno il relativo presupposto, valendo a tal fine le domande già formulate, anche in via subordinata in ricorso”.
Il giudice ha accolto la domanda subordinata e non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Si richiama al riguardo il principio espresso da Cassazione civile sez. II, 15/1/2018, n.715 secondo cui in ipotesi di rilievo d'ufficio di una causa di nullità, in luogo dell'invocato inadempimento dell'obbligazione assunta, la restituzione all'attore del compenso pattuito non costituisce extrapetizione, ma rientra nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica
e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta. In particolare, nella motivazione della citata sentenza, si legge: “Nel ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., si verifica propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, così che il vizio di ultra ed extra petizione deve essere limitato alle ipotesi in cui il giudice alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, ha escluso che ciò si verifichi laddove la 10
pronunzia corrisponda nel suo risultato finale alla richiesta attorea, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
Poichè, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, come sopra visto, in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.
(conf. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ. 12 dicembre 2005, n.
27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498), deve reputarsi che la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria
l'attivazione, possono essere diverse). Inoltre, diversamente opinando, rilevata
d'ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall'attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall'art. 111 Cost. Ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni appaiano del tutto meritevoli di condivisione, avendo trovato il principio della necessità di adottare le necessarie statuizioni restitutorie, in caso di rilievo ufficioso della nullità, conferma anche in Cass.
S.U. n. 14828/2012”.
La sentenza della Cassazione civile sez. un. - 4/9/2012, n. 14828 sopra richiamata ha ritenuto che “Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta
a regime speciale e, provocato il contraddicono sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà 11
con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
2.2. Deve essere disatteso, altresì, il secondo motivo dell'appello principale.
Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ha allegato la violazione da parte del lavoratore del patto di non concorrenza e ha chiesto la condanna al pagamento del compenso pattuito per il patto in questione. A fronte di tale domanda il lavoratore avrebbe dovuto eccepire tempestivamente a norma dell'art. 416 c.p.c. che il compenso pattuito aveva in realtà natura retributiva. Tale difesa volta all'accertamento della effettiva natura retributiva del compenso percepito a titolo di compenso per il patto di non concorrenza non è conseguente alla nullità del patto di non concorrenza e dunque, doveva essere proposta tempestivamente, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado. La proposizione soltanto con le note depositate nel corso del giudizio è stata correttamente ritenuta inammissibile”.
5. In conclusione, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Le spese processuali del grado possono compensarsi, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e quello incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 12
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 478/2023 R.G. proposta
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Silvio Motta e Francesca La Rosa
Appellante- appellato incidentale
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Scacciante e
Carmelinda Paternò
Appellata- appellante incidentale
OGGETTO: appello- patto di non concorrenza- ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.08.2021 - premesso di essere Controparte_1
un'azienda nata nel 2011 e di occuparsi di progettazione e sviluppo di software per gestione dati a livello nazionale e internazionale, con costante attività di ricerca e formazione nei settori dei big-data, dell'integrazione e della 2
modellizzazione dei dati, del machine learning, dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati online e off-line, attività tutte di altissima specializzazione tecnica - chiedeva l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza da parte di , già dipendente, il quale, pur essendo vincolato a un Parte_1
patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di 18 mesi, si era dimesso il 30 agosto 2019 e, nel maggio del 2021, aveva iniziato una collaborazione con la “ , società costituita da ex Controparte_2
dipendenti operante nello stesso settore e con sede nei Controparte_1
vecchi uffici della ricorrente.
Deduceva che , assunto il 22 giugno 2011 con contratto di Pt_1
apprendistato, successivamente convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni iniziali di apprendista operatore informatico, aveva poi svolto mansioni di sviluppatore software.
Le parti avevano stipulato un patto di non concorrenza che stabiliva per il periodo di 18 mesi dalla cessazione del rapporto il divieto per il lavoratore di svolgere sul territorio nazionale “per conto proprio o come dipendente o anche in forma indiretta, tramite persone fisiche e giuridiche terze o tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti, con l'utilizzo di qualsivoglia strumento contrattuale, attività in concorrenza con quella della società avente ad oggetto lo sviluppo di applicazioni software e componenti software per applicativi industriali, applicativi web, applicativi grafici basati su tecnologia Microsoft - dotNet”.
La società ricorrente chiedeva l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 34.601,00 a titolo di penale contrattualmente definita o, in subordine, al pagamento di € 15.950,00, ovvero di quanto percepito dal nel corso del rapporto di lavoro a titolo di corrispettivo del Pt_1
patto di non concorrenza. 3
Con sentenza n. 2010 del 15 maggio 2023, il Tribunale adito, ricostruita la volontà negoziale delle parti e il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dichiarava la nullità del patto intercorso tra e Parte_1
perché non conforme all'art. 2125 c.c. e, per l'effetto, in Controparte_1
accoglimento della domanda subordinata, condannava il lavoratore ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione, in favore della società datrice, della somma
€ 15.950,00, percepita indebitamente in virtù della pattuizione nulla.
In particolare, osservava che la clausola di non concorrenza di cui al punto 6 della lettera di assunzione, non indicando in modo specifico né il settore merceologico né l'ambito di attività oggetto del divieto, si caratterizzava per un'eccessiva indeterminatezza. Tale genericità determinava, di fatto, un vincolo talmente ampio da precludere all'ex dipendente lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa. La formulazione del patto di non concorrenza, valevole per 18 mesi e applicabile all'intero territorio nazionale, nonché
l'inadeguatezza del corrispettivo pattuito rispetto alle limitazioni imposte al lavoratore, compromettevano la validità della clausola, in considerazione dei criteri di specificità e proporzionalità richiesti dall'art. 2125 c.c.
Dichiarava inammissibile la domanda formulata dal nella memoria Pt_1
difensiva depositata il 28.04.2023, secondo cui il corrispettivo percepito in virtù del patto di non concorrenza aveva natura retributiva e costituiva un'integrazione dello stipendio ordinario, da aggiungersi alla retribuzione base, trattandosi di una questione nuova e fondata su allegazioni tardive rispetto alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.
Compensava le spese di lite in ragione della peculiarità del caso nonché tenuto conto del rilievo officioso della nullità del patto di non concorrenza.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 13 giugno 2023. Si costituiva in giudizio Controparte_1
proponendo appello incidentale. 4
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo correttamente dichiarato la nullità della clausola di non concorrenza per indeterminatezza ai sensi dell'art. 2125 c.c., ha erroneamente condannato il lavoratore alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della suddetta clausola, qualificando la fattispecie come indebito oggettivo.
Tale statuizione - secondo l'appellante - è viziata per ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che si era limitata a Controparte_1
proporre domanda di adempimento contrattuale senza mai articolare alcuna autonoma domanda di ripetizione di indebito.
Sostiene che le due domande (di adempimento e di ripetizione) sono ontologicamente distinte per causa petendi e petitum, essendo la prima fondata sull'esistenza e sull'inadempimento di un vincolo contrattuale e presupponendo invece la seconda l'inesistenza di una valida causa solvendi e la conseguente insussistenza del titolo giustificativo del pagamento.
Osserva, sul punto, che il primo giudice, pronunciandosi su una pretesa restitutoria non ritualmente dedotta in giudizio, ha violato l'art. 112 c.p.c. pronunciando oltre i limiti della domanda e ha altresì errato nell'applicazione degli artt. 1173 e 2033 c.c., configurando un'obbligazione restitutoria in assenza di valida domanda. In ogni caso, l'eventuale fondatezza della pretesa restitutoria avrebbe richiesto un autonomo giudizio, nel quale il lavoratore avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eccependo l'eventuale infondatezza della domanda e/o opponendo propri crediti in compensazione. Inoltre, il primo giudice ha omesso di considerare che il lavoratore, pur in esecuzione di una clausola nulla, ha comunque fornito una prestazione - consistita nell'astenersi da condotte concorrenziali - che 5
costituisce un comportamento suscettibile di valutazione ai fini della sussistenza di un'eventuale controprestazione.
Chiede che la statuizione impugnata venga riformata, con esclusione dell'obbligo restitutorio a carico del lavoratore e, in subordine, con accertamento dell'eventuale compensazione con i crediti dallo stesso vantati.
2. Con il secondo motivo di gravame il lavoratore impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme da egli percepite in esecuzione della clausola di non concorrenza, rilevando che tale statuizione, assunta in violazione degli artt. 2126 e 2103 c.c., non tiene conto della reale natura retributiva delle somme in questione, le quali erano state corrisposte mensilmente in misura fissa, incluse nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e complessivamente concordate tra le parti come parte della retribuzione ordinaria.
Aggiunge che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile l'eccezione in ordine alla natura simulata della clausola ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c., pur avendo egli dedotto sin dall'inizio, e su impulso del giudice stesso, che le somme avessero funzione retributiva.
Evidenzia, altresì, come il giudice abbia utilizzato criteri interpretativi disomogenei: da un lato, ha autonomamente rilevato la nullità della clausola contrattuale (in applicazione del principio iura novit curia), mentre, dall'altro, ha precluso al lavoratore la possibilità di far valere le conseguenze retributive della medesima nullità.
In ogni caso, anche qualora la clausola di non concorrenza debba ritenersi nulla, le somme corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione, in quanto afferiscono a un rapporto comunque eseguito, con prestazione effettivamente resa dal lavoratore (art. 2126 c.c.).
Chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della natura retributiva delle somme percepite e la dichiarazione della loro irripetibilità. 6
3. ha resistito al gravame e ha proposto appello Controparte_1
incidentale avverso il capo della sentenza che ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza stipulato tra le parti, ritenendolo indeterminato nell'oggetto e privo di corrispettivo adeguato.
Sostiene che la pronuncia impugnata contrasta con l'art. 2125 c.c., i cui requisiti risultano invece rispettati dal patto di non concorrenza in questione atteso che il divieto è chiaramente delimitato sia sul piano temporale (18 mesi), sia sul piano territoriale (ambito nazionale), sia sul piano merceologico e tecnologico, riguardando in modo specifico l'attività di sviluppo software su piattaforma Microsoft - dotNET.
Pertanto, l'oggetto del patto era perfettamente determinabile, come del resto riconosciuto anche dalla stessa difesa del lavoratore, che ne ha contestato non l'ambito, ma la nozione di concorrenza. Inoltre, aggiunge che il patto non comportava un'irragionevole limitazione della libertà professionale del lavoratore, il quale conservava concrete possibilità di impiego in ambiti non concorrenti, anche presso aziende operanti all'estero o in settori differenti.
Sul piano economico, sostiene che il compenso pattuito risultava congruo e proporzionato all'obbligo assunto, tenuto conto delle competenze tecniche del lavoratore e dell'effettiva incidenza del vincolo.
Chiede la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto, il riconoscimento della piena validità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti e dell'avvenuta violazione dello stesso da parte del lavoratore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno contrattualmente previsto.
4. Tali le critiche formulate dalle parti avverso la sentenza impugnata, sulle questioni oggetto di esame questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. per tutte sent. n. 594/2025), con argomentazioni che si condividono e che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: 7
“2. Per ragioni logiche occorre esaminare preliminarmente l'appello incidentale con il quale la società ha censurato la statuizione di nullità del patto di non concorrenza.
Il giudice di primo grado ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo tali da consentire comunque lo svolgimento della professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita e, in ogni caso, il compenso pattuito deve essere proporzionato al sacrificio imposto.
Alla stregua di tali principi il tribunale ha ritenuto la nullità del patto, atteso che nel caso di specie il patto di non concorrenza stipulato tra le parti poneva un divieto per diciotto mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, esteso a tutto il territorio nazionale ed escludeva la possibilità del lavoratore di svolgere “per conto proprio o come dipendente o, anche in forma indiretta, tramite persone fisiche e giuridiche terze o tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti, con l'utilizzo di qualsivoglia strumento contrattuale, attività in concorrenza con quella della Società avente ad oggetto lo sviluppo di software concorrenti a prescindere dal tipo di tecnologie utilizzate” per un corrispettivo di € 150,00 mensili, del tutto limitato
a fronte del sacrificio imposto che costringeva il lavoratore a una sostanziale inattività nel campo della sua professionalità, con conseguente perdita della capacità di guadagno per diciotto mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della società, il divieto era generico, riguardava “lo sviluppo di software concorrenti a prescindere dal tipo di tecnologie utilizzate”. La società, inoltre, ha allegato di occuparsi di progettazione di software per gestione dati a livello nazionale e internazionale 8
e dunque in presenza di una indicazione così generica e, conseguentemente, estesa, (il lavoratore) non avrebbe potuto svolgere l'attività di programmatore in alcun settore in Italia.
A fronte di tale divieto così ampio da impedire l'esercizio dell'attività lavorativa in tutto il territorio nazionale la società corrispondeva al lavoratore un importo modesto di € 150,00 mensili sproporzionato rispetto al sacrifico imposto.
I criteri richiamati dal giudice di primo grado, conformi al consolidato orientamento della Suprema Corte, sono condivisi dal collegio e confermati anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 5/5/2025, n.11767 “…ritenendo la misura del compenso sproporzionata rispetto alla limitazione delle possibilità lavorative imposta dal patto, tanto in generale quanto con riguardo all'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di ampliare senza sostanziali limitazioni
l'ambito territoriale di estensione della clausola, la decisione impugnata risulta conforme a, e coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per
l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
consegue comunque la nullità dell'intero patto 9
all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (cfr. Cass. n.
9790/2020, n. 5540/2021, n. 23723/2021, n. 33424/2022).
L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
2.1. Anche il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la società ha proposto, oltre alla domanda principale volta a fare valere le conseguenze della violazione del patto di non concorrenza, una specifica domanda subordinata, nell'ipotesi in cui quella principale non fosse stata accolta, volta a ottenere la restituzione del compenso pattuito per il patto di non concorrenza. Con le note del 28.4.2023 la difesa della società ha espressamente insistito nella richiesta di restituzione della somma versate “quale indebito oggettivo venendo evidentemente meno il relativo presupposto, valendo a tal fine le domande già formulate, anche in via subordinata in ricorso”.
Il giudice ha accolto la domanda subordinata e non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Si richiama al riguardo il principio espresso da Cassazione civile sez. II, 15/1/2018, n.715 secondo cui in ipotesi di rilievo d'ufficio di una causa di nullità, in luogo dell'invocato inadempimento dell'obbligazione assunta, la restituzione all'attore del compenso pattuito non costituisce extrapetizione, ma rientra nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica
e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta. In particolare, nella motivazione della citata sentenza, si legge: “Nel ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., si verifica propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, così che il vizio di ultra ed extra petizione deve essere limitato alle ipotesi in cui il giudice alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, ha escluso che ciò si verifichi laddove la 10
pronunzia corrisponda nel suo risultato finale alla richiesta attorea, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
Poichè, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, come sopra visto, in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.
(conf. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ. 12 dicembre 2005, n.
27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498), deve reputarsi che la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria
l'attivazione, possono essere diverse). Inoltre, diversamente opinando, rilevata
d'ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall'attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall'art. 111 Cost. Ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni appaiano del tutto meritevoli di condivisione, avendo trovato il principio della necessità di adottare le necessarie statuizioni restitutorie, in caso di rilievo ufficioso della nullità, conferma anche in Cass.
S.U. n. 14828/2012”.
La sentenza della Cassazione civile sez. un. - 4/9/2012, n. 14828 sopra richiamata ha ritenuto che “Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta
a regime speciale e, provocato il contraddicono sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà 11
con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
2.2. Deve essere disatteso, altresì, il secondo motivo dell'appello principale.
Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ha allegato la violazione da parte del lavoratore del patto di non concorrenza e ha chiesto la condanna al pagamento del compenso pattuito per il patto in questione. A fronte di tale domanda il lavoratore avrebbe dovuto eccepire tempestivamente a norma dell'art. 416 c.p.c. che il compenso pattuito aveva in realtà natura retributiva. Tale difesa volta all'accertamento della effettiva natura retributiva del compenso percepito a titolo di compenso per il patto di non concorrenza non è conseguente alla nullità del patto di non concorrenza e dunque, doveva essere proposta tempestivamente, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado. La proposizione soltanto con le note depositate nel corso del giudizio è stata correttamente ritenuta inammissibile”.
5. In conclusione, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Le spese processuali del grado possono compensarsi, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e quello incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 12
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese